sabato 1 giugno 2013

Tecnopatia, riconosciuto il danno da mouse

Con sentenza definitiva della Corte d’Appello di l’Aquila del 14 Febbraio 2013 è stato riconosciuto un indennizzo, con inabilità lavorativa pari al 15%, ad un bancario per accertata tecnopatia causata da uso eccessivo del mouse del computer dopo la rinuncia da parte dell’Inail di interporre ricorso in Cassazione.

I fatti. I giudici, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Pescara, hanno riconosciuto ad un lavoratore di 53 anni, dipendente della Caripe dal 1983, impiegato come addetto alla «movimentazione titoli», la «sindrome pronatoria» dell’arto superiore destro causata da «overuse» da mouse del computer. La consulenza tecnica d’ufficio in primo grado (in secondo grado non è stata rinnovata), infatti, aveva ricondotto l’insorgenza della malattia all’esercizio della sua abituale attività lavorativa. In particolare il funzionario utilizzava il mouse tutti i giorni dalle 8:15 fino alle 17:00; 18:00, ora di chiusura della Borsa.

La perizia medica. Secondo la perizia, che ha citato anche la letteratura anglosassone sulla materia, “nella SOU (sindrome da over ouse) accade che la ripetuta attività muscolo-tendinea esaurisca la capacità ricostitutiva dei tessuti (tendini, muscoli, legamenti, etc.) che manifestano un danno locale acuto di tipo flogistico, nell’esercizio cronico il danno cumulativo tende ad estendersi alle strutture limitrofe compromettendo il microcircolo di uno o di tutti i compartimenti (normalmente già poco estensibili) del segmento interessato con un sub-edema interstiziale ipertensivo che, l’eventuale ulteriore flogosi riparativa, stabilizza fino a provocare ispessimento e retrazione della trama connettivale ed un ulteriore aumento di tensione. Nell’avambraccio, questa condizione può condurre all’instaurarsi di una sindrome compartimentale cronica, con eventuale associato danno nervoso”.

La tesi dell’Inail. Bocciata dunque la tesi dei sanitari dell’Inail secondo cui l’uso eccessivo del mouse non poteva cagionare la tecnopatia de qua, dovendosi al contrario ritenere che la malattia fosse di origine congenita. Infatti: “Lo sforzo richiesto ad un impiegato per manovrare il mouse del computer, non può giustificare.. .un superlavoro del muscolo stesso”.

La decisione. Secondo il tribunale di Pescara, decisione confermata anche in appello, invece: “Il consulente tecnico d’ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, tenendo anche adeguatamente conto degli elementi indicati dalla stessa parte attrice, ha accertato che il ricorrente è affetto da ‘sindrome pronatoria con compressione del nervo mediano all’avambraccio destro da overuse’, ed altresì stabilito che l’insorgenza di tale malattia deve ritenersi determinata dai fattori morbigeni cui il medesimo è stato nell’esercizio della sua abituale attività lavorativa”.

Per queste ragioni il tribunale ha dichiarato l’inabilità generica del 15% e condannato l’Inail a corrispondere al lavoratore il relativo indennizzo ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 38/2000, più interessi.

Inca, primo caso in Italia. La vicenda – ha commentato l’Inca Cgil – assume particolare rilievo perché si tratta del primo caso accertato in Italia e va incontro alle nuove esigenze di tutela dalle malattie professionali che possono essere causate dall’uso massivo delle nuove tecnologie, quali i computer.

Inps: messaggio del 30 maggio del 2013 Estratto Conto Integrato (E.C.I.)

Con il messaggio 8822 del 30 maggio del 2013, l’INPS ha costituito l’estensione del servizio estratto conto integrato.

L’Estratto Conto Integrato, che estende il servizio ad un campione di un milione di lavoratori ripartiti tra gli Enti previdenziali in proporzione al numero di iscritti. Del campione fanno parte circa 650mila lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, fondi sostitutivi e gestione separata, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e altri 180mila iscritti presso altri enti previdenziali.

Grazie all’estratto conto integrato è stata costituita l’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi (di seguito Casellario), che raccoglie per ciascun lavoratore l’intera storia lavorativa indipendentemente dall’Ente previdenziale di riferimento. In un unico archivio informatico vengono raccolti per ciascun iscritto tutti i periodi con contribuzioni accreditate presso una o più gestioni previdenziali. La consultazione di tale anagrafe consente al cittadino di verificare i dati relativi alla sua posizione contributiva complessiva presso i diversi Enti previdenziali.

L’E.C.I. contiene le informazioni relative ai periodi assicurativi esposte in ordine cronologico. Se per uno stesso periodo sono presenti contributi versati presso diversi Enti di previdenziali, l’E.C.I. ne riporta l’elencazione senza eseguire sommatorie.

Si segnalano inoltre le seguenti caratteristiche nell’identificazione dei dati:

i periodi da ricongiunzione e da riscatto non attribuibili ad uno specifico periodo temporale sono riportati in testa all’elenco dei periodi contributivi

è indicato il Riepilogo dei periodi, contenuto in un’apposita tabella, che riporta la somma dei dati presenti a sistema. Attualmente non sono riportati i riepiloghi delle gestioni INPS;
è indicato uno specifico prospetto di “Riepilogo.

Così la situazione previdenziale si estende a un milione di lavoratori che hanno versato i contributi a più enti la possibilità di vedere riassunta la propria posizione in un unico archivio.

La modalità di accesso al servizio, condivisa con tutti gli enti coinvolti nel progetto, prevede che l’interessato acceda attraverso il portale dell’ente presso cui ha il periodo di iscrizione più recente, previo riconoscimento dell’identità tramite i codici di accesso riservati (Pin).
Il beneficio immediato per gli utenti è la facilità di accesso ai servizi telematici  offerti dal Casellario utilizzando le credenziali già in uso nel dominio dell’Ente previdenziale di riferimento. Tale scelta consente all’Ente di riferimento di mantenere la titolarità dei contatti con l’iscritto per le informazioni previdenziali che lo riguardano ed evita, nel contempo, la ridondanza dei dati.
Il sistema di consultazione consente sia la visualizzazione dell’ECI sia la gestione condivisa delle segnalazioni inviate dagli assicurati a seguito della consultazione.

Collegandosi al sito internet dell'ente a cui ci si è iscritti più di recente, ogni lavoratore coinvolto nell'iniziativa può prendere visione dei contributi che risultano versati nel corso del tempo e nelle varie gestioni. C'è anche la possibilità di segnalare errori tra quanto al lavoratore risulta dovrebbe essere versato e quanto riportato nel prospetto. Dopo l'avvio del progetto avvenuto a fine 2011, coinvolgendo 10mila persone, in questa fase l'estratto conto integrato sarà accessibile a circa 650mila persone attualmente iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi o alla gestione separata dell'Inps, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e 180mila iscritti ad altri enti previdenziali.

venerdì 31 maggio 2013

Assegni Nucleo Familiare per il 2013 fino 30 giugno 2014. Le nuove tabelle INPS


L'Inps ha diramato i nuovi livelli reddituali e i relativi importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare da applicare a partire dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 (INPS, circ. 23 maggio 2013, n. 84).

Che cosa è l'assegno per il nucleo familiare? E' una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell'INPS, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite per legge.

L'assegno (ANF) il cui importo è calcolato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare. Generalmente è mensile e corrisposto in busta paga ma può essere in alcuni casi anche giornaliero.

L'assegno per nucleo familiare non spetta ai lavoratori autonomi e ai pensionati titolari di pensione con contribuzione nella gestione dei lavoratori autonomi, ai quali compete l'assegno familiare.

L'assegno nucleo familiare, può essere richiesto dal coniuge dell'avente diritto, questi per avere diritto al pagamento non deve svolgere attività lavorativa o essere titolare di prestazione, la domanda dovrà essere presentata al datore di lavoro del coniuge o all'INPS a seconda di chi è tenuto a pagare la prestazione.

La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Aumentano del 3% i limiti di reddito utili per avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 84 del 23 maggio del 2013.

In base a quanto previsto dalla Legge n. 153/1988, legge istitutiva del cosidetto Anf, anche quest'anno l'istituto di previdenza ha provveduto a elaborare i nuovi importi che si applicheranno nel periodo che va dal 1° giugno 2013 al 30 giugno 2014. La rivalutazione è avvenuta sulla base della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'Istat tra il 2011 e il 2012, pari al 3%.

La legge n. 296/2006 ha modificato la precedente disciplina prevedendo, a far data dal 1° gennaio del 2007: la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno riferiti ai nuclei familiari con entrambi i genitori o monogenitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti familiari inabili (tabelle 11 e 12); un aumento dell'importo dell'assegno pari al 15% per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19); ai fini della determinazione dell'Anf, in presenza di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, la rilevanza al pari dei figli minori i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Per la loro individuazione occorre tener conto di tutti i figli ed equiparati (ex articolo 38 del dpr n. 818/1957) presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal 1° luglio 2013, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare.

In particolare, il limite di reddito annuo minimo della tab. 11, quella che si riferisce alla generalità dei casi, ovvero il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, sale a 14.198,48 euro.

Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,5 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare: redditi complessivi assoggettabili all'Irpef: redditi da lavoro dipendente ed assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.

La domanda deve essere presentata:
al datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;

all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.



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