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domenica 6 novembre 2016

La malattia insorta durante le ferie ecco quando si possono sospendere



Una visita fiscale può determinare la sospensione delle ferie qualora il medico verifichi che la malattia o la patologia della quale si soffre non permette la fruizione del periodo di vacanza. Tale questione degli effetti della malattia intervenuta nel periodo di ferie è stata oggetto di un ampio dibattito in giurisprudenza. Il contrasto si può però oggi definire risolto per effetto della pubblicazione della sentenza 616/87 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso".

Il ragionamento della Corte è il seguente: la Costituzione pone il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta la conseguente necessità di fruire effettivamente delle ferie stesse. Da ciò discende quindi il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo, al fine di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro, nonché di soddisfare le sue esigenze ricreative-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale. Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente avvenga il recupero delle energie del lavoratore, affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati. Le finalità che si intendono perseguire sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo di ferie. Quindi l'insorgenza di una malattia nel corso delle ferie ne determini la sospensione; le ferie riprenderanno a decorrere solo a guarigione raggiunta, e il lavoratore avrà diritto a un nuovo periodo di ferie di durata equivalente a quella perduta per effetto della malattia.

A tal fine è peraltro indispensabile che il lavoratore, ammalatosi durante le vacanze, si munisca immediatamente di un certificato medico che attesti il suo stato di malattia e che copia di questo certificato venga spedito a mezzo lettera raccomandata al datore di lavoro e alla USL di competenza entro due giorni dall'insorgenza della malattia. Solo così facendo si ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia.

Se dunque il principio generale è questo, risulta pacifico che la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui la malattia stessa non sia tale da pregiudicare la fruizione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione. Interpretata in tal modo la norma, appare nulla ogni clausola contrattuale che consenta la sospensione solo in caso di ricovero ospedaliero, in quanto pone una limitazione non consentita.

Si tenga presente, infine, che il lavoratore che si trovi in malattia  nel corso delle ferie non è tenuto a fare rientro presso il proprio domicilio per poter invocare la sospensione delle ferie stesse. Infatti, il periodo di malattia può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, e dunque anche in una località di villeggiatura, a condizione che di ciò venga data immediata notizia, tramite le opportune indicazioni da apporsi sul certificato di malattia, all’Istituto Previdenziale, che deve sempre avere la possibilità di valutare le effettive condizioni di salute del lavoratore.

Quindi sintetizzando vediamo quando le ferie si possono sospendere:

La Corte Costituzionale ha chiarito che si determina una sospensione del periodo di ferie e che ciò può accadere in forza del fatto che la funzione di relax e distrazione tipica delle agognate “vacanze” potrebbe essere pregiudicata dalla presenza di una determinata patologia. Naturalmente è necessario valutare caso per caso, in ragione della compatibilità della malattia con le ferie stesse.

E’ stato deciso in sede ministeriale di dover applicare il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile. Ha dunque stabilito che anche l’assistenza al disabile congiunto, da parte del lavoratore, sospende la fruizione delle ferie programmate.

Se però la malattia insorge prima dell’inizio delle ferie, essa non dà luogo al decorso delle ferie.
Nel caso in cui il lavoratore entri in ferie quando è già ammalato – cioè se la malattia è insorta prima – essa allora non permette il decorrere delle ferie stesse.

Il lavoratore in ferie che si ammali deve sottoporsi quanto più tempestivamente possibile alla visita fiscale, al fine di certificare in maniera “ufficiale” il proprio stato di malattia. Se il proprio medico curante non ha rilasciato certificazione telematica della visita effettuata, per ottenere la visita fiscale il lavoratore dovrà inviare all’INPS il certificato stesso corredato dall’indirizzo presso cui egli è reperibile e ove sono effettuabili le visite. Questo è un passaggio fondamentale, perché qualora non si invii la comunicazione, il diritto al recupero delle ferie non godute a causa della malattia è escluso.

Più che per la durata della malattia stessa le ferie possono essere sospese dalla presenza di una patologia, in forza dell’incidenza che tale patologia ha sull’essenziale funzione di riposo che sarebbe propria del periodo di ferie retribuite, il criterio della durata della prognosi sarebbe dunque secondario.

Il datore ha la possibilità di dimostrare che la malattia non pregiudica in alcun modo la finalità delle ferie. In questo caso esse non saranno sospese. Al fine di dimostrare questa condizione il datore dovrà operare naturalmente attraverso i controlli fiscali operati dalle strutture pubbliche; nella richiesta di visita all’INPS e alla ASL, il datore di lavoro deve precisare che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie.

L’effetto sospensivo si produce a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia.

Come è noto il datore di lavoro può decidere di definire delle ferie collettive – delle giornate di chiusura dell’azienda – che rendono al lavoratore obbligatorio prendere un periodo specifico di vacanza (ad esempio le due settimane centrali di agosto). Qualora in quel periodo di chiusura il lavoratore entri in ferie, allora l’effetto sospensivo delle ferie ha luogo ugualmente e il lavoratore potrà fruire del periodo di ferie annuali a lui spettanti in un periodo successivo e diverso, previo opportuno accordo con il datore di lavoro, pur avendo fruito di fatto delle ferie obbligatorie.




giovedì 1 settembre 2016

Certificato di malattia: la verifica dell’ invio spetta al lavoratore



La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

E’ indispensabile un doppio adempimento da parte del lavoratore in malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’NPS sia avvenuta in modo regolare. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15226/16 ha stabilito che se l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e il datore non ha potuto effettuare il controllo, risulta legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.

La Corte ha affermato che l'avere richiesto al medico il certificato non esaurisse l'obbligo di attenzione della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l'obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

Esiste l'obbligo del lavoratore, in caso di malattia, di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro 2 giorni dall'inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che, in mancanza di ciascuna delle comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ne deriva il concetto di assenza ingiustificata (fondante il licenziamento) non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell'esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso esaminato è mancata.

La Corte ha osservato che la massima sanzione (licenziamento) è legittimata dalle previsioni della contrattazione collettiva, che la ricollega all'assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. Nella definizione complessiva della gravità dell'addebito in rapporto alla personalità della lavoratrice, per stabilire l’adeguatezza della sanzione, sono state valutate le ulteriori circostante contestuali e successive al fatto contestato, traendo conferma della gravità della mancanza.

A verificare l’invio del certificato di malattia deve essere anche il lavoratore, un doppio adempimento dunque:

avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza, obbligo previsto da contratto;

verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS sia avvenuta correttamente, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

Orari malattia per visite fiscali: quali sono

Assenze per malattia: lavoro pubblico vs privato

Quest’ultima era la situazione portata all'attenzione della Corte di Cassazione che ha pertanto ritenuto legittima la massima sanzione visto che la contrattazione collettiva applicata prevede proprio il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi.

Non è sufficiente, quindi, richiedere al medico il certificato.

Tale difetto di comunicazione si sostanzia anche nel mancato controllo dell’effettività della trasmissione telematica del certificato da parte del medico che spetta al lavoratore, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del documento che attesti l’avvenuto invio dello stesso.

Legittimo dunque il licenziamento per assenza ingiustificata, quando il lavoratore, nonostante l’emissione di un certificato medico, non comunica all'azienda la malattia e non controlla che l’invio telematico del certificato all’INPS da parte del medico sia effettivamente avvenuto.




martedì 26 luglio 2016

Riforma pubblico impiego: addio a posto fisso e scatti automatici




Secondo la bozza del nuovo testo unico sul pubblico impiego, vengono eliminate due delle certezze dei dipendenti pubblici. Il documento, che appartiene ad una parte della legge delega sulla riforma della P.A., prevede che ogni anno tutte le amministrazioni comunichino al ministero della Pubblica Amministrazione le "eccedenze di personale" rispetto alle "esigenze funzionali o alla situazione finanziaria": in pratica i dipendenti in esubero possono essere trasferiti in un altro ufficio, purché questo si trovi a 50 chilometri da quello di provenienza, con la mobilità obbligatoria.

In alternativa, le 'eccedenze' possono essere messe in 'disponibilità', ossia non lavorano e percepiscono l'80% dello stipendio, compresi i contributi per la pensione. Ma se entro due anni non riescono a trovare un altro posto, anche accettando un inquadramento più basso con relativo taglio dello stipendio, il loro «rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto» praticamente licenziati. In teoria un meccanismo simile c’è già adesso. Con le nuove regole, invece, ci sarà lo stop alle assunzioni e il procedimento disciplinare per il dirigente.

Una differenza non da poco.

Di fatto finora le amministrazioni hanno l'obbligo di segnalare il personale in eccesso. Ma chi non lo fa non viene sanzionato. Adesso, col nuovo piano, i dirigenti dovranno segnalare i dipendenti in eccesso e qualora non lo facessero potrebbero venire sanzionati.

Per quanto riguarda gli scatti di anzianità, la bozza del nuovo testo li elimina del tutto e prevede che il lavoro dei dipendenti pubblici sia valutato ogni anno dai dirigenti.

Sulla base di tale valutazione, verrà assegnato un aumento, variabile a seconda delle risorse disponibili e comunque erogato a non più del 20% dei dipendenti per ogni amministrazione. Tra le altre novità c'è anche l'obbligo della conoscenza dell'inglese per i concorsi pubblici e la visita fiscale automatica che scatterà per le assenze del venerdì e nei giorni prefestivi. Inoltre, la bozza prevede anche il buono pasto di 7 euro al giorno, uguale per tutti gli impiegati, stop anche all'indennità di trasferta.

Sullo stipendio la novità era nell'aria, visto che gli scatti di anzianità sono stati congelati a lungo. Il nuovo testo unico, però, li cancella per sempre. Ogni anno tutti dipendenti pubblici saranno valutati dai loro dirigenti per il lavoro fatto. E sulla base di quelle pagelle sarà assegnato un aumento, piccolo o grande a seconda delle risorse disponibili, a non più del 20% dei dipendenti per ogni amministrazione.

Nella bozza ci sono tante altre novità. L’obbligo della conoscenza dell’inglese come requisito per i concorsi pubblici. La visita fiscale automatica per le assenze fatte al venerdì e nei prefestivi. Un procedimento disciplinare più veloce, sull'esempio di quello in 30 giorni per gli assenteisti colti in flagrante. E ancora la fine dell’indennità di trasferta e il buono pasto uguale per tutti, sette euro al giorno. Tutte materie che vengono regolate per legge, togliendo margine di manovra ai sindacati.

In base alla riforma della pubblica amministrazione questa parte delle delega potrà essere esercitata già entro febbraio 2017, e non più entro settembre come più volte annunciato.



giovedì 21 luglio 2016

Malattia dei lavoratori del settore privato ed esclusione della reperibilità



E’ stata pubblicata la circolare INPS n.95/2016 che detta gli indirizzi operativi e le linee guida in merito alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori in malattia  del settore privato.

Pertanto sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%;

infortuni sul lavoro;

malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.

I lavoratori interessati sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Le linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:

apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);

nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità.

In base alla nuova circolare INPS, l'esclusione obbligo reperibilità orari visite fiscali dipendenti privati, avviene in modo analogo a quella applicata ai lavoratori del Pubblico Impiego ma con alcune differenze.

Mentre per i dipendenti pubblici le cause di esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce orarie delle visita fiscale, sono per:

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Infortuni sul lavoro.

Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le cause esclusione obbligo di reperibilità per i dipendenti privati sono:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita: ossia, quelle malattie che prevedono ad esempio sedute di chemioterapia, dialisi, radioterapia, riabilitazione per le persone affette da AIDS ecc

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: rientrano in questo ambito tutte le menomazioni congenite, genetiche o acquisite, come ad esempio l'insufficienza cardiaca, respiratoria, renale, tumori, sindrome neurologiche, mentali tali da determinare una ridotta o capacità lavorativa superiore al 67%.

L’Istituto di previdenza ha il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.

Esclusione obbligo reperibilità visita fiscale dipendenti privati 2016 cos'è e come funziona? E' il riconoscimento della possibilità, per i lavoratori subordinati del settore privato, di essere esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità della visita fiscale, qualora la malattia sia connessa a determinate cause.

Con l’articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità e di altri decreti, è stata quindi prevista una nuova normativa finalizzata a stabilire l’esenzione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti privati.



mercoledì 7 gennaio 2015

Inps: data mining per le visite mediche di controllo



Con circolare n. 26/2011 l’Inps già in tale data ha reso noto un nuovo sistema di gestione delle visite mediche di controllo il “Data Mining”. Tale applicativo è utile all’individuazione di eventi di malattia da sottoporre a visita fiscale, poiché verifica tutti i certificati attivi al momento dell’analisi e segnala “i certificati più a rischio” in termini di adeguatezza della prognosi, sulla base di un indicatore di probabilità.

L’ente di previdenza ha modernizzato il sistema delle visite fiscali affidandosi ad un applicativo che rileva i certificati a rischio, anche qualora la prognosi sia apparentemente conclusa o ricada nella carenza. Il processo telematico ha consentito di automatizzare e digitalizzare completamente la presentazione dei certificati di malattia, con la conseguente creazione la del database, che dovrebbe rendere più semplice e mirato anche il controllo della malattia del lavoratore. Il nuovo software seleziona i lavoratori da sottoporre a visita medica attraverso un “sistema informatico esperto”.

L’applicativo é infatti in grado di individuare non solo i casi di idoneità, cioè i lavoratori in grado di riprendere il lavoro per conclusione della malattia, ma anche i casi di insussistenza della malattia o di un decorso della stessa più favorevole. Ricordiamo che ogni lavoratore in stato di malattia ha l’obbligo, tutti i giorni comprese le domeniche e festivi, di rispettare le fasce orarie per permettere agli enti preposti di controllare lo stato di malattia.

Alla lista delle visite proposte dal Data Mining si aggiungono le visite:

richieste dai datori di lavoro – OBBLIGATORIE;

ritenute comunque necessarie dal Dirigente Medico di sede;

preordinate da analisi proposte a livello centrale.

L’obiettivo del programma consiste nella visualizzazione e nel calcolo online dei risultati ottenuti dal processo di elaborazione dei dati presenti nei certificati di malattia e nei verbali di visita medica di controllo domiciliare, formando una graduatoria di probabilità statistica di idoneità lavorativa, attribuita a ogni certificato. L’Inps ritiene che grazie a questo applicativo verificherà una riduzione dei costi derivante da due fattori: la diminuzione del numero di visite mediche di controllo, che essendo mirate dovranno avere un’efficacia maggiore in quanto a più alta probabilità di successo nell’identificare richieste irregolari, e l’individuazione dei casi che presentano una maggiore probabilità di riduzione della prognosi.

Infine, va sottolineato che, sempre a parere dell’Inps, l’utilizzo del data mining fa cessare le precedenti modalità di scelta delle visite mediche domiciliari adottate sul territorio. Rassicurante, ma poco credibile, la previsione del presidente dell’Inps che preannuncia nel giro di un mese la messa a regime del sistema che permetterà alle aziende, comunicare, sempre online, la richiesta di visita fiscale per il proprio dipendente. In questo modo l’Inps contatterà il medico disponibile più vicino che si recherà dal paziente in pochissimo tempo per l’effettuazione della rituale visita fiscale.

Quindi il modo di controllare avverrebbe grazie a «un sistema di data mining e all'archivio dei certificati online di cui l'Istituto ha la gestione». In particolare, l'adozione di un sistema di 'data mining' (letteralmente estrazione di dati) permette di ottenere la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo attraverso un 'sistema informatico esperto', che garantisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate e soprattutto minori costi.

Con il dimezzamento della spesa, però, c'è il rischio di una flessione nei controlli, visto che, come ha sottolineato il documento conclusivo della Commissione della Camera, con la spending review, si è passati da «circa 78.700 visite mediche d'ufficio effettuate mensilmente nel 2012 a circa 10 mila visite mensili a luglio e agosto 2013 ed a 5 mila visite a settembre».

Potrebbero essere comunque controlli 'redditizi' se indirizzati appropriatamente, proprio con il ricorso a sistemi informatici. Ma, ha spiegato il sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, c'è anche un'altra strada: la 'franchigia retributiva', ovvero una riduzione del trattamento retributivo per i primi giorni di assenza breve per malattia, compensata da un aumento del salario corrispondente al risparmio che ne deriva per l'impresa, può secondo Scelta civica costituire lo strumento più efficace per combattere l'assenteismo abusivo.

C’è una ragione pratica che prevale su tutte le altre e per la quale il governo ha deciso di accentrare tutto il potere nelle mani dell’Inps affidando all’istituto di previdenza l’intera partita delle visite fiscali. E la ragione è che all’Inps sanno dove andare a colpire e spesso ci prendono smascherando le finte malattie di lavoratori che hanno marinato l’ufficio magari con la compiacente complicità dell’amico medico. È l’informatica lo strumento utilizzato per selezionare le visite di controllo, grazie al ricorso a strumenti tecnologici come il data mining. Il data mining, letteralmente “estrazione di datì”, è un meccanismo attraverso il quale la scelta di chi sottoporre ad ispezione domiciliare viene guidata da un sistema informatico esperto, allo scopo di garantire oggettività, conservazione e riproducibilità delle scelte effettuate.

La valigetta è un cervellone che immagazzina centinaia di migliaia di dati storici su patologie, frequenza delle assenze dal lavoro, malattie professionali, allo scopo di descrivere l’identikit del lavativo incallito. Se una determinata categoria di impiegati ha una percentuale di malattia statisticamente più alta che altrove, saranno questi a beccarsi il controllo. Se ci sono Regioni o Province o Comuni dove l’influenza è curiosamente più aggressiva che in altre parti del Paese, si accende una spia rossa che guida verso l’abitazione dei febbricitanti sospetti. Questo metodo l’Inps lo utilizza già da diverso tempo per le visite fiscali dei dipendenti privati.

E dal 2015, con la nascita del Polo Unico che toglierà la competenza alle Asl, con buona pace delle Regioni, il meccanismo sarà esteso anche agli statali. I quali, fra qualche mese, riceveranno la visita di un medico dell’Inps munito di valigetta informatica. E cioè un supporto che serve alla redazione, già presso il domicilio del lavoratore, del verbale informatico che viene trasmesso, in tempo reale, ai database dell’Inps stessa, che così ha nell’immediata disponibilità il verbale stesso.

All’Inps progettano anche di potenziare un nuovo sistema applicativo, il S.A.Vi.O, che consente di ottimizzare l’assegnazione delle visite ai medici, assegnandone un numero minimo per ogni sede, tenendo anche conto dei parametri per la individuazione dei singoli controlli. E non è tutto perché l’istituto di previdenza investirà nuove risorse anche per rendere più veloce il rapporto chiamata-visita. Attualmente, dal momento in cui un’azienda chiede all’istituto di effettuare una verifica a quello nel quale il professionista suona al campanello di casa del lavoratore in malattia, trascorrono circa 2 ore. «Possiamo far meglio» assicurano gli uomini del neopresidente Tito Boeri. Ricordando che già esiste un meccanismo di ricerca rapida del medico più vicino al paziente che funziona come un RadioTaxi, con una centrale operativa che individua e convoca in tempo reale il professionista più a portata di mano. Armi efficienti, dunque, che però rischiano di venire spuntate dai tagli della spending review.

Ormai, circa l’80% delle visite condotte dall’Inps avviene su richiesta dell’azienda privata, a testimonianza della crescente difficoltà, con i tagli delle risorse a disposizione dell’istituto, di effettuare visite di propria iniziativa.



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