martedì 1 luglio 2014

Agevolazioni e benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati


I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto.

L’Inps, con Messaggio del 27 giugno 2014 n. 5658, rende noti gli adempimenti dei datori di lavoro le cui istanze finalizzate ad ottenere il beneficio per il reimpiego di lavoratori licenziati siano state accolte. Si ricorda che le stesse potevano essere inviate fino al 12 aprile 2014. A seguire con la circolare n. 32 del 13 marzo 2014 è stato illustrato il beneficio previsto dai Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

L’ammissione al beneficio è stata determinata dall’ordine cronologico dell’assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es.: Tizio è licenziato il 01.05.2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01.02.2013 al 31.03.2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.05.2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01.06.2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»). I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.

Per i Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, ovvero le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi al beneficio i sistemi informativi centrali hanno attribuito il Codice Autorizzazione “4N”, avente il significato di “Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013”.

Il codice di autorizzazione 4N è attribuito per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, al fine di consentire la fruizione del beneficio mediante le denunce contributive UniEmens dei corrispondenti mesi.

I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 4N;  qualora il Codice Autorizzazione “4N” non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale.

La Sede verificherà se il datore di lavoro rientri tra coloro che sono stati ammessi all’incentivo consultando l’esito apposto in calce al modulo LICE, visibile all’interno del fascicolo elettronico aziendale; in caso positivo – e qualora non ritenga che ricorrano ragioni ostative del beneficio - la Sede attribuirà manualmente il codice di autorizzazione 4N per i periodi di giugno, luglio ed agosto 2014 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora, invece, la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà il datore di lavoro mediante il “Cassetto previdenziale” e la Direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.

La Sede dovrà attribuire manualmente il Codice Autorizzazione - secondo l’iter descritto - anche nell’ipotesi in cui, alla data di autorizzazione, la posizione contributiva del datore di lavoro risulti sospesa o cessata.

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema UniEmens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2014, esponendo l’importo a credito secondo le modalità già indicate nella circolare 32/2014.

Un datore di lavoro che ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi ed una proroga di altri 4 mesi; sono state accolte le istanze di bonus relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore  a € 1140 (€190 per sei mesi).

Un datore di lavoro ha effettuato un’assunzione a tempo determinato di 4 mesi e poi ha trasformato il rapporto a tempo indeterminato; sono state accolte le istanze relative ad entrambi i rapporti; a prescindere dagli importi indicati nei piani di fruizione allegati alle due istanze, il datore di lavoro avrà cura di fruire del bonus per un importo complessivo non superiore  a € 2280 (€190 per dodici mesi).

In ogni caso, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro rispetto a quanto originariamente denunciato sul modulo LICE – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto autonomamente a ridurre in misura proporzionale l’importo del bonus spettante; analogamente, sarà cura del datore di lavoro fruire del beneficio in una misura inferiore rispetto a quanto concesso, nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima della data di scadenza indicata nell’istanza.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.
Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.

A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 - si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.

Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.


domenica 29 giugno 2014

Pagamenti: dal 30 giugno 2014 è obbligatorio il Pos


Dal 30 giugno si potrà pretendere quindi di pagare con carta di debito dovunque: il conto del ristorante come la parcella del dentista o del notaio; la fattura dell'idraulico o del falegname, la messa in piega dal parrucchiere. Tuttavia nessuna sanzione è prevista per le imprese, artigiani, studi professionali che decideranno di non adeguarsi. Tranne quella del cliente che potrà rivolgersi altrove. Quindi si appresta l'obbligo del Pos per esercenti, commercianti, professionisti e aziende. Quindi anche autotrasportatori, imprese di costruzioni, idraulici, falegnami, elettricisti, antennisti, manutentori di caldaie.

Quelli che pagheranno di più questo provvedimento saranno imprese, lavoratori autonomi, professionisti, i quali dovranno dotarsi di Pos e permettere così ai clienti e cittadini di pagare sempre con moneta elettronica. Purché l'importo non inferiore ai 30 euro, altrimenti vale ancora il contante.

Secondo la Confesercenti, la misura, che muove da esigenze di trasparenza e lotta all'evasione, rappresenta ''un intervento pesante, che si trasformerà in un costo aggiuntivo di circa 5 miliardi l'anno per le imprese. E che rischia di essere poco utile, visto che la grande maggioranza degli italiani (il 69%) non ha intenzione di cambiare le proprie abitudini di pagamento'' sostiene sulla base di un'indagine con Swg.

Per una Pmi media (50mila euro di transazioni l'anno), il costo sarà di 1.700 euro l'anno, secondo le stime dell'ufficio economico Confesercenti che calcola canoni, commissioni, costi di installazione e di utilizzo. ''Una batosta insomma che rischia di mettere in difficoltà le imprese proprio nel momento in cui si vedono i primi barlumi di ripresa'' dice l'organizzazione del commercio. I costi avranno poi un'incidenza maggiore per ''gli esercizi caratterizzati da pagamenti di piccola entità e da piccoli margini - come i gestori carburanti, i tabaccai, gli edicolanti, i bar ed altri - che vedranno il proprio utile dimezzarsi o azzerarsi, andando addirittura in rosso''.

Di diverso avviso i consumatori: l'obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica "rappresenta un grande passo avanti in termini di tracciabilità dei pagamenti e lotta all'evasione", nonchè "un ampliamento ed un'agevolazione a favore del cittadino, che disporrà di un ulteriore metodo di pagamento" osservano Federconsumatori e Adusbef, aggiungendo che "la circolazione di meno contanti rappresenta un elemento di maggiore sicurezza, sia per il cittadino che per l'esercente".

Il Codacons critica invece l'assenza di sanzione: "Ciò significa - dice - che, nonostante vi sia un obbligo, lo Stato non e' in grado di farlo rispettare. Il solito pasticcio all'italiana". ''La rete italiana di Pos e Atm - evidenziano fonti di settore - sono una realtà con numeri in crescita anche se ancora lontani da paesi come Francia o Gran Bretagna. Attualmente ci sono 1,4 milioni di Pos e 34 milioni di carte Bancomat che salgono a 90 se si aggiungono quelle di credito o le prepagate.

Anche le transazioni sono in aumento. Per quanto riguarda i costi, questi sono di pertinenza delle singole banche anche se ultimamente si stanno registrano numerose offerte commerciali.
L'utilizzo è una questione culturale che ci distanzia ancora dagli altri paesi europei''. Nelle previsioni, la novità dovrebbe far raddoppiare il numero di imprese con moneta elettronica.

Nonostante l'entrata in vigore della nuova disciplina sia stata rimandata di tre mesi sono molti i soggetti interessati che non si sono ancora dotati del Pos. Tra i motivi i costi troppo alti di installazione e gestione e la scarsa attitudine all'uso delle tecnologie. Inoltre, diverse professioni, tra cui architetti, avvocati, chimici e consulenti del lavoro hanno protestato più volte, sottolineando una serie di criticità come, ad esempio, l'aver esteso l'obbligo a tutti senza fare adeguate distizioni, non aver mantenuto l'entrata a regime graduale inizialmente prevista dal legislatore e "saltata" a causa delle proroghe, aver stabilito un tetto troppo basso (la richiesta era di alzarlo almeno a 50 euro).

Gli ordini professionali hanno preso le distanze dall'obbligatorietà, in forza del fatto che non è espressamente prevista dalla norma (Dl 179/2012, articolo 10, comma 4) una sanzione in caso di violazione. Posizione che di recente è stata avallata dal ministero dell'Economia con la risposta (prot. n. D/825 del 10 giugno 2014) data all'interrogazione parlamentare n. 5-02936; il Mef sostiene che i professionisti dovrebbero strutturarsi con il Pos, ma non essendo previste sanzioni la norma introduce non «un obbligo» ma «un onere». Tesi, peraltro, contenuta nella circolare che il Consiglio nazionale forense ha pubblicato il 20 maggio e richiamata dallo stesso ministero.

Non c'è una sanzione, dunque, ma alla fine potrebbe essere il mercato stesso a "punire" negozianti, artigiani e professionisti che non rispetteranno l'obbligo di dotarsi del Pos per i pagamenti elettronici, che scatta da domani. Questo almeno quanto emerge dalle associazioni dei consumatori.

Perché, infatti, professionisti e commercianti dovrebbero affrettarsi a stipulare con una banca un contratto di noleggio per il dispositivo elettronico che permette di accettare pagamenti con bancomat? «Semplice - spiega Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori -: perché se un cliente entra in un negozio, vede un articolo che gli piace e alla cassa gli dicono che non è possibile pagare con il bancomat, potrebbe decidere di cambiare negozio». Diverso è il discorso per gli studi professionali, dove non è possibile lasciare la merce sulla cassa e uscire a mani vuote nel caso in cui non venga accettato il pagamento tramite Pos. «In questo caso - riflette Trefiletti - il cliente dovrà pagare in contanti, ma non è detto che li abbia in tasca in quel momento. Chi si trova in queste situazioni potrà chiedere che gli venga inviata la fattura a casa».

Secondo Federconsumatori l'obbligo di accettare pagamenti con moneta elettronica (sopra i 30 euro) è «un grande passo avanti in termini di tracciabilità dei pagamenti e lotta all'evasione, nonché un ampliamento e un'agevolazione a favore del cittadino, che disporrà di un ulteriore metodo di pagamento». Allo stesso tempo, però, l'associazione denuncia il rischio che i «costi ancora eccessivamente onerosi per dotarsi degli strumenti vengano scaricati sui prezzi».

Federconsumatori ha stimato che il costo totale di un Pos, ipotizzando circa 300 transazioni mensili da 40 euro, si aggira mediamente sui 525,25 euro al mese (escluso il costo di attivazione del Pos ed escluso il costo della linea telefonica). Impatto meno pesante, secondo Paolo Martinello, presidente dell'associazione Altroconsumo. «Negli studi professionali – sottolinea, infatti, Martinello – il contante è già scomparso da tempo» perché quasi tutte le parcelle vengono pagate con strumenti tracciabili. Per la Cgia di Mestre un'azienda con 100mila euro di ricavo annuo, con il Pos, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere una spesa media annua di 1.200 euro.


mercoledì 25 giugno 2014

Alitalia, trovato l'accordo: Etihad acquisirà 49% capitale



Alitalia ed Etihad Airways confermano di aver «trovato un accordo sui termini e condizioni dell'operazione con la quale Etihad Airways acquisirà una partecipazione azionaria del 49 percento in Alitalia». Lo si legge in un comunicato congiunto, in cui si precisa che «le due Compagnie aeree procederanno già dai prossimi giorni alla finalizzazione della documentazione contrattuale, che includerà le condizioni concordate. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto alle approvazioni delle competenti autorità Antitrust».

Intanto il ministro dei trasporti Maurizio Lupi in una nota rivela che «su Alitalia-Etihad ieri sera c'è stato un importante incontro con le banche e con i principali azionisti, in un clima positivo e nel quale si sono fatti passi avanti decisivi». «È sempre più chiaro - aggiunge il ministro - che questo matrimonio s'ha da fare, perché è ormai evidente a tutti che si tratta di un forte investimento industriale con concrete prospettive di sviluppo per la nostra compagnia».

«Presto con il ministro del lavoro Poletti incontreremo i sindacati per fare il punto sulla vicenda esuberi. Sono sempre stato e continuo a essere fiducioso nel buon esito dell'operazione», ha aggiunto Lupi. La scadenza rimane quella di metà luglio per chiudere la trattativa sugli esuberi e affrontare il tema del piano industriale.

La Commissione europea non entra nell'immediato in una valutazione della validità dell'operazione Alitalia-Etihad sotto il profilo della proprietà e del controllo della compagnia, ma si aspetta che le autorità italiane conducano le verifiche necessarie, salvo poi intervenire in una seconda fase se dovesse essere necessario. Lo ha detto oggi Helen Kearns, portavoce del commissario Ue ai trasporti, Siim Kallas. «La compagnia aerea deve rimanere con una proprietà e un controllo a maggioranza europei. Sta alle autorità italiane in prima battuta fare la prima valutazione. Quindi, se necessario, la Commissione potrebbe prendere ulteriori iniziative per assicurarsi che le regole siano state applicate correttamente,» ha detto la portavoce rispondendo ad una domanda sugli sviluppi della operazione Alitalia-Etihad.

Ma oggi il gruppo Lufthansa, in riferimento all'operazione Alitalia-Etihad, puntualizza all'Adnkronos: «E' vitale che l'Unione europea e le autorità dei Paesi membri pongano fine alla concorrenza sleale da parte dell'aviazione sussidiata dallo Stato e proibisca l'aggiramento delle regole europee in materia sussidi».

Nella saga interminabile della trattativa e degli annunci tra Alitalia e Etihad, le due compagnie hanno annunciato di aver trovato un accordo per l'ingresso degli emiratini con il 49% nell'Alitalia. Mancano però ancora due pilastri fondamentali: l'intesa tra Alitalia e sindacati sugli esuberi (sono 2.251 quelli richiesti da Alitalia e Etihad) e il consenso delle banche a cancellare 560 milioni di euro di debiti finanziari di Alitalia.

Queste sono due condizioni poste da tempo proprio dalla compagnia degli Emirati Arabi Uniti, come premessa indispensabile al suo ingresso con il 49% nell'Alitalia. Allora è inevitabile chiedersi: cosa significa l'annuncio congiunto delle due compagnie? Può darsi che si tratti di un passaggio legale, una sorta di scambio di lettere per dire che vengono accettate le condizioni della trattativa, ma il contratto finale è tutto ancora da scrivere. La prima impressione, quindi, è che nella sostanza questo annuncio sia un'offensiva mediatica per rassicurare le parti, compresi i passeggeri che comprano biglietti di una compagnia, Alitalia, che tra pochi mesi potrebbe fallire se non riceverà una nuova iniezione di capitali. Del resto, in questa partita finora c'è stata poca trasparenza. Gli emiratini guidati dallo spavaldo James Hogan non hanno quasi mai fatto dichiarazioni, salvo lasciar trapelare una sorta di insofferenza per l'attesa di decisioni che dovevano (e devono ancora) essere prese nello schieramento italiano.

Nello schieramento italiano il principale esternatore è stato il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, il quale svariate volte ha annunciato accordi imminenti tra i due vettori (fin da quando diceva «entro il mese di marzo»), accordi che solo ora hanno trovato un punto di condivisione. E' Lupi che ha annunciato un (leggero) aumento dei voli intercontinentali di Alitalia da Fiumicino e da Malpensa in caso di accordo con Etihad, ma il piano industriale non è mai stato reso pubblico, neppure nel confronto con i sindacati sui tagli. Eppure è trapelato, senza smentite, che nell'immediato l'intesa con Etihad prevede, oltre al taglio dei posti di lavoro, tagli anche dei voli e della flotta, con la messa a terra di 11 aerei di Alitalia a medio raggio, della famiglia Airbus 320. L'ipotizzato incremento dei voli intercontinentali avverrà con gradualità, a quanto si sa il primo nuovo collegamento intercontinentale sarebbe da Malpensa a Shanghai durante l'Expo 2015. A condizione, naturalmente, che i ritardi dei lavori e le tangenti non facciano saltare l'Expo.

Alitalia e Etihad affermano che «procederanno già dai prossimi giorni alla finalizzazione della documentazione contrattuale, che includerà le condizioni concordate». Ma prima di concludere l'accordo definitivo bisognerà definire l'intesa sugli esuberi. L'ultimo incontro con i sindacati c'è stato il 20 giugno con il muro contro muro. In particolare la Filt-Cgil ha detto che «sono inaccettabili 2.251 licenziamenti». Etihad vuole che gli esuberi lascino definitivamente la compagnia, non accetta i contratti di solidarietà o la cigs a rotazione, ammortizzatori che al termine del periodo di crisi prevedono il riassorbimento dei lavoratori nell'azienda. Lupi ha detto che incontrerà i sindacati la prossima settimana insieme al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Eventuali sviluppi della vertenza sono legati anche a questo prossimo passaggio.

Con le banche la partita è ancora aperta. In particolare, Popolare di Sondrio e Mps si sono finora opposte al piano di sacrifici cui sembrano invece disponibili le due banche più esposte e anche azioniste di Alitalia, cioè Intesa Sanpaolo e Unicredit. Più volte le banche si sono incontrate, anche con il governo, senza arrivare a un'intesa. Anche su questo punto c'è da chiedersi: le banche cosa chiedono al governo come contropartita al sacrificio richiesto?

Finché non ci saranno intese formali su questi due punti, parlare di accordi tra Alitalia e Etihad è velleitario. Il negoziato finale per scrivere il contratto potrebbe durare un mese. Uno degli azionisti più interessati alla vicenda, Atlantia, perché oltre che di Alitalia è anche azionista di maggioranza di Aeroporti di Roma e Alitalia incide per il 45% sul traffico di Fiumicino, ha detto di recente con l'a.d. Giovanni Castellucci che l'accordo si dovrà concludere «per forza» entro luglio. Alitalia e Etihad hanno davanti un mese ancora molto caldo.

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