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venerdì 19 dicembre 2014

Pensione di invalidità per l’anno 2015: le nuove regole



La Pensione invalidità civile che viene erogata dall’INPS ed è un assegno mensile che spetta ai cittadini affetti da patologie congenite o acquisite, tali da non consentire l’attività lavorativa e quindi il proprio mantenimento.

L’assegno di invalidità civile viene elargito in presenza di determinati requisiti e previa domanda, qualora i cittadini a causa di specifiche malattia non siano in grado di lavorare e quindi sostenersi, indipendentemente dal versamento dei contributi.

Il messaggio INPS 9626/2014 ha chiarito che i titolari di assegno ordinario di invalidità potranno, nel caso in cui questo specifico beneficio vengano confermate, diventa possibile esercitare la totalizzazione della pensione.

In base a questo specifico istituto previdenziale un lavoratore che ha versato contributi presso differenti sistemi e casse per la gestione pensionistica, qualora non abbia maturato il diritto alla pensione in nessuna di queste casse, può decidere di cumulare tutti i suoi contributi per ottenere un’unica pensione, senza ricorre alla ricongiunzione per cui dovrebbe sostenere delle spese economiche.

L’istituto di previdenza ha stabilito che d’ora in poi, i titolari di pensioni di invalidità che perdono l’assegno (ad esempio, perché viene meno il requisito), nel caso in cui abbiano contributi versati in altre gestioni possono effettuare la totalizzazione sia per il trattamento di anzianità (che richiede 40 anni e tre mesi di contributi, più la finestra mobile di 21 mesi), sia per ottenere la pensione di vecchiaia (65 anni e tre mesi più la finestra mobile).

L’unico caso in cui era già possibile la totalizzazione era quello in cui, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute del titolare, l’assegno di invalidità venisse trasformato in pensione di inabilità. La totalizzazione era invece esplicitamente vietata in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. E non si poteva nemmeno cumulare un assegno di invalidità con contributi versati in un’altra gestione previdenziale, per totalizzarli in un’unica pensione.

Ricordiamo che la totalizzazione dei contributi previdenziali permette a lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti che hanno effettuato versamenti in gestioni diverse di utilizzarli in tutto o in parte per ottenere un’unica pensione che sarà la somma dei trattamenti di competenza di ciascun istituto previdenziale. La totalizzazione è gratuita, ed è una possibilità diversa dalla ricongiunzione dei contributi, che spesso è invece onerosa, e permette (sempre a chi ha effettuato versamenti presso più enti) di unirli per ottenere alla fine una pensione da un unico ente previdenziale.

Vediamo chi può beneficiarne. Possono richiedere la totalizzazione dei contributi sia i lavoratori subordinati che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. La totalizzazione può essere richiesta anche dai parenti di un superstiti di un assicurato, nel solo caso in cui l’assicurato stesso sia morto prima di maturare il diritto alla pensione. Il beneficio della totalizzazione è stato previsto, in particolare per i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti); iscritti alle gestioni pensionistiche che sostituiscono o esonerano dall’assicurazione obbligatoria; iscritti agli enti previdenziali privati; iscritti alla gestione separata o, ancora, iscritti ai fondi di previdenza per i ministri di culto di chiese differenti da quella cattolica.

Con il messaggio recentemente emanato dall’INPS (9626/2014) tuttavia, il divieto di totalizzazione viene limitato ai soli casi in cui l’assegno di invalidità continui ad essere assegnato al soggetto titolare di trattamento pensionistico. Per gli altri contribuenti, ovvero per quei soggetti che perdono la pensione di invalidità in seguito alla revisione del loro stato di invalidità, si prevede un regime di maggiore flessibilità, dal momento che potranno esercitare la possibilità di totalizzare le loro altre pensioni e, nel caso in cui siano i contributi accreditati, alla pensione di anzianità in totalizzazione (40 anni e 3 mesi) o alla pensione di vecchiaia (65 anni e 3 mesi).

La pensione invalidità quindi è un assegno mensile che l’Istituto eroga a favore dei cittadini affetti da determinate malattie che non consentono di svolgere alcun tipo di attività lavorativa e si differenzia dagli altri tipi di invalidità perché non richiede il versamento dei contributi.
Un cittadino quindi affetto da una patologia invalidante, ha diritto a ricevere l’assegno di pensione di invalidità civile anche se non ha mai versato contributi obbligatori all’INPS.

Il riconoscimento del diritto a ricevere la pensione di invalidità civile INPS prevede specifici requisiti, quali:

pensione invalidità civile requisiti Sanitari: il diritto all’assegno di invalidità civile si ottiene solo se il tipo di malattia invalidante di cui è affetta la persona rientra nelle fattispecie individuate dalla legge e se la percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione Sanitaria ASL è tra il 100% e il 74%;

pensione invalidità civile requisiti di età: il riconoscimento dell’assegno di invalidità è riconosciuto dai 18 anni ai 65 anni, in quanto per i minori e gli ultrasessanticinquenni vi sono altri tipi di prestazioni specifiche;

pensione invalidità civile requisiti di reddito: l’assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.

Nello specifico, l’accertamento dei requisiti sanitari, devono essere appurati dall’INPS previa conferma da parte della Commissione Medica ASL, la quale ha il compito di determinare la percentuale di invalidità e confermare il diritto alla pensione di invalidità civile. Una volta accertato e riconosciuto il diritto, il cittadino tramite Caf e Patronati o mediante PIN dispositivo INPS, può inoltrare la domanda online per il riconoscimento dell’invalidità civile e dei vari benefici che ne derivano come la pensione, l’assegno, le agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione dal ticket sanitario ecc.




martedì 4 novembre 2014

Contributi previdenziali INPS ed ex INPDAP



I contributi si dicono obbligatori quando sono imposti in relazione ad un'attività di lavoro svolta con modalità e tempi previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

In altre parole: a fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente, debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte (detto Fondo, Cassa o Gestione previdenziale) cui si attinge:

nel corso della vita lavorativa del contribuente a causa di:

cessazione del rapporto di lavoro;

diminuzione della capacità lavorativa;

necessità di sostegno del reddito familiare;

alla fine della vita lavorativa, per la liquidazione della pensione.

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire  tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La disciplina della ricongiunzione è regolata dalle seguenti leggi:
la Legge 29/1979 per i  trasferimenti tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

la legge 45 del 1990  sui  trasferimenti di contributi tra Casse dei liberi  professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.

Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha poi ampliato la possibilità anche a chi non abbia maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;

alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della
Legge 8 agosto 1995, n. 335;

al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede  vengano ricongiunti  i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione in generale può essere esercitata una sola volta.

Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta solamente:
1) dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
2) al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Il pagamento  per la ricongiunzione contributiva si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente. E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite.

E' possibile inoltre  effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
a) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”: 1) le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche; 2) gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
b) tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online

Il pagamento può essere effettuato sia in un' unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che  in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

L’INPS gestisce il sistema previdenziale in termini di imposizione, riscossione e recupero dei contributi ed in termini erogazione di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche per:
La generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del parastato ( FPLD ovvero Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti );
Gli imprenditori (Gestioni previdenziali dei Lavoratori Autonomi);
I parasubordinati,venditori a domicilio, professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali ed associati in partecipazione (Gestione Separata );
I lavoratori iscritti ai Fondi speciali
I dirigenti di imprese industriali ( Ex INPDAI )

L’INPDAP gestisce il sistema previdenziale:
di tutti i lavoratori dipendenti, civili e militari, dello Stato.

Nota bene – sono iscritti all'INPDAP anche i dipendenti di alcuni enti parastatali che sono stati autorizzati dalla legge ad optare per l'iscrizione all'INPDAP piuttosto che all'Inps: dipendenti di ordini professionali, di Casse di previdenza di categoria, di Camere di Commercio, Istituti di Istruzione, Automobil club ecc..

L’INAIL è l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con due gestioni: industria e agricoltura.
L'Inail provvede inoltre, alla tutela antinfortunistica dei soggetti che si occupano di lavoro domestico o cura delle persone (badanti).

L’IPSEMA assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione,  aerea (vedi d.l. 663/79 e d.l.vo 479/94).


domenica 25 novembre 2012

Contributi 2013 ricongiunzione da INPDAP a INPS

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. In Italia i lavoratori, dal 1979 è possibile ricongiungere in un solo fondo i contributi versati a diverse casse previdenziali.

I contributi in questione possono riferirsi all’assicurazione generale obbligatoria o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (gestite dall’Inps) o riferibili all’assicurazione generale vincolante per i lavoratori.

La manovra del governo ha dimenticato la ricongiunzione dei contributi, che rimangono a titolo oneroso. Il decreto legge tuttavia, prevede delle novità in materia di totalizzazione, abolendo il requisito minimo dei tre anni di contributi, prima necessari per effettuare questa operazione nella singola gestione. In questo modo, la totalizzazione risulta più accessibile rispetto alla ricongiunzione. Se questa opzione non comporta oneri diretti, va ricordato che l'assegno di norma è più leggero. In generale, poi, non ci sono limiti: ciascun lavoratore può accedere all'una o all'altra opzione.

Stabilito che, tutti i periodi contribuitivi valgono ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione, resta inteso, che, in molti casi, può risultare conveniente riunire la propria posizione contributiva presso un solo ente. I periodi ricongiunti verranno infatti adoperati come se provenissero dal fondo in cui sono stati unificati e pertanto, daranno diritto alla pensione in funzione dei requisiti previsti dal fondo medesimo.

Ricordiamo che questo procedimento era a carico delle gestioni, e quindi totalmente gratuita per gli iscritti, che avevano l’onere di trasferire nel Fondo i contributi riguardanti i periodi ricongiunti, oltre agli interessi (ad un tasso annuo pari al 4,50 per cento).

Dal 1 Luglio 2010 la legge è cambiata mentre prima prevedeva che la ricongiunzione dei contributi previdenziali da Inpdap (ente previdenziale dei dipendenti della pubblica amministrazione) a Inps divenisse onerosa. Onerosa sta a significare che chi vuole cumulare nell’Inps i propri contributi, avendo versato inizialmente a Inpdap e successivamente all’Inps, deve versarli nuovamente e con interessi.

In molti speravano che il decreto Salva Italia sanasse questa situazione di iniquità. La nuova manovra invece non ha affrontato il problema. Le uniche modifiche riguardano la soluzione alternativa alla ricongiunzione, ossia la totalizzazione. Per capire se sia conveniente una soluzione piuttosto che un'altra occorre valutare caso per caso. Con il passaggio dalla ricongiunzione a titolo gratuito a quella a pagamento si è voluto evitare che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico aggirassero l'ostacolo dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per la loro categoria (61 anni dal 2010 e 65 anni dal 2012, ora divenuti 66 per effetto del decreto legge 201/2011, in legge 214) trasferendo i propri contributi all'Inps. Con questa mossa l'Istituto avrebbe pagato la pensione al compimento del 60esimo anno di età.

Quindi ai lavoratori che hanno versato i contributi previdenziali in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali – e ai quali ora si chiedono migliaia di euro per la ricongiunzione contributiva - l’unica soluzione accettabile è quella di optare per la totalizzazione, acquisendo gratuitamente il diritto ad un’unica pensione di vecchiaia o di anzianità, seppure rinunciando ai vantaggi ai fini pensionistici che avrebbe comportato il ricongiungimento, gratuito fino al 2010 ma ormai un miraggio per tutti visti i costi stellari.

La ricongiunzione dei contributi previdenziali di casse diverse a pagamento è considerata uno scandalo da molti, ma non dal Ministro Elsa Fornero, che difende la legge 122/2010 sostenendo che «l’imposizione di un onere risponde a criteri di equità tra le categorie».

La totalizzazione rappresenta una soluzione diversa dalla ricongiunzione dei contributi, in primo luogo perché la totalizzazione risulta completamente gratuita, mentre la ricongiunzione può arrivare a costare anche molto caro. In questo caso, però, i contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.
Un'alternativa alla ricongiunzione è la totalizzazione (Dlgs 42/06) che con la manovra Monti è stata estesa a tutti i periodi contributivi compresi quelli inferiore a tre anni. Le gestioni previdenziali interessate dalla totalizzazione, ciascuna per la parte di propria competenza, determineranno il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione sulla base della disciplina del sistema contributivo puro (Dlgs 180/97). Come hanno spiegato Inps e Inpdap, se il lavoratore che effettua la totalizzazione ha già maturato in una delle gestioni previdenziali i requisiti minimi richiesti per il diritto a una pensione autonoma, questo pro quota di pensione sarà calcolato con il sistema di computo previsto nella gestione (retributivo o misto) e, pertanto, non necessariamente con il sistema contributivo.

Della cosiddetta totalizzazione dei contributi possono beneficiare lavoratori dipendenti, autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, liberi professionisti, ma soprattutto lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata.

gli autonomi possono sommare i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’INPS come lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;

chi ha lavorato all’estero può sommare i contributi versati in paesi dell’Unione Europea o convenzionati con
quelli versati all’INPS;

gli occupati in data successiva al 31.12.1995 possono sommare i contributi INPS con quelli di due o più gestioni;

possono totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione i titolari di posizione assicurativa all’INPGI e all’INPS per altra attività lavorativa subordinata;

chi ha effettuato versamenti all’INPS e all’ENPAL può godere della totalizzatone prevista dalla convenzione stipulata tra i due Enti.

Comunque per richiedere la totalizzazione è necessario: un’anzianità contributiva pari ad almeno tre anni, tranne per i contributivi esteri che però devono rispettare il minimale di contribuzione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali;

non aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;

non essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
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