martedì 31 marzo 2015

PA: riforma dei dirigenti statali: stipendi e premi



Alla dirigenza pubblica si accederà solo in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico.

Gli statali saranno licenziabili e avranno un tetto allo stipendio. Se ne era parlato tanto, ma la riforma del lavoro pubblico sta per prendere forma.

Alla dirigenza pubblica si accederà solo in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico. Nel primo caso si entrerà nell'amministrazione come funzionari, poi dopo quattro anni e dopo un esame, si potrà diventare dirigenti.

Chi invece entrerà per concorso sarà assunto a tempo determinato. Dopo tre anni potrà sostenere un esame per essere stabilizzato. Con questo metodo scompariranno prima e seconda fascia. Ci sarà un unico ruolo dove finiranno tutti i dirigenti, quelli dei ministeri, Fisco, Inps, Istat, enti di ricerca. Di fatto dunque verranno eliminate le assunzioni dirette e i dirigenti dovranno comunque sostenere un test e un concorso per accedere alla Pa nei ruoli dirigenziali.

I principi cardine riforma della Pubblica amministrazione sono stabiliti. Alla dirigenza pubblica si accederà solo in due modi: per corso-concorso o per concorso pubblico. Nel primo caso si entrerà nell'amministrazione come funzionari, poi dopo quattro anni e dopo un esame, si potrà diventare dirigenti. Chi invece entrerà per concorso sarà assunto a tempo determinato.

Dopo tre anni potrà sostenere un esame per essere stabilizzato. Scompariranno le fasce, la prima e la seconda. Ci sarà un unico ruolo dove finiranno tutti i dirigenti, quelli dei ministeri, del Fisco, dell'Inps, anche dell'Istat e degli enti di ricerca.

Il principio più volte espresso dal ministro Marianna Madia è che i dirigenti saranno della Repubblica e non proprietà privata delle singole amministrazioni. Si potrà, anzi probabilmente si dovrà, passare da un'amministrazione all'altra. Molto potere finirà nelle mani della «Commissione per la dirigenza statale», un organismo indipendente che vigilerà sulla correttezza del conferimento degli incarichi ma che detterà anche dei criteri generali alle singole amministrazioni da seguire quando vengono selezionati i dirigenti. Questi ultimi, poi, saranno licenziabili. Ogni tre anni i dirigenti dovranno ruotare nei loro incarichi. La loro carriera sarà legata alla loro valutazione. Chi non riuscirà ad ottenere un incarico continuerà a percepire solo la parte fissa del suo stipendio. Dopo un certo numero di anni senza incarico (quanti non è ancora stabilito, ma potrebbero essere tra 3 e 5) il rapporto di lavoro potrà essere sciolto. Ma veniamo al nodo centrale: la retribuzione. La riforma prevede la «definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo». Un tetto, come detto, già esiste: è quello dei 240mila euro. Un tassello che si sposa anche con la necessità del governo di reperire risorse da destinare alla revisione della spesa

Secondo alcune stime, dal taglio degli emolumenti ai dirigenti,dovrebbero arrivare risparmi fino a 500 milioni di euro. Molto cambierà anche per la struttura della retribuzione. L'indennità di posizione confluirà nella retribuzione fissa. Quella di risultato, i cosiddetti premi, dovrà essere legata non solo ad obiettivi individuali per singolo dirigente, ma anche ad obiettivi assegnati all'intera amministrazione. Non ci saranno più nemmeno premi a pioggia. La delega prevede che questi potranno essere assegnati al massimo ad un decimo dei dirigenti. Domani si saprà se il piano del governo resisterà al prevedibile assalto del parlamento.

 Ogni tre anni i dirigenti dovranno ruotare nei loro incarichi. La loro carriera sarà legata alla loro valutazione. Chi non riuscirà ad ottenere un incarico continuerà a percepire solo la parte fissa del suo stipendio. Dopo un certo numero di anni senza incarico (potrebbero essere tra 3 e 5) il rapporto di lavoro potrà essere sciolto. Per quanto riguarda poi la retribuzione: la riforma prevede la "definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo". I dirigenti non potranno guadagnare più di una determinata cifra. Attualmente vige il tetto dei 240mila euro annua ma è possibile che i nuovi tetti saranno più bassi. Lo scopo è quello di recuperare dai tagli dei mega-stipendi circa 500milioni di euro.

Cambiano le regole sui concorsi: le selezioni verranno accentrate, saranno messi tetti per il numero di idonei e sarà ridotta la durata delle graduatorie. Non solo: non passeranno più decenni tra un concorso e l'altro, ma ci saranno scadenze certe e probabilmente si ricorrerà anche a selezioni preliminari. Sono queste le novità inserite nella Riforma Pa. Nelle procedure concorsuali pubbliche saranno previsti, poi, meccanismi di "valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno".



Modulo Tfr in busta paga istruzioni per l'uso



E' stato pubblicato sulla G.U. del 19/03/2015, il D.P.C.M. n. 29 in vigore dal 3/4/2015 recante le disposizioni attuative per la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda e predisposto il modulo che i lavoratori dovranno utilizzare per la richiesta del pagamento mensile della quota maturanda del TFR come quota integrativa della retribuzione c.d. Qu.I.R. a partire il regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 l'erogazione del TFR ad integrazione della busta paga c.d. Qu.I., Quota Integrativa della retribuzione.

Sottolineiamo che l'erogazione mensile della quota maturanda di TFR risulta essere una facoltà per il lavoratore, mentre è un obbligo per il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore eserciti la predetta facoltà.

Per dare piena attuazione alla liquidazione della Qu.I.R. mancano ancora le istruzioni INPS pertanto, al momento, i datori di lavoro potranno limitarsi a raccogliere le istanze dei lavoratori.

Quindi effettivamente l’anticipo del TFR in busta paga può essere richiesto con decorrenza dalla mensilità di marzo 2015, ma tecnicamente può essere inserito nel cedolino paga, dietro richiesta del lavoratore solo a decorrere dal 1° aprile 2015.

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi.

Restano esclusi da questa possibilità:
i lavoratori domestici;
i lavoratori del settore agricolo;
I lavoratori per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento;
i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga , se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria;
i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio , abbiamo dato il TFR a garanzia del predetto finanziamento.

La Qu.I.R. da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla quota maturanda del TFR , al netto del contributo I.V.S. dell'0,50%.

La richiesta di liquidazione della Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando a forme pensionistiche complementari . In tale ipotesi l'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità con l'obbligo di versamento dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

MODALITA' DI RICHIESTA
I lavoratori per richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. devono presentare al datore di lavoro istanza debitamente compilata e sottoscritta utilizzando il modello unito al DPCM.
Non esiste alcun obbligo a carico del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti il suddetto modello. Inoltre non è previsto alcun termine da parte del lavoratore per esercitare l'opzione, pertanto può essere presentata in qualsiasi mese, fermo restando il temine ultimo al 30 giugno 2018, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. L'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Liquidazione della quota integrativa delle retribuzioni (Qu.I.R.) e trattamento fiscale e previdenziale

Il datore di lavoro, a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da parte del lavoratore, provvede alla liquidazione mensile della Qu.I.R. con le stesse modalità in uso per l'erogazione della retribuzione.
Per i lavoratori per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.

La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria anziché alla tassazione più agevolata prevista per il TFR, e concorre alla formazione de l reddito complessivo per il calcolo:
delle addizionali, comunali e regionali che aumentano;
delle detrazioni d'imposta che diminuiscono e quindi aumenta la ritenuta fiscale;
dell'assegno nucleo familiare che diminuisce in relazione all'aumento del reddito;
dell'ISEE.

Da stime effettuate da esperti, il lavoratore che sceglie il pagamento mensile della quota del TFR maturanda perde il 30% - 35% dell'importo stesso, rispetto al lavoratore che continua ad accumulare il TFR e lo percepisce al termine del rapporto di lavoro.

La Qu.I.R. non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus 80 euro e non costituisce imponibile ai fini previdenziali.

Ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze fino a 49 addetti , non tenuti quindi al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, e che non dispongano delle risorse necessarie per far fronte alla liquidazione mensile della Qu.I.R . ai lavoratori che ne facciano richiesta, è riconosciuta la facoltà di accedere al nuovo Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS. Tale facoltà è preclusa per i datori di lavoro che occupano più di 49 addetti i quali sono già tenuti al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS.

Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono presentare alla banca o all'intermediario finanziario una specifica certificazione dei requisiti aziendali rilasciata dall'INPS 0 entro 30 giorni dalla richiesta.

I datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito dall'apposito Fondo di Garanzia, istituito presso l'INPS, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza presentata dal lavoratore.

L' importo complessivo del finanziamento è comunicato dal datore di lavoro alla banca, in funzione dell' entità della Qu.I.R. da liquidare mensilmente . La banca mette a disposizione del datore di lavoro il finanziamento, mediante singole erogazioni mensili, a partire dal mese successivo a quello di perfezionamento del contratto di finanziamento e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il 30 ottobre 2018.

Il rimborso del finanziamento, comprensivo dei relativi interessi maturati, è rimborsato dal datore di lavoro in un' unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018 . Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto.

Nel caso sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, , l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato del finanziamento già fruito e degli interessi.
L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi dei seguenti eventi:
datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato;
datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga , se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa;
datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
fallimento del datore di lavoro, a far data dall'iscrizione della sentenza dichiarativa nel Registro delle imprese;
concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento dell'Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale;
amministrazione straordinaria , a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.



lunedì 30 marzo 2015

Costo del lavoro in Europa in Italia 28,30 euro



Italia a metà classifica in un’Europa più divisa che mai dal costo del lavoro. È la fotografia scattata da Eurostat, l’Istituto di statistica dell’Unione europea, che ha diffuso i dati del 2014 dei 28 Stati membri Ue. Agli estremi opposti stanno Bulgaria, con meno di 4 euro all'ora, e Danimarca (40,3 euro).

In Italia un’ora di lavoro costa mediamente a un’impresa 28,30 euro, meno della media dell’Eurozona (29 euro) ma più della media Ue (24,6 euro), che comprende Paesi molto meno cari per le imprese e dove quindi si tende a delocalizzare, come Bulgaria (3,8 euro per ora) o Romania (4,6 euro per ora). L’Italia però segna un incremento del costo del lavoro che è inferiore alla media sia dell’Eurozona che della Ue. Tra il 2013 e il 2014, il costo del lavoro in Italia è cresciuto dello 0,7%, a fronte di un incremento dell’1,1% nell’Eurozona e dell’1,4% nell'Ue.

In Italia il 28,2% del costo del lavoro è determinato da fattori non legati allo stipendio dei dipendenti, come i contributi pagati ai lavoratori. In questo l’Italia sconta una differenza competitiva nei confronti della Germania, dove i costi non salariali pesano solo per il 22,3% ma non della Francia (33,1%), che vanta un non invidiabile record europeo. Il nostro Paese è comunque il terzo più “caro” nella Ue per costi non salariali dei salari dietro appunto alla Francia, e alla Svezia (31,6%). Nei 19 Paesi membri dell’Eurozona i costi non salariali sono in media del 26,1%, e nei 28 Paesi dell'UE del 24,4%: i più bassi sono a Malta (6,9%) e in Danimarca (13,1%).

Sono quattro i Paesi in cui lo scorso anno il costo del lavoro è diminuito: Cipro, Portogallo, Croazia e Irlanda. Tre di questi sono Stati salvati dalla Ue e non è un caso, perché hanno subito un processo di “svalutazione interna” legato alle dure politiche di austerità cui sono stati soggetti. La svalutazione interna è un modo di rendere più competitivo il proprio export attraverso un abbassamento dei salari e un aumento della produttività; è quindi un’alternativa alla classica svalutazione della moneta, che non è possibile all’interno di un’Unione monetaria come l’Eurozona. Il caso più emblematico è la Grecia, dove il costo del lavoro orario era nel 2014 di 14,6 euro e sei anni prima di 16,8 euro.

Nella stessa Spagna, altro Paese duramente colpito dalla crisi ma che ora sta rialzando la testa con risultati oltre le aspettative, negli ultimi tre anni il costo del lavoro è rimasto praticamente invariato intorno ai 21 euro all’ora. I maggiori aumenti sono invece stati registrati in Estonia (+6,6%), Lettonia (+6%) e Slovacchia (+5,2%). L’Est Europa resta però molto lontano dalla vecchia Europa.

Europa divisa sul costo del lavoro orario che, nel 2014, oscillava tra i 3,8 euro della Bulgaria e i 40,3 euro della Danimarca. È la fotografia tracciata dall’Eurostat sul costo del lavoro, composto dalla componente salario e dai contributi. L’Italia si colloca intorno a metà classifica con 28,3 euro all'ora contro i 29 della media dell’Eurozona e i 24,6 della media Ue. La crescita annua del costo del lavoro italiano è stata dello 0,7%, inferiore al +1,4% medio Ue e all’1,1% della zona euro; il nostro Paese è però terzo per il peso della componente non legata al salario, come i contributi, che sono pari al 28,2%. Peggio, nel blocco dei 28 paesi, solo la Francia (33,1%) e la Svezia (31,6%). In fondo alla classifica Malta con il 6,9% e la Danimarca (13,1%). In Germania il costo del lavoro per ora è pari a 31,4 euro con un peso dei contributi al 22,3%.

Nel settore industriale l’Italia figura al di sotto della media dell’Eurozona (28 euro contro 31,8 euro) e sopra quella Ue (25,5 euro), nelle costruzioni si attesta sui 24,7 euro (25,6 la media dell’Eurozona e 22 quella Ue) e nei servizi a 27,2 euro (28 l’Eurozona e 24,3 l’Ue). Dove invece il costo del lavoro ha superato sia la media dell’Eurozona (28,9) che quella Ue (24,7) è il settore che raggruppa educazione, sanità, attività ricreative e altro: qui il dato segnalato da Eurostat per l’Italia è stato pari a 32,3 euro all’ora.



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