lunedì 7 settembre 2015

NASpI: calcolo durata indennità e a chi spetta



La Naspi è l'indennità di disoccupazione che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2015. L'importo dell'assegno mensile è calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ma come si calcola esattamente questa nuova tipologia di assegno mensile a sostegno del reddito e quanto spetta a un lavoratore che perde il lavoro o che si ritrova con il proprio contratto di lavoro scaduto?

Ecco i requisiti per fare domanda per la Naspi, quanto spetta e come si calcola. Si ricorda a tal fine che l'assegno massimo percepibile è di 1.300 euro mensili e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto. Come si calcola la Naspi 2015 e quanto spetta? L'importo dell'assegno Naspi 2015 è calcolato in base allo stipendio percepito negli ultimi quattro anni di servizio, e erogato in percentuale in relazione a tali parametri e come espresso nella tabella sottostante: (Es: se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

Di seguito sono espresse anche le riduzioni nell'importo dell'assegno di disoccupazione in relazione
al piano previsto dal provvedimento, al momento applicato in via del tutto sperimentale.

Chiarimenti INPS sulle modalità di calcolo della durata dell'indennità NASpI: la guida per il sussidio di disoccupazione.

Con la Circolare n. 142/2015 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in tema di NASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma ammortizzatori sociali del Jobs Act che viene corrisposta a coloro che perdono il lavoro a partire dallo scorso 1° maggio.

Calcolo durata NASpI
A fronte delle segnalazioni pervenute da diversi canali di utenza, l’INPS, fornisce una guida passo per passo al calcolo della durata della NASpI. Per determinare la durata della prestazione NASpI vanno effettuati i seguenti calcoli:

vanno considerate le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in caso di presenza di periodi neutri) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.

L’INPS illustra nel dettaglio come procedere al calcolo sia per la prima prestazione DSO o ASpI, ovvero per quella con la data di cessazione più vecchia, che per quelle successive;
effettuato tale calcolo, vanno considerate tutte le domande di prestazione DSO, ASpI, miniASpI,

NASpI, DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI;

si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato) prima della data cessazione attività a seguito della quale viene richiesta la NASpI;

si sommano i contributi nel quadriennio calcolati al punto 3 e si riducono del numero delle settimane di contributi utilizzate (quelle calcolate ai punti precedenti), facendo comunque salvi i contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore;


si divide per 2 il risultato.


Effettuati tutti i passaggi si ottiene la durata della prestazione NASpI.

L’Inps precisa quindi che:

“Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 – deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento”.

Si ha diritto alla Naspi 2015 per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda che tale tipologia di assegno di disoccupazione sarà applicata dal 01 maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017, non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

sabato 5 settembre 2015

Jobs Act: controlli a distanza su tablet e cellulari



La riforma del lavoro è conclusa. Ad annunciarlo, con «soddisfazione», è il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, che ha annunciato in conferenza stampa a palazzo Chigi che sono stati approvati gli ultimi quattro decreti del Jobs act. «Abbiamo rimesso al centro il contratto a tempo indeterminato.

Centinaia di migliaia di precari hanno un contratto stabile», ha detto Poletti. Gli ultimi quattro decreti legislativi attuativi del Jobs act riguardano le semplificazioni, il riordino degli ammortizzatori, la razionalizzazione dell’attività ispettiva e il riordino delle politiche attive.
Così i lavoratori verranno controllati a distanza.

In pratica, non ci sarà bisogno di autorizzazione ministeriale nè di accordi sindacali, ma i lavoratori dovranno essere informati in modo preventivo sulle modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice della privacy.

"È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti "dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali".

In alternativa, "nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali".

L'accordo e l'autorizzazione "di cui al secondo comma non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Le informazioni raccolte ai sensi del terzo comma sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196". In altri termini, se il lavoratore non verrà adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli, i dati raccolti non saranno utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari.

Con i decreti legislativi attuativi del Jobs Act la riforma del lavoro varata dal Parlamento lo scorso dicembre con la legge 183/2014 chiude il cerchio e diventa pienamente operativa su tutti i fronti: non soltanto quello contrattuale, già ai test con i nuovi contratti a tutele crescenti che cominciano a mostrare i primi frutti in termini di stabilizzazioni, ma anche quello della rete dei servizi per l’impiego, della ricollocazione, del sistema delle ispezioni e degli ammortizzatori. La parola d’ordine è una: semplificare. Anche se su alcuni fronti, come Cig e dintorni, l’operazione si annuncia molto complessa e andrà attentamente valutata sul campo. Anche per stimare quale sarà l’impatto effettivo dei costi che le imprese saranno chiamate a sostenere.

Sul tema controverso dei controlli a distanza, Poletti ha detto che è stato «colmato un vuoto normativo»: «Abbiamo modificato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per individuare una nuova disciplina nel rispetto della privacy colmando un vuoto non sugli impianti fissi ma sugli strumenti in dotazione ai lavoratori». Gli esiti dei controlli su strumenti e apparecchi di lavoro, come smartphone e tablet, possono dunque essere utilizzati con due paletti: informazione preventiva al lavoratore e rispetto delle norme sulla privacy, ma non serve l’autorizzazione del sindacato e del ministero come avviene per le telecamere.

Quanto alla razionalizzazione dell’inserimento mirato dei disabili: «Abbiamo una buona legge, l’unico problema è che a fronte di cento iscritti alla lista ora siamo sotto il 3%: ogni cento meno di tre trovano un lavoro. Abbiamo perciò pensato di rendere più semplici queste normative e cambiare il sistema degli incentivi», l'utilizzo delle informazioni può essere fatto solo in rispetto della privacy ma l'autorizzazione sindacale o del ministero non è necessaria per cellulare e tablet ma solo per telecamere".

Al debutto anche le novità sulle dimissioni in bianco, quelle che alcuni datori di lavoro usano far firmare senza data al momento dell’assunzione, soprattutto alle lavoratrici per poterle licenziare in caso di maternità: «Non saranno più possibili: le dimissioni saranno valide solo se stilate su un modulo numerato e datato scaricabile solo dal sito del ministero del Lavoro».

Addio alle dimissioni in bianco. La certificazione della richiesta di dimissioni dovrà essere fatta "su un modulo che va scaricato dal sito del ministero del Lavoro, se non c'è un modulo datato e certificato la dimissione non è valida". Ha annunciato Poletti al termine del cdm. "Per i controlli a distanza siamo intervenuti sull'art. 4 dello Statuto dei lavoratori rispetto alla privacy, colmando un vuoto normativo", ha spiegato il ministro. "Oggi abbiamo una normativa complessiva con al centro due obiettivi: una norma chiara e definita e il rispetto della privacy".

La Naspi, il nuovo assegno contro la disoccupazione involontaria durerà 24 mesi. Poletti ha sottolineato che la cig viene riportata alla sua visione originale. L'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro durerà 24 mesi in un quinquennio mobile, periodo che sale fino a 36 se si usa la solidarietà. Sulle aliquote di applica il meccanismo bonus malus, paga di più chi più usa la cassa.

Ultime novità su lavoro e delega fiscale



Fra le novità, le più importanti sono quelle sui controlli a distanza: è stato riscritto l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori per adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, prevedendo norme specifiche per telefoni e tablet (strumenti sui quali, in pratica, non ci sono paletti). Secondo il ministro, si tratta di una «norma chiara e ben definita» che si muove nel «rispetto delle norme sulla privacy».

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non saranno più “in bianco”, ma dovranno avvenire solo attraverso un modulo online, «numerato e datato», fornito dal ministero del Lavoro. I lavoratori potranno cedere, a titolo gratuito, ai colleghi i riposi e le ferie maturate. La durata della Naspi, l'indennità di disoccupazione in vigore da maggio, è portata fino a 24 mesi anche dopo il 2016: sono queste alcune delle novità sul lavoro, che hanno avuto il via libera del Consiglio dei ministri e che il Sole analizza valutando efficacia e fattibilità.

E’ stata istituita l’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive), sono stati fatti accordi con le Regioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego con tanto di assegno di ricollocamento, riconosciuto a chi dopo quattro mesi di NASPI non ha ancora trovato lavoro, per aiutare a trovare una nuova occupazione.

Sono state unificate nel nuovo ispettorato generale lavoro le competenze prima distribuite fra tre diversi enti (ispettorato, INPS e INAIL), prevedendo il coordinamento con le ASL allo scopo di migliorare le performance delle ispezioni, semplificando al contempo la vita alle imprese.

Inoltre, i “nuovi” ammortizzatori sociali (Cig) vengono estesi a circa 1,4 milioni di lavoratori e 150mila datori, finora esclusi. Il Jobs Act estende le tutele della Cig a lavoratori e imprese, ridisegna le regole e riduce la burocrazia. Sul tema semplificazioni, invece, i controlli dei dipendenti si adeguano all'evoluzione tecnologica. L'Ispettorato nazionale del lavoro, poi, coordinerà tutte le attività di vigilanza in materia.

Sul fisco sono stati fatti interventi ad ampio raggio: dalla revisione delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative al riordino del contenzioso per arrivare a nuove regole sugli interpelli, le agenzie fiscali e la lotta all'evasione. I decreti approvati dal Cdm di venerdì dovranno ora passare al parlamento per un ultimo parere e avere un ultimo via libera dal Governo entro la fine di settembre.

E’ poi stato stabilizzato il finanziamento per la NASPI a 24 mesi (che quindi non scenderà a 18 mesi dal 2017). E’ anche stata finanziata la stabilizzazione degli interventi su maternità, permessi, cure parentali contenuti nel decreti sulla conciliazione vita-lavoro (previsti in via sperimentale per il solo 2015, diventando quindi strutturali). Infine, c’è una razionalizzazione dell’utilizzo della cassa integrazione a due anni, tre solo nei contratti di solidarietà.

Riguardo la delega fiscale si conferma la sensazione che interventi contenuti nella delega; non è incisiva sui grandi problemi di fondo.

I cinque decreti legislativi approvati in esame preliminare, sono:

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L’obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l’erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate.

In caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimento’, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro.

Riordino delle agenzie fiscali

L’obiettivo della legge delega è quello della revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire un forte richiamo degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo amministrativo unico’. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.

Nell'operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell’organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Il decreto legislativo ha l’obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette “spese fiscali”, sulla rilevazione e l’evoluzione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

Contenzioso e interpello

L’intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:
1) l’estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;
2) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
3) l’immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado).
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