sabato 12 maggio 2012

Notizie sul lavoro fonte Cgil: 470.000 in Cig, -2.600 euro in busta paga

Nei primi quattro mesi del 2012 sono state utilizzate dalle aziende 322 milioni di ore di cassa integrazione per una media di 470.000 lavoratori in cassa a tempo pieno. In media sono stati persi per ogni lavoratore 2.600 euro in busta paga per un totale di 1,2 miliardi di euro. Lo sottolinea la Cgil sulla base dei dati Inps sulla cig nel 2012. Dopo il dato record del 2011, anche nell’anno in corso le ore di cassa integrazione utilizzate dalle aziende si aggireranno intorno al miliardo.

Anche per questo 2012 il quarto anno consecutivo di crisi, “la cassa integrazione si avvia ad attestarsi attorno al miliardo di ore autorizzate”, esamina il segretario confederale, responsabile Industria, Elena Lattuada – si continuano a registrare dati negativi che indicano uno stato di profondissima crisi e di inesorabile declino del settore industriale. Senza ripresa – avverte – questi dati peggioreranno tirandosi dietro disoccupazione e desertificazione industriale. Bisogna dare risposte al profondo malessere sociale rimettendo al centro il lavoro”.

Ad aprile – ha sottolineato la Cgil nella sua elaborazione dei dati Inps diffusi nei giorni scorsi – sono stati chiesti 86 milioni di ore (-13,6% su marzo). Nel primo quadrimestre sono state autorizzate 322,8 milioni di ore in linea con lo stesso periodo del 2011. “Le ore di cig – afferma la Cgil – azzerano dall’inizio dell’anno 470.000 posizioni di lavoro ma coinvolgono mediamente 940 mila persone con un’incidenza di cig per occupato nell’industria pari a 46 ore per dipendente”.

Infine la cassa integrazione in deroga (cigd) con 110,9 milioni di ore autorizzate (+3,79%) risulta lo strumento più usato. I settori che presentano un maggiore volume di ricorso alla cigs in questi quattro mesi sono quello del commercio con (39,9 milioni e +31,16%) e il settore meccanico (21,9 milioni ma con un -31,88%). Le regioni maggiormente esposte con la cassa in deroga da inizio anno sono la Lombardia con 20,5 milioni di ore (+19,70%), l’Emilia Romagna con 12,5 milioni (+15,19%) e il Lazio con 11,7 milioni di ore (+154,18%).

Lavoro a progetto salario minimo

Le modifiche al ddl lavoro riferito ai contrati di lavoro per i co.co.pro., arriva una sorta di salario minimo o salario.

Il compenso dei collaboratori a progetto «deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzioni di durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del Ministero del Lavoro». Per raggiungere questo obiettivo, i principi previsti sono «da un lato gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera» così come previsto dal codice civile e «dall'altro la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato. Il decreto ministeriale è emanato sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro».

Per i cosiddetti co.co.pro., viene introdotto il principio della giusta retribuzione calcolata sulla media tra le tariffe del lavoro autonomo e dei contratti collettivi di lavoro. Quindi le aziende dovranno corrispondere ai collaboratori un salario minimo in modo tale da tutelare soprattutto i giovani precari che spesso vengono “sfruttati” come si sul dire, con compensi irrisori.

Altra novità è la volonta di introdurre una indennità di disoccupazione per chi ha un contratto a progetto, anche se in una unica soluzione, guardando verso una mini Aspi. Gli emendamenti dei relatori prevedono infatti che venga rafforzata l’attuale una tantum per una fase sperimentale che durerà 3 anni al termine della quale sarà effettuata una verifica per passare ad una mini Aspi.

L’esempio fatto dai relatori è quello di un collaboratore a progetto che, avendo lavorato 6 mesi, percepirà nell’anno successivo circa 6 mila euro sotto forma di una-tantum.

Si tratta sicuramente di importanti novità nel mondo del lavoro che coinvolgeranno i lavoratori parasubordinati che in Italia, secondo i dati Isfol, sono 1 milione 422 mila. Il 46,9% (676 mila) sono collaboratori a progetto (co.co.pro.) con un reddito medio di 9.855 euro l’anno e il 35,1% di loro ha un’età inferiore ai 30 e il 28,7% tra i 30 e i 39 anni. Quindi una salario minimo e indennità di disoccupazione per i contratti di collaborazione a progetto andranno a beneficio dei giovani lavoratori.

domenica 6 maggio 2012

Lavoro a progetto indennità una tantum

L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.pro.
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L'indennità spetta solo ai collaboratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. Sono esclusi tutti coloro che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell'ambito dell'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 276/2003, (per esempio i cosiddetti mini co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali).

In base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista l’indennità. Infatti, per gli effetti legislativi, l' indennità una tantum è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Va comunque ricordato che per il 2012 è stata disposta la prosecuzione dell'intervento a sostegno del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto. Per i requisiti di accesso, è necessario che vi sia: monocommittenza, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro; dato reddituale riferito all'anno precedente; accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente; assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi.

La domanda per ottenere la prestazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i requisiti. La prestazione è riferita ai soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali. La monocommittenza implica l'aver lavorato per un unico datore; tale caratteristica deve essere riferita al periodo di tempo relativo all'ultimo rapporto di lavoro. Per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, l'accredito di mensilità non può essere inferiore a uno; mentre, nell'anno precedente il periodo in cui si è verificato l'evento "fine lavoro", devono essere presenti almeno tre mesi di contribuzione. L'assenza di contratto da due mesi è da intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda.

In questo modo, i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rimangono esclusi tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003.

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