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domenica 5 giugno 2016

Lavoratore illegittimamente sospeso: omessa indicazione dei criteri di rotazione




L’ordinamento giuridico consente al datore di lavoro (che si trovi in particolari situazioni di crisi o abbia la necessità di procedere a ristrutturazioni o riorganizzazioni) di sospendere in tutto o in parte i propri dipendenti dal lavoro. Tuttavia, al contempo, questo potere viene disciplinato e limitato dalla legge. Pertanto, la sospensione in CIG disposta al di fuori di questi limiti è illegittima, e il lavoratore può ricorrere al Giudice del lavoro al fine di ottenere la riammissione al lavoro, nonché il risarcimento del danno (che, normalmente, consisterà nella differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito se non fosse stato sospeso e l’indennità di CIG percepita durante la sospensione).

La CIGO ha la funzione di sostegno del reddito dei lavoratori per sospensioni dal lavoro e riduzioni dell’orario di lavoro dovute ad eventi transitori non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.

L’ammontare del trattamento economico è pari all’80% della retribuzione spettante ai lavoratori per le ore non lavorate; dopo il primo semestre di erogazione non può superare un tetto massimo incrementato annualmente in base all’indice ISTAT.

La legge impone una procedura di informazione e consultazione sindacale con le RSA, di solito preventiva. Solo nei casi di sospensione o riduzione indifferibile del lavoro, l’imprenditore deve comunicare alle RSA o, in mancanza di queste, agli organismi provinciali dei sindacati di categoria più rappresentativi, la durata prevedibile della sospensione o contrazione del lavoro ed il numero dei lavoratori interessati; se la sospensione o contrazione superi le 16 ore settimanali, su richiesta dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori si procede ad un esame congiunto sulla ripresa del normale lavoro e sui criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

Per la CIGO, a differenza della CIGS, il datore di lavoro anticipa il trattamento una volta adottato il provvedimento di concessione, conguagliando i contributi dovuti. Se dall’omessa o tardiva domanda deriva la perdita totale o parziale della CIGO, l’imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma pari all’importo dell’integrazione non percepita.

La durata massima della CIGO è di tre mesi continuativi, ma in casi eccezionali può essere prorogata per tre mesi fino a un massimo complessivo di un anno.

La fissazione dei criteri di rotazione, da osservare in caso di sospensione del personale per fruizione della CIGO, era oggetto di indirizzi giurisprudenziali ora si ritiene che, per omessa specificazione dei criteri di rotazione, rende illegittimo il decreto di concessione del trattamento di CIGS. Conseguentemente, al lavoratore sospeso spetta il diritto soggettivo di chiedere al giudice ordinario la condanna, previa disapplicazione in via puramente incidentale, del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS e quella del datore di lavoro al pagamento dell’integrale obbligazione retributiva.

Il D.lgs. n. 148/15, di attuazione della L. n. 183/14 (c.d. Jobs Act), riordinando la disciplina degli ammortizzatori sociali, ha omesso, per il trattamento di CIGO, il riferimento all’osservanza dei criteri di rotazione. Questi, invece, costituiscono oggetto di specifica disposizione nel caso di procedimento volto a conseguire la CIGS. Sicché, anche all’esito della riforma, si registra quella diversa formulazione letterale delle norme che disciplinano il procedimento di concessione della CIGO e della CIGS. Per avere efficacia è stabilito che la comunicazione alle organizzazione sindacali deve avere ad oggetto “[…] le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati”. Il comma 4 dispone poi che “nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva”, il contenuto della comunicazione deve comprendere “la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati”.

E’ doveroso ricordare che il potere di sospendere i propri dipendenti in CIG incontra innanzi tutto limiti di tipo formale. Infatti, la legge prescrive l’obbligo, per il datore di lavoro, di attivare preventivamente una procedura di informazione e (a richiesta) di consultazione con il sindacato.

L’obbligo di informare e, eventualmente, di trattare con il sindacato ha lo scopo di garantire che la sospensione dei lavoratori sia trasparente e corretta, con la conseguenza che eventuali violazioni della procedura sindacale rilevino, oltre che sul piano formale, anche su quello sostanziale.

Con riferimento ai vizi procedurali il lavoratore (ma anche il sindacato) potrebbe per esempio lamentare l’omissione della procedura, oppure il fatto che non siano state rese tutte le informazioni previste dalla legge, o che le stesse siano state fornite in maniera generica o falsa, o ancora che il datore di lavoro non ha dato seguito alla richiesta del sindacato di trattare.

Vi sono però altri limiti che il datore di lavoro deve rispettare e che, in caso contrario, legittimano il ricorso al giudice da parte del lavoratore. Innanzi tutto, si deve ricordare che il datore di lavoro può ricorrere alla CIG solo in presenza di situazioni di crisi o di ristrutturazione – riorganizzazione previste dalla legge. Sotto questo profilo, dunque, il lavoratore potrebbe per esempio contestare che la causa della sospensione, dichiarata dal suo datore di lavoro, non rientra tra quelle previste dalla legge, oppure che quella situazione non corrisponde al vero. Infine, il datore di lavoro deve scegliere il personale da sospendere in CIG utilizzando criteri oggettivi e coerenti con la causa della sospensione: il lavoratore potrebbe quindi lamentare di essere stato scelto sulla scorta di criteri che non corrispondono a tali caratteristiche.

domenica 25 ottobre 2015

Cgil: a settembre torna ad aumentare la disoccupazione


A settembre torna ad aumentare la Cig (cassa integrazione guadagni) sul mese di agosto (+54,31%), aumento in parte prevedibile ma con un'accelerazione più marcata di 10 punti percentuali rispetto a quella che c'era stata tra settembre e agosto 2014. Lo afferma la Cgil. Un incremento in parte prevedibile ma con un’accelerazione più marcata di 10 punti percentuali rispetto a quella che c’era stata tra settembre e agosto 2014. A fotografare l’andamento della cassa integrazione è il rapporto della Cgil che legge i dati come un «segno che il miglioramento nelle attività produttive tende a stabilizzarsi piuttosto che continuare a seguire una linea di crescita».

Secondo la Cgil, le ore di Cig totali tornano nel livello medio registrato in questo anno, intorno ai 60 milioni di ore mese. Le ore di Cig a settembre sono state 60.690.783 con una riduzione su settembre 2014 del 38,10 per cento. Mentre in questi nove mesi del 2015 sono state autorizzate 517.904.592 ore di Cig con una riduzione sul 2014 del 31,98 per cento. Il volume delle ore di Cig in questi nove mesi del 2015 conferma l’assenza di attività produttiva (zero ore) per potenziali 330mila posizioni lavorative dalle prospettive sempre più incerte.

La richiesta delle ore di Cigs e di Cigo di questo mese, spiega l’Osservatorio Cig del sindacato, conferma le preoccupazioni legate agli alti volumi di ore della Cigs che continuano a indicare un contenuto strutturale delle crisi industriali anche in questi mesi del 2015, mentre anche le ore di Cigo tornano ad aumentare. È però anche il segno che il miglioramento nelle attività produttive tende a stabilizzarsi piuttosto che continuare a seguire una linea di crescita. Il miglioramento, sottolinea il rapporto, riesce comunque contribuisce a recuperare gli ampi margini indotti dalla crisi, nella sottoutilizzazione degli impianti e nella messa a regime del sistema produttivo, certo anche con un riflesso sull’aumento occupazionale.

Per la segretaria confederale della Cgil, Serena Sorrentino, «il rialzo della cassa dimostra che i dati andrebbero letti con maggiore prudenza e attenzione e che i toni entusiastici del governo e di alcuni politici dopo il dato del mese precedente erano del tutto fuori luogo».

Inoltre, aggiunge Sorrentino, «l’aumento in settembre della cassa con una percentuale così significativa è il segnale di una ripresa più lenta di quella prevista dalle stime. Per questa ragione continuiamo a chiedere al governo di modificare il decreto sugli ammortizzatori sociali che, peraltro, sta già evidenziando una serie di pasticci: dal regime delle sospensioni, non solo per gli artigiani, alla riduzione delle durate che rendono scettiche le imprese, alle assurde penalizzazioni per i lavoratori sui contratti di solidarietà». Insomma: per la sindacalista della Cgil, «non siamo nella ripresa che traina la piena occupazione e il volume consistente di lavoratori a zero ore e gli aumenti dei costi per imprese e lavoratori sugli ammortizzatori rischiano di produrre ricadute sociali che spostano dal lavoro al sostegno per disoccupazione migliaia di lavoratori».

«Cgil surreale, anche suoi dati confermano andamento positivo», replica a stretto giro il responsabile economico del Pd Filippo Taddei. «Sul mercato del lavoro non ci sono toni trionfalistici da parte del Partito Democratico, ma solo un riconoscimento che il recupero dell’occupazione (+325mila occupati tra agosto 2015 e agosto 2014) e del lavoro stabile (+220mila posti di lavoro a tempo indeterminato in più) è davvero sorprendente e in completa controtendenza rispetto agli ultimi 5 anni (-950mila occupati e -610mila rapporti di lavoro a tempo indeterminato)», ha spiegato Taddei, evidenziando che il dato della Cig di settembre 2015 sul 2014 «conferma l’andamento positivo con un calo del 38,1%».

Il responsabile Economia del Pd definisce poi «sorprendente» utilizzare questi dati per attaccare la riforma del Governo sugli ammortizzatori sociali o sul contratto a tempo indeterminato: «In primo luogo perché ai lavoratori in cassa integrazione fino a settembre non si applica la riforma, in secondo luogo perché l’anomalia non è chiedere alle imprese che usano la cassa di contribuire al suo costo ma esattamente il contrario. Infatti il contributo all'uso della cassa integrazione da parte delle imprese utilizzatrici già esiste in Austria e in Germania ed è molto più elevato di quanto non preveda la riforma appena approvata dal Governo italiano».

Il sindacato riconoscendo come "il miglioramento contribuisce a recuperare gli ampi margini indotti dalla crisi, nella sotto utilizzazione degli impianti e nella messa a regime del sistema produttivo anche con un riflesso sull'aumento occupazionale" ammonisce l'esecutivo a far conto sulla possibile crescita "spontanea dell'economia": "non si può aspettare un aumento indotto da una crescita spontanea dell'economia, non in grado di recuperare i gravi e profondi scompensi e inefficienze presenti nel sistema Italia, dove anche le recenti proposte sulla legge finanziaria (da liberi tutti) rischiano di aggravare.

lunedì 23 marzo 2015

NASPI e CIG i chiarimenti del Ministero del Lavoro



Naspi 2015, ecco i primi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sui requisiti necessari per ottenerla. La cassa integrazione a zero ore e altri periodi privi di retribuzione non conteranno: seguirà un’apposita circolare da parte dell’Inps.

Cosi il Ministero del lavoro :"Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri."

Il Ministero del lavoro ha diffuso un comunicato stampa fornendo alcune informazioni, in attesa dell’apposita circolare attuativa da parte dell’Inps. Al momento, quindi, si sa già che per raggiungere i requisiti necessari non potranno essere conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore o altri analogamente privi di retribuzione (e quindi di contribuzione previdenziale).

Come funziona la Naspi
L’indennità, introdotta con il Jobs Act, entrerà in vigore dal prossimo primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli pubblici assunti a tempo indeterminato. Nella Naspi non rientrano anche gli operai agricoli (a termine o a tempo indeterminato) per i quali resta in vigore l’apposita indennità di disoccupazione agricola.

I requisiti per ottenere la Naspi
Nello specifico, la Naspi spetta a chi abbia involontariamente perso il lavoro e abbia i seguenti requisiti:

1 – Almeno 13 settimane di contributi Inps nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

2 – almeno 30 giornate di lavoro effettivamente svolto nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

La somma spettante al lavoratore sarà commisurata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ma l’importo mensile non potrà comunque superare i 1300 euro. Dopo il quarto mese di erogazione dell’assegno, la cifra verrà decurtata del 3 per cento ogni 30 giorni. La durata è comunque limitata: spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione risultanti all’Inps negli ultimi 4 anni; a partire dal primo gennaio 2017, invece, si potrà ottenere il sussidio per un massimo di 78 settimane, ovvero 18 mesi.

Quali periodi non concorrono alla formazione dei requisiti necessari?
In ogni caso, come anticipato dal Ministero del lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari non verranno tenuti in considerazione eventuali periodi di cassa integrazione a zero ore o della malattia senza integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: ovvero, di tutti quei segmenti della vita lavorativa che, non essendo retribuiti, non sono coperti dalla relativa contribuzione.

In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.



domenica 25 gennaio 2015

Criteri per scegliere i lavoratori da sospendere in CIG



Per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la l. n. 223/91, art. 1, e. 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 l. n. 164/75. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali, la comunicazione che il datore è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto).

La Cassa Integrazioni Guadagni è un beneficio per il datore di lavoro che può sospendere in tutto o in parte l'attività di un certo numero di lavoratori al contempo liberandosi dell'obbligo retributivo nei loro confronti. Infatti, i lavoratori sospesi dal lavoro, percepiscono per la durata dell’intervento un’integrazione salariale a carico dell’INPS; consentendo così al datore di lavoro di affrontare situazioni particolari come crisi o ristrutturazione Il nostro ordinamento prevede due ipotesi di CIG, rispettivamente ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), ognuna delle quali segue una disciplina specifica e non necessariamente coincidente con quella vigente per l'altra.

Dal 2009 è stata attivata a seguito del completo esaurimento degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge ordinaria (CIGO, CIGS) la cassa integrazione in deroga CIGD.

Poiché la riduzione dell’attività lavorativa, normalmente, non coinvolge tutti i dipendenti, è quasi sempre necessario che il datore di lavoro compia una scelta, decidendo chi sospendere e chi no. Naturalmente, non può trattarsi di una decisione arbitraria, ma deve sempre essere fondata su valutazioni oggettive e verificabili dal giudice.

Da questo punto di vista, la legge dice solamente che i criteri di scelta devono essere preventivamente comunicati alle organizzazioni sindacali e, su loro richiesta, devono costituire oggetto di esame congiunto. Questo evidentemente basta a garantire che il datore di lavoro debba stabilire i criteri di scelta in via preventiva rispetto alle sospensioni; inoltre, la circostanza che i criteri siano oggetto di preventiva informazione comporta l’impossibilità del datore di lavoro di modificarli successivamente in via unilaterale (ciò potrebbe accadere solo nel corso dell’eventuale trattativa con il sindacato e solo previo accordo con questo); infine, il fatto che gli stessi siano oggetto, a richiesta, di esame con il sindacato dovrebbe garantire in ordine alla loro oggettività.

In ogni caso, come si vede, la legge nulla dice in ordine ai criteri che possono essere concretamente adottati. A questo fine interviene peraltro la giurisprudenza, che ha elaborato una serie di principi ormai consolidati.

In primo luogo, si esclude che i criteri di scelta del personale da sospendere in CIG siano necessariamente gli stessi previsti esplicitamente dalla legge per la mobilità: infatti, i due istituti hanno finalità del tutto diverse, con conseguente impossibilità di applicare analogicamente all’uno le norme dell’altro.

E’ altrettanto pacifico che i criteri di scelta debbano essere oggettivi, razionali e coerenti con il motivo che ha causato la sospensione dal lavoro. Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha individuato due limiti al potere del datore di lavoro di scegliere il personale da sospendere. Più precisamente, il datore di lavoro deve innanzi tutto rispettare limiti interni: ciò significa che il datore di lavoro, dopo aver chiesto l’intervento della CIG per una determinata causa (di crisi o di ristrutturazione o altro) deve applicare criteri che siano coerenti. Per esempio, se la CIGS si fonda sulla riorganizzazione di un determinato reparto, sarebbe illegittimo il criterio di scelta che comportasse la sospensione di un lavoratore non appartenente a quel reparto. Ciò potrebbe anche avvenire mediante trasferimenti mirati e precedenti al provvedimento di sospensione.

In secondo luogo, il datore di lavoro deve rispettare limiti esterni, derivanti dall'applicazione in concreto dei generali principi di correttezza e buona fede, nonché dal divieto di non discriminazione. Sotto questo profilo, sarebbero per esempio illegittimi i criteri che implicassero scelte e valutazioni di tipo soggettivo o che discriminassero i lavoratori – per esempio – in considerazione del sesso o dell’appartenenza sindacale.

Per poter beneficiare dell’intervento di integrazione salariale dispone che il datore di lavoro debba previamente informare ed, eventualmente, consultare il sindacato Per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria,la procedura di informazione è diversa a seconda dell'urgenza:

nel caso di eventi transitori e situazioni temporanee di mercato (la richiesta deve essere preventiva all’utilizzo);

nelle situazioni caratterizzate da urgenza o legate a “eventi oggettivamente non evitabili”. la richiesta può essere successiva all'utilizzo).

Per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Deroga l'informazione sindacale deve sempre essere preventiva alla richiesta di concessione, nonché all'effettiva sospensione dei lavoratori. Tale comunicazione deve contenere le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile dell’intervento e il numero dei lavoratori interessati nonché i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione, ovvero le ragioni tecnico-organizzative che hanno indotto il datore di lavoro nel caso ad escludere l’adozione del meccanismo della rotazione.



domenica 28 dicembre 2014

Cassa integrazione a chi si applica, importo e durata



La legge prevede due tipi di cassa integrazione, quella ordinaria e quella straordinaria.

La prima riguarda i lavoratori dell'industria (esclusi i dirigenti) e può essere disposta nel caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva, derivante o da eventi aziendali transitori, non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, o da situazioni temporanee di mercato. In presenza di un caso come quelli indicati, il datore di lavoro può decidere di sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa, rivolgendo un'istanza all'INPS al fine di ottenere l’ammissione alla cassa integrazione ordinaria.

Quest’ultima può essere concessa per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili trimestralmente fino a un limite massimo complessivo di 1 anno. In ogni caso, la sospensione, anche se non consecutiva, non può superare i 12 mesi in un biennio.

La cassa integrazione salariale straordinaria viene invece concessa nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; di crisi aziendale di grande rilevanza sociale; di fallimento o altre procedure concorsuali, purché non continui l’attività. Come si vede, in questo caso – e a differenza della cassa ordinaria – il provvedimento può essere adottato a fronte di situazioni di crisi di presumibile durata anche lunga, ma anche nel caso in cui la contrazione dell’attività dipenda dalla semplice decisione del datore di lavoro di riorganizzare o ristrutturare la propria attività, a prescindere dal fatto che ciò sia imposto da una crisi.

Qualora ricorra un’ipotesi come quelle sopra descritte, dunque, il datore di lavoro può sospendere in tutto o in parte l’attività lavorativa, previa autorizzazione del ministro del lavoro.

La sospensione straordinaria può essere disposta entro limiti temporali diversi a seconda della causa che l’ha determinata: 2 anni, prorogabili per altri 2, per le ristrutturazioni e le riconversioni aziendali; 12 mesi in caso di crisi aziendale; 12 mesi, prorogabili per altri 6, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività, in caso di procedure concorsuali. La Cassa integrazione guadagni non può comunque protrarsi complessivamente per più di 36 mesi nel quinquennio.

La cassa integrazione straordinaria si applica ai lavoratori (esclusi i dirigenti) che abbiano maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni.

Secondo la definizione dei tecnici dell’Inps «la Cigs è una prestazione economica erogata per fare fronte a gravi situazioni di eccedenza occupazionale che potrebbero portare a licenziamenti di massa». Il suo terreno di applicazione, al contrario della cassa integrazione ordinaria (a cui si ricorre per problemi temporanei, come un calo inaspettato della domanda o l’inutilizzabilità di un macchinario), è rappresentato dalle situazioni straordinarie, che possono dipendere da problemi della singola azienda, come pure del suo settore merceologico o di un’intera economia, come sta accadendo di fatto per la gran parte delle richieste dal 2008 a oggi.

A chi si applica?
Per accedere alla cassa integrazione straordinaria sono necessari requisiti precisi che riguardano tanto i lavoratori quanto le aziende. Ne hanno diritto: operai, quadri, dipendenti o soci di cooperative di produzione e lavoro, poligrafici e giornalisti con un rapporto di lavoro subordinato da almeno 90 giorni, le cui imprese abbiano occupato in media nei sei mesi precedenti più di 15 dipendenti. Ne sono espressamente esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.

Sono ammesse al trattamento le seguenti tipologie di aziende: industriali, edili, cooperative agricole, artigiane (il cui fatturato nel biennio precedente sia dipeso per almeno il 50 per cento da un solo committente destinatario di Cigs),aziende appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da Cigs, imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale (per cui non vale il limite minimo dei 15 dipendenti), nonché le imprese commerciali con più di 200 dipendenti.

Quanto incassa il lavoratore?
L’indennità è pari all’80 per cento della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito lavorando, fino a un massimo di 40 ore settimanali, e comunque al di sotto di un tetto di retribuzione mensile stabilito di anno in anno. L’importo è inoltre decurtato del 5,84 per cento (pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti).

Quanto dura?
La durata cambia a seconda della motivazione con cui si chiede la cassa integrazione straordinaria. Ne esistono tre tipologie diverse: 1) nei casi in cui la Cigs è richiesta per «riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale» può durare 24 mesi, prorogabili di 12 mesi per due volte con due provvedimenti distinti; 2) se la motivazione è «crisi aziendale» la durata massima è 12 mesi, prorogabili per un altro anno; 3) per «procedure esecutive concorsuali» l’assegno viene erogato per 12 mesi con una sola proroga possibile di sei mesi.

Chi la paga?
Gli assegni sono pagati dallo Stato, che li eroga attraverso l’Inps; a sua volta l’Inps riceve i versamenti delle imprese(tutte quelle che hanno le caratteristiche per usufruire della cassa straordinaria) nella misura dello 0,90 per cento delle retribuzioni mensili (lo 0,30 per cento a carico dei lavoratori e lo 0,60 per cento a carico dei datori di lavoro). In anni normali il saldo è in genere positivo, senza oneri per le casse pubbliche, ma le cose cambiano durante le crisi economiche.

Nel corso del 2010 la cassa integrazione guadagni straordinaria (comprensiva della cassa integrazione in deroga che il governo ha aggiunto nel 2009 per imprese e lavoratori che non ne avrebbero avuto diritto secondo la norma) è costata all’Inps 2,8 miliardi di euro, che sommati al saldo negativo dell’anno precedente e a quello (al momento solo stimato) del 2011 produce un onere totale di oltre 6 miliardi di euro.



Quando può essere disposta la cassa integrazione?



La cassa integrazione guadagni (CIG), istituita è una prestazione economica erogata dall’INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto.

Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

La CIG può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:

contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);

contributo addizionale per le imprese che usufruiscono della CIG, dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);

contributo a carico dello Stato.

Gli eventi temporanei, previsti per l’applicazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

rientrare nell’ambito aziendale;

non essere causati né dall’imprenditore né dal lavoratore;

essere involontari e transitori;

prevedere la ripresa certa del normale ritmo produttivo.

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Soggetti interessati:

Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.

Presupposto: Sospensione o riduzione dell’attività produttiva a causa di:
situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non dovute all’imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.

Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima: 13 settimane
più eventuali proroghe fino a 12 mesi;

in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Non tutte le situazioni problematiche delle aziende sono gestibili mediante l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e per questo è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Lo scopo è di far fronte a durevoli eccedenze del personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazioni congiunturali e risolvibili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi. L’utilizzo di tale strumento precede, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Come funziona la CIGS
La CIGS è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo da corrispondere ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Può durare al massimo:
12 mesi in caso di crisi aziendali;
24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Il finanziamento della CIGS proviene da:
contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;

contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;

contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per le seguenti cause:

ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

crisi aziendale;

fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio di impresa;

contratto di solidarietà.

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

I contratti di solidarietà
L’ art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.

In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che può essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree.

L’applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e l’ammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Presupposto:
Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:
crisi economiche settoriali o locali;
ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
procedure concorsuali che interessino l’azienda.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima:
12 mesi per le crisi aziendali;
24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

L’indennità di mobilità, un’impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:
nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50);

nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

Destinatari dell’indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;

licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:
iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;

anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):
carichi di famiglia;

anzianità;

esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Indennità di mobilità

Soggetti interessati:
lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;

lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda.

Requisiti:
iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;

anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Importo:
100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;
80% del predetto importo per i periodi successivi;

in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

Durata massima:
nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);

nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.



lunedì 8 dicembre 2014

Violazione della procedura di sospensione propri dipendenti in CIG



La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge. Viene concessa, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato.

Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 2882 del 18/3/98) ha fornito al riguardo importanti chiarimenti.

Il datore di lavoro, quando intende sospendere propri dipendenti in CIG, deve preventivamente comunicare alle RSA, nonché alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione, l’entità e la durata prevedibile della stessa, nonché il numero dei lavoratori interessati. Ricevuta la comunicazione, le organizzazioni sindacali possono eventualmente chiedere un esame congiunto. Il contenuto dell’informazione è stato ampliato dalla Legge. n. 223 del 1991: il datore di lavoro deve infatti comunicare anche i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione. E’ anche previsto che il datore di lavoro, se ritiene per ragioni tecnico – organizzative di non adottare meccanismi di rotazione, debba indicarne le ragioni nel programma da predisporre all’atto della presentazione della domanda di CIG.

E’ pacifico che la violazione delle informazioni introdotte dalla L. 223 costituisca condotta antisindacale. Tuttavia, questo rimedio non sempre è sufficiente, dal momento che molto spesso il sindacato dà atto, contro al vero, che la procedura prevista dalla legge è stata esercitata o, comunque, non reagisce alle violazioni procedurali del datore di lavoro. Pertanto, mancando il sindacato che agisca in giudizio per comportamento antisindacale, il singolo lavoratore sospeso in CIG rimane senza tutela. Peraltro, non tutti i giudici ritenevano che la violazione di quegli obblighi di informazione costituisse anche un motivo di illegittimità delle singole sospensioni in CIG: infatti, la legge non prevede esplicitamente la sanzione della illegittimità della sospensione in CIG per il caso in esame, e ciò a differenza di quanto accade per la messa in mobilità, che è illegittima, per espressa previsione di legge, nel caso di violazioni procedurali. A fronte di questo orientamento giurisprudenziale, dunque, la tutela del singolo lavoratore presupponeva una causa promossa dal sindacato che, come si è detto, non sempre reagiva contro le violazioni procedurali.

La sentenza della Cassazione sopra citata riapre la questione: è stato infatti ritenuto che la mancata comunicazione dei motivi di scelta leda anche il diritto dei singoli lavoratori che, dunque, potranno agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della illegittimità della sospensione in CIG e la reintegrazione in servizio. A questa conclusione non osta il fatto che la legge non preveda esplicitamente la sanzione della illegittimità. Infatti il datore di lavoro, se ha il potere di licenziare, non ha il potere di rifiutare la prestazione lavorativa. Ciò è possibile, mediante la sospensione in CIG, solo perché la legge consente, in alcuni casi e a determinate condizioni, di derogare al principio generale; pertanto, tale deroga è ammessa solo nei limiti indicati dalla legge; al di fuori di questi limiti, torna a valere il principio generale e la sospensione in CIG diventa illegittima. Pertanto, non è necessario prevedere specificamente la sanzione della illegittimità, che discende invece dai principi generali.

La Cig del settore industria (gestione ordinaria) può intervenire attraverso due modalità, quella ordinaria e quella straordinaria:

l'intervento ordinario è riconosciuto ai dipendenti di imprese industriali (le aziende edili o produttrici dei materiali lapidei sono ricondotte alla gestione speciale), che siano sospesi dal lavoro (zero ore lavorate) o effettuino un orario ridotto (rispetto all'orario settimanale contrattualmente previsto), a causa di una contrazione o sospensione dell'attività produttiva, dovute a:
eventi transitori non imputabili a imprenditore o ai dipendenti;

oppure a situazioni temporanee di mercato.

l'intervento straordinario è riconosciuto ai dipendenti (assunti da almeno 90 giorni) delle seguenti imprese:
- industriali (comprese le aziende edili o produttrici dei materiali lapidei) con più di 15 addetti;

- esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto delle imprese industriali con più di 15 addetti;

- appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione o di pulizia, con più di 15 addetti, presso aziende industriali (che anch'esse stiano ricorrendo a trattamenti di Cig);

- artigiane, con più di 15 addetti, che procedono alla sospensione dei lavori in conseguenza della contrazione dell'attività dell'impresa committente in Cig, a condizione che questa eserciti l'influsso gestionale prevalente (cioè che abbia fornito il 50% del fatturato nel biennio precedente);

- nei casi di sospensione o riduzione di orario dovute a:
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
- crisi aziendale;
- ammissione alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni) qualora non sia disposta o sia cessata l'attività;
- accordi di riduzione di orario che salvaguardino i livelli occupazionali (contratti di solidarietà).

Chi può andare in CIG ?

Possono essere posti in Cig/O i lavoratori operai ed impiegati e sono esclusi i dirigenti e gli apprendisti

Per quali cause ?
- mancanza momentanea di lavoro;
- mancanza provvisoria di materiali per l'attività lavorativa;
- guasti agli impianti;
- ridotta o sospesa disponibilità di energia elettrica;
- casi particolari come alluvioni e incendi.


giovedì 29 agosto 2013

Politica del lavoro: esodati, e cassa integrazione cosa cambia da agosto 2013




Il governo guidato da Enrico Letta ha poi stabilito lo stanziamento di 10 miliardi di rimborso crediti alla Pubblica amministrazione, un piano casa da 4,4 miliardi di euro e il rifinanziamento della cassa integrazione per 500 milioni di euro. Tra i punti essenziali presentati dal governo anche una della categoria “licenziati individuali”, misura che prevede fondi per 700 milioni di euro destinati a garantire una risposta a 6500 esodati.

Per quest'ultyimi si tratta dei lavoratori che sono stati oggetto di una risoluzione unilaterale tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, ovvero che hanno interrotto il proprio rapporto prima dell’applicazione della riforma sulle pensioni e che sarebbero dovuti andate in pensione tra 2011 e 2014.

Decisioni del governo: "Cassa integrazione: abbiamo rifinanziato la Cig per mezzo miliardo di euro, rendendo possibile nei prossimi mesi dare risposte alla crisi sul lavoro che il nostro Paese sta vivendo: l'emergenza lavoro ci pare significativa".

"Abbiamo individuato la categoria più disagiata dei cosiddetti 'esodati': i licenziati individuali prima dell'applicazione della riforma della legge sulle pensioni. Si tratta di 6500 persone alle quali diamo oggi una risposta strutturale. E' il quarto intervento svolto per cercare di chiudere la vicenda esodati"

Quindi è arrivata per 6500 lavoratori esodati una risposta strutturale dal Consiglio dei Ministri che ha cancellato le rate IMU 2013 su prime case e agricoltura e ha rifinanziato la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per 500 milioni di euro. Gli esodati oggetto delle decisioni del CdM sono i licenziati individuali, ovvero la «categoria più disagiata» tra gli esodati, ha sottolineato il premier Enrico Letta durante la conferenza stampa a margine del CdM.

Ma veniamo alle misure che ha preso il governo Letta. Rifinanziamento della cassa in deroga era atteso, ma per settembre: con questi 500 milioni il governo arriva a 2,5 miliardi per il 2013, la stessa cifra stanziata già nel 2012. «Non è detto che questo esaurisca le necessità», ha ammesso il ministro Enrico Giovannini, ma un prossimo monitoraggio dovrebbe chiarire la situazione: nonostante una leggera contrazione delle ore di cassa integrazione in deroga negli ultimi mesi, le stime dei sindacati parlano di fondi necessari per 1,5 miliardi per coprire tutte le richieste delle imprese.

Il governo, ha detto Giovannini, ha anche «messo a punto con un decreto interministeriale» i criteri per l'uso della cassa integrazione in deroga per il 2014, anche alla luce del fatto che l'anno prossimo dovranno partire i fondi di solidarietà tra sindacati e imprese per accollarsi in parte l'onere degli ammortizzatori sociali, attualmente totalmente a carico dello Stato.

Rispetto a quello che era stato annunciato, e cioè una soluzione entro l'autunno del 2013, è stata anticipata poi la quarta salvaguardia per una fascia di esodati, dopo le tre varate dal governo precedente. Chi è stato soggetto alla risoluzione di un contratto di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 e che sarebbe dovuto andare in pensione con le vecchie regole, tra dicembre 2011 e dicembre 2014, potrà finalmente farlo, grazie a 700 milioni messi in campo dal governo, al ritmo di 150 milioni all'anno finanziati dal 2013 al 2017.

sabato 13 aprile 2013

Crisi del lavoro: i lavoratori hanno 1.900 euro di meno in busta paga


Deflagra il ricorso alla cig a marzo in crescita in tutti i segmenti sia sul mese (+22,4%) che sull'anno (+11,98% sul primo trimestre 2012). In cassa da inizio anno – ha segnalato la Cgil - ci sono 520 mila lavoratori che hanno subito un taglio del reddito per 1 miliardo di euro, pari a 1.900 euro netti in meno per ogni singolo lavoratore.

La meccanica è ancora il settore dove si è registrato il ricorso più alto allo strumento della cassa integrazione. Secondo le elaborazioni delle rilevazioni Inps da parte dell'Osservatorio cig della Cgil, sul totale delle ore registrate nel periodo gennaio-marzo, la meccanica pesa per 94.263.712, coinvolgendo 184.109 lavoratori. Segue il commercio con 28.430.774 ore di cig autorizzate per 55.529 lavoratori coinvolti e l'edilizia con 28.060.453 ore e 54.806 persone.

"Il sistema produttivo, e l'intero mondo del lavoro, sta letteralmente precipitando, trascinando dietro di sé l'intero Paese, travolto com'é da una valanga che non trova davanti a sé alcun argine", ha osservato il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada. Per la dirigente sindacale "servono risposte con urgenza che mettano al centro il lavoro, a partire dal finanziamento della cassa in deroga. Nel dettaglio, Lattuada segnala "la forte preoccupazione determinata dall'aumento delle richieste di intervento sulle crisi di grandi gruppi industriali che non trovano risposte soddisfacenti e che rappresentano un ulteriore, inequivocabile segnale della profondità della crisi e della necessità di una politica industriale a tutela dei settori manifatturieri e dell'occupazione".

Gli effetti negativi della crisi economica che si sta vivendo in questi ultimi anni sono più pesanti di quelli registrati negli anni Trenta. A dirlo è stata la Cgia di Mestre, che ha messo a confronto l'andamento di alcuni indicatori economici censiti nei periodi 1929-1934 e 2007-2012.

Pil: a livello aggregato la ricchezza prodotta dal Paese al netto dell'inflazione durante la crisi degli anni Trenta è diminuita del 5,1%. Tra il 2007 e il 2012 la contrazione è stata del 6,9%; Pil pro capite: la ricchezza prodotta per singolo abitante al netto dell'inflazione, invece, è scesa durante la Grande crisi dell'8,6%, in questi ultimi anni del 9,4%.

Investimenti: se tra il 1929 e il 1934 la contrazione fu del 12,8%, tra il 2007 ed il 2012 il calo è stato del 27,6%, più del doppio rispetto a quanto accaduto 80 anni fa; Consumi delle famiglie: negli anni Trenta la caduta fu drammatica: -9,4%. In questi ultimi anni la diminuzione è stata del 5%. "La gravità della situazione - ha commentato Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia - richiede la formazione di un Governo forte ed autorevole che in tempi brevi inverta la politica economico/fiscale praticata in questo ultimo anno e mezzo.
Basta con l'austerità ed il rigore che stanno provocando un preoccupante aumento della disoccupazione. Bisogna ridurre le tasse e rilanciare i consumi delle famiglie, altrimenti per la gran parte delle piccole imprese non c'é futuro". "Visto che in Europa nel decennio scorso il 58% dei nuovi posti di lavoro sono stati creati dalle piccole imprese con meno di 10 addetti - continua - se non aiutiamo queste ultime non possiamo sperare di combattere efficacemente la disoccupazione". E' chiaro, ha sottolineato la Cgia, che questa comparazione presenta dei limiti riconducibili all'incompletezza delle statistiche riferite agli anni Trenta. Pertanto, i risultati vanno presi con le molle, anche se ci consentono di realizzare una comparazione che ci ribadisce la gravità della situazione che stiamo vivendo. Va anche ricordato, per gli artigiani, che in questa analisi sono stati presi in esame gli unici indicatori che potevano essere confrontati. Nonostante i numeri mettano in evidenza le difficoltà di questi ultimi tempi, non va dimenticato che negli anni Trenta la durata media della vita, la mortalità infantile, il livello di istruzione, le condizioni abitative, quelle igienico/sanitarie e la ricchezza media delle famiglie non erano minimamente paragonabili a quelle attuali. Da un punto di vista metodologico la Cgia segnala che nel 1929 e nel 2007 si sono registrati i risultati economici maggiormente positivi per il nostro Paese nei due periodi messi a confronto. Pertanto, le due variazioni hanno inizio proprio a partire dal '29 e dal 2007.

Undici lavoratori su 100 conosceranno nel 2013 l'esperienza della cassa integrazione. Lo ha affermato la Uil nel suo terzo rapporto del 2013 calcolando che a marzo di quest'anno sono oltre 570.000 i lavoratori in cassa. Nel primo trimestre dell'anno la Cig cresce del 12% sul 2012, aumenta in 15 Regioni e in tutti i settori produttivi, segnala ancora la Uil. Da rilevare il boom nell'artigianato (+73,4%), commercio (+62%), edilizia (+35,3%). Ed è allarme tasse locali per chi vive con il sussidio, 712 euro l'esborso medio.

sabato 11 agosto 2012

Lavoro: occupazione 2011 tiene, ma solo grazie alla Cig

L'anno scorso lieve flessione dello 0,3%. Rallenta la domanda di lavoro a inizio 2012. Sulla base delle indicazioni qualitative fornite dalle imprese e raccolte dal Centro studi Confindustria, la domanda di lavoro a inizio 2012 è rimasta in espansione ma a ritmi fiacchi se confrontata alle tendenze rilevate un anno prima. I dati sono stati raccolti da Confindustria con un'indagine tra le imprese associate, condotta prima dell'approvazione della riforma del Lavoro voluta dal ministro Elsa Fornero.

L'occupazione nel 2011 ha registrato una sostanziale tenuta. Lo ha rilevato Confindustria in un'indagine tra le imprese associate, evidenziando tra dicembre 2010 e dicembre 2011 una lieve flessione dello 0,3% dopo il -1,1% nel 2010 e il -2,2% nel 2009. La tenuta è dovuta al "seppur lento e parziale recupero del Pil tra fine 2009 e inizio 2011" e "al fatto che le imprese hanno risposto alle contrazioni di produzione e ordini nella seconda parte dell'anno espandendo di nuovo il ricorso alla Cig'.

Tra febbraio e aprile 2012, la quota di imprese che prevedevano un aumento dell'occupazione nei primi sei mesi dell'anno (17,9%) è diminuita rispetto a quella rilevata a inizio 2011 (22,6%), benché superi ancora la quota di quelle che prevedevano una diminuzione (11,4%, simile all'11,0% dell'anno precedente). Il saldo delle previsioni è quindi rimasto positivo (6,5%) ma si é dimezzato rispetto a inizio 2011 (11,6%).

E’ aumentata la richiesta di contratti a tempo determinato. Tra le imprese che prevedevano un aumento di personale nel primo semestre 2012 la quota maggiore programmava di fare ricorso ai contratti a termine (59,2%), ma oltre la metà aveva anche in programma assunzioni a tempo indeterminato. Tra quelle che intendevano invece contrarre la forza lavoro, la modalità prevalente era rappresentata dal ricorso ai licenziamenti, previsti dal 41,0% delle aziende associate (in aumento dal 32,5% di un anno prima). Tra le imprese piccole e quelle localizzate al Centro-Sud, oltre una su due aveva in programma licenziamenti.

La nota del Centro studi Confindustria traccia anche un bilancio sul mercato del lavoro, riferita al 2011. I dati mostrano come l'occupazione nel 2011 abbia registrato una sostanziale tenuta. La tenuta è dovuta al «seppur lento e parziale recupero del Pil tra fine 2009 e inizio 2011» e «al fatto che le imprese hanno risposto alle contrazioni di produzione e ordini nella seconda parte dell'anno espandendo di nuovo il ricorso alla Cig».

sabato 14 luglio 2012

Lavoro in tempo di crisi economica boom della cassa integrazione


Più di mezzo miliardo di ore di cassa integrazione negli ultimi sei mesi del 2012. La richiesta di cassa integrazione supera il mezzo miliardo di ore, in deciso aumento sullo stesso periodo dello scorso anno, collocando in cassa a zero ore oltre 500 mila lavoratori con un taglio del reddito per oltre 2 miliardi di euro, quasi 4.000 euro per ogni singolo lavoratore. E' quanto emerge dalle elaborazioni delle rilevazioni Inps. Questa la fotografia della crisi di imprese e occupazione in Italia scattata nel rapporto di giugno dell'Osservatorio Cig della Cgil Nazionale, in cui sono stati elaborati i dati rilevati dall'Inps.

Da inizio anno a giugno il totale di ore di cassa integrazione è stato pari a 523.761.036, con un incremento sui primi sei mesi del 2011 pari a +3,16%, e con un impennata della cassa integrazione ordinaria (+41%) ''segnale inequivocabile di come il sistema produttivo non si attenda a breve una ripresa produttiva'', come osserva il segretario confederale della Cgil, Elena Lattuada. Nel fare un bilancio di questo primo semestre dell'anno, la dirigente sindacale osserva: ''C'è un inquietante assestamento della crisi su livelli estremamente negativi, peggiori di quelli dello scorso anno, con un trend nella richiesta di ore che mira al miliardo anche per il 2012''. Inoltre, ''ciò che desta estrema preoccupazione è l'impennata nella richiesta di ore di cassa integrazione ordinaria: segno evidente di come il sistema produttivo non si attenda nei prossimi mesi una ripresa produttiva''. Per questi motivi ''non è più eludibile l'adozione di una strategia di politica industriale: serve un deciso cambio di rotta, in netto contrasto con le politiche rigoriste e recessive fin qui adottate''.

Quanto alle causali prosegue a giugno la riduzione del numero di aziende che fanno ricorso ai decreti di cigs. Da gennaio sono state 2.886 per un -24,57% sullo stesso periodo del 2011 e riguardano 5.075 unita' aziendali (-11,18%). Diminuisce il ricorso per crisi aziendale (1.595 decreti per un -32,21%) ma rappresenta il 55,27% del totale dei decreti, cosi' come frena il ricorso al fallimento (165 domande per un -31,54%). Aumentano le domande di ristrutturazione aziendale (135 per un +14,53%), pari al 4,64% del totale, mentre le domande di riorganizzazione aziendale sono 146, ovvero il 5,06% del totale. Insomma, sottolinea il rapporto, ''i percorsi di reinvestimento e di rinnovamento strutturale migliorano leggermente ma continuano ad essere una percentuale bassa'', solo il 9,70% del totale dei decreti.

A livello locale è la Lombardia la regione che registra il ricorso più alto alla cassa integrazione. L'analisi della Cgil segnala infatti che sono 120.625.807 le ore registrate da inizio anno, che corrispondono a 115.986 lavoratori (prendendo in considerazione le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il Piemonte con 67.100.884 ore di cig autorizzate per 64.520 lavoratori. Terza, e ovviamente prima per le regioni del centro, c'è il Lazio con 45.736.701 ore che coinvolgono 43.978 lavoratori. Infine per il Mezzogiorno è la Campania la regione dove si segna il maggiore ricorso alla cig con 30.203.130 ore per 29.041 lavoratori.

Quanto ai settori la meccanica si conferma il settore in cui si riscontra ancora una volta il ricorso più alto a questo strumento. Secondo il rapporto della Cgil, infatti, sul totale da inizio anno, la meccanica pesa per 165.407.469 ore, coinvolgendo 159.046 lavoratori (prendendo come riferimento le posizioni di lavoro a zero ore). Segue il settore del commercio con 76.471.086 ore per 73.530 lavoratori coinvolti e l'edilizia con 56.914.826 ore e 54.726 persone.

Considerando un ricorso medio alla cig, pari cioè al 50% del tempo lavorabile globale (13 settimane), sono coinvolti da inizio anno 1.007.233 lavoratori in cigo, cigs e in cigd. Se invece si considerano i lavoratori equivalenti a zero ore, pari a 26 settimane lavorative, si determina un'assenza completa dall'attività produttiva per 503.616 lavoratori, di cui 170 mila in cigs e 165 mila in cigd. Continua cosi' a calare il reddito per migliaia di cassintegrati: dai calcoli dell'Osservatorio cig, si rileva come i lavoratori parzialmente tutelati dalla cig abbiano perso nel loro reddito oltre 2 miliardi di euro, pari a 3.988 euro per ogni singolo lavoratore.

sabato 12 maggio 2012

Notizie sul lavoro fonte Cgil: 470.000 in Cig, -2.600 euro in busta paga

Nei primi quattro mesi del 2012 sono state utilizzate dalle aziende 322 milioni di ore di cassa integrazione per una media di 470.000 lavoratori in cassa a tempo pieno. In media sono stati persi per ogni lavoratore 2.600 euro in busta paga per un totale di 1,2 miliardi di euro. Lo sottolinea la Cgil sulla base dei dati Inps sulla cig nel 2012. Dopo il dato record del 2011, anche nell’anno in corso le ore di cassa integrazione utilizzate dalle aziende si aggireranno intorno al miliardo.

Anche per questo 2012 il quarto anno consecutivo di crisi, “la cassa integrazione si avvia ad attestarsi attorno al miliardo di ore autorizzate”, esamina il segretario confederale, responsabile Industria, Elena Lattuada – si continuano a registrare dati negativi che indicano uno stato di profondissima crisi e di inesorabile declino del settore industriale. Senza ripresa – avverte – questi dati peggioreranno tirandosi dietro disoccupazione e desertificazione industriale. Bisogna dare risposte al profondo malessere sociale rimettendo al centro il lavoro”.

Ad aprile – ha sottolineato la Cgil nella sua elaborazione dei dati Inps diffusi nei giorni scorsi – sono stati chiesti 86 milioni di ore (-13,6% su marzo). Nel primo quadrimestre sono state autorizzate 322,8 milioni di ore in linea con lo stesso periodo del 2011. “Le ore di cig – afferma la Cgil – azzerano dall’inizio dell’anno 470.000 posizioni di lavoro ma coinvolgono mediamente 940 mila persone con un’incidenza di cig per occupato nell’industria pari a 46 ore per dipendente”.

Infine la cassa integrazione in deroga (cigd) con 110,9 milioni di ore autorizzate (+3,79%) risulta lo strumento più usato. I settori che presentano un maggiore volume di ricorso alla cigs in questi quattro mesi sono quello del commercio con (39,9 milioni e +31,16%) e il settore meccanico (21,9 milioni ma con un -31,88%). Le regioni maggiormente esposte con la cassa in deroga da inizio anno sono la Lombardia con 20,5 milioni di ore (+19,70%), l’Emilia Romagna con 12,5 milioni (+15,19%) e il Lazio con 11,7 milioni di ore (+154,18%).

sabato 17 marzo 2012

Lavoro: anzi i senza non lavoro, deflagra la cig

Mentre si parla di nuove ipotesi di mercato del lavoro e della riforma tanto attesa un dato si evidenzia. Esplode la richiesta di ore di cassa integrazione guadagni a febbraio 2012.
Nel mese scorso le ore di cig sono state 81 milioni e 988 mila con un incremento del 49,12% rispetto al mese precedente, +5,16% rispetto a un anno fa. Sono i dati forniti dalla Cgil che sottolinea come siano oltre 400 mila i lavoratori coinvolti nei processi di cassa. In crescita, sempre a febbraio, anche la richiesta di cassa integrazione straordinaria. Il monte ore complessivo è stato infatti pari a oltre 25.700, in aumento del 20,39% rispetto al precedente mese di gennaio.
Nei primi due mesi dell'anno - sottolinea la Cgil - sono stati autorizzati 136,9 milioni di ore di cassa integrazione con un +5,16% sullo stesso periodo del 2011. ''Numeri che tradotti - chiarisce il sindacato che ha elaborato i dati diffusi dall'Inps nei giorni scorsi - vogliono dire 400 mila lavoratori a zero ore coinvolti nei processi di cassa che hanno subito un taglio del reddito per oltre 525 milioni di euro, pari a circa 1.300 euro per ogni singolo lavoratore''. ''Il nostro sistema produttivo - afferma il segretario confederale Vincenzo Scudiere - e' invischiato in una crisi profondissima con prospettive pericolose di declino. La cosiddetta 'recessione tecnica' comincia a dispiegare i suoi effetti sui lavoratori con un balzo deciso nella richiesta di ore di cassa. E' sempre più difficile immaginare una inversione di tendenza senza una ripresa nelle produzioni e nei consumi''.
L'aumento consistente di febbraio è dovuto soprattutto allo scatto della cassa in deroga che con oltre 31 milioni di ore segna un +133,96% sul mese precedente. Nel bimestre gennaio-febbraio le ore autorizzate di cassa in deroga 45,3 milioni) segnano un +10,44% sullo stesso bimestre del 2011. Nel bimestre l'aumento tendenziale maggiore per la cigd e' per il commercio (oltre 15 milioni di ore con un +28,46%). La cassa integrazione ordinaria (cigo) a febbraio ha segnato un +23,9% sul mese precedente con 25,1 milioni di ore autorizzate. Nei primi due mesi del 2012 il totale delle ore di cigo è stato pari a 45,5 milioni con un aumento sullo stesso periodo dello scorso anno del +21,47%. In aumento la richiesta di ore anche per la cassa integrazione straordinaria (cigs) con 25,7 milioni di ore autorizzate a febbraio (+20,39% su gennaio).
In diminuzione a febbraio il numero di aziende che fanno ricorso ai decreti di cigs. Da gennaio sono state 824 per un -30,23% sullo stesso periodo del 2011 e riguardano 1.568 unità aziendali (-13,61% sull'anno passato). La richiesta di decreti cigs da parte di gruppi industriali con insediamenti in più territori resta maggiore, anche nella riduzione del numero di decreti, rispetto alle aziende presenti in un unico territorio. Diminuisce il ricorso per crisi aziendale (447 domande per un -41,80%) ma rappresenta il 54,25% del totale dei decreti, così come frena il ricorso al fallimento (63 domande per un -20,25%).

sabato 15 ottobre 2011

Settembre 2011, riparte la cassa integrazione guadagni (cig)

La richiesta di ore di cig a livello nazionale è cresciuta di circa il 50% rispetto al mese di agosto, "azzerando la riduzione registrata nei tre mesi precedenti e mettendo a segno la quarta richiesta più alta dell'anno in corso". Il record nell'incremento è della Sardegna.
E’ ripartita a settembre la corsa della cassa integrazione guadagni . Mettendo insieme i dati di tre distinte ricerche di Cgil, Cisl e Uil, emerge infatti che la cassa integrazione, dopo l'estate, ha ripreso a correre, con un aumento del 50% rispetto ad agosto (mese che potrebbe però essere viziato dal calo stagionale dovuto alle ferie) e del 3,7% su luglio, e un incremento particolarmente significativo nelle regioni del Mezzogiorno (+80% su agosto). I lavoratori in cassa a zero ore sono 470mila.
Anche la cassa integrazione straordinaria (cigs) a settembre aumenta su agosto del 32,10% per un totale di 33.703.819 ore. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno le ore di cigs sono state 315.146.549 per un -13,45% sul periodo gennaio-settembre 2010. Infine, anche per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga (cigd) si marcano aumenti sul versante congiunturale. A settembre conta 28.839.083 di ore richieste, segnando così un +19,84% su agosto, mentre da inizio anno le ore sono state 250.044.328 per un -12,53% sui primi nove mesi del 2010.
Dallo studio della Cgil si segnala come, parallelamente alla cig, cresca anche il numero di aziende in cassa integrazione straordinaria di circa l'8% da inizio mese sui primi nove mesi dello scorso anno, "per motivi legati strettamente alla crisi economica", e dove si confermano essere 470 mila i lavoratori in cig a zero ore che hanno perso nel loro reddito oltre 2,8 miliardi di euro, pari a circa 6 mila euro per ogni singolo lavoratore.

sabato 14 maggio 2011

Cgil: meno CIG ma 460mila ancora ne usufruiscono

Quindi meno Cassa Integrazione Guadagni (CIG). La richiesta di ore di cassa integrazione cala ad aprile, secondo l'Istat, ma sono 460mila le persone, assenti dal lavoro da inizio anno, che hanno subito un taglio salariale pari a 2.600 euro in meno in busta paga. "Segno evidente dell'andamento altalenante della situazione economica". dice un esponente della Cgil. Le 92.11.109 ore autorizzate lo scorso mese evidenziano un calo su marzo del -10,1%, rileva il rapporto statistico. Il rapporto ricordiamo che ripercorre i dati sulla CIG di aprile sottolineando in modo evidente un andamento discontinuo.
E' nel nord che si è ricorso maggiormente alla CIG, con la Lombardia in testa, e nel settore meccanico.
Questi sono dati che emergono dalle elaborazioni e dalle rilevazioni dell’Inps da parte dell'Osservatorio CIG del dipartimento Settori produttivi della Cgil Nazionale nel rapporto del di aprile.
Nei primi quattro mesi dell'anno le ore totali di cassa integrazione sono state 325.482.937 in ribasso del -21,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. Nel dettaglio dell'analisi della Cgil, il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ad aprile registra 19.248.252 ore per una diminuzione sul mese precedente del -17,1%. Da gennaio ad aprile le ore di CIGO sono state 79.966.471 con un calo del -47% sullo stesso periodo del 2010. Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria le ore registrate lo scorso mese sono state 42.350.372 con una variazione negativa minima rispetto a marzo pari a -0,03%.
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