lunedì 17 febbraio 2014

Fondi pensione, quale garanzia paga?



La previdenza complementare ha lo scopo di integrare il trattamento pensionistico garantito ai lavoratori dall'assicurazione generale obbligatoria.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:
•    alla maturazione del diritto nel regime obbligatorio di appartenenza
•    con almeno 5 anni di partecipazione al fondo.
Si possono richiedere anticipazioni :
•    in qualsiasi momento nel limite del 75% per spese sanitarie
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite del 75% per l'acquisto e manutenzione della prima casa
•    dopo 8 anni di iscrizione nel limite 30% per ulteriori esigenze degli aderenti.

Casi particolari:
•    inoccupazione per un periodo superiore a 4 anni: in tal caso vi è la possibilità di anticipare la prestazione pensionistica di 5 anni  rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio

Non tutti i risparmiatori e soprattutto coloro che sono prossimi alla pensione sono disposti a mettere a rischio i propri contributi e il proprio Tfr sui mercati finanziari globali. Anzi, una fetta consistente - soprattutto quelli che in pensione ci dovranno andare tra pochissimi anni, riforme pensionistiche permettendo – punta alla garanzia; circa la metà dei nuovi iscritti ai fondi di categoria, infatti, aderisce a una linea garantita, che ciascuno strumento di previdenza complementare deve mettere a disposizione dei propri iscritti.

Nel lungo periodo - per chi ha per esempio meno di 40 anni e ha molti anni di lavoro davanti a sé - il mercato azionario tende a ottenere rendimenti importanti, spesso superando in modo rilevante la stessa inflazione; così com'è risaputo nel breve/medio periodo è possibile incassare ottenere delle riduzioni nel valore quota di tutti i comparti, da quelli bilanciati a quelli ed azionari (e pertanto sulla propria rendita pensionistica complementare). Da qui l'indicazione per chi è vicino alla pensione, di consolidare i rendimenti accumulati in passato passando a una linea prudente e, meglio ancora, garantita. Ma quanto rende il comparto garantito di un fondo pensione? Abbiamo provato a confrontare  i rendimenti relativi al 2013 dei comparti garantiti di alcuni fondi negoziali. Le performance medie dei 34 negoziali analizzati ammontano al 2,26%, ossia circa un terzo più di quanto genera la rivalutazione annua delle quote di Tfr relativa allo stesso periodo.

Ci sono Fondi che riescono ad ottenere performances di tutto rispetto (si pensi a Cooperlavoro e a Fondapi con guadagni intorno al 3,4%), così come ci sono stati Fondi che hanno ottenuto rendimenti sinceramente deludenti come ad esempio il caso Fonchim rivalutatosi solo dello 0,7% nel suo comparto più avverso al rischio. Questo perché ogni fondo affida il mandato di gestione con obiettivi diversi: dalla garanzia del valore nominale a un rendimento minimo garantito. È bene ricordare che la garanzia di rendimento scatta non in ogni circostanza, ma al sopraggiungere di una serie di eventi: pensionamento: premorienza, invalidità e inoccupazione per oltre 48 mesi (ciascun fondo può estendere o restringere questi requisiti). Attenzione però: in caso di trasferimento da un comparto garantito a un altro, il valore di "riscatto" o "uscita" sarà quello del valore quota: nel bene, se la performance è stata alta, o nel male, se invece è stata negativa. Per questo è importante tenere d'occhio il risultato della gestione di questi comparti.

Se un lavoratore non è appagato del gestore del proprio fondo di categoria può sempre optare per un fondo aperto o per un piano individuale previdenziale; di questi ultimi si attende di conoscere i rendimenti delle gestioni separate delle polizze previdenziali, che verranno diffuse più avanti. Per quanto riguarda gli aperti si deve tenere presente che la media delle performance dei comparti garantiti nel 2013 è stata più bassa di quella dei fondi negoziali, complice la loro tradizionale maggior esposizione alle azioni: la media dei rendimenti dei comparti garantiti infatti è stata pari a circa l'1,52% quindi addirittura del 12% inferiore alla rivalutazione del Tfr. Anche in questo caso, così come per i negoziali, c'è una forte varianza nei risultati da fondo a fondo. E' sempre bene ricordare che le performance passate non possono essere tenute in considerazione per il futuro, ma rappresentano in ogni caso importanti osservazioni che si possono fare per la scelta del fondo cui affidare il destino della propria pensione complementare. Nel 2013, il sistema fondi pensione italiani monitorato dalla Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, ha fatto registrare performance medie di tutto rispetto e un continuo aumento delle adesioni, anche se in modo non uniforme tra le differenti tipologie di strumenti.

Una volta esercitata la scelta del conferimento del Tfr ad un Fondo Pensione la possibilità di disporne si riduce a poche situazioni. Vediamole in dettaglio:

1.Prima della maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) possibilità di trasferire il montante accumulato alla nuova forma pensionistica complementare prevista dal nuovo contratto collettivo di lavoro nel quale si rientra in conseguenza di cambio di lavoro;

(b) possibilità di trasferire il montante accumulato ad un altro fondo, compatibile con il contratto collettivo di appartenenza, dopo 2 anni di versamenti;

(c) riscatto parziale nella misura del 50% del montante accumulato, in caso di:

cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore ad 1 anno;

mobilità;

cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

(d) riscatto totale del montante accumulato, in caso di:

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo di quella ordinaria;

cessazione dell'attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 4 anni;

2.Dopo la maturazione del diritto all'erogazone del trattamento pensionistico:

(a) liquidazione parziale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato fino a quel momento.

(b) liquidazione totale del montante accumulato, solo per i dipendenti che risultano iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993.

Pertanto, dal punto di vista della liquidazione:

il TFR lasciato in azienda funziona esattamente come prima, sia come liquidazione finale e sia come possibilità di richiedere anticipazioni (è comunque l'azienda a farlo conguagliando poi le somme nei versamenti successivi all’Inps)

Se si aderisce ad un fondo non c’è più la liquidazione: al momento della cessazione del rapporto di lavoro non si prende un centesimo. Il capitale accumulato nei fondi può essere liquidato, a richiesta, per un massimo del 50% al momento in cui maturano i requisiti per andare in pensione. Il resto viene comunque trasformato in una rendita pagata mensilmente.



mercoledì 12 febbraio 2014

Inps: controllo dei pagamenti on line a sostegno del reddito



L’Inps ha comunicato che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio per controllare on line i dati dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Con messaggio nr. 2436 del 10 febbraio 2014, comunica che è attivo sul proprio portale un nuovo servizio che consente ai cittadini di controllarei dati  dei pagamenti INPS delle prestazioni a sostegno del reddito; vale a dire, indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria, ed altro.

Nell’ambito delle attività poste dall’Istituto per migliorare la trasparenza e la fruibilità delle informazioni, l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” è stata integrata con una nuova funzionalità che consente la consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione.

La nuova funzione si trova all’interno dell’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino” che consente a tutti i cittadini muniti di pin di controllare la propria situazione nei confronti dell’Istituto Previdenziale.

Per accedere alla consultazione dei pagamenti della disoccupazione e simili, una volta entrati nel proprio cassetto previdenziale, bisogna selezionare sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

Quindi, appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato. Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento.


A tale funzionalità possono accedere sia i cittadini che gli operatori INPS, con le modalità di seguito rispettivamente indicate:

- il cittadino si collega al sito istituzionale “www.inps.it” e, previa identificazione tramite PIN, accede al proprio Cassetto previdenziale; dal Cassetto seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”;

-l’operatore INPS si collega al sito intranet dell’Istituto e seleziona, in successione, il menù “Processi”, la voce “Assicurato pensionato” e l’applicazione “Cassetto previdenziale del cittadino”; su tale applicazione effettua la ricerca per codice fiscale o per dati anagrafici dell’assicurato di interesse e, una volta apparsa la schermata contenente il “Dettaglio soggetto”, seleziona, sul menù a sinistra, la voce “Prestazioni” e poi la sottovoce “Pagamenti”.

In entrambi i casi, selezionata la sottovoce “Pagamenti” appare il “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, vale a dire la lista, divisa per anno, dei pagamenti eseguiti in favore dell’assicurato.

Dal “Riepilogo dei pagamenti eseguiti”, selezionando poi la categoria di prestazione desiderata (relativa ad un determinato anno) appaiono le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, vale a dire i dati di riepilogo dei pagamenti delle prestazioni comprese nella categoria medesima, eseguiti nel corso di quell’anno.

Infine, dalla schermata recante le “Prestazioni in pagamento per l’anno xxxx”, cliccando sul contenuto della sezione “Note” del singolo pagamento appare il “Dettaglio pagamenti”, cioè un prospetto che indica le singole voci che compongono l’importo in pagamento, del quale si riporta di seguito lo schema:

Beneficiario: xxxxxx xxxxxx 
Prestazione in pagamento: xxxxxx
Numero della domanda: xxxxxxxxxxxxx
Giorni erogati: xxx 
Periodo di riferimento: xx/x/xxxx - xx/x/xxxx 

Importo indennita': +  xxxxxx
Trattenute sindacali: -  xxxxxx
Importo ANF: +  xxxxxx   
Tattenute IRPEF Anno Corrente: -  xxxxxx   

Netto Pagamento: +  xxxxxx

Contributi ai lavoratori domestici 2014



Aggiornati dall'INPS gli importi dei contributi per i lavoratori domestici nella circolare n. 23 del 10 febbraio 2014.  L'INPS, con la Circolare n. 23 del 10 febbraio 2014, ha comunicato gli importi dei contributi previdenziali per l'anno 2014 relativi al lavoro domestico. La circolare è consultabile nel sito www.inps.it.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato, va considerata l'applicazione del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, ad eccezione delle assunzioni a termine per sostituzioni.

Rideterminati gli importi dei contributi per colf e badanti, contributi lavoratori domestici per il 2014 in base alla variazione percentuale, calcolata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2012 ed il periodo gennaio-dicembre 2013. Tale variazione infatti è risultata essere pari all’1,10% e i conseguenza, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici.

In particolare  si prevede:

retribuzione oraria effettiva: 7,86- contributo 2014 1,49 euro
retribuzione oraria effettiva: 9,57- contributo 2014 1,68 euro
retribuzione oraria effettiva: oltre 9,57- contributo 2014 2,04 euro.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita, l’INPS mette a disposizione di datori di lavoro e lavoratori un software di simulazione del calcolo accessibile con il servizio nel sito internet.

La tredicesima mensilità corrisponde ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che i datori di lavoro devono pagare ai loro collaboratori familiari entro il mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.

Si ricorda in relazione sempre ai contributi lavoratori domestici, ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo Cassa Unica Assegni Familiari,  pari a 0,8 punti percentuali oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione.  Proprio in merito al contributo CUAF, questo è dovuto per tutti i rapporti di  lavoro domestico salvo il caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Restano in vigore gli esoneri previsti e l’applicazione della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. Si precisa, inoltre, che, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2,comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell’art. 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale che deve avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare domanda in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps;

Contact Center Multicanale – numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da  telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
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