mercoledì 14 ottobre 2015

CCNL commercio: contratto a tempo determinato


Vediamo le novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale.

Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017.

L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:

- la tipologia del contratto di assunzione;

- la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del Datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;

- la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;

- la località in cui presterà la sua opera;

- la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;

- l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;

- la durata dell’eventuale periodo di prova;

- le altre eventuali condizioni concordate.

La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del Datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge. Il Lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.

Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di contratto a termine per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo".

Il nuovo “contratto a termine presenta le seguenti particolarità:

questo contratto non deve rispettare i limiti dettati dal Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione;

la nuova tipologia contrattuale verrà monitorata e diventerà definitiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl.

I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:

1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro)

2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;

3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL;
il nuovo contratto ha una durata di 12 mesi e può essere applicabile a tutte le mansioni lavorative;

la nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfortunistica con l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;

l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere inferiore nei primi 6 mesi di due livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);

in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione per ulteriori 24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo determinato assunti per una qualifica compresa nel se¬sto livello)

la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI maggiorata dell’1,40%, mentre la con¬tribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.

Il Ccnl Commercio introduce una specificità per i contratti a tempo determinato applicabile alle aziende situate nelle località turistiche che, pur non esercitando attività stagionali, hanno la necessità di gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno.

Per tale motivo è stato concordato che i contratti a tempo determinato riconducibili agli eventi appena descritti sono esclusi da limitazioni quantitative.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.

Formazione: i contributi per l’apprendistato formativo


L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato di cui alle lett. a) e c) integra formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni.

E’ stipulato in forma scritta e contiene, in forma sintetica: 1) il piano formativo individuale; 2) nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca.

II contratto ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto per gli stagionali.

L’apprendistato è un particolare rapporto che prevede l’acquisizione di specifiche competenze professionali, da parte del lavoratore che viene inserito nell'organizzazione produttiva dell’impresa presso la quale svolge le proprie mansioni. Un periodo dalla profonda natura formativa.

Le novità principali riguardano l' «apprendistato per la qualifica ed il diploma» che viene nominato «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale» e l'«apprendistato di alta formazione e ricerca». Il provvedimento non ha invece modificato in termini significativi la regolazione dell'apprendistato cd. «professionalizzante e di mestiere», se non per il fatto della sua denominazione in «apprendistato professionalizzante» e della possibilità di assumere senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Lo scopo che ha suggerito la Riforma è porre le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, possa avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si tratta di una modifica importante perché consentirà ai giovani di acquisire titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e il praticantato per l'accesso alle professioni appartenenti ad un ordine con il contributo della formazione in azienda.

Una volta a regime il datore di lavoro potrà in sostanza assumere un giovane studente dopo aver stipulato con l'istituzione formativa presso la quale è iscritto (es. scuola, istituto professionale, università) uno specifico protocollo per la formazione in azienda. Tramite l'accordo impresa-istituzione formativa lo studente lavorerà in azienda e potrà ottenere in cambio dei crediti formativi utili per il conseguimento del titolo formativo.

Contributi fino a 35mila euro per l’apprendistato formativo concessi dal Jobs Act: il bando di Italia Lavoro seleziona 300 Centri di Formazione Professionale privati e pubblici, che offrano ai giovani percorsi con metà ore da svolgersi in azienda. La scadenza per la presentazione delle istanze è il 29 ottobre. La domanda si trasmette esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo sperimentazioneduale@pec.italialavoro.it.

I percorsi incentivati come abbiamo sopra sono di tipo duale: metà orario in aula e metà in azienda, anche attraverso il nuovo apprendistato formativo di primo e terzo livello. A disposizione ci sono 10,5 milioni di per avviare percorsi formativi nel prossimo biennio rivolti a 60mila giovani, con un risultato atteso di 15mila nuovi contratti di apprendistato formativo e circa 40/45mila percorsi di alternanza.

La sperimentazione partirà dopo la selezione delle strutture formative e mira al più ampio coinvolgimento delle imprese, che potranno beneficiare dell’abbattimento del costo del lavoro per l’apprendistato formativo previsto dal Jobs Act e accedere a un bonus sia nel caso di nuova assunzione di apprendisti sia quando ospitino giovani studenti nei percorsi formativi di alternanza rafforzata.

«Con l’avvio della sperimentazione – ha sottolineato Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro – vogliamo dare una significativa svolta sia all'apprendistato formativo, che languiva da molti anni ed era ormai ridotto a meno di 3.000 contratti di lavoro, sia alle Istituzioni formative che cominceranno ad essere valutate per la capacità di far conseguire una maggiore occupazione ai giovani che svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale».

L’Avviso Pubblico prevede la concessione di un contributo a centri - accreditati presso le Regioni per la gestione di percorsi volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale - con requisiti di idoneità ed esperienza nella gestione di stage e tirocini curriculari, una consolidata pratica nei rapporti con le imprese del territorio e adeguati laboratori che possano simulare i contesti produttivi. I centri per la formazione professionale devono: costituire e/o rafforzare i propri servizi di orientamento e collocamento attraverso la definizione e attuazione di standard di qualità, orientare i giovani alla scelta dei corsi più idonei per la propria formazione, promuovere e attivare gli strumenti di transizione Scuola-Lavoro quali l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’alternanza Scuola-Lavoro e l’impresa formativa simulata, avviare percorsi di formazione completati con questi strumenti.

lunedì 12 ottobre 2015

Incentivi assunzioni anche nel 2016


Esteso al 2016 lo sgravio contributivo per le imprese per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con soglia annua dimezzata. L’attuale misura è uno sgravio del 100% per 36 mesi (tre anni) fino a un massimo di 8.060 euro. Significa che la decontribuzione è totale con uno stipendio fino a 26mila euro.

La decontribuzione introdotta assieme al contratto a tutele crescenti con il Jobs Act, nel 2015 sta funzionando bene: quasi 787mila assunzioni nei primi sette mesi, oltre le stime dello stesso Governo. La misura potrebbe essere dunque rifinanziata per far fronte a tutte le richieste in corso.

In vista, come detto potrebbe esserci un’analoga misura anche per il 2016, ma con un tetto annuo più basso, intorno ai 4mila euro, In pratica, lo sgravio sarebbe totale per stipendio molto più bassi, mentre e scenderebbe poi con l’alzarsi del salario. Non si escludono altre tipologie di rimodulazione, che tengano comunque conto delle risorse finanziarie, come detto più basse dell’anno scorso. In compenso ritorneranno con novità gli incentivi per la contrattazione di secondo livello legata agli incrementi di produttività. Quindi, mentre chi assume entro il 2015 beneficia di una riduzione dei contributi fino a 8.060 euro per tre anni, dall'anno prossimo il taglio sarà al massimo di 4000 euro e durare 2 anni invece di 3 e si esaurirà nel 2017.

Nel medio termine, invece, il contratto a tempo indeterminato dovrebbe essere strutturalmente meno oneroso per le aziende, con una riduzione di 4-5 punti percentuali del cuneo contributivo.
Significherebbe portare il peso dei contributi dall'attuale 33% al 27-28 per cento.

Novità per la parte di retribuzione legata alla produttività. Nel recente passato è stata prevista una decontribuzione (modificata nel tempo) per le somme erogate a fronte di prestazioni che aumentavano la produttività in azienda (straordinari, nuova turnazione ecc.) nell'ambito di un contratto aziendale di secondo livello. Finora l'incentivo era costituito da una riduzione dei contributi, ma questa soluzione comportava tempi lunghi per l'incasso, che nei migliori dei casi erano di un anno e mezzo.

Per il 2016 l'incentivo dovrebbe essere fiscale, cioè una defiscalizzazione immediata in busta paga per il dipendente un po’ come successo per il bonus mensile da 80 euro per i redditi più bassi introdotto quest'anno. In compenso, però, arriveranno requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione rispetto al passato, quando in molti casi la normativa era stata applicata a maglie larghe ed era sufficiente avere un contratto di secondo livello, magari non troppo collegato alla produttività, per ottenere la decontribuzione.

Attualmente lo sgravio prevede un esonero contributivo per il datore di lavoro del 100% per 36 mesi, con un tetto massimo di 8060 euro annui per ogni lavoratore. Questo significa che per stipendi fino a 26 mila euro lordi l’anno lo sgravio è sul totale dei contributi. Verrebbe esteso al prossimo anno, ma con un tetto massimo per ogni lavoratore pari a 4mila euro annui, la metà rispetto ad ora.

Lo sgravio totale dei contributi, in questo modo, ci sarebbe soltanto su stipendi molto bassi, e la percentuale di decontribuzione scenderebbe con l’aumentare del salario corrisposto.

L’agevolazione va richiesta dal datore di lavoro tramite il cassetto previdenziale Inps; una volta concessa, l’azienda conguaglierà l’incentivo in sede di versamento dei contributi, compensandolo con la contribuzione dovuta.


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