mercoledì 28 novembre 2012

Pubblica amministrazione una speranza per i precari


Il governo sta lavorando a una proroga dei contratti in scadenza nella pubblica amministrazione fino al prossimo 31 luglio da inserire nella legge di stabilità. Lo ha annunciato il commissario straordinario dell'Aran, Antonio Naddeo, all'incontro con i sindacati a Palazzo Vidoni, secondo quanto si apprende da fonti sindacali. Con la proroga, avrebbe riferito Naddeo "non abbiamo più la ghigliottina per definire l'accordo quadro" sui lavoratori flessibili. Di questa misura si parlerà nel Consiglio dei Ministri di venerdì e sarà formalizzata eventualmente ai sindacati in un nuovo incontro con i sindacati.

I precari nel pubblico impiego sarebbero all'incirca 250 mila nei diversi comparti e per la maggior parte con scadenza dei contratti al 31 dicembre 2012. Lo avrebbe comunicato l'Aran all'incontro governo-parti sociali, in corso al ministero della Pubblica Amministrazione, secondo quanto si apprende da fonti sindacali.

I lavoratori flessibili  nella scuola sono 135 mila, 14.800 nello Stato, di cui 3.600 nei Vigili del Fuoco, nella Sanità 35.194 e tra Regioni ed Enti locali oltre 52.000 (52.098), inoltre nelle Regioni a Statuto speciale 12.760.

«Un risultato positivo e utile frutto della nostra iniziativa». Così la Cgil ha commentato l'ipotesi di una proroga ai contratti precari in scadenza nella Pa come illustrato oggi nell'incontro tra il ministero della funzione pubblica e i sindacati a Palazzo Vidoni. «In attesa di leggere il testo della proroga e dell'accordo quadro- dice Michele Gentile, responsabile settori pubblici della Cgil nazionale - salutiamo questo come un risultato positivo e utile, frutto della nostra iniziativa, che permette di costruire un percorso che per quanto ci riguarda prevede la stabilità dei precari della Pa».

 A ottobre risultano in attesa di rinnovo 36 accordi contrattuali, di cui 16 appartenenti alla pubblica amministrazione, relativi a circa quattro milioni di dipendenti (intorno ai 3 milioni nel pubblico impiego). Lo ha comunicato l'Istat precisando che la quota di dipendenti che aspettano il rinnovo è pari al 30,7% nel totale dell'economia, in leggero rialzo rispetto a settembre.
A ottobre tra i contratti monitorati dall'indagine l'Istat registra il positivo scioglimento della riserva dell'accordo per i dipendenti dell'industria chimica, rinnovato prima della conclusione naturale del contratto (dicembre 2012), mentre sono scaduti quelli per i lavoratori dell'industria alimentare e olearia (al riguardo l'istituto precisa che alla fine di ottobre per questi accordi è già stata siglata l'ipotesi di intesa, che sarà recepita definitivamente non appena sarà sciolta la riserva da parte dei lavoratori). L'Istat ricorda per quanto riguarda gli statali che a partire da gennaio 2010 tutti i contratti della pubblica amministrazione sono scaduti, subendo il blocco stabilito per legge.

Le retribuzioni contrattuali orarie a ottobre salgono dell'1,5% su base annua, dall'1,4% di settembre, mentre su base mensile crescono dello 0,2%. Il dato tendenziale rimane, nonostante il forte rallentamento dei prezzi, sotto il livello d'inflazione annuo dello stesso mese (+2,6%), ma il divario si restringe a 1,1 punti (da 1,8 di settembre).

Guardando ai primi dieci mesi dell'anno, nella media del periodo gennaio-ottobre 2012 le retribuzioni contrattuali orarie risultano cresciute su base annua dell'1,5%. Analizzando le proiezioni dell'Istat, con riferimento al semestre novembre 2012-aprile 2013, in assenza di rinnovi, il tasso di crescita tendenziale dell'indice generale sarebbe pari all'1,6% a novembre, diminuirebbe leggermente a dicembre all'1,5% e da gennaio 2013 subirebbe una drastica riduzione attestandosi allo 0,9%.

Tenendo conto dei diversi settori, a ottobre presentano i rialzi tendenziali più forti i comparti dell'acqua e servizi di smaltimento rifiuti (3,0%), dell'energia elettrica e gas (2,9%), del tessile, abbigliamento e lavorazione pelli (2,8%). Si registrano invece variazioni nulle per telecomunicazioni e tutti i comparti della pubblica amministrazione.

Produttività del lavoro 2013: demansionamento, dequalificazione e mobbing


Con la recente sentenza n. 2711 del /2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che, per poter definire lesiva la condotta del datore di lavoro, devono diventare rilevanti: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo contro il dipendente con intento vessatorio; che l’evento lesivo incida sulla salute e personalità del lavoratore dipendente, minandone l’integrità psico-fisica; che si evidenzi la volontà persecutoria.

Pertanto, ai fini dell’accertamento del mobbing e del conseguente diritto al risarcimento del danno, il lavoratore deve individuare nominativamente gli autori degli attacchi e descrivere gli episodi che si sono verificati nel tempo e il modo con il quale si sono svolti, in maniera tale che possa essere espletata agli stessi una prova testimoniale. Quindi, ha concluso la sentenza, i singoli comportamenti non avevano in sé, congiuntamente e isolatamente considerati, contenuto mobbizzante, sicché dalla loro somma, mancando una qualsiasi prova dell'esercizio abusivo del diritto, non si poteva desumere un disegno persecutorio, fonte di risarcimento.

Tra i temi che entreranno nella contrattazione collettiva futura c'è anche quello della flessibilità nelle mansioni dei lavoratori dipendenti. Quanto previsto dall'accordo sulla produttività, è doveroso mettere in evidenza il principio sul termine  demansionamento, e come viene inteso nelle aule di giustizia, soprattutto per rappresentarne la linea di delimitazione rispetto al mobbing. Molto spesso, le due figure vengono richiamate insieme, anche se vanno tenute distinte. La differenza tra la dequalificazione professionale e il mobbing si gioca in realtà sul piano della prova. È necessario chiedersi quale può essere l'elemento di distinzione, indispensabile anche per quantificare l'eventuale risarcimento del danno subito.

La giurisprudenza ha precisato che la dequalificazione non è necessariamente mobbing se non si prova l'intento persecutorio dell'azienda. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12770 del 23 luglio 2012, ha affermato che la dequalificazione professionale non è prova certa di una volontà oppressiva e vessatoria del datore di lavoro. Non si può escludere, tuttavia, solo per questo, il riconoscimento di un indennizzo per il danno morale, biologico e professionale subìto, poiché il demansionamento del lavoratore comporta comunque uno svilimento della professionalità acquisita dal dipendente.

Ed inoltre la Corte nel decidere una domanda di risarcimento dei danni alla professionalità e all'immagine, del danno morale e di quello biologico, in conseguenza di lamentati comportamenti del datore di lavoro di dequalificazione e di "mobbing", nonché dei danni scaturenti dal licenziamento, non ha perso l’occasione per richiamare la massima di Cass. sez. lav. n. 19785 del 1779/2010, secondo cui ‘in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale’”.

Contributi all'Inps e l'ultima rata del saldo Irpef salasso di fine 2012


L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano. Per effetto del differimento previsto dall’articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potrà essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi. Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l’Iva se si è deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva. In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012.


L’unica novità relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della pausa di ferragosto decretata dal Dl n. 16 del 2012, slitta al 20 agosto. Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilità di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva. Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovrà effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e così via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012.

Quindi dopo quella del 16 vi è la scadenza del 30 novembre 2012. Per i titolari di partita IVA novembre è un mese maledetto perché è contrassegnato da un doppio appuntamento con il modello F 24. Il 30 novembre per chi lavora con partita Iva dovrà mettere mano al portafoglio e sborsare altri soldi da destinare allo Stato. Come al solito il segreto per non fallire la scadenza e per non trovarsi spaesati l’ultimo giorno è arrivare preparati al versamento. Ciò significa assicurarsi di aver consegnato tutto il materiale al commercialista, essere sicuri di aver ricevuto il modello F24 qualche giorno prima del limite e poi ricordarsi il giorno della scadenza di effettuare il versamento.

Il 30 novembre  bisogna versare  il secondo acconto delle imposte per le persone fisiche, le società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali (Spa, Srl, Sapa). Le imposte da versare sono l’Irpef (per le persone fisiche e le società di persone) e l’Ires (per le società di capitali). Chi non verserà l’Irap a fine novembre dovrà pagare il secondo acconto. Non solo i versamenti riguardano anche l’Inps. Infatti si dovrà versare il secondo acconto dei contributi per la gestione artigiani-commercianti che superano il livello minimo (nel caso di redditi superiori a 14.552 euro). Chi non è un professionista senza iscrizioni all’Ordine professionale dovrà invece versare il secondo acconto dei contributi alla gestione separata. Fin qui gli acconti. Chi ha invece scelto di versare a rate il saldo dell’Irpef dell’anno
precedente, il 30 novembre dovrà pagare anche l’ultima rata delle imposte 2011.

Come avviene per i pagamenti mensili, anche il versamento del 30 novembre va effettuato con il modello F24 telematico. Il modo più immediato per pagare l’F24 è utilizzare il canale on line della banca di riferimento. Quindi accedere ai servizi on line sul sito internet della banca, selezionare l’opzione F24 e una volta che si sarà aperta la schermata con il modello in bianco si dovrà compilarlo copiando nei vari campi gli importi e i codici riportati sull’F24 che ci è stato spedito dal commercialista.

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