martedì 1 ottobre 2013

Assunzioni agevolate per i lavoratori non occupati: i moduli di domanda



Sul sito INPS i moduli per le imprese che hanno diritto allo sconto sui contributi dei lavoratori disoccupati di lunga durata assunti nel 2013: procedura e adempimenti.

A decorrere dal primo gennaio 2013 è in vigore un nuovo incentivo per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi”;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

L’incentivo spetta per:
     le assunzioni a tempo indeterminato;
     le assunzioni a tempo determinato;
     le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione (su cui vedi le precisazioni esposte di seguito, nei paragrafi 2.2 e 2.3).
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta – tra l’altro - per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a  tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Sono disponibili Sul sito Inps nel cassetto previdenziale per imprese e aziende agricole i moduli per i datori di lavoro che chiedono le agevolazioni per l’assunzione di disoccupati di lunga durata: il modello “92-2012” dà diritto allo sconto del 50% sui contributi a suo carico, per un periodo di tempo proporzionale alla lunghezza del contratto. Lo sgravio per assunzioni agevolate è previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (legge 92/2012 ) all‘articolo 4, commi da 8 a 11 (leggi come accedere agli incentivi). Nella compilazione del modello va indicato il tipo di assunzione (tempo indeterminato, determinato, trasformazione del contratto, somministrazione, part-time e così via) e le caratteristiche del lavoratore (leggi le istruzioni).

Il datore di lavoro presenta la comunicazione prima dell’invio della denuncia contributiva, dove viene indicata la contribuzione agevolata. Entro un giorno riceve l’esito positivo o negativo sulla richiesta. Per chi opera con sistema Uniemens, le posizioni contributive dei lavoratori assunti con le agevolazioni saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H“, che da gennaio 2013 significa “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“: viene attribuito automaticamente con l’esito positivo dell’istanza presentata con il modello 92-2012. I datori di lavoro ammessi all’incentivo denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55“ che assume il nuovo significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012“.

Per i periodi compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e quella agevolata valorizzando all’interno dell’elemento “Denuncia individuale“, “Dati retributivi“, “AltreACredito“, “CausaleACredito” il nuovo codice “L431″ avente il significato di “Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012” e nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013. I dati relativi al recupero, esposti nell’UniEmens, saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito “L431″.

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431″.


Contratto di somministrazione per i giovani nel 2014



Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli artt. 20 - 28 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ed ha sostituito, senza peraltro alterarne la struttura essenziale, il lavoro interinale.

Ricordiamo che la somministrazione di lavoro si caratterizza per un duplice rapporto contrattuale nell'ambito del quale:

il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, stipula un contratto di lavoro con un lavoratore, a tempo indeterminato o a tempo determinato, l'utilizzatore, che è un'azienda pubblica o privata, utilizza il lavoratore contrattualizzato dall'Agenzia per esigenze proprie e, a tal fine, stipula un contratto di somministrazione con la medesima agenzia.

L'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale (istituito in via sperimentale con l’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 142/2001.

Nel momento di profonda crisi dell’occupazione, i giovani hanno sempre maggiori difficoltà a collocarsi nel mercato del lavoro composto di precariato, tempo parziale, contratti a termine o subordinati tramite partita Iva, collaborazioni sporadiche e spesso fittizie. Si tratta di definizioni che nella maggior parte dei casi sfuggono a chi è in procinto di fare il suo ingresso nella realtà professionale, specie se la sua esperienza si riduce a quella descritta nel curriculum scolastico.

Introdotto dal D. Lgl. 276/2003, più comunemente noto come Legge Biagi, il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito quello interinale, riprendendone di fatto alcune caratteristiche basilari. Si tratta di un accordo stipulato fra tre parti: il somministratore, vale a dire l’azienda di lavoro interinale denominata anche Agenzia per il lavoro, la persona alla ricerca di un impiego, e l’azienda che richiede il lavoratore. Quest’ultima, l’utilizzatrice, si rivolge pertanto direttamente all’agenzia interinale che funziona da intermediaria tra la prima e il lavoratore. La somministrazione, attraverso i contratti collettivi di lavoro, va dalle imprese private alla pubblica amministrazione.

Il rapporto di lavoro per chi possiede un contratto di somministrazione, ossia tra Agenzia per il lavoro e l'utilizzatore, naviga in un meccanismo che, se da un lato consente maggiori possibilità di reperimento di un impiego, dall’altro non garantisce la stabilità del posto di lavoro. Infatti i contratti di somministrazione sono generalmente a tempo determinato, vale a dire della durata legata all’esigenza di produzione dell’azienda utilizzatrice, dalla quale dipende esclusivamente il controllo e la direzione sulla prestazione del lavoratore. Quest’ultimo, invece, è infatti formalmente e giuridicamente dipendente dalle società fornitrici. Anche la retribuzione, generalmente pari a quella prevista per i dipendenti dello stesso livello interni all’azienda utilizzatrice, rientra nelle competenze dell’Agenzia per il lavoro.

I contratti di somministrazione consentono l’assorbimento di manodopera giovanile all’interno del mondo del lavoro, rimediando in parte anche alla piaga sociale ed economica della disoccupazione attraverso la creazione di posti di lavoro. Il risvolto negativo sta nel fatto che non assicurano un posto stabile, anzi si reggono proprio sulla flessibilità e la temporaneità degli impieghi.

Mercato del lavoro: con l'apprendistato




L’apprendistato secondo la riforma del mercato del lavoro è visto come principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, individuando tale istituto come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

Formazione più agile, costi leggeri, minori vincoli sulle stabilizzazioni. E ancora: ridurre la differenza territoriale dei percorsi formativi e rafforzare l'alto apprendistato nell’università.

Sono le mosse per rilanciare l'apprendistato, l'appesantimento dei costi determinato dalla riforma Fornero è il primo tema da rivedere nel dossier di interventi proposti dalle imprese, oltre alla necessità di spostare il fulcro della formazione dall'aula all'azienda. Dai sindacati, invece, si sollecita l'attuazione del repertorio nazionale delle qualifiche e il maggior coinvolgimento dei fondi interprofessionali.

In questo periodo sappiamo bene quanto sfuggire alla preoccupazione della disoccupazione sia arduo, in maggior misura per i giovani. Basti valutare che il deficit di posti di lavoro, negli ultimi cinque anni, è cresciuto in maniera esponenziale proprio tra le fila dei laureati, fino a sfiorare nel 2012 ben il 22,9 % dei neo-dottori. Senza contare che il mercato del lavoro si prospetta agli occhi di milioni di giovani, laureati e non, più complesso di quanto si possa immaginare. La natura dei contratti in circolazione è varia e difficile da capire e le nuove leve devono riuscire ad orientarsi senza rischiare di annegare come nelle sabbie mobili. Quello dell’apprendistato risulta essere una delle formule maggiormente rappresentative dell’ingresso nel mondo professionale non solo del nostro Paese, ma dell’Europa intera. Da una parte le aziende godono di forte agevolazioni fiscali che incentivano all’assunzione, dall’altra ai giovani viene garantita sia la formazione che una tutela paragonabile a quella degli altri contratti di lavoro subordinato.

Il contratto di apprendistato consente ai giovani di fare il primo passo nella mercato del lavoro sotto la guida e la supervisione di occhi esperti. Si tratta di una formula rivolta ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che delega all’azienda responsabile dell’assunzione il compito di monitorare e migliorare la formazione dell’apprendista attraverso un insegnamento di tipo pratico, tecnico-professionale. In questo modo viene garantita ai giovani una sorta di fase di transizione tra gli studi e il lavoro, in cui vengono preparati alle esigenze e alle regole del mercato, senza correre il rischio di disorientarsi o restare vittime dell’implacabile crisi occupazionale.

Esistono tre tipi fondamentali di contratto di apprendistato: quello per la qualifica e il diploma professionale, quello professionalizzante, e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Il primo si rivolge soprattutto agli adolescenti che abbiano almeno 15 anni, ha una durata massima di tre anni e consente, in un percorso di studio e lavoro, di conseguire una qualifica o diploma professionale. La seconda tipologia, invece, riguarda una fascia d’età superiore, compresa tra i 18 e i 29 anni, prevede un apprendimento di tipo tecnico-professionale e una formazione sul lavoro che può estendersi fino ad un massimo di 6 anni. Infine, l’apprendistato di alta formazione e ricerca è mirato all’acquisizione di un titolo di studio di livello secondario, di alta formazione, o per la specializzazione tecnica superiore. Anche in questo caso sono i giovani dai 18 ai 29 anni a poter essere assunti con quest’ultima formula di contratto.

Qualsiasi contratto di apprendistato si basa sulla disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 25/1955, e assicura, pertanto, ai giovani apprendisti le garanzie di un normale lavoratore: assistenza per infortunio o sanitaria per malattie, congedo matrimoniale, indennità di maternità. L’apprendista viene assunto all’interno di un inquadramento, vale a dire grado, che non può essere inferiore di oltre due livelli rispetto a quello di chi svolge la stessa mansione all’interno dell’azienda. Inoltre, nel percorso di perfezionamento è prevista una regolare retribuzione mensile, non stabilibile in base a tariffe di cottimo. Questa tipologia di assunzione offre alle giovani generazioni l’opportunità di inserimento graduale e guidato nel mondo del lavoro, e consente loro di perfezionarsi nel corso di un’esperienza pratica, potendo contare su un compenso.

Nell’ambito dell’apprendistato e dei contratti somministrazione di lavoro sono stati chiariti i limiti di utilizzabilità. Ferma restando la possibilità di ricorrere a personale apprendista fornito da una agenzia di somministrazione – si prevede infatti che il datore di lavoro può assumere un dato numero di apprendisti direttamente o “indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro.


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