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mercoledì 24 settembre 2014
Vediamo come sarà il Tfr al 50% in busta paga
Il trattamento di fine rapporto Tfr, chiamato comunemente liquidazione, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro, o dopo un periodo di lavoro in un'azienda. Per quanto riguarda il Tfr, il datore di lavoro, ogni anno effettua un accantonamento, il quale rappresenta un costo.
Il lavoratore dipendente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, ha diritto di chiedere un'anticipazione del Tfr l'importante che vengano rispettate determinate clausole:
per l'azienda. 8 anni di anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;
e che venga richiesto alle seguenti condizioni: acquisto prima casa, l'atto può essere intestato anche alla moglie in regime di comunione dei beni;
cure sanitarie ed ospedaliere, sono finanziabili le spese sanitarie necessarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Destinare almeno il 50% del Tfr nelle buste paga dei lavoratori utilizzando la “leva Bce” per evitare alle imprese perdite di liquidità.
Il piano allo studio del governo per rilanciare i consumi prevede di trasferire il 50% della liquidazione maturata nell'anno al lavoratore. Nel settore privato prende il nome di Trattamento di fine rapporto (Tfr) e viene liquidato in un'unica soluzione. Il Tfr si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% della retribuzione maturata nel periodo.
Secondo quanto ha riportato Il Sole 24 Ore, la modifica durerebbe da uno a tre anni, cominciando dal settore privato, inoltre viene messo in evidenza che "metà della quota del Tfr "maturando" accantonata mensilmente dal datore di lavoro potrebbe essere erogata direttamente al lavoratore" una volta l'anno, e non più alla fine della sua carriera lavorativa. La scelta, comunque, spetterebbe al dipendente. Novità anche per le imprese. i datori di lavoro, infatti, potrebbero mantenere il 50% delle liquidazioni. Anche se questo è un nodo ancora da sciogliere, e nel più breve tempo possibile se si vuole procedere ed inserire la norma entro il 10 ottobre.
La scelta - secondo il giornale di Confindustria - spetterebbe comunque al lavoratore. La disposizione entrerebbe nella Legge di Stabilità, Per Giorgio Squinzi "E' una situazione molto complessa. Poi bisogna vedere quale drenaggio in termini di liquidità verrà fuori sulle imprese". Il governo punterebbe, con questa norma, ad aumentare i soldi in busta paga dei lavoratori stimolando gli acquisti. Ma quale sarebbe il ritorno in termini fiscali? Lo Stato ci guadagnerebbe perché un maggiore acquisto dei consumi porterebbe delle entrate dovute al pagamento dell'Iva.
“Se c’è incertezza e precarietà le ‘mance’ del premier Renzi non servono a niente. La tendenza è sempre quella di non spendere, di fare la formica e risparmiare per i tempi peggiori“. Così Giorgio Airaudo: “Quello che è necessario – prosegue l’ex sindacalista – è un intervento ampio del mercato del lavoro. Non esiste l’asso di picche che risolve la partita”.
Il problema è sempre quello, trovare la formula per provare a rilanciare i consumi e far muovere un'economia totalmente stagnante; appurato che gli 80 euro di sconto Irpef non sono stati sufficienti allo scopo, il governo studia il modo di rafforzare la misura. Rendendola innanzitutto stabile, e provando poi ad affiancarla con altri interventi. Allo studio dello staff di palazzo Chigi e del ministero dell'Economia c'è il trasferimento in busta paga per i lavoratori del 50% del Tfr, mentre il restante 50% continuerebbe ad essere accumulato dall'azienda.
Il TFR si calcola sommando, per ciascun anno intero di servizio, o mesi, una quota pari all'importo della retribuzione mensile, quota dovuta, divisa per 13,5. La retribuzione presa in considerazione per il calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro. La maturazione del TFR avviene per ogni mese lavorato, o frazioni di mese di almeno 15 giorni, poiché col TFR viene differita la corresponsione degli importi, sugli stessi è prevista una rivalutazione legale per preservare il valore reale nonostante l'inflazione. E' sempre consigliabile quando è possibile attendere il 31 dicembre di ogni anno, in quanto vi è la rivalutazione ISTAT.
Da definire è anche il dispositivo per spostare direttamente in busta paga il Tfr, in toto o in parte. Renzi ha fatto riferimento a un'erogazione mensile. Ma in questo caso si porrebbe il problema della tassazione che, attualmente per le liquidazioni è “separata” rispetto al prelievo fiscale che scatta sugli stipendi. Non è da escludere, quindi, che si possa ricorrere a uno smobilizzo in un'unica soluzione, una sorta di quattordicesima.
Non mancano i nodi da sciogliere, come quello della quota di Tfr maturando da convogliare, su base volontaria, nelle buste paga: al momento l'ipotesi più gettonata è quella di smobilizzare una fetta pari al 50% delle liquidazioni future. Restano poi aperte la questioni degli statali, che in prima battuta verrebbero esclusi da questo intervento, e soprattutto delle compensazioni da garantire alle imprese.
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domenica 28 luglio 2013
Circolare Inps luglio 2013: agevolazioni assunzioni sopra i 50 anni
Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
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domenica 3 marzo 2013
INPS: agevolazioni per le aziende per lo sgravio contributivo
L'Inps concede più tempo alle aziende che hanno beneficiato dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello per integrare (se necessario) il versamento al Fondo di tesoreria relativo agli anni 2010 e/o 2011. Con il messaggio 3678/2013, diffuso il 1° marzo, l'istituto ha risposto positivamente alle richieste di agevolare le operazioni di contabilizzazione del contributo dello 0,5% afferente il Tfr.
Con la circolare 151/2012 l'Inps aveva invitato le aziende a modificare i calcoli eseguiti in passato (anni 2010 e/o 2011) e a versare le differenze relative agli anni trascorsi, entro il 16/3/2013. Tuttavia, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti posti in capo ad aziende e intermediari, ora indica un percorso facilitato.
Le differenze sulle quote di Tfr, scaturenti a seguito dell'effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011, potranno essere versate al Fondo di tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno (periodo "maggio 2013"), senza eseguire ricalcoli per gli anni precedenti. Per il futuro, la quota insorgente di Tfr dovrà essere versata nell'anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dello sgravio, anche se lo stesso si riferisce a somme erogate in base a contratti che riguardano annualità precedenti.
Si legge nella circolare “al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, si è pervenuti nella determinazione che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 maggio 2013. A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
Con la circolare 151/2012 l'Inps aveva invitato le aziende a modificare i calcoli eseguiti in passato (anni 2010 e/o 2011) e a versare le differenze relative agli anni trascorsi, entro il 16/3/2013. Tuttavia, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti posti in capo ad aziende e intermediari, ora indica un percorso facilitato.
Le differenze sulle quote di Tfr, scaturenti a seguito dell'effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011, potranno essere versate al Fondo di tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno (periodo "maggio 2013"), senza eseguire ricalcoli per gli anni precedenti. Per il futuro, la quota insorgente di Tfr dovrà essere versata nell'anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dello sgravio, anche se lo stesso si riferisce a somme erogate in base a contratti che riguardano annualità precedenti.
Si legge nella circolare “al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, si è pervenuti nella determinazione che le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 maggio 2013. A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
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