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giovedì 22 settembre 2016

Il datore di lavoro deduce i contributi per colf e badanti



I contributi previdenziali versati nell’anno 2015 a colf e badanti nell’ambito delle prestazioni di lavoro domestico svolte, possono essere portati in deduzione dal reddito nel modello 730/2016. Viene confermato quindi anche per il 2016 la possibilità di dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarativo fiscale, la quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per colf e badanti nel limite massimo di 1.549,37 euro.

Ai fini di deduzione dal reddito, il contribuente - datore di lavoro, deve conservare le ricevute di pagamento MAV o bollettini di versamento all’INPS dei contributi ma dal momento che la suddetta contribuzione è versata trimestralmente, occorre fare attenzione, in quanto tra i contributi da dedurre nel modello 730 2016 o modello Unico 2016, devono essere presenti solo quelli effettivamente versati nel corso del 2015 in base al principio di cassa.

I contributi che si possono portare in detrazione fiscale sono quelli versati ai fini previdenziali ed assistenziali con il bollettino postale o con modello F24 (obbligatori per legge).

Il contribuente che intende dedurre dal proprio reddito complessivo la quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali per colf e badanti, deve indicare nel rigo E23 del modello 730/2016, l’importo dei contributi versati nell'anno fiscale 2015.

Ciò significa che la deducibilità contributi colf badanti 730 2016 o Unico 2016 può essere fatta valere solo per i seguenti versamenti:

Contributi INPS versati a gennaio 2016 e relativi al quarto trimestre 2015;

Contributi INPS versati ad aprile, luglio e ottobre 2016 e relativi ai primi 3 trimestri del 2016.

I contributi INPS colf e badanti relativi al 4° trimestre, pagati quindi a gennaio 2016, possono essere portati in deduzione dal reddito con il 730 2017 e Unico 2017

Come va calcolato l’importo deducibile dei contributi versati alla colf?

Il contribuente che assume una colf o una badante, è tenuto al versamento della relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale, il cui importo, da versare all’INPS per i contributi, dipende dalla retribuzione oraria, ma per i contratti di lavoro sopra le 24 ore settimanali, scatta un importo forfetario.

In base alle nuove tabelle INPS importi contributi colf 2016 la quota a carico del datore di lavoro è la seguente:

Retribuzione fino a 7,88 euro: 0,35; da 7,88 a 9,59 euro è pari a 0,40; oltre 9,59 euro l’ora è pari a 0,48.

Per i contratti sopra le 24 ore settimanali: 0,25.

Il datore di lavoro, oltre ai contributi INPS, è obbligato anche a versare il contributo di assistenza contrattuale per l’accesso alle prestazioni della Cassa Colf, il cui importo è visibile nel bollettino MAV sotto la voce “Causale del Versamento” e nell’Attestazione di pagamento che viene rilasciato al lavoratore sotto la voce “Codice Organizzazione”. Tale importo per il 2016 per i contratti a tempo indeterminato e determinato è di 0,03 euro all’ora, di cui 0,01 a carico del lavoratore.

Questo importo però, non è deducibile ai fine IRPEF perché è destinato alla cassa a favore dei dipendenti collaboratori familiari.

Diversamente da quanto previsto dall’art. 15, TUIR (detrazione dei compensi erogati a tali soggetti, se il soggetto assistito è “non autosufficiente”) i contributi previdenziali versati sono deducibili a prescindere dalla situazione “fisica” in cui versa il contribuente interessato.

I contributi previdenziali e assistenziali relativi ai soggetti sopra elencati:

vengono versati dal datore di lavoro, ma sono costituiti da una quota a carico del datore di lavoro e da una quota a carico del lavoratore;

sono deducibili solo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro.

Il versamento all’INPS dei contributi domestici familiari è effettuato per trimestri solari, entro i seguenti termini:
• dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
• dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
• dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
• dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

La contribuzione relativa ai lavoratori domestici prevede il versamento di un contributo ordinario e un contributo integrativo.

Tuttavia, per determinare il valore della quota di contributo deducibile non bisogna utilizzare “direttamente” il totale pagato indicato nella ricevuta di pagamento, in quanto tale valore è composto:
- dalla quota di contributo a carico del datore di lavoro, deducibile nel limite di € 1.549,37;
- dalla quota di contributo a carico del lavoratore, non deducibile dal datore di lavoro.

È quindi, necessario scorporare la parte di onere deducibile in capo al datore di lavoro, in quanto la quota di contributo a carico del lavoratore è già stata dedotta al momento del pagamento delle retribuzioni (il reddito del lavoratore è già al netto della quota di contributi a suo carico).

Per effettuare il calcolo corretto dei contributi deducibili è necessario conoscere l’ammontare del contributo ordinario e di quello integrativo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Gli importi del contributo ordinario (sia la quota a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro) sono rinvenibili dalle tabelle di contribuzione predisposte dall’INPS. In particolare, se l’orario di lavoro:

non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione;

è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

A titolo esemplificativo, la tabella relativa ai contributi applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzione di lavoratori assenti prevede:

- fino a euro 7,86, un importo di contributo orario pari a euro 1,49 (con assegni familiari) (0,35 per il lavoratore) e di euro 1,50 (senza assegni familiari) (0,35 per il lavoratore);

- oltre ad euro 7,86 e fino a euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 1,68 (con assegni familiari) (0,39 per il lavoratore) e di euro 1,69 (senza assegni familiari) (0,39 per il lavoratore);

- oltre ad euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 2,04 (con assegni familiari) (0,48 per il lavoratore) e di euro 2,06 (senza assegni familiari) (0,48 per il lavoratore);

- per più di 24 ore settimanali, un importo di contributo orario pari a euro 1,08 (con assegni familiari) (0,25 per il lavoratore) e di euro 1,09 (senza assegni familiari) (0,25 per il lavoratore).

Il contributo integrativo obbligatorio versato dal datore di lavoro alla CAS.SA.COLF (CASsa SAnitaria COLF o cassa malattia colf) pari ad € 0,03 (di cui € 0,01 a carico del lavoratore) per ogni ora di lavoro, è deducibile per il datore di lavoro privato in misura di € 0,02 moltiplicato per l’ammontare delle ore lavorate.

Per il calcolo dei contributi dell’esempio proposto il totale dei contributi versati dal datore di lavoro risultano pari a:

€ 561,60 (€ 1,08 x 520) contributo ordinario;
€ 15,60 (€ 0,03 x 520) contributo integrativo.

La quota di contributi a carico del lavoratore sono pari ad:
€ 130,00 (520 x € 0,25) contributo ordinario;
€ 5,20 (520 x € 0,01) contributo integrativo.

Dunque in definitiva, l’ammontare deducibile per il datore di lavoro privato è pari a:
€ 431,60 (€ 561,60 - € 130,00) contributo ordinario;
€ 10,40 (€ 15,60 - € 5,20) contributo integrativo.

Il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro risulta quindi pari ad € 431,60 + € 10,40 = € 442,00.





venerdì 29 aprile 2016

Dichiarazione 730 precompilata 2016: come accedere


Lo scorso anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata previsto dall'art. 1 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), che l'Agenzia delle Entrate provvede a predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile di ogni anno.

Anche quest'anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2015 è resa disponibile a partire dal 15 aprile 2016.

Tra le novità del 2016 ci sono:

oltre al 730 precompilato, anche il modello Unico PF precompilato: il contribuente viene guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, se presentare il 730 già compilato dall’Agenzia o il modello Unico precompilato;

è consentita la possibilità di presentare direttamente la dichiarazione precompilata in forma congiunta, senza la necessità di richiedere l’assistenza di un intermediario, a differenza dello scorso anno;

è maggiore il numero di dati che entrano nel modello predisposto dal Fisco, grazie a nove voci come
le spese sanitarie registrate con il sistema Tessera Sanitaria e le spese universitarie, ma anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi volti al risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito spazio web https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, dedicato all’assistenza sulla precompilata, che è stato aggiornato e implementato rispetto allo scorso anno.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili), mediante le funzionalità disponibili all’interno dell’area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando quest'anno uno seguenti strumenti di autenticazione:
credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;

credenziali dispositive rilasciate dall’INPS o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente, accedendo alla propria area autenticata, può:
visualizzare e stampare la propria dichiarazione 730 precompilata;

accettarla o modificarla, anche integrandola, e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate (a partire dal 2 maggio 2016);

consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;

consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Il contribuente potrà, inoltre, ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserendo un indirizzo di posta elettronica valido (e tenendolo aggiornato) nell’apposita sezione della propria area autenticata.

Resta, ovviamente, la possibilità di rivolgersi, per l'invio, al proprio sostituto d'imposta o ad un CAF o professionista abilitato.

Il contribuente che non dispone di un sostituto d'imposta tenuto all’effettuazione del conguaglio fiscale, ad esempio perché ha perso il lavoro nel 2016, tramite l'area autenticata potrà versare le somme eventualmente dovute mediante il modello F24 che verrà proposto già compilato dalle Entrate con i dati relativi al pagamento da eseguire e con la possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Potrà, inoltre, indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere l'accredito dell’eventuale rimborso che sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

Una novità di quest'anno riguarda la possibilità per i coniugi di presentare direttamente anche la "dichiarazione in forma congiunta", mentre lo scorso anno, in caso di dichiarazione congiunta, occorreva rivolgersi obbligatoriamente al sostituto d'imposta o al CAF o al professionista abilitato.
In particolare, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.

Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio diretto.

Per ottenere la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente potrà rivolgersi anche al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, al quale dovrà conferire preventivamente apposita delega (cartacea o elettronica) per consentire l’accesso ai dati.

Per l’accesso ai documenti i sostituti d’imposta possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ed informando debitamente il contribuente di ciò.

I CAF ed i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate, mediante apposita funzionalità resa disponibile all’interno dell’area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’accesso, da parte di sostituti d’imposta, CAF e intermediari abilitati, al 730 precompilato dei contribuenti da loro assistiti avviene solo a seguito di esplicita richiesta all’Agenzia delle Entrate, che può avvenire in due modi:

come modalità ordinaria, inviando un file mediante i servizi telematici;

per gestire le richieste di assistenza fiscale non programmate, inviando una richiesta via web, utilizzando Entratel, del download immediato per singolo contribuente.

La richiesta tramite file si effettua trasmettendo, attraverso il servizio telematico Entratel, o Fisconline per i sostituti d'imposta con un numero massimo di 20 percipienti, un file, predisposto tramite apposito software dell'Agenzia delle Entrate, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti, con relativi dati anagrafici, codici fiscali, reddito complessivo dell'anno precedente e dati della delega.

Se i dati trasmessi non sono corretti, il sistema, entro 5 giorni dall'invio della richiesta, fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'area autenticata, un file contenente l'elenco degli eventuali errori. In tal caso, non si procede alla consegna dei documenti richiesti e sarà necessario inviare un nuovo file con i dati corretti.

E' possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio di un file contenente lo stesso protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

Se, invece, i dati sono corretti, i documenti sono consegnati, sempre nell'area autenticata:
entro 5 giorni dalla data della richiesta, per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile;
entro 5 giorni a partire dal 15 aprile, per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile.

La modalità via web è consentita solo a CAF e professionisti abilitati (non anche i sostituti d'imposta) per gestire richieste di assistenza fiscale non programmate e permette di richiedere tramite Entratel il download immediato del modello 730 precompilato e delle relative informazioni per singolo contribuente. In questo caso, i documenti, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale.

L’accesso tramite sostituti d’imposta, Caf e professionisti è consentito fino al 10 novembre, al fine di permettere l’utilizzo dei dati indicati nelle dichiarazioni 730 precompilate per eventuali dichiarazioni rettificative o integrative.

mercoledì 16 marzo 2016

Certificazione Unica 2016: novità ed istruzioni


Il processo di modifica della certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati è ancora in corso e ne è prova il nuovo modello di CU 2016 che, da quest’anno, risulta sdoppiato in CU sintetico e CU ordinario. La CU 2016 contiene importanti, modifiche rispetto al 2015. Il contribuente che nell'anno ha percepito soltanto i redditi riportati nel CUD o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica "il casellario delle pensioni"), è esonerato dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello UNICO, a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell'anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

La prima manifesta novità è la presenza di un doppio modello. Da quest’anno i sostituti d’imposta saranno chiamati, con riferimento ai redditi del 2015, ad elaborare due distinte certificazioni.
Nel dettaglio i sostituti dovranno procedere a rilasciare ai lavoratori interessati, una certificazione denominata “CU Sintetico”.

Le certificazioni dovranno essere trasmesse Agenzia delle Entrate con la novità che i flussi telematici inviati non saranno equivalenti al modello CU sintetico rilasciato al sostituito. Al contrario, così come chiarito nelle istruzioni, il modello trasmesso conterrà maggiori informazioni – includendo una serie di dati trasmessi, sino allo scorso anno, mediante la presentazione del modello 770 Semplificato - e sarà denominato “CU Ordinario”.

Di seguito si riportano alcune delle novità più significative:

l’obbligatorietà di riportare sempre il codice fiscale del coniuge del sostituito, ancorché non a carico, nell’apposita sezione dei familiari. Tale dettaglio permette di risolvere la problematica di compilazione del modello 730 precompilato, riscontrata lo scorso anno, laddove in casi analoghi risultava necessario intervenire manualmente, al fine di indicare nel modello dichiarativo, il codice fiscale del coniuge non a carico;

risulta sdoppiata la casella relativa ai redditi di lavoro dipendente, in modo da dare distinta evidenza di quanto erogato in relazione a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto ad eventuali erogazioni inerenti rapporti a tempo determinato. Con l’aggiunta di tale distinzione scompare la casella, presente nel vecchio modello, necessaria per indicare la natura del rapporto, a tempo indeterminato o determinato. Attraverso tale modifica, peraltro, non è più necessario, nei casi di certificazioni contenenti entrambe le tipologie, procedere con la predisposizione del cosiddetto “multi-modulo”;

la necessita di indicare, mediante l’apposizione del codice 2, all’apposita casella 11, denominata “Casi particolari”, se sono presenti giorni per i quali non spettano detrazioni d’imposta;

il dettaglio degli oneri da indicare nella sezione “Oneri deducibili”, mediante l’apposizione di appositi codici da rilevare dalla tabella L, annessa alle istruzioni;

l’inclusione nella sezione “Altri dati” della casella 477, necessaria al fine di indicare la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione (c.d. Qu.I.R.), prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi.

Per il modello della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, vediamo le novità.

Nella sezione “Tipo di dichiarazione”, la casella “Dichiarazione integrativa” deve essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate.

La Legge di stabilità 2015, a commi 634-636, stabilisce infatti che l’Agenzia fornisca al contribuente elementi e informazioni su:

ricavi o compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione imputabili al contribuente stesso e la stima dei predetti elementi, anche basandosi sui beni acquisiti o posseduti;

agevolazioni, deduzioni o detrazioni imputabili al contribuente stesso, crediti d'imposta, anche non spettanti.

Nella sezione “Firma della dichiarazione”, la casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della richiesta del contribuente che comunicazioni su possibili anomalie, presenti nella sua dichiarazione o nei dati dichiarati dallo stesso negli studi di settore, siano inviate direttamente all’intermediario incaricato della trasmissione telematica dei dati. 

È stata quindi inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche” che andrà barrata dal professionista nel caso in cui accetti di ricevere queste comunicazioni telematiche.

Dal 2015, per verificare il rispetto del limite dei 26 mila euro occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato ai fini Irpef, l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).

È riconosciuta la detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro e resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Si ricorda che questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.

È riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tale decreto sarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre tenendo conto degli importi medi, delle tasse e dei contributi delle università statali.

Sono indicate separatamente le somme restituite al soggetto erogatore nel 2015 da quelle residue provenienti dalle dichiarazioni degli anni precedenti o dalla Certificazione Unica 2016;

È prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio,

È prorogata la detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelle sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

È riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

È aumentato a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione del 26%, mentre prima era 2.065 euro.

Sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che regolamenta tale credito è stata revisionata dal decreto internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano solo particolari tipologie di redditi. Ed in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto nel 2015 agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assistere il contribuente nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.

Se si intende correggere o integrare un precedente mod. Unico 2016, è stata aggiunta una colonna per l’indicazione dell’eccedenza a credito chiesta a rimborso con la precedente dichiarazione e già erogata sia per il rigo RV6 (addizionale regionale) sia per il rigo RV14 (addizionale comunale).

martedì 24 marzo 2015

Modello 730 precompilato: controlli e sanzioni



In quali casi verranno effettuati controlli e quando scatteranno le sanzioni? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida relative al modello 730 precompilato, chiarendo al contribuente quali sono le modalità d’accesso, le scadenze, le modifiche incidenti e non incidenti.

All'interno della circolare l’ente guidato da Rossella Orlandi ha chiarito anche quali saranno i casi in cui il Fisco effettuare i controlli documentali e quali sono le limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’imposta. A questo si aggiunge poi il quadro sanzionatorio che scatterà in caso di dichiarazione infedele. Ma vediamo di saperne di più.

Modello 730 precompilato: quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se il contribuente presenta il modello 730 precompilato direttamente o tramite sostituto d’imposta, senza effettuare modifiche o apportando solo variazioni non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta (abbiamo spiegato qui quali sono le modifiche che vengono considerate non incidenti), l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Il controllo preventivo non verrà effettuato nemmeno sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Se invece il contribuente o il sostituto di imposta apporterà delle modifiche o delle integrazioni che incideranno sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare anche i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), nonché spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Nella circolare pubblicata ieri, l’Agenzia specifica inoltre che, nel caso di presentazione, con o senza modifiche, del 730 precompilato tramite Caf o professionisti abilitati, i controlli di cui sopra verranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, mentre non verranno incluse le verifiche sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che l’esclusione dei controlli documentali non riguarda i requisiti soggettivi che danno diritto alle detrazioni deduzioni e agevolazioni. In questo caso infatti, la verifica scatta a prescindere dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio:
- la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

- la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell’invalidità;

- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda i dati inseriti precedentemente nella Certificazione Unica, l’ente guidato da Rossella Orlandi chiarisce che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Pertanto, in caso di modello 730 precompilato accettato, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Modello 730 precompilato: sanzioni
Nel caso in cui dai controlli effettuati emergesse l’apposizione di un visto di conformità infedele ad esempio se si verificasse un riscontro non corretto della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati, a causa delle nuove normative sulla responsabilità, sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Non si avrà responsabilità degli intermediari nel caso in cui l’apposizione di un visto infedele sia causata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.

Se il Caf o il professionista si rende conto della presenza di errori nella dichiarazione, dovrà avvisare il contribuente e procedere alla trasmissione di una dichiarazione rettificativa all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre 2015.

Nel caso in cui il contribuente non voglia presentare la nuova dichiarazione, i soggetti che agiscono da intermediari avranno la possibilità di comunicare all’Agenzia i dati rettificati.

In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Le modifiche non sostanziali consentono di mantenere i benefici previsti per il 730 precompilato “accettato”. I controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno effettuati anche sugli oneri trasmessi nelle certificazioni uniche relative al 2014. Sono due chiarimenti della circolare 11/E/2015 pubblicata il 23 marzo dall’Agenzia, che ha diffuso anche un video-tutorial sul canale Youtube e messo online un sito di assistenza.

Vengono considerate irrilevanti a tal fine le modifiche dei dati anagrafici del contribuente (ad eccezione però del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulle addizionali), la modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; la scelta dell’utilizzo in compensazione del credito che risulta dal modello (quadro I); la scelta di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti e di rateizzare le somme dovute (quadro F). La precompilata si considera al contrario modificata quando vi siano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, anche laddove tali variazioni non modifichino il risultato finale.

La circolare si occupa anche della gestione della precompilata per i coniugi che hanno presentato il 730/2014 in forma congiunta. Saranno predisposte, infatti, due distinte precompilate (una per ciascun coniuge). Così i coniugi che intendono presentare la dichiarazione in forma congiunta devono necessariamente rivolgersi al sostituto che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. In questo caso, però, il 730 si considera «modificato», in quanto la liquidazione della dichiarazione congiunta varia rispetto a quella delle singole precompilate.

Le Entrate chiariscono che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche, opera esclusivamente sugli oneri indicati forniti dai soggetti previsti dall’articolo 3 del Dlgs 175/2014 e quindi per gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali ma non anche per gli oneri comunicati dal sostituto d’imposta con la certificazione unica.


domenica 25 maggio 2014

Modello 730: come calcolare le detrazioni per familiari a carico



L’attuale sistema si basa su una tassazione maggiore con il crescere del reddito basato su un sistema di detrazioni e deduzioni. Questa premessa si rende necessaria per far comprendere perché un lavoratore dipendente con due figli a carico pagherà meno imposte dello stesso lavoratore senza figli e un lavoratore dipendente che non raggiunge gli 8.000 euro di reddito non pagherà imposte.  Il sistema fiscale italiano attraverso le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, per spese sanitarie e altri oneri; e attraverso le deduzioni garantisce equità. Lo sconto decresce all'aumentare del reddito, con un meccanismo alquanto complicato da calcolare, fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto delle diverse tipologie di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro.

Tutti i familiari con reddito inferiore ad euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli anche adottivi, gli affidati; - gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.

Sono da considerare familiari a carico dal punto di vista fiscale i membri della famiglia che, nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, non hanno avuto redditi o hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con chi effettua la dichiarazione, oppure residenti all'estero:
il coniuge, purché non sia separato (legalmente o effettivamente);
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dall'età e dal fatto che studino o meno.

Ci sono poi gli "altri familiari", che possono essere considerati a carico, a condizione che convivano con il contribuente:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore; il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Per il coniuge a carico è prevista una detrazione massima di 800 euro, in caso di redditi complessivi non superiori a 15 mila euro. Per chi supera la soglia, la detrazione è variabile tra i 690 e i 720 euro. Per i redditi che superano i 40 mila euro, l'importo della detrazione cala in proporzione, fino ad arrivare a 0 per i redditi da 80 mila euro in su.

L'importo per le detrazioni dipende dall'età dei figli. Per i minori di 3 anni si ha diritto ad una detrazione di 1.220 euro. Se il bambino ha compiuto 3 anni nell'anno della dichiarazione, la detrazione scenderà a 950 euro. Dall'anno successivo potremo detrarre 950 euro finché il figlio sarà a nostro carico, senza limiti di età. Tale importo aumenta di
- 400 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.
- 400 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;

La detrazione è calcolata in base a scaglioni di reddito, con una formula facilmente rinvenibile nelle istruzioni ministeriali In quanto detrazione, l’importo determinato riduce l’IRPEF dovuta, ma non l’ addizionale regionale e comunale, è necessario effettuare il seguente calcolo: 800 – [110 x (Reddito complessivo / 15.000)]. Questo calcolo va è effettuato se il reddito non supera i 15.000 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; qualora il reddito superi i 15.000 euro ma non vada oltre i 40.000 euro alla formula indicata è necessario sostituire la cifra di 800 euro con 690 euro.

Detrazioni figli a carico genitori, i figli sono a carico dei genitori per il 50% ciascuno. ognuno usufruisce quindi di metà delle detrazioni. Tuttavia possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Ovviamente, se un genitore usufruisce della detrazione al 100% l’altro genitore non può fruirne. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione per i figli compete a quest’ultimo per l’intero importo.

In caso di genitori separati o divorziati, usufruisce delle detrazioni il genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno. E per E' possibile scaricare dalle tasse l'assegno di mantenimento, ma non quello che si versa per i figli, bensì unicamente quello corrisposto in favore dell'ex coniuge.

La detrazioni per i figli a carico va inserita nel rigo RN6 Col.2 e l'ulteriore detrazioni per famiglie numerose nel rigo RN6 Col.3 I riferimenti indicati con "RN" si riferiscono al prospetto relativo al calcolo dell'Irpef dei modelli UNICO e UNICO-Mini.

Vediamo le istruzioni per la compilazione del Modello 730 anno 2014 per la sezione che riguarda le detrazioni fiscali figli a carico.
Rigo 2:
- colonna 1 occorre barrare F1 per il primo figlio a carico (quello maggiore d'età), e poi F per tutti gli altri figli;
- colonna 2 occorre barrare la casella A per un altro familiare;
- colonna 3 occorre barrare la casella D per un figlio con disabilità;
- colonna 4 occorre indicare tutti i codici fiscali dei figli e familiari a carico;
- colonna 5 occorre indicare il numero di mesi dell'anno 2013 in cui ogni figlio è stato effettivamente a carico;
- colonna 6 occorre indicare il numero di mesi a carico per un figlio inferiore a 3 anni;
- colonna 7 occorre indicare la percentuale della detrazioni, 100 se è intera, 50 se è divisa tra i genitori, 0 se è tutto a carico dell'altro genitore;
- colonna 8 deve essere compilata soltanto dal genitore che presenta, in caso di affidamento esclusivo o congiunto o condiviso dei figli, detrazioni fiscali figli a carico al 100%.

Calcolo detrazioni figli a carico 2014 - Per calcolare le detrazioni dei figli a carico i parametri sono i seguenti:
- il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali (colonna 1 del rigo RN1) il numero dei figli a carico
- la percentuale spettante dell'ulteriore detrazioni per famiglie numerose.

Per ciascun figlio a carico indicate anche le seguente informazioni:
- il numero di mesi per i quali è risultato a carico nel 2013
- il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto meno di 3 anni
- la percentuale di detrazioni spettante: 100%, 50% o zero,
- se il figlio è disabile

I cittadini extracomunitari che intendono usufruire della detrazione per i familiari a carico devono essere in possesso di una specifica documentazione attestante lo status familiare. La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.

domenica 20 gennaio 2013

Redditometro 2013 ed i lavoratori in pensione


Ricordiamo che il meccanismo del Redditometro per il 2013 prevede l'analisi reddituale del contribuente, o di tutto il suo nucleo familiare, attraverso il confronto tra il reddito dichiarato e una serie di spese che si ritengono effettuate in ogni caso. In sostanza, il «paniere» delle spese familiari verrà rilevato sulla scorta dei dati presenti nella «Banca Dati Tributaria» (che riporta tutti i movimenti verificabili e riconducibili al contribuente); in assenza di tali dati, si applicano, in via presuntiva, parametri base previsti dalla tabella Istat sulle spese medie di un nucleo familiare.
Mentre, "I pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo redditometro che é uno strumento" per "individuare i finti poveri e l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal comune sentire". Lo ha dichiarato l'Agenzia delle entrate che fornisce "chiarimenti relativi ad alcune notizie di stampa".

Soltanto per evasione 'spudorata', ha spiegato l'Agenzia, si intendono "i casi in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando una elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto". A conferma di quanto detto, prosegue la nota, "sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi, ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione; sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro".

E' ovvio, ha sottolineato le Agenzia, "che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso".

sabato 5 gennaio 2013

Redditometro 2013: lavoro dipendente e liberi professionisti


Il Redditometro è lo strumento per combattere l’evasione fiscale. La finalità principale deve essere  quella di permettere agli organi di controllo di effettuare accertamenti incrociati tra il reddito e le spese effettuate, con il fine di scoprire eventuali discrepanze tra l’effettivo tenore di vita ed il reddito dichiarato.  E' bene ricordare che gli accertamenti avranno luogo nel caso in cui lo scostamento superi il 20%.

Lo scopo di questo dispiegamento massiccio di strumenti è quello di riuscire a recuperare quasi 120 miliardi di euro di evasione e di permettere quindi, una volta recuperati, di sciogliere la stretta fiscale sul lavoro dipendente.
Comunque chi fa un lavoro dipendente e guadagna cifre minori potrebbe finire nelle maglie del redditometro. E' già successo, a maggio di quest'anno, quando l'Agenzia delle Entrate ha mandato 300 mila lettere ai contribuenti risultati non coerenti con il Redditometro.

Il redditometro effettuerà controlli per i redditi a partire dal 2009 quindi sulle dichiarazioni effettuate nel 2010. Verrà applicato alle persone fisiche e quindi: professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori individuali, dipendenti e pensionati. E saranno degli algoritmi  a calcolare se i dati osservati sono regolari o se ci sono delle discrepanze, in qual caso viene segnalato agli operatori che a loro volta conducono un ulteriore accertamento prima di invitare il cittadino a presentarsi presso gli uffici dell’agenzia per documentare la motivazione dello sfasamento dei dati nella dichiarazione dei redditi. Il principio di funzionamento è abbastanza semplice infatti il grosso del lavoro con le difficoltà correlate è stato riuscire a convogliare tutte le informazioni necessarie per il controllo dai vari uffici coinvolti. Sono escluse dai controlli effettuati attraverso il redditometro le imprese, che non subiranno controlli diretti.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è infatti disponibile il Redditest, che consente a ciascun contribuente di inserire i vari dati sulle spese e verificare se il reddito dichiarato è coerente con le spese effettuate. Il paniere delle voci di spesa che finirà sotto la lente del fisco è vastissimo e copre praticamente qualsiasi tipo di acquisto.

Il redditometro non può prendere in considerazione nel caso di professionisti con partita iva i beni strumentali del professionista che destina alla propria attività: ossia acquisto di uffici, auto, mobili e arredi, yacht di lusso, imbarcazioni, macchinari ed altro. In questo caso l’acquisto di beni non influisce sul redditometro in quanto non rappresenta un “incremento patrimoniale” ai fini della determinazione sintetica del reddito. In tal modo sono esclusi ai fini del redditometro i beni destinati esclusivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti o professioni in quanto beni strumentali. Il contribuente però dovrà dimostrare di utilizzare con idonea documentazione ed evidenze probanti che tali beni sono destinati esclusivamente e questo talvolta non risulta agevole essendo spesso l’intestazione di alcuni beni effettuata solo formalmente in capo all’impresa ma nella realtà l’utilizzo strumentale è dubbio.

Sarà compito del contribuente a dover dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta, redditi esenti o comunque esclusi dalla base imponibile o perché c'è stato il contributo di altri soggetti. Inoltre il contribuente potrà contestare e dimostrare il differente ammontare delle spese che il Fisco gli attribuisce. L'amministrazione finanziaria tra febbraio e i primi giorni di marzo metterà poi a punto le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad accertamento.
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