domenica 3 agosto 2014

Diritto alle ferie: quesiti più importanti da conoscere



Il lavoratore dipendente è libero di scegliere le modalità e le località per usufruire di un periodo di ferie che ritenga più utili”. E la sua reperibilità “può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio, ma non già del lavoratore in ferie.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può sospendere le ferie solo prima della partenza per le vacanze. In sostanza la Suprema Corte protegge il posto di lavoro per i dipendenti che sono in ferie e per le neo spose durante il primo anno di nozze.

La norma fondamentale per la gestione delle ferie è l’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003. In base al quale: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane – fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva – e tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro”.

La Maturazione diritto di ferie è sospesa negli scioperi e CIG a zero ore. I periodi compresi nel contratto di lavoro in cui non maturano le ferie sono i seguenti:

periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;

periodi di aspettativa non retribuita;

periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);

periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive con chiusura dell’azienda ne determina la fruizione in un momento successivo alla guarigione.

Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione , ma solo se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa.

Il datore di lavoro può richiamare in servizio il lavoratore in ferie quando sussistano imprescindibili esigenze aziendali, in questi casi, i C.C.N.L. possono prevedere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’anticipato rientro.

Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.

Vanno fruite obbligatoriamente nell'anno in cui maturano per almeno due settimane (continuative su richiesta del lavoratore) mentre le altre due vanno prese entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, sempre fatte salve differenti prescrizioni del Contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Alla scadenza dei 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS relativi al periodo ,  anche se le ferie non sono state godute.

La maturazione delle ferie è collegata ai mesi di servizio prestato. In genere ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie e le frazioni di mese di almeno 15 giorni  valgono come mese intero, ma vi possono essere prescrizioni diverse nei CCNL.
Da notare che le ferie maturano anche durante:

il periodo di prova;

i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;

i periodi di malattia;

i periodi di infortunio;

i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

Ferie: diritto irrinunciabile e non monetizzabile, in questo caso bisogna differenziare: il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di licenziamento o dimissioni oppure nel caso di contratti a termine di durata inferiore all’anno. questo perché la Costituzione stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 ) e infatti "sono vietati accordi individuali che ne impediscano fruizione oppure finalizzati alla monetizzazione".

E’ consentito invece compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva in caso di:

ferie eccedenti il periodo minimo;

ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo principio (di recente: n. 16735/2014), mentre sul tema la Corte Europea ha anche stabilito che l'indennità per ferie non godute passa agli eredi in caso di decesso del lavoratore (sentenza C-118-13).

Il Decreto legislativo n. 213 del 2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non permettono ai propri lavoratori il godimento delle ferie: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Il dispositivo legislativo attribuisce all'autonomia collettiva (CCNL) un ampio potere derogatorio alla previsione legale e legittima una clausola contrattuale che riduce il periodo delle due settimane di ferie di cui è obbligatoria la fruizione, purché la riduzione non vanifichi la funzione del diritto alle ferie e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio.


martedì 29 luglio 2014

I contributi previdenziali dovuti agli infermieri liberi professionisti



I contributi si dicono obbligatori quando sono imposti in relazione ad un'attività di lavoro svolta con modalità e tempi previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

Come ogni professionista che voglia esercitare la professione occorre prima di tutto essere iscritti all'Albo Professionale del capoluogo di Provincia dove si è residenti o insiste il domicilio professionale. Occorre presentare personalmente i documenti richiesti per l'iscrizione ed in particolare: domanda di iscrizione con marca da bollo da euro 14,62, originale o copia autentica del diploma di infermiere professionale o assistente sanitario o vigilatrice d'infanzia, carta di identità, codice fiscale, due fotografie identiche in formato tessera, ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 e versamento di euro 60,50 per quota sociale annua e tassa immatricolazione.

In altre parole: a fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente, debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte (detto Fondo, Cassa o Gestione previdenziale ) cui si attinge:

nel corso della vita lavorativa del contribuente a causa di:

cessazione del rapporto di lavoro

diminuzione della capacità lavorativa

necessità di sostegno del reddito familiare

alla fine della vita lavorativa, per la liquidazione della pensione.

Per il 2014, il contributo soggettivo obbligatorio sarà invece pari al 14% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) da lavoro autonomo conseguito nell’anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo, pari, per il 2014, a 100.123,00 euro. È in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo pari, per il 2014 ad euro 1.180,00 annui. Questo importo potrà essere rivalutato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. L’importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.

Gli iscritti possono versare volontariamente una aliquota più alta, fino a un massimo del 23%.

Il contributo integrativo è fissato al 4% sul volume d'affari con eccezione di prestazioni verso la pubblica amministrazione per la quale l'aliquota resta al 2%. È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo attualmente pari a euro 150,00 annui.

Il contributo di maternità è determinato ogni anno sulla base delle indennità di maternità erogate, per l’anno 2014 risulta pari a 60 euro.

E' riservata a soggetti che, per ragioni connesse alle caratteristiche dell'attività svolta o alla forza contrattuale della categoria di appartenenza, si sono sottratti al regime generale, costituendo le:
Casse Professionali Sono dette anche  Fondi autonomi poiché gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti da specifiche categorie di lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps:


sabato 26 luglio 2014

In pensione si va non prima dei 62 anni



L

Le pubbliche amministrazioni possono procedere a pensionamenti d'ufficio del personale, motivando la scelta con esigenze organizzative e senza recare pregiudizio ai servizi. Affinché non ci siano penalizzazioni l'uscita non può avvenire al di sotto dei 62 anni e dei 65 per medici e professori universitari. Così un emendamento al decreto legge sulla Pubblica amministrazione.

È passato l'emendamento al dl Pa che consente di sbloccare 4 mila pensionamenti nella scuola, già da settembre, aprendo così anche alla possibilità di nuove assunzioni. Si tratta degli insegnanti ribattezzati 'quota 96' (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni di età e 36 di contributi). Tutti rimasti bloccati in servizio dalla riforma Fornero. Mentre per medici e docenti il limite è di 65 anni.

I cambiamenti più pesanti toccano i magistrati, quanti ricoprono incarichi in uffici di diretta collaborazione con la Pa, pure se solo di consulenza giuridica, non possono più godere dell'aspettativa, devono quindi per forza andare fuori ruolo, posizione per cui gli spazi non sono infiniti (la durata massima è di dieci anni). E la norma ha, per così dire, valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio dell'aspettativa cessa per tutti. Nel provvedimento di riforma della Pa c'è anche un capitolo Anticorruzione, che è stato rivisto, su proposta del Governo. Un emendamento dà ora al presidente dell'Anac il potere di proporre al prefetto una gestione straordinaria del contratto d'appalto o, viene aggiunto, della concessione, a rischio, anche nei casi in cui il procedimento penale non sia già oggetto di procedimento penale.

Resta ancora aperta la questione 'quota 96', affrontata da un emendamento, che consentirebbe di sbloccare 4 mila pensionamenti nella scuola. Si tratta degli insegnanti rimasti intrappolati a lavoro dopo la riforma Fornero, che non ha tenuto conto della data di pensionamento nel settore, legata all'anno scolastico e non a quello solare. C'è una proposta, sottoscritta da molti parlamentari, che stabilisce l'uscita già da settembre dei prof pensionabili, aprendo così anche alla possibilità di nuove assunzioni. Intanto il passaggio parlamentare ha già previsto mille nuovi vigili del fuoco e uno scorrimento più veloce delle graduatorie per le Forze di Polizia, in vista di Expo 2015.

E’ vero che ci sono casi in cui non scattano le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata sotto i 62 anni?  Sì, è vero.

Il taglio dell’importo della pensione anticipata dell’uno o del due per cento, a seconda degli anni mancanti rispetto alla soglia dei 62 anni di età, non scatta per coloro che maturano i requisiti per questo tipo di prestazione entro i prossimi cinque anni, fino al 31 dicembre 2017, a condizione che i contributi siano effettivi e, dunque, derivanti da lavoro, includendo tra questi in ogni caso anche quelli che coprono i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia o per cassa integrazione guadagni ordinaria.

La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) è regolamentata in modo diverso a seconda che il contribuente abbia iniziato a lavorare prima o dopo il 31 dicembre 1995 (da quando la Riforma Dini ha introdotto il metodo contributivo) in quanto cambia il sistema di calcolo dell’importo della pensione:  contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre ’95.


retributivo: per chi aveva già 18 anni di contributi il 31 dicembre ’95.


misto: per chi non aveva 18 anni di contributi a fine ’95, si applica il retributivo per la quota maturata fino a fine ’95 e il contributivo per le anzianità maturate successivamente.

Se chi ha iniziato a lavorare prima della fine del ’95 e – pur avendo raggiunto i requisiti contributivi richiesti – va in pensione prima dei 62 anni, perde l’1% per ogni anno di anticipo (rispetto ai 62 anni) per i primi due anni, e il 2% per ogni anno successivo:
taglio dell’1% per chi si ritira a 61 anni,
del 2% per chi va in pensione a 60 anni,
del 4% per chi va in pensione a 59 anni,
del 6% per chi si ritira a 58 anni.

Questo taglio si applica solo alla quota retributiva della pensione. Quindi:
per chi aveva 18 anni di contributi nel ’95, la riduzione vale per tutte le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

per chi non aveva 18 anni di contributi nel dicembre ’95, la riduzione si applica sulla quota maturata al 31 dicembre ’95.
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