mercoledì 10 maggio 2017

Dichiarazione redditi come risparmiare: trucchi e consigli




E' iniziata il 2 maggio la 'stagione' 2017 della dichiarazione precompilata del 730 . Online e pronte per essere inviate, con o senza modifiche, ci sono circa 20 milioni di dichiarazioni dei redditi predisposte dall'Agenzia delle Entrate. Ogni dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello 'Redditi', invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi l’unico metodo valido è quello di applicare tutte le detrazioni e deduzioni fiscali possibili per legge. Vediamo una sintesi con alcuni trucchi e consigli su come risparmiare con il modello 730 precompilato e non, in vista delle scadenze per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Spese per la famiglia
Partiamo da un classico: le detrazioni per familiari a carico. Si tratta di figli, coniuge e altri familiari il cui reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro, indipendentemente dall’età. Le condizioni e le agevolazioni variano in funzione del legame di parentela esistente tra il dichiarante e il familiare.

Per i figli sono inoltre detraibili al 19% fino ad un massimo di 632 euro a figlio, le spese sostenute per l’istruzione, dall’asilo nido (sia pubblico che privato) all'università, ad eccezione delle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di produzione. La detrazione va divisa tra i genitori che hanno fiscalmente a carico i figli.

Sono detraibili al 19% le spese mediche sostenute che complessivamente per sé stessi o per i familiari a carico che superano la franchigia di 129,11 euro.

Detraibili invece al 19% senza franchigia anche le spese mediche sostenute per i disabili a carico. I disabili o i contribuenti che ha un disabile a carico possono scaricare al 19% anche le eventuali spese sostenute per l’acquisto e la riparazione del veicolo per il disabile, entro un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, a patto di rispettare determinati vincoli sia sul tipo di auto che sugli adattamenti da apportarvi.

Detrazione fiscale al 19% anche per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica per ogni figlio a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di 210 euro a figlio.

Spese per la casa
Con riferimento alle spese sostenute per la propria casa sono numerose le possibilità di recupero fiscale:

per l‘acquisto della casa è possibile recuperare il 19% anche sulle spese di intermediazione, nonché l’imposta di registro o l’IVA agevolati pagati sull'acquisto della prima casa, sotto forma di credito di imposta. Tale credito d’imposta non spetta però in caso di vendita di immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. “prima casa” o vendita di immobile pervenuto per successione o donazione;

mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: è possibile recuperare il 19% degli interessi pagati, per una spesa massima di 4.000 euro annui;

ristrutturazioni edilizie: per ristrutturazione, manutenzione, restauro ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia entro un limite di spesa di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo. A meno di proroghe dal 2018 si passerà al 36% con un limite di 48.000 euro;

chi ha costruito o acquistato immobili per affittarli, hai diritto ad una deduzione fiscale del 20% a patto che il contratto di locazione duri almeno otto anni;

per chi è in affitto le detrazioni spettano solo per contratti di locazione regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate e varia in funzione del reddito complessivo posseduto (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca):

300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro;

acquisto di mobili ed elettrodomestici, concomitanti a ristrutturazioni edilizie, spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o elettrodomestici entro un limite di spesa di 10.000 euro. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo;

bonus mobili per le giovani coppie (almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni), una detrazione pari al 50% su un massimo di 16mila euro, da dividere in 10 quote annuali, che spetta per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi;

per le riqualificazioni energetiche le detrazioni cambiano a seconda del tipo di intervento:
65% fino a fine 2017 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

70% dal 2017 fino a fine 2021 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la qualità media di cui al DM(decreto ministeriale) del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

36% dal 1 gennaio 2018 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000 euro;

36%: dal 1 gennaio 2022 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000 euro;

gli interventi antisimici sugli immobili sono detraibili al 50% (36% dal 2018) delle spese sostenute dal 22 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino ad un massimo di 96.000 euro a immobile (48.000 euro dal 2018). La detrazione viene ripartita anche in questo caso in 10 quote annue di pari importo;

per la videosorveglianza (telecamere, sistemi d’allarme e contratti con istituti di vigilanza) è previsto un credito d’imposta che ammonta al 100% per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per sistemi d’allarme, per la stipula di contratti con istituti di vigilanza per immobili ad uso abitativo.

Altre spese
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per:

le donazioni a ONG, Onlus, istituti scolastici, associazioni o a popolazioni colpite da calamità, come il terremoto sono detraibili al 19% fino ad un massimo di 2.065 euro;

detraibili al 19% le spese sostenute per i premi di assicurazione per rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. Se l’assicurazione è per il rischio di non autosufficienza, la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 1.291,14, euro, anche in presenza di più contratti;

le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e di contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito;

i contributi versati per colf, baby sitter e badanti sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro;

le spese funebri sono detraibili al 19% per una spesa massima di 1.550 euro a decesso;

le spese veterinarie sono detraibili al 19% della spesa sostenuta per un massimo di 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro.




lunedì 8 maggio 2017

Bonus mamma: certificati medici online




Il certificato medico di gravidanza per le prestazioni di maternità come il bonus mamma può essere solo telematico. Lo ha disposto la circolare INPS 82 2017.

L'INPS ha spiegato che nella circolare 82 -2017 che è stata messa a punto la procedura per la gestione telematica dei certificati di gravidanza o interruzione di gravidanza, che i medici devono emettere, per permettere appunto alle gestanti di ottenere le prestazioni di assistenza alla maternità. Nella circolare viene specificato che il medico dovrà utilizzare la procedura di invio esclusivamente online, anche se per i prossimi tre mesi è previsto un regime transitorio nel quale sono ancora utilizzabili i certificati cartacei.

Il medico dopo aver inviato il certificato all'INPS, comunicherà un codice identificativo all'interessata,  che potrà cosi  visualizzare il certificato nel sito INPS , cosi come potrà fare  il datore di lavoro . Potrà anche essere rilasciata una copia cartacea. La novità è un ulteriore passo nell'attuazione del Codice per  l'amministrazione digitale previsto dal decreto legislativo 179/2016.

La trasmissione del certificato telematico comporta che la donna non sia più tenuta a presentare all’Istituto il certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza in formato cartaceo per accedere alle prestazioni economiche per la tutela della maternità (es. indennità di maternità, premio alla nascita eccetera) con un evidente effetto di semplificazione per l'utenza. I certificati telematici ricevuti dall’Inps vengono quindi messi a disposizione della lavoratrice sul sito Internet dell’Istituto, previa identificazione con PIN o CNS. Lo stesso vale per i datori di lavoro, che dovranno inserire il codice fiscale della lavoratrice e il numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, per la consultazione degli attestati.

Nella trasmissione telematica dei certificati, i medici dovranno inserire obbligatoriamente le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto o quella di interruzione della gravidanza. Inoltre, dovrà rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornirle anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza e delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico potrà procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione, ma potrà farlo esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. In tale intervallo di tempo il certificato telematico è pertanto da considerarsi in stato “non consolidato” e non potrà dare origine ad effetti di carattere amministrativo.

Decorso il predetto termine, la cancellazione dei certificati acquisiti dall’Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta scritta di annullamento da parte del medico certificatore o da una persona di sua fiducia munita di delega, oppure dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato.

L’annullamento è ammesso ed accettato dall’Istituto solo quando gli errori del certificato si riferiscano alle generalità della gestante o al suo codice fiscale. L’Inps precisa, infatti, che non è possibile accettare richieste di annullamento di certificati che il medesimo o altro medico intenda poi nuovamente emettere con una diversa data presunta di parto (art. 21 co.1 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

I certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza possono essere trasmessi telematicamente esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, collegandosi all’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”. E’ previsto un periodo transitorio di tre mesi, dalla data di pubblicazione della Circolare, durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza.

I datori di lavoro, previa autenticazione con PIN o CNS, ed esclusivamente previo inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione esposta sul sito dell’INPS.

La trasmissione telematica dei predetti certificati medici prevede obbligatoriamente l’inserimento, da parte del medico stesso, dei seguenti dati: le generalità della lavoratrice; la settimana di  alla data della visita; la data presunta del parto; la data di interruzione della gravidanza (nel certificato di interruzione gravidanza). Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea: del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza e delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione.

Decorso il predetto termine, la cancellazione logica dei certificati acquisiti dall’Istituto sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta di annullamento. La richiesta, necessariamente in forma scritta, deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore. Potrà essere presentata dal medico stesso o da persona di sua fiducia munita di delega espressa, ovvero dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato.

L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e alle donne tramite gli operatori del Contact Center Integrato Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803164 o il numero a pagamento 06164164 da rete mobile.


giovedì 4 maggio 2017

Rientro anticipato dalla malattia: il certificato va rettificato



Precisazioni dall’Inps in tema di certificato di malattia che va obbligatoriamente rettificato in caso di rientro anticipato al lavoro prima della data di fine prognosi.

Poiché questa disposizione viene spesso disattesa, d’ora in poi qualora l’INPS verifichi il mancato rispetto di questo adempimento, il lavoratore sarà sanzionato.

La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps – scrive nella circolare. L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.

Tuttavia, la corretta e tempestiva rettifica del certificato non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, conclude la nota dell’Inps. A tal proposito, si ricorda che l’assenza a visita medica di controllo domiciliare disposta dall'Istituto comporta specifiche sanzioni (in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia), prosegue l’ente previdenziale.

Con la circolare 79/2017 si chiarisce che l’assenza alla visita medica di controllo sarà sanzionata allo stesso modo anche quando sia dovuta a un rientro anticipato al lavoro in assenza di tempestiva rettifica del certificato contenente la prognosi. Anche in questo specifico caso, infatti, il lavoratore risulta assente a in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare, conclude l’Inps. Ovvero in caso di guarigione anticipata rispetto alla data della prognosi riportata nel certificato,  il lavoratore, per rientrare al lavoro, deve chiedere una rettifica del certificato di malattia in corso. La circolare ricorda che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa; inoltre va rispettato l’obbligo di correttezza nei confronti dell’Inps che , in  caso di mancata rettifica, liquiderebbe prestazioni di malattia non necessarie.

La rettifica va effettuata con richiesta allo stesso medico che ha stilato il primo certificato,  prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto, "anche se il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center per la presentazione dei certificati di malattia on line", specifica l'INPS.

La rettifica del certificato medico per rientro anticipato dalla malattia ha ovviamente 2 scopi fondamentali, il primo di ragione tecnica, cioè per la mera gestione pratica della malattia, .il lavoratore è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza in quanto con la presentazione del certificato di malattia ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale.

Il secondo riguarda la salute del lavoratore e dei suoi colleghi, serve ad evitare che per questioni di produzione il lavoratore rientri prima a lavoro ancora non completamente guarito mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri lavoratori.

In caso di prolungamento della malattia il lavoratore, come normalmente avviene di prassi, provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, con i quali avviene il riconoscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Allo stesso modo, in caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente l’assenza dal lavoro per malattia.

Tuttavia l’INPS comunica che a tutt’oggi questo non avviene nella generalità dei casi, per cui con questa circolare si forniscono alcune indicazioni sugli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro e sugli specifici provvedimenti sanzionatori.

La rettifica della data di fine malattia, a fronte di una guarigione anticipata, è un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore:

nei confronti del datore di lavoro, perchè sancisce la ripresa anticipata dell’attività lavorativa;

nei confronti dell’Inps, in quanto mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale; il certificato, quindi, ha valore di domanda di prestazione.

Il datore di lavoro pertanto non può consentire il rientro a lavoro del lavoratore, sapendo che lo stesso è ancora in malattia, ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.

Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, inoltre vi è il rischio di erogazione di prestazioni non dovute.

Per i suddetti motivi l’INPS conclude che, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, per la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normale.

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi.

L'INPS ricorda infine che se  a seguito di visite fiscali si registra l' assenza del lavoratore per ripresa dell'attività lavorativa  senza la rettifica del certificato, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le stesse sanzioni già previste per ogni altro caso di casi di assenza ingiustificata,  fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa.


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