martedì 27 settembre 2016

Reintegra nel posto di lavoro per licenziamento illegittimo



La Corte di Cassazione estende oltre i confini tracciati dal Jobs Act l’ambito di applicazione della reintegra in caso di licenziamento in senso favorevole al lavoratore. La condotta tenuta dal lavoratore, seppure debitamente comprovata, non giustifica il licenziamento disciplinare qualora i fatti contestati non siano da ritenere illeciti. Ovvero, la Cassazione di fatto equipara la fattispecie di manifesta insussistenza del fatto all'ipotesi in cui il fatto, seppure compiuto dal lavoratore, risulta essere privo di una intrinseca rilevanza giuridica, poiché non illecito.

La vicenda riguarda un lavoratore licenziato per aver tenuto un comportamento litigioso, offensivo e maleducato con il personale che lui stesso aveva il compito di formare. Secondo la Suprema Corte, tale comportamento può essere punito solo con le sanzioni conservative previste dal CCNL ma non essere considerato causa di licenziamento.

Di assoluta rilevanza la sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016, con cui la Cassazione estende le ipotesi di reintegra sul posto di lavoro previste dal Jobs Act a seguito di licenziamento disciplinare, non solo ai casi in cui il fatto contestato sia insussistente, ma anche a quelli in cui esso pur essendo vero non sia da considerare illecito, ossia non suscettibile di alcuna sanzione”. In sostanza, ha proseguito la Corte, l’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all'ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd reale.

In tema di licenziamento disciplinare, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'articolo 18 della legge 300/1970, nel testo modificato dalla legge 92/2012, all’ipotesi del fatto contestato insussistente va equiparata quella del fatto che, benché materialmente prodottosi, è privo di una intrinseca rilevanza giuridica.

In questi termini si è espressa la Cassazione osservando che la reintegrazione sul posto di lavoro non può essere esclusa per il solo fatto che il comportamento oggetto di contestazione si è effettivamente realizzato, in quanto è necessario verificare, a prescindere da un giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta oggetto di addebito disciplinare, che il fatto non sia privo del carattere di illiceità.

Aggiunge la Corte, in questo senso, che la completa irrilevanza giuridica del fatto posto alla base dell’azione disciplinare sfociata nell’irrogazione di un provvedimento espulsivo deve essere posta sullo stesso piano dell’insussistenza materiale della condotta ascritta al lavoratore. In un caso come nell’altro, alla luce di quanto previsto dal nuovo articolo 18, il datore di lavoro è condannato alla reintegrazione in servizio e al versamento al dipendente di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni ricomprese tra il giorno del licenziamento e quello della effettiva ricostituzione del vincolo (nei limiti di un importo massimo di 12 mensilità).

Nel caso affrontato dalla Suprema corte, il licenziamento è stato intimato sul presupposto che il lavoratore avesse tenuto un comportamento maleducato con il personale che lui stesso aveva il compito di formare e avesse, quindi, rifiutato di rinegoziare il superminimo con l’impresa, contestando a quest’ultima di essere stato esposto a pratiche di demansionamento. Nei due gradi di merito il licenziamento è stato ritenuto illegittimo e il lavoratore reintegrato in servizio. Ciò ha indotto l’impresa a proporre ricorso per Cassazione sul presupposto che, una volta dimostrata l’effettiva sussistenza dei fatti contestati, sarebbe stata riconosciuta al dipendente unicamente una tutela risarcitoria, così come previsto dal riformulato articolo 18 della legge 300/1970.

La Cassazione respinge questa lettura e, dopo aver dato atto che l’ipotesi contemplata dall’articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori si riferisce alla «insussistenza del fatto» nella sua dimensione materiale e non include un giudizio di merito sulla portata disciplinare degli addebiti, conclude per l’assimilabilità a detta fattispecie del fatto sussistente ma privo dei connotati di illiceità.

Conclude la Cassazione, alla luce di questa ricostruzione, che non può essere relegato a una valutazione di proporzionalità qualunque comportamento accertato ma privo, in concreto, di una sua consistenza antigiuridica, in quanto tale argomentazione porterebbe ad ammettere che ricade nella sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti che, quantunque esistenti, sono privi di qualsivoglia rilievo disciplinare.

La sentenza, per la specificità del tema affrontato, è destinata ad esprimere effetti anche in relazione al nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti intimati in relazione al contratto di lavoro a tutele crescenti introdotto dal Jobs act.



lunedì 26 settembre 2016

Inps: pensione anticipata, ecco per chi andrà gratis




Anticipo della pensione di vecchiaia gratuito per diverse categorie di lavoratori, dai disoccupati agli addetti a mansioni rischiose, dagli esuberi agli addetti a lavori faticosi. Sono queste le ultime novità in uscita col nuovo 'pacchetto-previdenza', che dovrebbe entrare in vigore con la Legge di Stabilità 2017.

L'Inps sarà al centro di molti flussi finanziari e di praticamente tutti i flussi informativi fra lavoratori, imprese, banche e assicurazioni. Il compito più importante e gravoso sarà proprio quello di informare adeguatamente i lavoratori sulle implicazioni della eventuale scelta di un anticipo pensionistico. Ci baseremo sull'esperienza de “la mia pensione” e delle buste arancioni e avremo un ruolo di consulenza ancor prima che di erogatore di pensioni o rate di ammortamento dei prestiti pensionistici. Per questo la riorganizzazione in atto all'Inps è così importante: ci serve a rafforzare la nostra presenza sul territorio e a trattare i problemi di chi si rivolge a noi in modo integrato, guardando alle singole persone anziché alle singole prestazioni.

L’Ape  sigla che sta appunto per anticipo pensionistico, sarà comunque aperta a tutti gli altri lavoratori, ma a titolo oneroso, con penalizzazioni sulla pensione intorno al 5-6% per ogni anno di anticipo.

pensionistico consentirà di uscire dal lavoro a 63 anni di età, grazie a un prestito bancario, con una penalizzazione media del 5-6% per ogni anno di anticipo. Questo tipo di pensione non eliminerà la pensione anticipata, in quanto si tratta di un anticipo della pensione di vecchiaia; per la pensione anticipata resteranno dunque gli attuali requisiti contributivi, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

La penalizzazione, a ogni modo, non si applicherà a tutti i lavoratori, ma soltanto a coloro che non rientrano nella cosiddetta Ape social, cioè tra le categorie di lavoratori beneficiari di un bonus fiscale che azzera i tagli determinati dalla restituzione delle rate del prestito. In particolare, l’Ape social sarà destinata: ai lavoratori disoccupati di lungo corso; agli addetti a mansioni rischiose (ad alto rischio infortuni); probabilmente anche agli addetti a mansioni faticose e pesanti (tra i quali dovrebbero rientrare anche gli infermieri e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria); agli invalidi; ai lavoratori che assistono un disabile (portatori di handicap grave), cioè ai cosiddetti beneficiari della Legge 104.

Dovrebbero rientrare tra i beneficiari anche i lavoratori in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali: in questo caso, tuttavia, gli esuberi non fruiranno dell’Ape social ma di contributi aziendali volti, se non ad azzerare, almeno a limitare le penalizzazioni dell’Ape. Inoltre, beneficerebbero dell’Ape social soltanto gli aventi diritto a una pensione mensile lorda inferiore a 1500 euro (anche se i sindacati chiedono che la soglia sia innalzata a 1.650 euro).

È attualmente allo studio un’ulteriore misura volta a diminuire le decurtazioni della pensione: si tratta della Rita, la cosiddetta rendita integrativa anticipata. Grazie alla Rita, chi aderisce a una forma di previdenza complementare potrebbe chiedere al fondo integrativo un anticipo della rendita, finalizzato a ridurre o a coprire il prestito contratto con l’Ape. Per incentivare questa forma di uscita dal lavoro e ridurre al minimo l’impatto economico, sono peraltro allo studio dei provvedimenti volti ad agevolare l’adesione alla previdenza complementare, come la destinazione di una sola quota del Tfr.

Per diminuire il peso del taglio degli assegni operato dal prestito per l’Ape, è previsto sia un aumento della no tax area (cioè della soglia di reddito annuo al di sotto della quale non sono dovute imposte per effetto delle detrazioni) che un’estensione della quattordicesima (una somma extra percepita dai pensionati una volta l’anno, se si rientra entro determinate soglie di reddito). Infine, per facilitare l’accesso alla pensione, si pensa di rendere gratuite tutte le operazioni di ricongiunzione (cioè di unione, in un’unica gestione, dei contributi versati in fondi diversi) che riguardano fondi interni all’Inps.

L’anticipo pensionistico consentirà di uscire dal lavoro a 63 anni di età, grazie a un prestito bancario, con una penalizzazione media del 5-6% per ogni anno di anticipo. Va tenuto comunque presente che per la pensione anticipata resteranno dunque gli attuali requisiti contributivi, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.

La penalizzazione, a ogni modo, non si applicherà a tutti i lavoratori, ma soltanto a coloro che non rientrano nella cosiddetta Ape social.

Tra questi rientrano le categorie di lavoratori beneficiari di un bonus fiscale che azzera i tagli determinati dalla restituzione delle rate del prestito: ovvero i lavoratori disoccupati di lungo corso; agli addetti a mansioni rischiose (ad alto rischio infortuni); probabilmente anche agli addetti a mansioni faticose e pesanti (tra i quali dovrebbero rientrare anche gli infermieri e gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria); agli invalidi; ai lavoratori che assistono un disabile (portatori di handicap grave), cioè ai cosiddetti beneficiari della Legge 104.

Inoltre, beneficerebbero dell’Ape social soltanto gli aventi diritto a una pensione mensile lorda inferiore a 1500 euro (anche se i sindacati chiedono che la soglia sia innalzata a 1.650 euro).



MePA: che cos’è, come funziona e come fare l’iscrizione



L’iscrizione al MePA serve per diventare fornitori delle pubbliche amministrazioni e partecipare alle aste. Ecco come funziona il MePA per aziende e privati: procedura di abilitazione, offerte, costi e requisiti per iscriversi.

MePA significa Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. Si tratta di una piattaforma online usata dalle pubbliche amministrazioni per acquistare beni e servizi da aziende e privati che vi hanno fatto iscrizione.

Le Aziende che intendono entrare in questa piazza virtuale devono effettuare la registrazione attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it, una volta all'interno del portale le aziende potranno partecipare attraverso aste pubbliche alla vendita di beni e servizi attraverso l’uso della Firma Elettronica, all’interno del portale tutte le aziende che si registrano possono creare un vero e proprio catalogo dove vengono elencati tutti i propri prodotti, beni e servizi disponibili per la vendita, le PA possono acquistare in maniera diretta tutti i prodotti o in alternativa possono inoltrare una richiesta di offerta (RdO), in questo l’azienda viene invitata alla partecipazione di bandi e gare di negoziazioni.

L’iscrizione al MePA è una procedura che dà molti vantaggi economici soprattutto ai piccoli imprenditori, che non sempre hanno la possibilità di vendere alle Pubbliche Amministrazioni.

Registrarsi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, infatti, consente di diventare fornitori delle PA negoziando online la vendita o l’acquisto di servizi e prodotti utilizzando la firma digitale. Chi è iscritto al MePA, inoltre, può partecipare ai bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione.

La procedura di registrazione al MePa non sostanzialmente difficoltosa ma è composta da diversi passaggi sequenziali che devono essere ben compresi per portare a termine con successo la registrazione.

Per potersi iscrivere al Mercato Elettronico della PA l’azienda deve essere un oggetto sociale abbinabile a quello di uno dei bandi del Mercato Elettronico pubblicati sul Portale degli Acquisti in rete PA, non è richiesta e le  fasi sono sostanzialmente 2 e, per acquistare o vendere nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA o per utilizzare il servizio Equitalia, bisogna completarle entrambe:

1) Registrazione Base (dati personali)
Qui vi sarà chiesto di inserire alcune informazioni personali e selezionare la PA o l’impresa di vostra appartenenza. Al termine di questa operazione vi verranno forniti username e password per poter passare alla fase successiva di abilitazione, accedere all’area personale e iscrivervi alla Newsletter “Acquistinretepa”.

2) Abilitazione (dati aziendali)
La fase di abilitazione permette di fare acquisti come Pubblica Amministrazione, di vendere i prodotti alla PA come impresa e di utilizzare il servizio di Equitalia di verifica degli inadempimenti.

Una volta che avrete inserito le vostre credenziali (nome utente e password), dovrete indicare il ruolo con il quale intendete operare sul sistema, fornire alcune informazioni aggiuntive e attendere l’esito delle attività di verifica.

Se siete Amministrazione potrete abilitarvi come:

Punto Ordinante

Punto Istruttore

Operatore di verifica inadempimenti

Se siete Impresa potrete abilitarvi come:

Rappresentante Legale

Operatore delegato

Ricordiamo che durante la fase di registrazione ed inserimento dei dati il sistema chiederà di utilizzare 2 volta la firma digitale, per tanto è consigliabile averla a portata di mano.

Il dispositivo di firma digitale è una chiavetta USB dotata di un piccolo vano all'interno del quale viene inserita la Card, simile a una sim telefonica, che contiene i dati pre-caricati del Legale Rappresentante e il software necessario a utilizzare la firma digitale. Il dispositivo viene rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza e può costare dai 40 ai 70€.

Effettuati i passaggi sopra elencati sarà necessario creare il proprio catalogo prodotti, non vi preoccupate se non avete molti prodotti da aggiungere al catalogo ne basta anche uno solo, (consigliamo di prestare attenzione ai prodotti o servizi che possono essere inseriti consultando il Capitolato tecnico allegato al Bando di registrazione) a questo punto la piattaforma genererà in maniera automatica un file pdf contenente tutte le informazioni inserite e che corrisponde al vostro documento di abilitazione che dovrà essere scaricato sul pc e sottoscritto con firma digitale.

La fase di registrazione è terminata, tutta la documentazione verrà inviata telematicamente al Consip che dovrà verificare la correttezza delle informazioni inserite e il possedimento di tutti i requisiti necessari all'iscrizione, una volta terminate i protocolli di verifica verrà inoltrata una comunicazione al richiedente contenente l’esito della richiesta di registrazione.

Possono iscriversi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione tutte le aziende e gli imprenditori che operano nei seguenti settori:

Servizi di Informazione

Prodotti farmaceutici

Servizi di logistica

Prodotti Alimentari

Carburanti combustibili e lubrificanti

Servizi Postali

Facility Management Urbano

Soluzioni per la Scuola digitale

Eventi e comunicazione

Mobilità e monitoraggio

Fonti di energia rinnovabile

Information & Communication Technology

Manutenzione degli impianti Antincendio

Beni e servizi per la sanità

Manutenzione degli impianti Termoidraulici

Manutenzione degli impianti Elettrici

Manutenzione impianti elevatori

Servizi di pulizia e igiene ambientale

Arredi e segnaletica stradale

Materiale Igienico Sanitario

Cancelleria

Prodotti per attività operative, ferramenta, vestiario e calzature da lavoro, Materiale Elettrico

Macchine per ufficio, elettronica, foto ottica, audio/video

Formazione

Servizi Professionali (Diagnostica degli Edifici, Indagini non strutturali su solai e controsoffitti)

Servizi di accertamento e riscossione tributi

Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (RAEE)

Servizi Sociali (Assistenza alle persone/Servizi socio-educativi e ricreativi per la prima infanzia)

Servizi di valutazione della conformità



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