lunedì 29 giugno 2015

Jobs Act: novità e nuove regole per il contratto a tempo parziale



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, cambiano le regole per i contratti di lavoro a tempo parziale.

La riforma ha introdotto un limite allo svolgimento del lavoro supplementare nonché la possibilità per le parti di concordare clausole flessibili ed elastiche nel caso di mancata previsione di una disciplina da parte del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. E’ stato poi introdotto il diritto o la preferenza nella trasformazione dal full-time in part-time in ipotesi di patologie che toccano il lavoratore o i familiari e la possibilità di chiedere tale trasformazione in luogo del congedo parentale.

Il Decreto di riordino delle tipologie contrattuali modifica in parte la normativa sul contratto di lavoro a tempo parziale, anche se ripropone sostanzialmente l’attuale disciplina del confermando il ruolo della contrattazione collettiva e prevedendo alcune nuove clausole elastiche (che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa) e flessibili (che consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa).

Il decreto legislativo ha lasciato invariata la previsione delle diverse tipologie di part-time:

a) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: se la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

b) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: se l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto: se si svolge secondo una combinazione delle regole del part-time orizzontale con quello verticale.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Dunque il contratto a tempo parziale può prevedere tanto una riduzione dell’orario di lavoro nella giornata lavorativa o lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.

Il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti, purché entro il limite del tempo pieno (orario normale di lavoro, o eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati) e non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La nuova disciplina è intervenuta a regolare l’ipotesi di mancata previsione della disciplina del lavoro supplementare da parte dei contratti collettivi. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non contenga una specifica disciplina del lavoro supplementare, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15 per cento, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Si precisa che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, il decreto stabilisce che egli non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e che il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Interessante la novità che prevede la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale al posto del congedo parentale ancora spettante, purché lo faccia una sola volta e con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Le clausole flessibili sono quelle che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; le clausole elastiche, invece, consentono un aumento della durata della prestazione lavorativa.

I contratti collettivi possono determinare le condizioni e le modalità per l'esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata inizialmente con il lavoratore, introducendo una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.

La contrattazione collettiva stabilisce:
- le condizioni e le modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;

- le condizioni e le modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;

- i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.

Altro intervento della nuova disciplina riguarda l’attribuzione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a soggetti che si trovano in delicate condizioni di salute.

Tale diritto spetta:

1) Ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

E’ poi riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

1) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità̀ pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

2) Nel caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap.



domenica 28 giugno 2015

Lavoratori all'estero: indennità di disoccupazione i chiarimenti INPS


La normativa vuole, che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Diverse possono essere le situazioni del lavoratore e diversa sarà dunque la modalità di trattazione delle domande di disoccupazione:

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero non convenzionato.

In questo caso, in presenza di tutti i requisiti, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. All'atto di presentazione della domanda, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

- Cittadino italiano, in stato di disoccupazione, che rientra da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria: Paesi dell’UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera. In questo caso, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino ad un massimo di sei mesi. Ma, prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, bisogna accertare che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione.

Un caso a parte è rappresentato dagli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità Europee per cui è stabilito che, beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione se si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee e se:

- non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee;

- la cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari;

- ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi;

- risiede in uno stato membro delle Comunità.

Per beneficiare della prestazione di disoccupazione l'ex agente deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza e deve adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale Stato.

Deve inoltre trasmettere ogni mese all'Istituzione a cui apparteneva, l’attestato, modulo CE-AATC compilato dall'Istituzione competente dello Stato di residenza che certifica l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti.

Quindi rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero ovvero italiano, operante o residente all'estero).

La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluente ai fini del diritto, mentre, per le domande successive alla prima, l'interessato deve avere svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La prestazione decorre:
dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall'8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

L'importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

Prima di determinare il diritto alla prestazione di disoccupazione per rimpatriati, deve essere accertato che nel Paese di provenienza non sia stato maturato il diritto ad una prestazione di disoccupazione. In tale caso la prestazione rimpatriati dovrà essere determinata tenendo presente le informazioni fornite dall'Istituzione estera nelle sezioni 5 e 6 del formulario U1 (certificazione dei periodi di assicurazione).

Nella sezione 6 del suddetto formulario, che deve essere sempre compilata, è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 64 del regolamento e dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 del documento portatile U2. Infatti, nel caso il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.



Lavorare nella musica: figure professionali e opportunità





In realtà le professioni che si nascondono dietro al mondo della musica sono talmente tante e varie. All'interno di una casa discografica vi sono vari settori: quello amministrativo, quello delle vendite, della promozione commerciale e delle pubbliche relazioni, e infine quello della produzione artistica.

Se i primi settori in realtà sono gli stessi per qualsiasi tipo di azienda, e dunque non occorre che chi vi lavora abbia una formazione specificamente musicale, è nel settore della produzione che invece si concentrano quelli che abbiamo chiamato "i mestieri della musica". Ecco un rapido elenco delle figure professionali che operano nel settore produzione: Direttore artistico, Produttore, Editore, Distributore, Impresario, Turnista, Arrangiatore, Tecnici del suono.

In realtà è solo nelle case discografiche più grandi e importanti che si trova una simile differenziazione dei ruoli; le etichette indipendenti viceversa, date le ridotte dimensioni dell'azienda, affidano di solito a poche persone tutto il percorso di produzione artistica: dalla ricerca e selezione dei nuovi talenti sino alla produzione del disco e alla sua promozione, e a volte è lo stesso titolare della casa discografica a svolgere tutte queste funzioni. Molte major poi affidano direttamente a qualche etichetta indipendente il settore nuove proposte e dunque, se dovete inviare il vostro materiale, il vostro demo, vi conviene passare comunque attraverso una casa discografica più piccola.

Vediamo nel dettaglio le figure professionali. Uno dei personaggi più importanti è certo il direttore artistico o talent scout: è l'uomo le cui scelte sono decisive per tutta la struttura produttiva. Da lui dipendono la scelta dell'artista e le linee generali della produzione: quale linea musicale tenere, che tipo di artisti cercare e promuovere, che tipo di promozione, a quale target rivolgersi.

Il produttore esecutivo poi è un personaggio che può coincidere con il Direttore artistico, solo che non sempre lavora come dipendente per una major, ma spesso lavora anche "in proprio", per cui può anche scegliere di sponsorizzare un artista e di seguirlo nella sua carriera e nei suoi eventuali contratti. Un'altra figura importante è quella dell'arrangiatore. L'arrangiatore tradizionale è quello che deve rifinire i pezzi, deve dare risalto ai vostri pregi e minimizzare i difetti, determina voce, strumenti, struttura armonica, ritmo, in base anche alle indicazioni dell'artista. Ha un ottimo orecchio per trovare cosa va e non va, qual è la forma migliore, il meglio che siete in grado di dare. Con gli ultimi sviluppi del mercato della musica ha preso sempre più piede la figura del sound editor. In realtà ha una formazione per certi versi affine, ma più tecnica, rispetto all'arrangiatore e si occupa della trasformazione dei file audio per renderli compatibili con i mezzi informatici; deve conoscere molto bene le tecniche di registrazione e i sistemi tecnologici audio digitali. Se volete potete anche candidarvi per fare il turnista. E' un musicista specializzato in uno o più strumenti, o anche un cantante che esegue una parte del disco. Viene chiamato direttamente da uno studio di registrazione per offrire una prestazione occasionale. Il rapporto di lavoro è un rapporto non esclusivo, privo di ogni vincolo contrattuale a tempo determinato. Il turnista viene selezionato dal cliente dello studio di registrazione a cui ha inviato o dove ha registrato i propri demo.

Esistono numerosi siti dedicati alla musica, come Vitaminic, che offrono la possibilità di mettere il proprio curriculum e i propri demo dimostrativi on-line, anche per candidarvi come turnisti. 

Se siete cantanti è meglio se indicate le lingue straniere che conoscete e in cui siete capaci di cantare. Per chi poi fa delle tournée in giro per il mondo, oltre al supporto dell'impresario è necessario anche l'aiuto di tecnici del suono specializzati nell'on the road. L'impresario è il finanziatore e organizzatore dello spettacolo, che ottiene in cambio una buona percentuale sulle entrate. Sempre quando state per diventare famosi e per incidere il disco, avrete a che fare con l'editore musicale, che è l'intermediario tra l'artista e il mercato: si occupa della commercializzazione delle opere musicali, della loro promozione e della tutela dei diritti delle opere. Si occupa dei diritti di testi e spartiti e ha contatti anche con il mondo della pubblicità. Se poi volete dare un'occhiata alla quantità spaventosa di specializzazioni e professioni che si possono svolgere all'interno del mondo musicale andate al sito del Berklee College of Music che ne fa un sunto esaustivo e vi racconta qualcosa su tutti i mestieri dividendoli in: Carriere in performance; Carriere in Songwriting; Carriere in Produzione e Ingegnerizzazione della Musica; Carriere in musica sintetizzata; Carriere in film scoring; Carriere nella produzione di testi contemporanei/ composizione Jazz; Carriere in educazione musicale; Carriere in music therapy; Carriere in professionista della musica e manager del music business; Carriere in Tours/Road Work; Carriere nelle Case Discografiche.

Il settore si è rimesso a correre : secondo l’ultimo rapporto «Io sono cultura» di Fondazione Symbola e Unioncamere, la musica nel 2014 ha prodotto un valore aggiunto di 428 milioni per un totale di 5mila lavoratori stabili. Sul versante discografico, «gli ultimi anni – spiega il presidente di Fimi, Enzo Mazza – sono stati caratterizzati da una complessa fase di riorganizzazione, al termine della quale il comparto ha ritrovato un punto di equilibrio nella divisione al 50% dei ricavi tra fruizione digitale e vendita dei supporti fisici. E le aziende hanno ricominciato a guardarsi intorno».

Il comparto dei concerti, secondo il presidente di Assomusica Vincenzo Spera, «attraversa una fase di grande vivacità testimoniata dagli incassi in crescita. Le aziende organizzano più eventi e si moltiplicano le opportunità di lavoro per i cosiddetti “stagionali” della musica», i contrattisti a chiamata che svolgono tutte le mansioni necessarie all’organizzazione di un evento. Con il quadro attuale, secondo Assomusica, in un anno i concerti generano oltre 317mila posti di lavoro a chiamata. Con professionalità, responsabilità e retribuzioni molto diverse: si va da un direttore di produzione che può arrivare a 600 euro a serata, ai arrampicatori da palcoscenico, che si attestano intorno ai 400 euro, fino alle mansioni meno qualificate, la cui giornata base è pari a quella di un barista o di un cameriere. Una parte del personale è direttamente legata alle produzioni e segue l’intero tour, un’altra – assunta da aziende dell’indotto – viene reclutata sul territorio.

Lo sforzo organizzativo maggiore riguarda gli eventi da stadio che impiegano dalle 500 alle mille unità ciascuno. «Se consideriamo i soli tour negli stadi – sottolinea Roberto De Luca, presidente di Live Nation, impresa leader di settore – in un’estate diamo lavoro ad almeno 12mila persone». Live Nation è una multinazionale e, sul proprio sito web, offre ai più intraprendenti 34 opportunità di carriera. Con base nel Regno Unito, però. 

Più difficile è la strada che porta a lavorare per le case discografiche. Che comunque stanno assumendo: «Entro i prossimi due anni – spiega Antonio Labate, direttore Hr di Sony Music – l’idea è mettere in squadra sei persone, equamente divise tra i segmenti digitale, A&R e brand partnership». Sul primo fronte si cercano «profili junior che abbiano dimestichezza con le nuove piattaforme di streaming e coi social», sul secondo (artisti e repertorio) si punta su «profili senior che capiscano di musica e conoscano il mercato», sul terzo si guarda con interesse ai laureati in legge esperti di diritto d’autore: «Si tratta – spiega Labate – di mettere a profitto artisti e canzoni attraverso le sponsorizzazioni». Si assumerà con il contratto a tutele crescenti.

Tra le indipendenti, Sugar ha messo in piedi addirittura un “Progetto Cantera” per individuare i giovani talenti della discografia che sarà. «Nel medio termine – spiega il direttore generale, Andrea Cotromano – ci piacerebbe inserire tre giovani divisi per le aree A&R, sviluppo e sfruttamento del diritto d’autore».

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog