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lunedì 6 giugno 2016

Contratto a progetto: domande e curiosità



Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

descrizione del progetto, specificando il contenuto caratterizzante e il risultato finale che si intende conseguire;

corrispettivo economico e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;

forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, che in ogni caso non possono pregiudicarne l'autonomia lavorativa;

eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza.

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che consistano in:

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo

e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso.

La disciplina sul contratto a progetto si applica a tutti i rapporti di collaborazione autonoma?

No, il contratto a progetto non si applica in caso di: rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; prestazioni occasionali, costituite dai rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia inferiore a euro 5 mila.

Un progetto o programma di lavoro simile può essere oggetto di successivi contratti di lavoro?

La proroga o il rinnovo del contratto sono in linea di principio legittimi nel caso in cui il risultato concordato non sia stato raggiunto nel termine fissato ovvero nel caso di progetto totalmente nuovo e diverso. Al contrario, la proroga ingiustificata e il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari particolarmente incisivi per dimostrare la natura di un rapporto di lavoro dipendente.

Cosa succede se ci si ammala nel corso del rapporto a progetto? E in caso di maternità?

In caso di gravidanza e di malattia o infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, nel secondo caso, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, quando essa sia determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile.

Qual è la sanzione nel caso in cui il progetto non ci sia o non sia sufficientemente specifico?

Ciò che caratterizza il lavoro a progetto è la sua riconducibilità ad uno specifico progetto o programma di lavoro o fase di esso e  sia in caso di assenza del progetto (o del programma di lavoro) sia in caso di loro formulazione generica, la conseguenza, che dovrà essere dichiarata dal Giudice del Lavoro, è la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione del contratto.

Cosa si può fare se il contratto a progetto, nei fatti, maschera un rapporto di lavoro subordinato?

Ogni volta che le concrete modalità di svolgimento di un rapporto formalmente a progetto sono riconducibili al lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, nel corso o all'esito del rapporto di lavoro, di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto stesso; a fronte di una simile richiesta il Giudice del Lavoro, non essendo vincolato dal contenuto letterale dell’accordo, può esaminare quali siano state, in concreto, le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo e se, nel caso di specie, sussistano gli indici della subordinazione.

Nel caso in cui il Giudice accerti che il rapporto, sebbene qualificato come autonomo, ha in realtà natura subordinata, lo notificherà come tale. Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura contributiva.

Cosa succede se il contratto a progetto viene interrotto prima della scadenza?

Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo, in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.

Come devono essere le istruzioni e le direttive del committente?

Il rapporto di lavoro a progetto implica una prestazione che, in quanto coordinata e continuativa, è integrata nell'attività e nell'organizzazione del committente. Il committente può pertanto esercitare un potere di intervento e di coordinazione dell’attività prestata dal collaboratore. Tuttavia, tale potere del datore di lavoro non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia nell'esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore: saranno quindi legittime verifiche periodiche sull'andamento del lavoro, ma non controlli e direttive più stringenti, che farebbero invece propendere per la natura subordinata del rapporto.

Cosa può fare il collaboratore a progetto qualora ritenga incongruo il suo corrispettivo?

La misura del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto a progetto, prevede che lo stesso debba essere specificamente indicato per iscritto. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. Per questo motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il compenso pattuito, può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del suo committente a corrispondergli un corrispettivo adeguato.

In questa prospettiva, il collaboratore può far riferimento alla natura e alla durata del progetto, prendendo come parametro le remunerazioni dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni autonome. Inoltre, si può ritenere che il collaboratore possa prendere come parametro anche le retribuzioni previste dal CCNL applicabile al suo committente e che facciano riferimento a personale che svolga mansioni analoghe. Infatti, si deve ritenere che la remunerazione di un collaboratore a progetto non possa essere, almeno di regola, inferiore a quanto percepito da un lavoratore subordinato che svolga mansioni analoghe.

E' sufficientemente dettagliato un progetto che faccia esclusivamente riferimento al tipo di attività da compiere?

Un contratto a progetto che faccia semplicemente riferimento al tipo di attività da compiere, e dunque una formulazione generica del progetto (ad es. inserimento dati), non è pertanto conforme al modello legale; il lavoratore avrà quindi la possibilità di chiedere al Giudice del Lavoro la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Infatti, una simile definizione, lungi dal rappresentare il progetto, si limita a descrivere la mansione attribuita al lavoratore, del tutto svincolata dall'obiettivo che si intende raggiungere e dalle attività preparatorie e funzionali a quell'obiettivo. In buona sostanza, indicare le mansioni senza riferirle a un obiettivo significa consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa per soddisfare proprie esigenze variabili, mutevoli e indeterminate, il che contrasta con la riconducibilità dell'attività lavorativa a un progetto specifico e individuato.



Cos'è il contratto a progetto: Jobs Act, Co.co.pe., Co.co.pro, Co.co.co.



Il Jobs Act, nonostante abbia dato un colpo di spugna ai contratti a progetto, non ha cancellato del tutto le Co.co.co., cioè le collaborazioni coordinate e continuative. Difatti, dopo l’entrata in vigore del Decreto di Riordino dei Contratti, le vecchie Co.co.co. sono comunque valide, e, dal primo gennaio 2016, saranno affiancate da una nuova tipologia di contratto parasubordinato, le Co.co.pe.

La sigla Co.co.pe. sta per collaborazioni continuative e personali: saranno ricondotte in questa categoria tutte le collaborazioni che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione, comprese le tempistiche ed il luogo di lavoro, organizzate dal committente.

Questa tipologia di rapporto di lavoro riguarda una moltitudine di lavoratori, solitamente inseriti di fatto nell'organizzazione aziendale ma formalmente non riconosciuti come subordinati e, quindi, privi delle garanzie tipiche di questo tipo di rapporto di lavoro.

Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate secondo la disciplina previgente, se non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza.

L'istituto di cui si sta parlando non trova applicazione anche nei confronti delle professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo l'iscrizione all'albo. Su questo aspetto. La riforma del 2012 ha chiarito che tale esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione in appositi albi è necessaria per lo svolgimento dell’attività. Al contrario, la generica iscrizione ad un albo professionale da parte del collaboratore non è di per sé idonea all'esclusione del rapporto dal campo di applicazione della disciplina relativa al contratto a progetto.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere: l'indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione, la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire, il corrispettivo e i criteri della sua individuazione (tempi e modalità di pagamento), le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

La retribuzione corrisposta ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. La legge 92/2012 ha modificato questo aspetto della normativa: mentre, infatti, in precedenza, il compenso doveva tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, dal 18/07/2012 in poi, esso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva in modo specifico per ciascun settore di attività e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Lo stesso legislatore precisa che, in assenza di specifica contrattazione collettiva, il compenso del lavoratore a progetto non potrà essere inferiore alle retribuzioni applicate a figure professionali affini.

In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, negli altri due casi, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile. Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti, non in concorrenza tra loro. Inoltre, il collaboratore non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, nonché compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

Il Jobs Act ha specificato la disciplina da applicarsi alle Co.co.pe. sarà quella relativa al lavoro subordinato, escluse le seguenti categorie:

– collaborazioni previste da contratti collettivi nazionali, a causa di esigenze produttive e organizzative particolari, previste dal settore di attività: gli accordi dovranno regolamentare gli aspetti economici e normativi relativi a tali collaborazioni;

– collaborazioni prestate da professionisti iscritti ad albi, qualora siano inerenti all'attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione (ciò vuol dire che, se un avvocato collabora con un committente in un’attività al di fuori delle proprie competenze professionali, il suo rapporto potrà essere comunque ricondotto al lavoro subordinato, anche se è iscritto all’albo);

– attività effettuate da sindaci, amministratori, altri componenti di organi di controllo delle società, e partecipanti a collegi e commissioni;

– collaborazioni rese a società ed associazioni sportive dilettantistiche (Asd); in questo caso, è richiesta l’affiliazione a una federazione sportiva nazionale, alle discipline sportive associate, o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.



domenica 23 giugno 2013

Riforma del Lavoro: i dettagli del Pacchetto del Governo Letta

Piano lavoro pronto per mercoledì 26 giugno 2013. Allo studio una maggiore flessibilità dei contratti a termine, una revisione dell'apprendistato e interventi per incentivare le assunzioni dei giovani.

Il ministro del lavoro Enrico Giovannini starebbe predisponendo insieme ai tecnici del dicastero innanzitutto misure a costo zero che vanno in direzione di una maggiore flessibilità (ancora) per i contratti a termine. Poi l’omogeneizzazione delle regole sull’apprendistato e interventi che mirino a incentivare le assunzioni dei giovani utilizzando la leva fiscale, con il meccanismo del credito d’imposta.

Conto alla rovescia per il Decreto del governo sul Lavoro, mentre il dibattito sulle modifiche da apportare alla Riforma Fornero resta molto aperto: il CdM sul Pacchetto Lavoro è atteso entro il vertice di Bruxelles del 28 giugno.

Alla tavola rotonda “Tecnici a confronto” svolta al Festival del Lavoro di Fiuggi si sono levati spunti e previsioni sui piani del Governo:

Contratti a termine: Paolo Pennesi, Direttore generale per l’area ispettiva, ha affermato che non ci saranno stravolgimenti. Molto improbabile un cambiamento sulla durata del contratto senza causale (un anno, secondo la riforma), anche se non si esclude un intervento su giovani (under 30) e over 50, per i quali si pensa a un’estensione a 18 mesi. Possibili anche nuovi spazi per la contrattazione collettiva sui contratti senza causale. Praticamente certa la riduzione degli intervalli fra un contratto e l’altro (probabilmente a 20-30 giorni).

Apprendistato: Il vice direttore dell’area ispettiva, Danilo Papa, anticipa possibili interventi sulla formazione trasversale, prevedendo che «fino al 2015 si privilegerà la formazione contrattuale».

Contratto a progetto: i tecnici del ministero ritengono che le modifiche potrebbero riguardare un ammorbidimento del divieto di instaurarlo per mansioni ripetitive ed esecutive.

Lavoro a chiamata: attesa una proroga a fine anno del regime transitorio che termina il 18 luglio 2013 (i contratti non in regole cesseranno di essere validi) per temporeggiare fin dopo l’estate.

Il 18 giugno c’è stato un incontro fra il ministro Giovannini e i rappresentanti di imprese e PMI (Confindustria, Abi, Rete Imprese Italia, Agrinsieme, Coldiretti e Alleanza Coop). Al termine, Rete Imprese Italia ha anticipato che «le prime misure annunciate dal ministro vanno nella giusta direzione evidenziando l’importanza, soprattutto in questa fase, di non esitare sulla flessibilità in entrata e sugli interventi che occorrono al mercato del lavoro».

In commissione alla Camera è partita un’indagine conoscitiva sull’emergenza occupazionale con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, che terminerà entro il 31 luglio. Due i filoni all’attenzione dei deputati:
1.cuneo fiscale
2.correttivi alla riforma Fornero.

Previste le audizioni di consulenti del lavoro, Istat, Cnel, Italia lavoro,  assessorati regionali al lavoro, sindacati, organizzazioni datoriali, cooperative, docenti universitari. Un percorso conoscitivo che, ha sottolineato il presidente della Commissione Cesare Damiano, porterà a «costruire un quadro chiaro dei bisogni urgenti del paese» e, in relazione alla riforma Fornero (Legge 92/2012, vai allo speciale) a «capire fino in fondo quali siano stati gli effetti dei mutamenti normativi, per poter intervenire chirurgicamente sulle disfunzioni rilevate dalle parti sociali», come dichiarato a Fiuggi.

Di cuneo fiscale «parleremo in occasione della Legge di Stabilità, non in questo momento» ha invece avvertito il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini a margine del Consiglio Ue in Lussemburgo. Negli ultimi giorni erano arrivate sollecitazioni a occuparsi del costo del lavoro da parte degli industriali, a partire dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi: «fra IVA e IMU il vero problema è il costo del lavoro».

Dopo le dichiarazioni del governo che rinviano il tutto all’autunno, Squinzi ha commentato: «riflettere, fare l’inventario e l’analisi dei problemi mi sembra un metodo che può essere anche corretto, purché poi alla fine si prendano le decisioni vere, perché tutto ci possiamo permettere, tranne che continuare a ritardare le decisioni». Traduzione: entro fine anno il taglio del cuneo fiscale deve arrivare.

domenica 12 agosto 2012

Riforma del lavoro 2012: le regole per collaboratori a progetto, apprendisti e partite iva


Il lavoro autonomo svolto nelle varie forme contrattuali (a progetto, contratti di associazione in partecipazione e partite Iva) conserva un legittimo ambito di applicazione sostanzialmente nel terziario e in via residuale, e solo per le alte qualifiche, nel settore dell'industria e del commercio. Al contrario, scompare totalmente nelle attività artigianali, agricoltura e nel settore edile.
Sembra questa una prima valutazione degli impatti della riforma del lavoro Monti Fornero nell'ambito dei settori economici se si analizzano le novità riferite alla flessibilità in entrata.
Le norme che maggiormente incidono su questo fronte sono contenute nel riscritto articolo 61 della legge Biagi (decreto legislativo 276/2003) alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Fornero per i titolari di partita Iva e per gli associati in partecipazione (articolo 1, comma 30, legge 92/2012).
Il progetto delle collaborazioni coordinate e continuative «non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Si tratta di numerose attività individuabili settore per settore. Certamente le aziende industriali (ad esempio, edili o manifatturiere) non potranno più sottoscrivere questa tipologia di contratti con il capo cantiere, o con operai di fabbrica che abbiano raggiunto limiti di età pensionabile.
Ad analoghe considerazioni si giunge se si analizzano i compiti nell'ambito del settore artigiano o in agricoltura, in cui il contratto a progetto è un modello contrattuale sostanzialmente sorpassato.
Una distinzione va effettuata nel settore commercio: per le attività esecutive (addetti alla vendita, gestioni di magazzino, segreteria) il contratto a progetto non è più utilizzabile anche in presenza di un'autonomia nello svolgimento della prestazione. Si ritiene ancora applicabile il contratto in tutte le realtà di gestione strategica dell'azienda e sempre che sussista un valido progetto (procacciamento d'affari, ideazione di campagne pubblicitarie o altre azioni di marketing).
Il lavoro a progetto non è più utilizzabile nei call center (sia outbound, sia inbound) e in altri servizi analoghi compresi, come detto, anche attività di segreteria per le quali già in precedenza sussistevano forti dubbi per la scarsa autonomia.
Anche il contratto di associazione in partecipazione ha subito un forte ridimensionamento, non tanto per il limite numerico riferito alla medesima attività, ma soprattutto con riferimento a quanto indicato nell'articolo 69 bis lettera a) della legge Biagi. Questa norma stabilisce che si applica una presunzione di lavoro subordinato qualora l'apporto non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività. Il confine di questa definizione è meno netto, ma comunque è ragionevole ritenere che il settore industria, artigianato o agricoltura non potranno più avvalersi di questo contratto salvo rarissimi casi di difficile individuazione.
Anche l'attività autonoma da titolari di partita Iva non potrà più essere svolta in ambito industriale, artigianale o agricolo, a meno che non si tratti di veri lavoratori autonomi.
Dalla riforma del lavoro 2012 esce indenne il contratto di lavoro autonomo occasionale anche se per la natura del rapporto anch'esso è destinato a essere utilizzato in modo molto marginale.

domenica 6 maggio 2012

Lavoro a progetto indennità una tantum

L’Inps, con il messaggio n. 6762 dello scorso 19 aprile 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità una tantum riservata ai co.co.pro.
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L'indennità spetta solo ai collaboratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. Sono esclusi tutti coloro che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell'ambito dell'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 276/2003, (per esempio i cosiddetti mini co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali).

In base al testo del messaggio, l’Inps pone in evidenza che i diversi rapporti di collaborazione per i quali è prevista l’indennità. Infatti, per gli effetti legislativi, l' indennità una tantum è limitata ai “collaboratori coordinati e continuativi” così come si prevede all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Va comunque ricordato che per il 2012 è stata disposta la prosecuzione dell'intervento a sostegno del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto. Per i requisiti di accesso, è necessario che vi sia: monocommittenza, con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro; dato reddituale riferito all'anno precedente; accredito contributivo di almeno una mensilità nell'anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell'anno precedente; assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi.

La domanda per ottenere la prestazione va presentata entro 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i requisiti. La prestazione è riferita ai soggetti non assicurati presso altre casse previdenziali. La monocommittenza implica l'aver lavorato per un unico datore; tale caratteristica deve essere riferita al periodo di tempo relativo all'ultimo rapporto di lavoro. Per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, l'accredito di mensilità non può essere inferiore a uno; mentre, nell'anno precedente il periodo in cui si è verificato l'evento "fine lavoro", devono essere presenti almeno tre mesi di contribuzione. L'assenza di contratto da due mesi è da intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda.

In questo modo, i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione rimangono esclusi tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto (ad esempio, gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio) ovvero i soggetti che svolgano un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003.

domenica 5 febbraio 2012

Lavoro: 47% giovani hanno un contratto a tempo determinato

È il risultato uscito dalle elaborazioni Istat sulla media dell’anno 2010. I giovani dai 15 ai 24 anni, risultati dipendenti a tempo determinato sono pari al 46,7% del totale dei dipendenti occupati in quella stessa fascia d'età. E' quanto emerso da elaborazioni su dati Istat relativi alla media annua del 2010. Prendendo in considerazione i dipendenti sopra i 35 anni, solo l'8% di questi è risultato con contratto a tempo determinato. Nel dettaglio, guardando ad ognuna delle diverse fasce d'età individuate dall'Istat, emerge che, se tra i dipendenti under 25 quasi il 47% è impiegato a tempo determinato, la quota si abbassa al 18% per coloro di età compresa tra i 25 e 35 anni. E ancora scende all'8,3% per chi ha tra i 35 e 54 anni, per finire al 6,3% considerando chi ha più di 55 anni.
In Italia ci sono 2,364 milioni di dipendenti a tempo determinato e 385 mila collaboratori.. In tutto si tratta, quindi, di 2,749 milioni di persone a cui manca il posto fisso, ovvero i cosiddetti lavoratori atipici. Continua, così, a crescere il numero dei dipendenti a termine, che segna un rialzo del 7,6% (+166.000 unità) su base annua. Un aumento che coinvolge per circa due terzi gli under 35, fascia nella quale l'incidenza del lavoro a termine sul totale degli occupati raggiunge quota 10,3%. Quanto ai collaboratori, invece, si registra un piccolo passo indietro rispetto al terzo trimestre del 2010 (-2,1%, ovvero -8 mila unità).
Un aumento che coinvolge per circa due terzi per chi ha meno di 35 anni. Ecco che l'incidenza del lavoro a termine sul totale degli occupati raggiunge quota 10,3%. Quanto ai collaboratori con contratto a progetto, invece, si registra un piccolo passo indietro rispetto al terzo trimestre del 2010 (-2,1%, ovvero -8 mila unità). Sono questi i dati Istat su occupati dipendenti a termine e sui collaboratori, ma il mondo della flessibilità in entrata è molto più vario. C'é, infatti, un folto sottobosco, basti pensare alle cosiddette "false partire Iva". Ecco che ottenere una stima ufficiale sul "precariato" è difficile, anche se possiamo immaginare sia più ampia della cifra "base" pari a 2,7 milioni.

martedì 2 novembre 2010

TROVARE LAVORO CON UN CONTRATTO A PROGETTO

Per un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero il contratto a progetto, devono essere ben chiari i termini da parte di colui che propone il contratto di lavoro e devono essere presente  nel contratto che il collaboratore dovrà gestire il progetto in modo autonomo anche se, ovviamente, è finalizzato al risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per la realizzazione del progetto.

Il contratto a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve contenere: la durata della prestazione, la retribuzione totale del progetto, e, le modalità della sua erogazione.

Il contratto a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto; le parti possono recedere prima della scadenza del termine senza recare danno al collaboratore.

Vediamo alcuni aspetti del contratto a progetto o Co.co.pro.
Durante lo svolgimento del progetto il collaboratore ha diritto comunque alla sospensione del rapporto senza compenso se si verifica un ipotesi di gravidanza, malattia o infortunio del lavoratore a progetto, sospensione che non comporta in modo automatico una proroga della durata del contratto, che comunque si estingue alla scadenza. Ciò tuttavia non comporta l’estinzione del rapporto di lavoro in modo perentorio.

Novità per i collaboratori a progetto. La legge finanziaria 2010 ha aumentato l'indennità disoccupazione dei collaboratori a progetto, il motivo è da individuare alla crisi finanziaria.
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