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lunedì 8 maggio 2017
Bonus mamma: certificati medici online
Il certificato medico di gravidanza per le prestazioni di maternità come il bonus mamma può essere solo telematico. Lo ha disposto la circolare INPS 82 2017.
L'INPS ha spiegato che nella circolare 82 -2017 che è stata messa a punto la procedura per la gestione telematica dei certificati di gravidanza o interruzione di gravidanza, che i medici devono emettere, per permettere appunto alle gestanti di ottenere le prestazioni di assistenza alla maternità. Nella circolare viene specificato che il medico dovrà utilizzare la procedura di invio esclusivamente online, anche se per i prossimi tre mesi è previsto un regime transitorio nel quale sono ancora utilizzabili i certificati cartacei.
Il medico dopo aver inviato il certificato all'INPS, comunicherà un codice identificativo all'interessata, che potrà cosi visualizzare il certificato nel sito INPS , cosi come potrà fare il datore di lavoro . Potrà anche essere rilasciata una copia cartacea. La novità è un ulteriore passo nell'attuazione del Codice per l'amministrazione digitale previsto dal decreto legislativo 179/2016.
La trasmissione del certificato telematico comporta che la donna non sia più tenuta a presentare all’Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo per accedere alle prestazioni economiche per la tutela della maternità (es. indennità di maternità, premio alla nascita eccetera) con un evidente effetto di semplificazione per l'utenza. I certificati telematici ricevuti dall’Inps vengono quindi messi a disposizione della lavoratrice sul sito Internet dell’Istituto, previa identificazione con PIN o CNS. Lo stesso vale per i datori di lavoro, che dovranno inserire il codice fiscale della lavoratrice e il numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, per la consultazione degli attestati.
Nella trasmissione telematica dei certificati, i medici dovranno inserire obbligatoriamente le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o quella di interruzione della gravidanza. Inoltre, dovrà rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornirle anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza e delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.
In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione, ma potrà farlo esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. In tale intervallo di tempo il certificato telematico è pertanto da considerarsi in stato “non consolidato” e non potrà dare origine ad effetti di carattere amministrativo.
Decorso il predetto termine, la cancellazione dei certificati acquisiti dall’Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta scritta di annullamento da parte del medico certificatore o da una persona di sua fiducia munita di delega, oppure dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato.
L’annullamento è ammesso ed accettato dall’Istituto solo quando gli errori del certificato si riferiscano alle generalità della gestante o al suo codice fiscale. L’Inps precisa, infatti, che non è possibile accettare richieste di annullamento di certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto (art. 21 co.1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”. E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della Circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.
I datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’INPS.
La trasmissione telematica dei predetti certificati medici prevede obbligatoriamente l’inserimento, da parte del medico stesso, dei seguenti dati: le generalità della lavoratrice; la settimana di alla data della visita; la data presunta del parto; la data di interruzione della gravidanza (nel certificato di interruzione gravidanza). Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea: del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza e delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.
Decorso il predetto termine, la cancellazione logica dei certificati acquisiti dall’Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta di annullamento. La richiesta, necessariamente in forma scritta, deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore. Potrà essere presentata dal medico stesso o da persona di sua fiducia munita di delega espressa, ovvero dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato.
L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.
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giovedì 1 settembre 2016
Certificato di malattia: la verifica dell’ invio spetta al lavoratore
La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.
E’ indispensabile un doppio adempimento da parte del lavoratore in malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’NPS sia avvenuta in modo regolare. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15226/16 ha stabilito che se l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e il datore non ha potuto effettuare il controllo, risulta legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.
La Corte ha affermato che l'avere richiesto al medico il certificato non esaurisse l'obbligo di attenzione della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l'obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.
Esiste l'obbligo del lavoratore, in caso di malattia, di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro 2 giorni dall'inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che, in mancanza di ciascuna delle comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ne deriva il concetto di assenza ingiustificata (fondante il licenziamento) non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell'esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso esaminato è mancata.
La Corte ha osservato che la massima sanzione (licenziamento) è legittimata dalle previsioni della contrattazione collettiva, che la ricollega all'assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. Nella definizione complessiva della gravità dell'addebito in rapporto alla personalità della lavoratrice, per stabilire l’adeguatezza della sanzione, sono state valutate le ulteriori circostante contestuali e successive al fatto contestato, traendo conferma della gravità della mancanza.
A verificare l’invio del certificato di malattia deve essere anche il lavoratore, un doppio adempimento dunque:
avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza, obbligo previsto da contratto;
verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS sia avvenuta correttamente, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.
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Quest’ultima era la situazione portata all'attenzione della Corte di Cassazione che ha pertanto ritenuto legittima la massima sanzione visto che la contrattazione collettiva applicata prevede proprio il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi.
Non è sufficiente, quindi, richiedere al medico il certificato.
Tale difetto di comunicazione si sostanzia anche nel mancato controllo dell’effettività della trasmissione telematica del certificato da parte del medico che spetta al lavoratore, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del documento che attesti l’avvenuto invio dello stesso.
Legittimo dunque il licenziamento per assenza ingiustificata, quando il lavoratore, nonostante l’emissione di un certificato medico, non comunica all'azienda la malattia e non controlla che l’invio telematico del certificato all’INPS da parte del medico sia effettivamente avvenuto.
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