Dal 13 settembre del 2011 i datori di lavoro potranno controllare i certificati di malattia dei dipendenti sul web.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
L’ente di previdenza INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione il certificato di malattia. Lo stesso procedimento lo può adottare il lavoratore dipendente consultando il certificato di malattia sul sito dell’INPS.
Il datore di lavoro può consultare i certificati di malattia in tre modi:
Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
accreditarsi e dopo aver ricevuto il PIN, accedere al sito INPS nell’area dedicata;
chiedere all’INPS il recapito degli attestati sulla PEC aziendale;
Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.
venerdì 2 settembre 2011
Certificato di malattia solo sul web
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domenica 14 agosto 2011
Congedi parentali e permessi dal 2011 le nuove regole
Cambiano le regole per i congedi, le aspettative e i permessi. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - la numero 173 del 27 luglio - il decreto legislativo mette ordine alle norme vigenti in materia.
Vediamo i singoli casi:
Congedo di maternità: in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011).
Prolungamento del congedo parentale. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (Art. 3, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119).
Il congedo ed i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa (Art. 7, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119).
Congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011).
Intento del decreto è anche quello di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare per fruire delle licenze dal lavoro.
Il congedo per maternità viene reso più flessibile. In caso di interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni o di morte prematura del neonato la lavoratrice ha la facoltà - ora preclusa - di tornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni se c'è il parere favorevole del medico.
Introdotti cambiamenti anche per il congedo parentale, che potrà essere prolungato per chi ha figli con handicap grave. Il decreto interviene anche in materia di adozioni e affidamenti, cure per disabili e congedi per la formazione.
Vediamo i singoli casi:
Congedo di maternità: in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento, salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. Per quanto riguarda il congedo parentale, invece, i lavoratori (padre o madre) con figlio minore, anche adottivo, affetto da handicap grave avranno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, all’allungamento del congedo parentale fino a tre anni «a condizione che il bimbo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori» (artt. 2 e 3 D.Lgs. 119/2011).
Prolungamento del congedo parentale. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (Art. 3, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119).
Il congedo ed i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (e non più entro il secondo grado), o entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 6 D.Lgs. 119/2011).
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa (Art. 7, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119).
Congedi straordinari (fino a 24 mesi) finalizzati alla cura di parenti in condizioni di disabilità grave: viene confermata l’estensione dei possibili beneficiari (estesa la copertura ai figli, come deciso dalla Consulta) (art. 4 D.Lgs. 119/2011).
Intento del decreto è anche quello di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare per fruire delle licenze dal lavoro.
Il congedo per maternità viene reso più flessibile. In caso di interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni o di morte prematura del neonato la lavoratrice ha la facoltà - ora preclusa - di tornare al lavoro, con un preavviso di 10 giorni se c'è il parere favorevole del medico.
Introdotti cambiamenti anche per il congedo parentale, che potrà essere prolungato per chi ha figli con handicap grave. Il decreto interviene anche in materia di adozioni e affidamenti, cure per disabili e congedi per la formazione.
domenica 7 agosto 2011
Mercato del lavoro: ipotesi e nuove frontiere
La riforma del mercato del lavoro, che servirà per affrontare la crisi, prevede che lo Statuto dei lavoratori diventi uno Statuto dei lavori e le modifiche devono prevedere una maggiore flessibilità contrattuale e la possibilità di deroga alle norme del contratto nazionale. Questa riforma deve avere lo scopo di attrarre gli investimenti e avere uno sguardo verso il futuro dei giovani come d’altronde ha sostenuto il ministro dell’Economia Tremonti.
Quindi approvare la riforma del mercato del lavoro deve risultare la madre di tutte le liberalizzazioni, ossia la modifica dell' articolo 41 della Costituzione sulla libertà economica, garantendo così che «è lecito tutto, tranne ciò che è espressamente vietato dalle leggi».
Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, insiste nel voler introdurre una norma che estende erga omnes la validità del contratto aziendale. E si vedrà nel corso della trattativa ma in ogni caso le norme stabilite tra le parti nella loro autonomia durano, hanno prestigio e sono rispettate.
Le direttive del Governo puntano sulla riforma del mercato del lavoro per favorire la crescita: il fulcro è lo Statuto dei lavori, che dovrebbe essere un aggiornamento dello Statuto dei lavoratori del 1970. Insieme al potenziamento della contrattazione aziendale, introducendo i cosiddetti contratti di prossimità per stabilire il primato della contrattazione aziendale su quella nazionale – sul modello degli accordi Fiat di Mirafiori e Pomigliano – e detassando il premio di produttività al 10% in modo strutturale con la delega fiscale.
Il ministro Sacconi, convinto in questa fase di poter fare velocemente cose che ieri sarebbero state bloccate al primo tentativo, afferma con le parti sociali parleremo di problemi, numeri e vecchi tabù. Ma è stato accolto male l'annuncio di Tremonti, che peraltro fa riferimento ad una più generale riforma del mercato del lavoro.
Si punta a ridurre del 50% la normativa sul lavoro, prevedendo un nuovo regime di sanzioni che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita. Inoltre si individua un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale da applicare a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale mono-committenza.
Quindi approvare la riforma del mercato del lavoro deve risultare la madre di tutte le liberalizzazioni, ossia la modifica dell' articolo 41 della Costituzione sulla libertà economica, garantendo così che «è lecito tutto, tranne ciò che è espressamente vietato dalle leggi».
Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, insiste nel voler introdurre una norma che estende erga omnes la validità del contratto aziendale. E si vedrà nel corso della trattativa ma in ogni caso le norme stabilite tra le parti nella loro autonomia durano, hanno prestigio e sono rispettate.
Le direttive del Governo puntano sulla riforma del mercato del lavoro per favorire la crescita: il fulcro è lo Statuto dei lavori, che dovrebbe essere un aggiornamento dello Statuto dei lavoratori del 1970. Insieme al potenziamento della contrattazione aziendale, introducendo i cosiddetti contratti di prossimità per stabilire il primato della contrattazione aziendale su quella nazionale – sul modello degli accordi Fiat di Mirafiori e Pomigliano – e detassando il premio di produttività al 10% in modo strutturale con la delega fiscale.
Il ministro Sacconi, convinto in questa fase di poter fare velocemente cose che ieri sarebbero state bloccate al primo tentativo, afferma con le parti sociali parleremo di problemi, numeri e vecchi tabù. Ma è stato accolto male l'annuncio di Tremonti, che peraltro fa riferimento ad una più generale riforma del mercato del lavoro.
Si punta a ridurre del 50% la normativa sul lavoro, prevedendo un nuovo regime di sanzioni che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita. Inoltre si individua un nucleo di diritti universali e indisponibili, di rilevanza costituzionale da applicare a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto rese in regime di sostanziale mono-committenza.
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