lunedì 4 marzo 2013

Busta paga per badanti e colf

In occasione del pagamento dello stipendio, il datore di lavoro deve predisporre una busta paga (anche chiamata prospetto paga o cedolino di paga) in cui vengono riportate e quantificate tutte le componenti della retribuzione. La figura della badante o colf si occupa di fornire assistenza presso il domicilio degli anziani; molto utilizzata in Italia, gode di regolare inquadramento e busta paga.

Vediamo gli elementi che costituiscono la busta paga, il quale deve essere composto dalle seguenti attività:

calcolo competenze e trattenute
elaborazione dei parametri progressivi del contratto di lavoro
calcolo del TFR
elaborazione e calcolo del valore dei contributi

La busta paga deve essere composta da seguenti elementi: dati anagrafici del datore di lavoro nonché quelli della collaboratrice. La prima riga riporterà la data di assunzione e quella di licenziamento, nonché gli scatti di anzianità che per colf e badanti maturano ogni biennio.

La seconda riga indicherà la scadenza del tempo determinato, la percentuale di tempo parziale (quest’ultima viene indicata solo nel rapporto di non convivenza) e i ratei di tredicesima. Le righe immediatamente successive faranno riferimento ad elementi come la paga base, l’indennità di funzione, il risultato in euro degli scatti di anzianità maturati e lo straordinario forfetizzato (ovvero l’importo corrisposto per compensare gli straordinari effettuati nel mese di riferimento).

Altri valori indicati saranno l’indennità assorbibile, ossia un valore corrisposto in aggiunta al minimo sindacale, e l’acconto futuri aumenti. Qualora il datore di lavoro e la badante si accordino per il pagamento di ferie, tredicesima e TFR a cadenza mensile, si potranno compilare altresì i campi indicati con le apposite diciture.

Occorre tener presente che nella compilazione della busta paga si distingue il caso della badante a ore da quello della badante fissa. Le ‘ore ordinarie’, ossia il numero delle ore lavorate, sono indicate in modo differente a seconda che il rapporto sia di convivenza oppure no.

Nel caso di non convivenza si calcolano come segue: tempo x valore = competenze. Nei casi di convivenza della badante con l’assistito, risulterà anche la dicitura ‘ore non lavorate’, che si ottengono sottraendo all’importo del pagamento mensile le assenze. Le badanti conviventi possono svolgere al massimo dieci ore al giorno non consecutive, per un totale di 54 ore a settimana, mentre quelle non conviventi possono svolgere al massimo otto ore di lavoro al giorno non consecutive per un totale di 40 ore alla settimana.

Il TFR del mese è composto dalla somma dei redditi mensili (stipendio, prestazioni aggiuntive e valori sostitutivi di vitto e alloggio) diviso 13,5. Nell'anno in corso il TFR accumulato è la somma dei TFR mensili.

Per il computo di quanto accantonato negli anni precedenti si considera il valore al 31 dicembre dell'anno precedente rivalutato secondo il coefficiente  Il valore del TFR è il totale tra il TFR dell'anno in corso e quello, rivalutato degli anni precedenti.

domenica 3 marzo 2013

Contributi per l’imprenditoria giovanile per il 2013

Ci sono leggi e regolamenti dettagliati a cui devono fare riferimento tutti i giovani che sono alla ricerca di finanziamenti per la loro idea imprenditoriale.

La legge 95/95 prevede infatti finanziamenti per i giovani che decidono di avviare un'attività in proprio, ma non mancano anche finanziamenti e sovvenzioni di altro tipo. C'è anche, ad esempio, la legge 236/93 (che è stata successivamente integrata dalla legge 144/99) che dà contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso di interesse agevolato ai giovani che vogliono creare imprese di servizi.

Non è semplice ottenere dei contributi per un giovane imprenditore, ma è fattibile se si ha la decisione di mantenersi informati e un’idea che sia competitiva e allettante. La prima cosa da fare è rivolgersi a Invitalia, un’agenzia che opera su mandato del Governo per stimolare la competitività del paese sostenendo i settori di sviluppo strategici. Ci si può anche rivolgere ad un altro ente governativo costituito ad hoc per i giovani: Giovane impresa – portale per l’imprenditoria giovanile.

Vediamo la normativa in materia di finanziamenti per giovani imprenditori.


La legge 95/95 che prevede finanziamenti per i giovani che desiderano avviare un’attività in proprio;
La legge 263/93 (successivamente integrata dalla legge 144/99) che offre contributi a fondo perduto e finanziamenti a tassi agevolati per i giovani che avviano imprese di servizi;
Il DL n. 185 del 21 aprile 2000 sugli “incentivi all’auto-imprenditorialità e all’auto-impiego (in attuazione del dell’art. 45, comma 1 della Legge 144/99);
Il DL n. 29 del 28 maggio 2001 sul “Regolamento recanti criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’auto-impiego.
La Legge 95/95, in quanto aiuto di Stato non è cumulabile ad altre agevolazioni analoghe, ma a volte è possibile il cumulo di agevolazioni esclusiva mene di tipo fiscale.

I destinatari di queste agevolazioni sono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che costituiscono nuove società nelle seguenti tipologie:
S.n.c. (società a nome collettivo);
S.a.s. (società in accomandita semplice);
S.r.l. (società a responsabilità limitata);
S.p.a. (società per azioni)
S.a.p.a. (società in accomandita per azioni)
S.s. (società semplice)
Cooperative e piccole cooperative.
Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto, le s.r.l. con un unico socio.

Per fare richiesta alle agevolazione ricordiamo che non esistono dei periodi specifici per inoltrare una domanda di finanziamento. Il bando è attivo sempre.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto (cioè la somma concessa in prestito non si deve restituire) e finanziamenti a tassi di interesse agevolati (cioè parte dell’investimento si restituisce su un piano quinquennale di ammortamento con rate trimestrali) nei limiti dettati dalla localizzazione, dal settore di attività e dalla dimensione di impresa.

La copertura finanziaria varia a seconda della Regione in cui avrà sede l’impresa, ma ovviamente lo Stato non copre tutto. Resta ben inteso che solitamente non si concede oltre il 50% del capitale necessario, il resto deve essere messo di tasca propria. Tuttavia, in base alla regione e alla tipologia di impresa si possono ottenere finanziamenti fino al 90% dell’investimento (di cui 45% a fondo perduto) nelle regioni del Sud Italia.

Per il Centro nord le stime di copertura sono dell’80% (di cui il 35% a fondo perduto) dell’investimento per il settore agricolo e 60-70% dell’investimento (di cui il 15% a fondo perduto) per tutti gli altri settori.

Le leggi da tenere presenti al giorno d'oggi sono il DL del 21 aprile 2000, n. 185 sugli Incentivi all'auto imprenditorialità e all'auto impiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e il Decreto del 28 Maggio 2001, n° 29 sul "Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’auto impiego".

L’auto imprenditorialità è indirizzata a chi vuole avviare imprese nel settore agricolo, artigianale, industriale, servizi alle imprese e servizi turistici, per un massimo di 2,5 milioni di euro; e l’auto-impiego che si distingue, a sua volta, in tre iniziative di impresa:
lavoro autonomo (ditta individuale – investimento massimo di 25.823€ noto come “prestito d’onore”);
micro-impresa (società di persone – investimento massimo di 129.114€);
franchising (ditta individuale e società di persone – questa tipologia è la più frequente e con Invitalia si può scegliere un franchisor accreditato con il quale intraprendere l’esperienza).

Mentre per l’auto impiego non è necessario avere meno di 35 anni e la domanda può essere presentata in tutto il territorio nazionale senza discriminanti territoriali.

I settori finanziabili sono quelli dei servizi, del commercio e della produzione. Alle agevolazioni per gli investimenti si aggiungono nei primi due anni di attività altre agevolazioni per l’acquisto delle materie prime o per le spese di gestione fino ad un massimo del 50% del totale delle spese sostenute.

L’importante è che il progetto che usufruisca delle agevolazioni sia svolto per un periodo minimo di 5 anni a partire dall’effettivo inizio dell’attività e per lo stesso periodo deve mantenere la sede amministrativa, legale e operativa nel territorio in cui nasce l’impresa.

Negli ultimi anni, le richieste di finanziamento sono aumentate ed è molto difficile ottenere un finanziamento, per cui è necessario che il progetto sia molto efficace, innovativo, fattibile e soprattutto abbia un business plan convincente. Il portale Giovane impresa può essere di grande aiuto offrendo un servizio di valutazione del business plan.

INPS: agevolazioni per le aziende per lo sgravio contributivo

L'Inps concede più tempo alle aziende che hanno beneficiato dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello per integrare (se necessario) il versamento al Fondo di tesoreria relativo agli anni 2010 e/o 2011. Con il messaggio 3678/2013, diffuso il 1° marzo, l'istituto ha risposto positivamente alle richieste di agevolare le operazioni di contabilizzazione del contributo dello 0,5% afferente il Tfr.

Con la circolare 151/2012 l'Inps aveva invitato le aziende a modificare i calcoli eseguiti in passato (anni 2010 e/o 2011) e a versare le differenze relative agli anni trascorsi, entro il 16/3/2013. Tuttavia, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti posti in capo ad aziende e intermediari, ora indica un percorso facilitato.

Le differenze sulle quote di Tfr, scaturenti a seguito dell'effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011, potranno essere versate al Fondo di tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno (periodo "maggio 2013"), senza eseguire ricalcoli per gli anni precedenti. Per il futuro, la quota insorgente di Tfr dovrà essere versata nell'anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dello sgravio, anche se lo stesso si riferisce a somme erogate in base a contratti che riguardano annualità precedenti.

Si legge nella circolare “al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, si è pervenuti nella determinazione che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende  dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 maggio 2013. A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
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