martedì 5 agosto 2014
Incentivi Fixo per dottori di ricerca 8 mila euro a chi assume
Bando per l’assunzione di ricercatori :contributi alle imprese fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO “Scuola&Università” è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato:
soggetti beneficiari: possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.
soggetti destinatari delle azioni di inserimento lavorativo incentivato: Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.
I fondi stanziati ammontano a 1 milione di euro. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: www.italialavoro.it/wps/portal/homepage, a partire dalle 10 del 10/07/2014 e non oltre il 31/12/2014, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro, le risorse finanziarie 1 milione di euro.
Importo del bonus per le assunzioni, Le imprese riceveranno un contributo pari a:
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.
Destinatari dell'iniziativa sono i datori di lavoro privati con sede operativa sul territorio nazionale che intendono assumere giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.
Il contributo previsto è pari a 8.000 euro per ogni ricercatore assunto con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà usufruire di un eventuale contributo integrativo fino a 2.000 euro per attività di assistenza didattica individuale fornita da Istituzioni formative, quali Università e Enti di Ricerca, per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto.
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domenica 3 agosto 2014
Piano ferie e i diritti del lavoratore
Il piano delle ferie matura durante tutto l’arco dell’anno. Il piano ferie ha lo scopo di consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie dal lavoro.
Tutti i lavoratori dipendenti hanno il diritto ad usufruire di un periodo di riposo per ricostituire le energie fisiche e intellettuali in base all’ art. 36 della Costituzione e alla disciplina dell’art. 10 D.lgs. 66/2003 ed al lavoro prodotto durante l’anno trascorso.
L’art. 10 del d. lgs 66 del 2003 ha previsto che ogni lavoratore abbia diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, limite che può essere derogato dalla contrattazione collettiva, solo in senso migliorativo. E dunque è possibile fissare un periodo inferiore alle due settimane di ferie che, per legge, dovrebbero essere fruite nel corso dell'anno. A patto che siano rispettate le garanzie costituzionalmente riconosciute ai lavoratori.
Ulteriori modifiche a quanto stabilito dal D. lgs 66 del 2003 sono state apportate dal Dlgs 213/04.
Delle quattro settimane di ferie, il lavoratore ha diritto a godere almeno di due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Il periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va fruito per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione
I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di ferie annue retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche. Il periodo minimo di ferie annue è pari a quattro settimane per ogni lavoratore. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito da indennità economiche eccetto nei casi di cessazione di rapporto di lavoro: solo in tali casi le ferie non godute vengono monetizzate e convertite in quote di retribuzione giornaliera.
La metà delle ferie deve essere fruito obbligatoriamente entro l'anno, la restante parte di ferie non godute nei successivi 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In caso contrario il datore di lavoro è passibile di sanzioni.
Il lavoratore può richiedere le ferie in qualunque momento dell'anno. La richiesta di ferie, ancorché soggetta a valutazione del datore di lavoro in merito alle esigenze di aziendali, deve essere presentata con congruo anticipo. L'eventuale malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il godimento e dà diritto al recupero dei giorni di ferie non godute.
A meno che le esigenze dell’azienda lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere per un piano ferie composto da più periodi di ferie divisi.
Tempi e modalità diversi del piano ferie possono essere stabiliti dai CCNL; i quali si basano su un esame tra le rappresentanze sindacali per determinare il piano delle ferie e le relative modalità di calcolo.
Il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica-psicologica e dello stato di salute del cittadino-lavoratore subordinato.
Per un lavoratore, il diritto alle ferie è fondamentale; il datore di lavoro è infatti tenuto a rispettare per legge tale beneficio. Le ferie rappresentano dunque le giornate di astensione dal lavoro; sono provvisti di legislazione apposita solo i periodi di riposo legati ai lavoratori dipendenti e non ai liberi professionisti o agli autonomi.
L'art. 36 della Costituzione italiana prevede che il lavoratore deve e non può in alcun modo rinunciare al diritto di ferie; i periodi di tali giornate di non lavoro retribuito non devono essere inferiori alle quattro settimane. C'è inoltre un minimo previsto da tutti i contratti collettivi nazionali che è di 20 giorni annuali e che è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003.
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Diritto alle ferie: quesiti più importanti da conoscere
Il lavoratore dipendente è libero di scegliere le modalità e le località per usufruire di un periodo di ferie che ritenga più utili”. E la sua reperibilità “può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio, ma non già del lavoratore in ferie.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può sospendere le ferie solo prima della partenza per le vacanze. In sostanza la Suprema Corte protegge il posto di lavoro per i dipendenti che sono in ferie e per le neo spose durante il primo anno di nozze.
La norma fondamentale per la gestione delle ferie è l’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003. In base al quale: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane – fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva – e tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro”.
La Maturazione diritto di ferie è sospesa negli scioperi e CIG a zero ore. I periodi compresi nel contratto di lavoro in cui non maturano le ferie sono i seguenti:
periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
periodi di aspettativa non retribuita;
periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.
La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive con chiusura dell’azienda ne determina la fruizione in un momento successivo alla guarigione.
Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione , ma solo se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..
In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa.
Il datore di lavoro può richiamare in servizio il lavoratore in ferie quando sussistano imprescindibili esigenze aziendali, in questi casi, i C.C.N.L. possono prevedere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’anticipato rientro.
Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Vanno fruite obbligatoriamente nell'anno in cui maturano per almeno due settimane (continuative su richiesta del lavoratore) mentre le altre due vanno prese entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, sempre fatte salve differenti prescrizioni del Contratto collettivo di lavoro di riferimento.
Alla scadenza dei 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS relativi al periodo , anche se le ferie non sono state godute.
La maturazione delle ferie è collegata ai mesi di servizio prestato. In genere ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie e le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero, ma vi possono essere prescrizioni diverse nei CCNL.
Da notare che le ferie maturano anche durante:
il periodo di prova;
i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
i periodi di malattia;
i periodi di infortunio;
i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.
Ferie: diritto irrinunciabile e non monetizzabile, in questo caso bisogna differenziare: il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di licenziamento o dimissioni oppure nel caso di contratti a termine di durata inferiore all’anno. questo perché la Costituzione stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 ) e infatti "sono vietati accordi individuali che ne impediscano fruizione oppure finalizzati alla monetizzazione".
E’ consentito invece compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva in caso di:
ferie eccedenti il periodo minimo;
ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo principio (di recente: n. 16735/2014), mentre sul tema la Corte Europea ha anche stabilito che l'indennità per ferie non godute passa agli eredi in caso di decesso del lavoratore (sentenza C-118-13).
Il Decreto legislativo n. 213 del 2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non permettono ai propri lavoratori il godimento delle ferie: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Il dispositivo legislativo attribuisce all'autonomia collettiva (CCNL) un ampio potere derogatorio alla previsione legale e legittima una clausola contrattuale che riduce il periodo delle due settimane di ferie di cui è obbligatoria la fruizione, purché la riduzione non vanifichi la funzione del diritto alle ferie e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio.
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