domenica 20 gennaio 2013

Cessione ramo d'azienda a garanzia del lavoratore per l'anno 2013


Si ha il la cessione ramo d'azienda o trasferimento d'azienda quando, in seguito a operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto, cambia il titolare della azienda stessa.

L'art. 2112 del Codice Civile 'Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda', e i suoi successivi Decreti Legislativi, intendono per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti un mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata. Il trasferimento di un ramo di azienda è uno strumento molto importante per le aziende che intendono attuare processi di ristrutturazione e esternalizzazione, nonché espellere il personale aziendale in esubero invece di avviare drastiche procedure di licenziamento.

La cessione può riguardare l'intera azienda o parte di essa e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d'azienda.

Questo ultimo tipo di cessione è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento della cessione o trasferimento identificata come tale o dal cedente o dal cessionario al momento del trasferimento (detta entità deve presentare una organizzazione di mezzi idonea allo svolgimento dell’attività di impresa, con la possibilità di eventuali e successive integrazioni da parte del cessionario).

Quando vi è la cessione dell'azienda (o di un ramo di essa) cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che:

il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per la soddisfazione di tali crediti; nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;

il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;

la cessione o trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento;

se la cessione si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di cessione, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori , per evitare che il mancato rispetto della normativa potrebbe eludere altri istituti contrattuali e di legge, come le norme sullo Statuto del lavoratori, il collocamento dei disabili.

La cessione di rami societari può risultare per alcune aziende una ricetta necessaria per far fronte alle difficoltà della crisi economica. Il tema sta diventando sempre più di attualità in questo momento, a cavallo tra la fine del 2012 e il 2013.
Dal punto di vista dei giudici – chiamati a esprimersi su queste operazioni in caso di contenzioso – l'esigenza di razionalizzare le strutture aziendali deve bilanciare la libertà di iniziativa economica e salvaguardare l'occupazione e soprattutto i diritti dei lavoratori. In questa direzione, la giurisprudenza è sempre più impegnata nella ricerca degli elementi di legittimità per determinare una genuina ed effettiva operazione di cessione imprenditoriale. In particolare, il filo che lega le pronunce è certamente la presenza di una struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva.

Ricordiamo che con sentenza n. 21711, la Cassazione ha precisato che il trasferimento a un altro datore di lavoro di una serie di contratti di lavoro eterogenei, rappresenta cessione di ramo d'azienda solo se prima del negozio tra cedente e cessionario questi contratti configuravano una vera e propria struttura aziendale con autonomia funzionale e produttiva: in mancanza di questi elementi, il trasferimento è una mera esternalizzazione.

Vediamo il problema Tfr cessione ramo d'azienda. La Cassazione, ribadendo la natura di retribuzione differita del Tfr, sostiene che in caso di cessione di ramo di azienda assoggettata al regime previsto dall'articolo 2112 del Codice civile, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato fino alla data del trasferimento d'azienda. Viceversa, il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto in ragione e nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'articolo 2112, comma 2. Infine, conclude l'estensore, quest'ultimo, come datore di lavoro cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso dopo il trasferimento di azienda.

Comunque per quanto riguarda la tutela dei lavoratori nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda, la legge provvede a disciplinare i criteri e le modalità di attuazione delle rispettive parti in causa, sia per il cedente che il cessionario. Di norma il rapporto di lavoro del lavoratore  dipendente prosegue con il cessionario e quindi il nuovo datore di lavoro. Si tratta di una disposizione di estrema tutela per il dipendente, il quale oltre a mantenere la garanzia del proprio lavoro, conserva anche lo stesso trattamento economico e normativo di cui disponeva presso l'azienda cedente.

Osservatorio Cisl gennaio 2013: in 4 anni 567mila occupati in meno


Vola la cassa integrazione anche nel 2012 e rispetto ai valori pre-crisi, in tutto il periodo 2008-2012, i livelli di utilizzo risultano superiori di circa sette volte. Lo ha rilevato l'osservatorio della Cisl evidenziando che rispetto a quattro anni fa, i posti di lavoro in Italia persi sono 567.000. Con i dati definitivi del 2012, le ore di cassa integrazione si attestano intorno al miliardo per il quarto anno consecutivo, pari a circa 500.000 lavoratori mediamente coinvolti ogni anno.

Nel terzo trimestre 2008, vale a dire subito prima dell'inizio della crisi mondiale, il tasso di occupazione era pari al 59%, corrispondente a 23.518.000 persone occupate, dopo quattro anni l'indicatore e' sceso al 56,9%, pari a 22.951.000 di occupati, segnala ancora l'osservatorio Cisl. A dicembre 2012, evidenzia il sindacato, le ore autorizzate di cassa integrazione ammontano a 86,5 milioni, portando il numero di ore complessivamente autorizzate nel 2012 a 1.090,6 milioni, contro i 973,2 milioni del 2011, con un aumento del 12,1%. Nel 2012, rispetto all'anno precedente, sale il valore della cassa ordinaria, indicativo di nuove aziende in crisi, mentre l'utilizzo complessivo della cassa straordinaria e della cassa in deroga e' simile nei due anni. Il settore più in sofferenza nel 2012 e
è il commercio che ha visto un aumento di circa il 40% delle ore autorizzate rispetto al 2011.

L'area geografica più penalizzata è invece il Centro Italia con un aumento delle ore di cassa tra 2011 e 2012 di circa il 26% più del doppio del dato medio del paese. Nel complesso del periodo gennaio-novembre 2012 le domande di disoccupazione sono cresciute del 14,49% rispetto allo stesso periodo 2011 e le domande di mobilità del 17,82%.

Gli effetti della crisi, dice ancora la Cisl, si mostrano anche nella riduzione del lavoro a tempo indeterminato, mentre crescono i dipendenti a termine e i collaboratori, e nella riduzione del tempo pieno con contestuale aumento del tempo parziale involontario. In qualche modo lavoro flessibile e part-time evitano un calo ancora maggiore dell'occupazione, ed e' ancora il settore industriale a mostrare chiari segnali di sofferenza.

Redditometro 2013 ed i lavoratori in pensione


Ricordiamo che il meccanismo del Redditometro per il 2013 prevede l'analisi reddituale del contribuente, o di tutto il suo nucleo familiare, attraverso il confronto tra il reddito dichiarato e una serie di spese che si ritengono effettuate in ogni caso. In sostanza, il «paniere» delle spese familiari verrà rilevato sulla scorta dei dati presenti nella «Banca Dati Tributaria» (che riporta tutti i movimenti verificabili e riconducibili al contribuente); in assenza di tali dati, si applicano, in via presuntiva, parametri base previsti dalla tabella Istat sulle spese medie di un nucleo familiare.
Mentre, "I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che é uno strumento" per "individuare i finti poveri e l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire". Lo ha dichiarato l'Agenzia delle entrate che fornisce "chiarimenti relativi ad alcune notizie di stampa".

Soltanto per evasione 'spudorata', ha spiegato l'Agenzia, si intendono "i casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto". A conferma di quanto detto, prosegue la nota, "sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro".

E' ovvio, ha sottolineato le Agenzia, "che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso".

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