domenica 4 agosto 2013
Mercato del lavoro e la Laurea quali prospettive
Evolve il mercato del lavoro e di conseguenza anche i profili più richiesti dalle aziende, che oggi sembrano più interessate all’impiego di giovanissimi diplomati (43%) che di professionisti in possesso di un titolo universitario (8%), tanto che molti laureati hanno deciso di togliere dal proprio CV l’informazione relativa a questi studi. Questa è la sorprendente rivelazione dell’ultimo rapporto elaborato da Excelsior – Unioncamere sulle previsioni di assunzioni lavorative.
Secondo questa rilevazione l’indagine svolta sulle imprese italiane nel 2012 ha registrato un andamento altalenante anche per questo genere di lauree. Non esiste perciò un indirizzo di laurea “anticrisi” per eccellenza: infatti si è rilevato che anche alcune lauree di ingegneria hanno registrato un calo delle assunzioni, e questo vale anche per alcuni settori delle lauree in biologia.
Ma complessivamente esistono professioni tecniche, specializzate e qualificate per le quali i laureati in discipline scientifiche sono molto ricercati. Sono ancora una garanzia, quindi, le lauree in ingegneria elettronica e dell’informazione, in ingegneria industriale, in informatica, ed è in crescita, secondo la ricerca di Almalaurea, la prospettiva occupazionale dei laureati in Agraria.
Per quanto riguarda gli annunci di lavoro per il 2013. La crescita della ricerca di diplomati da parte delle imprese riguarda tanto gli impieghi stagionali (+3,9%: 38, 6% contro 42,5%) che per quelli non stagionali (passati dal 38,9% del 2012 al 43,9% del 2013) che riguardano soprattutto i settori dell’industria e dei servizi.
Per quanto riguarda le lauree tecniche riguardanti l’architettura e l’urbanistica, si rimane essenzialmente sui livelli precedenti.
Tra le lauree, quelle che hanno maggior probabilità di trovare subito un impiego ci sono quelle nel settore chimico-farmaceutico, medico-odontoiatrico e sanitario-paramedico.
Tra i vari indirizzi dei corsi di laurea in ingegneria, quelli relativi all’ingegneria elettronica e dell’informazione sono i più ricchi di prospettive lavorative. Si pongono, infatti, al secondo posto nella graduatoria delle lauree più richieste dopo quelle di indirizzo economico-statistico, e i principali settori di sbocco di questi laureati sono sicuramente l'informatica e le industrie elettroniche, ma vi sono anche altre opportunità.
Le figure professionali più richieste sono tutte di alto profilo, tra cui quella dello sviluppatore di software, seguita da quella del programmatore informatico, del progettista elettronico e del progettista elettrico. Anche il settore dell’ingegneria industriale (aerospaziale, aeronautica, meccanica, energetica, ecc.) ha ottime opportunità di inserimento professionale, con il 7,5 % di assunzioni totali di laureati.
Il maggiore settore di sbocco è quello dell’industria metalmeccanica, ma c’è richiesta in tutti i settori industriali e nei servizi avanzati di progettazione e consulenza tecnica. Buone possibilità anche per i laureati in ingegneria gestionale e logistica e dell’automazione, ma la metà delle assunzioni è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. La rinomata possibilità lavorativa offerta dalle lauree in ingegneria subisce un arresto per quanto riguarda le lauree in ingegneria civile, ambientale ed edile, che vede le assunzioni in calo rispetto al triennio precedente e concentrate per lo più nel Nord Ovest e in Lombardia. Gli sbocchi professionali sono soprattutto nelle imprese di servizi avanzati di progettazione e consulenza tecnica e nelle costruzioni. Opportunità anche nel campo dell’ambiente e dello sviluppo delle infrastrutture.
Altro indirizzo in espansione sono le lauree in scienze biologiche, geologiche, ambientali e della natura, geografiche e in biotecnologie. Le opportunità di inserimento professionale per chi è in possesso di queste lauree sono in generale piuttosto contenute, se si esclude il settore agricolo e pubblico. Questi laureati vengono soprattutto inseriti nelle imprese che offrono servizi avanzati di consulenza tecnica, nella sanità, nel settore dell'istruzione privata o negli studi professionali. La figura professionale più ricercata dalle aziende è il biologo, seguito dal professore di scuola secondaria superiore, il ricercatore clinico, l'analista chimico, per poi arrivare al tecnico rilevatore geofisico e al tecnico sicurezza ambiente lavorativo.
Il settore comprende le lauree in matematica e fisica, le lauree in astronomia, in scienza dei materiali e in informatica, che comprendono l'80% delle oltre 1.800 assunzioni previste nel 2012 per l'insieme di laureati "scientifici": il settore offre buone prospettive lavorative, tanto che nel 2012 le assunzioni di questi laureati risultano in aumento rispetto alla media del triennio 2009/2011. Sono richiesti soprattutto dalle imprese di grandi dimensioni che operano nei servizi avanzati nell’ICT, per esercitare professioni di alto profilo collegate all’informatica (con la concorrenza di ingegneri elettronici e dell’informazione). Un altro settore in cui questi laureati hanno buone occasioni di inserimento è quello dell’istruzione, con l’ insegnamento di discipline scientifiche nelle scuole superiori.
Tra i corsi di laurea in architettura, in disegno industriale, moda, design, grafica, comunicazione, in pianificazione territoriale ed in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, i primi due sono i corsi di laurea che offrono le maggiori opportunità di lavoro dipendente presso le imprese private, le cui richieste per il 2012 si aggirano intorno alle 740 unità, con un calo negli ultimi tre anni più contenuto rispetto alla media delle altre lauree. Molti di questi laureati si orientano però verso la libera professione o il settore pubblico, mentre nel privato gli sbocchi principali sono nei servizi avanzati di progettazione e consulenza tecnica, nelle costruzioni, nelle industrie del legno e del mobile, per professioni nel campo dell'industrial design e, naturalmente, negli studi di architettura. La figura professionale più richiesta è quella dell’architetto, seguito dal disegnatore di mobili e arredamento e dal progettista edile. Vengono poi i disegnatori tecnici, i tecnici esperti del recupero dei terreni, gli stilisti.
Secondo la ricerca condotta da Almalaurea che consegue la laurea in Agraria, in 5 anni più dell’80% lavora, e circa il 70% svolge un lavoro stabile, seppure è da notare che circa il 70% per cento complessivo ha frequentato o sta frequentando una specializzazione post-laurea. E’ più del 62% degli intervistati, a 5 anni dalla laurea, che sostiene di aver riscontrato l’utilità dei propri studi nel trovare un lavoro.
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domenica 28 luglio 2013
Circolare Inps luglio 2013: agevolazioni assunzioni sopra i 50 anni
Incentivi all’assunzione di over 50anni, previsti dalla legge Fornero, la n. 92/2012 e oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
Con la circolare n. 111/2013, l’Inps illustra l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, specificando innanzitutto che, in relazione a questa categoria di lavoratori, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione.
La legge n. 92 del 2012 a prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, un incentivo all’assunzione di specifiche categorie di soggetti, ossia:
• uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne dl qualsiasi età, ovunque residenti e“prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
L'agevolazione – consistente nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale – ha durata 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di massimo 12 mesi per quelle a termine. L'incentivo – che riguarda sia i rapporti full time che part time – trova spazio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato. In quest'ultimo caso, secondo l'Inps, la trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio. Ad esempio, in caso di assunzione a termine per 15 mesi di un lavoratore il cui rapporto viene trasformato al decimo mese (entro, quindi, i dodici mesi agevolati previsti per il contratto a tempo determinato), l'incentivo trova applicazione per 18 mesi complessivi.
Restano fuori dalla facilitazione, sempre secondo le indicazioni dell'Inps, i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio. Oltre che alle norme interne (tra cui regolarità contributiva, rispetto dei contratti, osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro, principi generali in materia di agevolazioni ex lege 92/12), l'incentivo è subordinato al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.
Di conseguenza, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate laddove realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; sono escluse le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo. Per agevolare aziende e intermediari nell'applicazione della normativa che, globalmente, appare complessa, la circolare è arricchita di molti esempi e di diversi allegati esplicativi. È così possibile apprezzare alcune aperture e qualche spunto di flessibilità. Tra questi quello più interessante riguarda la continuità nei rapporti di lavoro agevolati in favore dello stesso soggetto. In tali, casi, infatti, le condizioni di accesso al beneficio (anzianità di disoccupazione e il rispetto delle regole generali di cui alla legge 92/12) sono valutate, per lo più, solo in relazione alla decorrenza originaria del primo rapporto. Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una comunicazione telematica, il cui modulo,denominato "92-2012", sarà a breve reperibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende. La richiesta deve essere trasmessa prima dell'invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l'agevolazione. Entro il giorno successivo, esperiti alcuni controlli formali, le aziende riceveranno la risposta circa l'esito dell'istanza. Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".
L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino a ottobre 2013.
L’incentivo previsto dalla legge n. 92 del 2012, spetta per:
• le assunzioni a tempo indeterminato;
• le assunzioni a tempo determinato;
• le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Esso consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi, mentre in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi. Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
Gli incentivi all’assunzione di over 50enni sono subordinati alla verifica della:
regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro,
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012,
condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Sempre nella circolare del 24 luglio 2013, l’Inps precisa che l’incentivo all’assunzione di over 50 anni previsto dalla riforma Fornero, spetta anche se l’assunzione, la proroga e la trasformazione del rapporto di lavoro da determinato a indeterminato degli over 50enni, realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
Per ciò che riguarda le indicazioni operative, la circolare Inps detta le istruzioni anche per ciò che concerne gli adempimenti dei datori di lavoro. Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012″, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito dell’Inps. La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.
Per quei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, la loro posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-2012”, indicato al paragrafo precedente. I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice “55” che assume il nuovo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.
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La sentenza della Corte Costituzionale: «L’articolo 19 lede la libertà sindacale»
Secondo Corte Costituzionale la norma viola i principi costituzionali Fiat: «Abbiamo soltanto applicato la legge».
Consentire la costituzione delle Rsa, le rappresentanze sindacali aziendali, solo ai sindacati firmatari del contratto applicato in azienda lede i "valori del pluralismo e della libertà di azione" dei sindacati. E' con questa motivazione che la Corte Costituzionale ha 'bocciato' l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, con una sentenza - la 231/2013, relatore il giudice Morelli - che segna una vittoria netta della Fiom sulla Fiat. Immediate e pesanti le reazioni.
Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell’art. 19 comma 1 dello Statuto. La sentenza, i cui contenuti essenziali erano stati resi noti il 3 luglio, è stata depositata oggi. Alla base il ricorso della Fiom contro la Fiat. Redattore della sentenza - la 231/2013 - il giudice Mario Rosario Morelli. Il comma 1 dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché appunto se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell’unità produttiva, i sindacati «sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa», spiega la sentenza.
E se «il modello disegnato dall’art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all’art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale». Questo si traduce «in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l’altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum».
«Ora la Fiat applichi la sentenza della Corte costituzionale. Si ripristinino in tutti gli stabilimenti del Gruppo i diritti, le libertà sindacali e le pari agibilità per tutte le organizzazioni». A chiederlo è Maurizio Landini, segretario della Fiom che chiede un incontro con l'azienda e lancia un appello al governo: «Convochi un tavolo nazionale sulle prospettive occupazionali e gli investimenti del gruppo Fiat in Italia e si faccia garante della piena applicazione della sentenza anche attraverso una legge sulla rappresentanza».
Il succo della decisione della Consulta era già stato reso noto il 3 luglio. Ora vengono spiegati i motivi della decisione. Alla base del pronunciamento, la questione di legittimità sollevata dai tribunali di Modena, Vercelli e Torino nelle cause che vedono contrapposte appunto Fiat e Fiom. I dubbi riguardano il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori, che pone dei paletti alle Rsa, consentendole solo alle sigle firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda. Un limite che la Consulta ha giudicato in contrasto con tre articoli della Carta Costituzionale. Perché quando il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda - spiega la sentenza - "viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività" e "si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo o comunque significativamente rappresentativo", allora quel criterio entra "inevitabilmente in collisione con i precetti degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione": il primo tutela i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali; il secondo l'uguaglianza dei cittadini; l'ultimo la libertà di organizzazione sindacale.
Se si consentissero la Rsa solo nei limiti fissati dallo statuto ora censurato, spiegano i giudici, i sindacati "sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori", "bensì del rapporto con l'azienda". Il "dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa" finirebbe quindi col pesare sulle relazioni sindacali e sulla capacità di rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori.
Consentire la costituzione delle Rsa, le rappresentanze sindacali aziendali, solo ai sindacati firmatari del contratto applicato in azienda lede i "valori del pluralismo e della libertà di azione" dei sindacati. E' con questa motivazione che la Corte Costituzionale ha 'bocciato' l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, con una sentenza - la 231/2013, relatore il giudice Morelli - che segna una vittoria netta della Fiom sulla Fiat. Immediate e pesanti le reazioni.
Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell’art. 19 comma 1 dello Statuto. La sentenza, i cui contenuti essenziali erano stati resi noti il 3 luglio, è stata depositata oggi. Alla base il ricorso della Fiom contro la Fiat. Redattore della sentenza - la 231/2013 - il giudice Mario Rosario Morelli. Il comma 1 dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché appunto se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell’unità produttiva, i sindacati «sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa», spiega la sentenza.
E se «il modello disegnato dall’art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all’art. 39, primo e quarto comma, della Costituzione, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale». Questo si traduce «in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l’altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum».
«Ora la Fiat applichi la sentenza della Corte costituzionale. Si ripristinino in tutti gli stabilimenti del Gruppo i diritti, le libertà sindacali e le pari agibilità per tutte le organizzazioni». A chiederlo è Maurizio Landini, segretario della Fiom che chiede un incontro con l'azienda e lancia un appello al governo: «Convochi un tavolo nazionale sulle prospettive occupazionali e gli investimenti del gruppo Fiat in Italia e si faccia garante della piena applicazione della sentenza anche attraverso una legge sulla rappresentanza».
Il succo della decisione della Consulta era già stato reso noto il 3 luglio. Ora vengono spiegati i motivi della decisione. Alla base del pronunciamento, la questione di legittimità sollevata dai tribunali di Modena, Vercelli e Torino nelle cause che vedono contrapposte appunto Fiat e Fiom. I dubbi riguardano il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori, che pone dei paletti alle Rsa, consentendole solo alle sigle firmatarie dei contratti collettivi applicati in azienda. Un limite che la Consulta ha giudicato in contrasto con tre articoli della Carta Costituzionale. Perché quando il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda - spiega la sentenza - "viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività" e "si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo o comunque significativamente rappresentativo", allora quel criterio entra "inevitabilmente in collisione con i precetti degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione": il primo tutela i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali; il secondo l'uguaglianza dei cittadini; l'ultimo la libertà di organizzazione sindacale.
Se si consentissero la Rsa solo nei limiti fissati dallo statuto ora censurato, spiegano i giudici, i sindacati "sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori", "bensì del rapporto con l'azienda". Il "dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa" finirebbe quindi col pesare sulle relazioni sindacali e sulla capacità di rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori.
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