domenica 24 luglio 2016

Startup innovativa: come aprirla online



Sarà possibile aprire una start up innovativa on line con una semplice firma digitale, è quanto prevede un decreto e una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. Esisterà l’opzione di aprire una società gratuitamente online, con risparmi che a seconda delle zone possono arrivare oltre i 2 mila euro.

Quindi diventerà più facile ed economico costituire una startup innovativa in forma di società a responsabilità limitata. Basta collegarsi alla piattaforma startup.registroimprese.it, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, per compilare e firmare digitalmente l’atto di costituzione “standard”, da oggi disponibile online.

Il modello standard può essere redatto attraverso software disponibile sul mercato, oppure con il servizio “base” delle Camere di commercio, secondo la normativa vigente. Il servizio consente di predisporre per via telematica un atto costitutivo startup in forma di S.R.L. in modo semplice e guidato. Il documento informatico firmato digitalmente deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

Un servizio di assistenza online attivo nel periodo iniziale supporterà i futuri startupper nella fase di registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese. Informazioni e supporto alla costituzione della propria startup si potranno comunque ottenere presso ogni Camera di Commercio.

Dal sito del Registro Imprese, cliccando su “Scopri come diventare una startup innovativa” e poi su “Crea la tua startup”, si accede al servizio Atti startup che consente la compilazione guidata dell’atto costitutivo. Il modello standard può essere redatto anche attraverso software disponibili sul mercato.

L’atto costitutivo informatico compilato online va firmato digitalmente e poi presentato al Registro Imprese,  sul sito dedicato è attivo, fino al 30 settembre, un servizio di assistenza online che supporta i futuri imprenditori nella fase di registrazione, compilazione e trasmissione della pratica, mentre per qualsiasi altra informazione o supporto ci si può rivolgere alle Camere di Commercio.

Al termine della compilazione, vengono prodotti due file in formato XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard definito nel decreto ministeriale del 17 febbraio 2016. I due file vanno registrati fiscalmente attraverso la funzione di Registrazione presente nella piattaforma. Ottenuta la ricevuta dall'Agenzia delle Entrate si provvede all'iscrizione della startup al Registro Imprese con pratica di Comunicazione Unica corredata da:

modulistica del Registro Imprese o altri eventuali enti;

i due file XML firmati digitalmente dai contraenti;

ricevuta di registrazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il Registro Imprese effettua i controlli previsti,  in caso di esito positivo delle verifiche, l’ufficio procede all'iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

Questa iscrizione costituisce il presupposto per poter avviare il procedimento di iscrizione della società della sezione speciale prevista per le startup.  L’ufficio procederà ad eliminare la dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”, nel momento in cui la società startup innovativa viene iscritta nella sezione speciale.

Gli aspiranti imprenditori possono scegliere anche il tradizionale atto pubblico con assistenza di un professionista.







sabato 23 luglio 2016

Start-up innovative: benefici ed una guida per accedere alle agevolazioni



Il nuovo decreto in materia di incentivi su Start-up innovative, aggiorna la disciplina delle agevolazioni e autorizza gli incentivi anche per il 2016.

Il decreto prevede che i nuovi incentivi fiscali possono essere fruiti da persone fisiche in qualità di soggetti passivi che scontano l’IRPEF e società in qualità di soggetti passivi dell’imposta IRES che, nel 2016, investono nel capitale sociale di una o più start-up innovative

L’incentivo fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di start-up innovative, fino ad un importo massimo di 500 mila euro, per ciascun periodo di imposta agevolato con un vincolo di destinazione di almeno 2 anni (a pena di decadenza).

Le startup innovative, quelle ad alto contenuto tecnologico per le quali sono state definite agevolazioni (di costi e procedure) che incidono sull'intero ciclo di vita dell’azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Vediamo i principali benefici di cui possono usufruire:
costituzione e successive modifiche mediante modello standard tipizzato con firma digitale (cioè online senza ricorrere al notaio);

esonero da diritti camerali e imposte di bollo;

deroghe alla disciplina societaria ordinaria;

proroga del termine per la copertura delle perdite;
deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica (no imputazione di reddito minimo);

esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA, ottenendo benefici in termini di liquidità durante la fase degli investimenti;

disciplina del lavoro tagliata su misura;

facoltà di remunerare il personale in modo flessibile;

remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (come le stock option);

incentivi per l’assunzione di personale altamente qualificato;

incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro);

possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati;

intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE.

Ricordiamo che un'impresa, per potersi qualificare come “Startup Innovativa”, deve possedere una serie di requisiti ovvero:

deve assumere la forma della società di capitali: vale a dire che è possibile costituire una “Startup Innovativa” nella forma di Srl, Spa, Sapa, oppure di società cooperativa;

deve avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

deve avere sede principale in Italia o in uno Stato Ue o Eea (spazio economico europeo), purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

deve essere stata costituita da non più di 60 mesi;

il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

 non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo;

non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/ di ramo di azienda.

La società deve inoltre avere almeno una di queste caratteristiche:

deve sostenere spese in ricerca e sviluppo sostenute in misura superiore al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;

deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, alternativamente: o personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, in misura pari o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, o personale in possesso di laurea magistrale in misura pari o superiore a 2/3 della propria forza lavoro.

deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale.


venerdì 22 luglio 2016

I diritti sindacali dei lavoratori a contratto di somministrazione




I lavoratori in somministrazione hanno diritto a:

partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

riunirsi per la trattazione di problemi di natura sindacale e le relative ore di permesso per parteciparvi sono retribuite al 100% e calcolate mensilmente.

organizzarsi in un sindacato, con sottoscrizione di delega (nella prima busta paga dei lavoratori deve essere inserito il modello di delega per aderire al sindacato, contributo pari allo 0,8% della retribuzione netta);

eleggere i propri rappresentanti aziendali (qualora l’impresa utilizzatrice impieghi almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per almeno 2 mesi, provenienti anche da diverse APL).

Ai dipendenti delle società di somministrazione si applicano tutti i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Pertanto, nei confronti del somministratore i lavoratori in questione possono esercitare per esempio il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, di riunirsi in assemblea, di fruire di permessi, di fruire - in qualità di dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale o unitaria - di permessi sindacali retribuiti e non. Ovviamente la concreta fruizione di questi diritti presuppone che il somministratore, presso gli uffici cui compete l'organizzazione dei lavoratori somministrati, occupi più di 15 dipendenti.

Il fatto che i lavoratori somministrati siano dislocati presso una pluralità di utilizzatori può comportare alcuni problemi pratici per il concreto esercizio dei diritti sindacali. A tale riguardo, è previsto per legge, a loro favore, compete uno specifico diritto di riunione, da esercitarsi con le modalità determinate dalla contrattazione collettiva. Inoltre, il lavoratore somministrato vanta alcuni diritti sindacali anche nei confronti dell'utilizzatore. Infatti, nei confronti di quest'ultimo egli può esercitare - per tutta la durata del contratto - i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice. Esistono altri obblighi di natura sindacale in capo all'utilizzatore. Egli, infatti, deve rendere alcune comunicazioni alle rappresentanze sindacali, aziendali o unitarie o, in loro mancanza, ai sindacati territoriali che appartengono alle confederazioni comparativamente più rappresentative.

Più esattamente, l'utilizzatore deve indicare il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione, e ciò ancor prima della stipulazione del contratto di somministrazione (solo in caso di particolari motivi d'urgenza la comunicazione può essere successiva di 5 giorni). Inoltre, ogni 12 mesi deve essere data indicazione in ordine al numero e ai motivi dei contratti di somministrazione conclusi, alla loro durata, al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.

Quindi l'utilizzatore comunica alla RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati,




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