sabato 20 maggio 2017

Pensioni: flessibilità in uscita, ecco le possibilità previste



Sono previsti dei percorsi alternativi, anche se non sempre facilmente attuabili, alla pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti anagrafici per il 2016 sono di 66 anni e 7 mesi per gli uomini indipendentemente dal settore lavorativo e per le donne dipendenti della pubblica amministrazione, di 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato e di 66 anni e 1 mese per le autonome e le iscritte alla gestione separata dell'Inps. La riforma previdenziale di fine 2011 oltre alla vecchiaia ha regolato la pensione anticipata, che si raggiunge quest'anno con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall'età. Garantisce un vantaggio, rispetto alla “vecchiaia” a chi ha iniziato a lavorare non troppo dopo i venti anni di età e non ha “buchi” contributivi.

Sempre legata all'ultima riforma c'è la pensione anticipata con il sistema contributivo, a cui può accedere solo chi ha iniziato a versare dal 1996 e quindi è soggetto al calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo. Sono necessari 20 anni di contributi (quindi proprio quest'anno diventa effettivamente fruibile), 63 anni e 7 mesi di età e l'importo dell'assegno previdenziale deve essere almeno 2,8 volte il valore di quello sociale, quindi deve essere pari almeno a 1.254,60 euro lordi.

Sono ancora in vigore le agevolazioni per i lavoratori soggetti ad attività usuranti o svolte di notte, a cui si applica ancora il sistema delle “quote” (somma di età e anni di contributi) ma aggiornato all'aspettativa di vita. I requisiti minimi per i dipendenti sono quota 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi e, per gli autonomi, quota 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi (per i notturnisti si possono aggiungere 1-2 anni in relazione al numero di notti lavorate).

Per le donne dipendenti che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, è ancora aperta l'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione trascorsi la finestra mobile o anche successivamente a fronte però del calcolo dell'assegno con il metodo contributivo che comporta in media una penalizzazione del 25-30% rispetto al sistema misto a cui avrebbero diritto.

Ci sono poi delle alternative che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro e non si basano quindi sulla sola scelta del lavoratore. Sempre con la riforma del 2011 è stata introdotta la possibilità di gestire i dipendenti in esubero a cui manchino non più di 4 anni alla pensione erogando una sorta di prepensione interamente a carico dell'azienda. Una volta raggiunti i requisiti minimi, scatterà la pensione vera e propria.

Fa convivere la pensione con il lavoro il part time introdotto con la legge di Stabilità 2016, destinato a chi, dipendente a tempo indeterminato, ha già almeno 20 anni di contributi ed entro il 2018 raggiungerà i requisiti per la pensione di vecchiaia. In accordo con l'azienda possono ridurre l'orario dal 40 al 60% e incassare oltre a quanto dovuto, la parte di contributi a carico dell'azienda per le ore non lavorate.

Infine c'è il mix di part time e pensione di più complessa attuazione. Previsto dal Jobs act attende ancora le indicazioni operative, ma può scattare solo nell'ambito di contratti di solidarietà espansivi (riduzione generalizzata di orario a fronte di nuove assunzioni): in questa situazione i dipendenti a cui mancano non più di 2 anni alla pensione si possono ridurre l'orario almeno per oltre la metà e percepire in anticipo una parte della pensione fino a incassare complessivamente quanto avrebbero preso continuando a lavorare a tempo pieno. Ulteriori misure ad hoc sono riservate ai lavoratori coinvolti nelle bonifiche dell'amianto e per i nati nel 1952.


lunedì 15 maggio 2017

Quattordicesima mensilità: come si calcola



Nel mese di giugno per i contratti che lo prevedono, verrà erogata la quattordicesima mensilità quale retribuzione differita, perché erogata in periodi prestabiliti dell'anno, e maturata da parte del dipendente nel corso dell'anno e percepita una sola volta nell'arco dei dodici mesi. Si tratta in sostanza di un istituto di origine contrattuale che ne stabilisce le modalità di pagamento nonché individua gli elementi retributivi che incidono nel calcolo dell’importo dovuto,  e non legale, dal momento che non è prevista in tutti i settori di attività ma può essere inserita anche in sede di contrattazione aziendale: è quindi il contratto stesso che va a definire i termini e i tempi dell'erogazione, nonché gli elementi su cui andare a calcolare l'importo.

Come si calcola la quattordicesima e quali sono le caratteristiche di questo istituto?

Le sue modalità di calcolo sono simili a quelle della tredicesima. Qui spieghiamo come si calcola questa mensilità.

La quattordicesima, al pari della tredicesima, si calcola sulla base della retribuzione lorda annuale. Per le frazioni di mese si parte da una parte di 15 giorni. Ovviamente, nel caso in cui una persona abbia lavorato per meno di 12 mesi, bisogna basare il calcolo sul numero di mesi effettivamente lavorati.

Facciamo anche in questo caso un esempio di calcolo della quattordicesima. Il conteggio avviene sulla base di questa formula:
retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati / totale mensilità

Per esaminare la composizione della quattordicesima mensilità occorre considerare che nel nostro ordinamento non vige un principio di universale, da utilizzare ogni qualvolta la legge faccia riferimento al concetto di retribuzione di modo da poter conoscere già in anticipo quali elementi la compongono.

Nella maggior parte dei casi comunque la contrattazione collettiva, nella retribuzione da prendere a base di calcolo , ricomprende la paga base, l'indennità di contingenza, i terzi elementi nazionali o provinciali, eventuali scatti di anzianità, e altri elementi retributivi erogati con continuità, e quindi superminimo, assegno ad personam, straordinari forfetizzati.

La quattordicesima mensilità viene definita calcolando un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prendendo come riferimento il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Nel calcolo della  quattordicesima mensilità , in quanto retribuzione differita, è necessario tenere in considerazione tutti gli elementi che hanno caratterizzato la retribuzione, soprattutto sotto il profilo delle assenze dal lavoro; a seconda della tipologia dell'assenza, pertanto, la quattordicesima viene erogata per intero ovvero parzialmente.

L'erogazione avviene per intero nelle assenze dovute a:

Congedo matrimoniale

Ferie

Festività

Permessi

Malattia a totale carico del datore di lavoro

Avviene invece in misura ridotta per le assenze dovute a:
Congedo parentale
Malattia e infortunio oltre il periodo gestibile da contratto

Servizio di leva

Aspettativa non retribuita

Sciopero

Permessi non retribuiti

E' da rilevare che in quasi in tutti i casi in cui l'assenza del lavoratore è tutelata e coperta dall'intervento degli Istituti previdenziali e assistenziali, la maturazione della quattordicesima mensilità è garantita e pagata dagli istituti stessi i quali la calcolano direttamente sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro all'ente.

La maggior parte dei contratti collettivi prevede una integrazione a carico del datore di lavoro in tutti quei casi in cui le  assenze comportino il pagamento dei trattamenti economici a carico degli Istituti previdenziali fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione. Si rende necessario, quindi, determinare l'importo che il datore di lavoro deve aggiungere all'indennità riconosciuta dall'Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali.

Per evitare che il dipendente possa subire una imposizione fiscale troppo elevata con il picco delle aliquote fiscali, l'imposta viene calcolata separatamente dalle altre competenze del mese.



mercoledì 10 maggio 2017

Dichiarazione redditi come risparmiare: trucchi e consigli




E' iniziata il 2 maggio la 'stagione' 2017 della dichiarazione precompilata del 730 . Online e pronte per essere inviate, con o senza modifiche, ci sono circa 20 milioni di dichiarazioni dei redditi predisposte dall'Agenzia delle Entrate. Ogni dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello 'Redditi', invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Per risparmiare sulla dichiarazione dei redditi l’unico metodo valido è quello di applicare tutte le detrazioni e deduzioni fiscali possibili per legge. Vediamo una sintesi con alcuni trucchi e consigli su come risparmiare con il modello 730 precompilato e non, in vista delle scadenze per l'invio all'Agenzia delle Entrate.

Spese per la famiglia
Partiamo da un classico: le detrazioni per familiari a carico. Si tratta di figli, coniuge e altri familiari il cui reddito lordo annuo inferiore a 2.840,51 euro, indipendentemente dall’età. Le condizioni e le agevolazioni variano in funzione del legame di parentela esistente tra il dichiarante e il familiare.

Per i figli sono inoltre detraibili al 19% fino ad un massimo di 632 euro a figlio, le spese sostenute per l’istruzione, dall’asilo nido (sia pubblico che privato) all'università, ad eccezione delle spese rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di produzione. La detrazione va divisa tra i genitori che hanno fiscalmente a carico i figli.

Sono detraibili al 19% le spese mediche sostenute che complessivamente per sé stessi o per i familiari a carico che superano la franchigia di 129,11 euro.

Detraibili invece al 19% senza franchigia anche le spese mediche sostenute per i disabili a carico. I disabili o i contribuenti che ha un disabile a carico possono scaricare al 19% anche le eventuali spese sostenute per l’acquisto e la riparazione del veicolo per il disabile, entro un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, a patto di rispettare determinati vincoli sia sul tipo di auto che sugli adattamenti da apportarvi.

Detrazione fiscale al 19% anche per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica per ogni figlio a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fino ad un massimo di 210 euro a figlio.

Spese per la casa
Con riferimento alle spese sostenute per la propria casa sono numerose le possibilità di recupero fiscale:

per l‘acquisto della casa è possibile recuperare il 19% anche sulle spese di intermediazione, nonché l’imposta di registro o l’IVA agevolati pagati sull'acquisto della prima casa, sotto forma di credito di imposta. Tale credito d’imposta non spetta però in caso di vendita di immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. “prima casa” o vendita di immobile pervenuto per successione o donazione;

mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale: è possibile recuperare il 19% degli interessi pagati, per una spesa massima di 4.000 euro annui;

ristrutturazioni edilizie: per ristrutturazione, manutenzione, restauro ed eliminazione delle barriere architettoniche spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ristrutturazione edilizia entro un limite di spesa di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo. A meno di proroghe dal 2018 si passerà al 36% con un limite di 48.000 euro;

chi ha costruito o acquistato immobili per affittarli, hai diritto ad una deduzione fiscale del 20% a patto che il contratto di locazione duri almeno otto anni;

per chi è in affitto le detrazioni spettano solo per contratti di locazione regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate e varia in funzione del reddito complessivo posseduto (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca):

300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro;

acquisto di mobili ed elettrodomestici, concomitanti a ristrutturazioni edilizie, spetta una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili o elettrodomestici entro un limite di spesa di 10.000 euro. La detrazione viene divisa in 10 quote annuali di pari importo;

bonus mobili per le giovani coppie (almeno uno dei due deve avere meno di 35 anni), una detrazione pari al 50% su un massimo di 16mila euro, da dividere in 10 quote annuali, che spetta per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili nuovi;

per le riqualificazioni energetiche le detrazioni cambiano a seconda del tipo di intervento:
65% fino a fine 2017 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;

70% dal 2017 fino a fine 2021 per gli interventi condominiali che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica estiva e invernale del condominio, conseguendo almeno la qualità media di cui al DM(decreto ministeriale) del 26 giugno 2015. Limite di spesa massima di 40.000 euro per unità abitativa;

36% dal 1 gennaio 2018 per gli interventi su singole unità abitative per una spesa massima di 48.000 euro;

36%: dal 1 gennaio 2022 per interventi su interi condomini per una spesa massima di 48.000 euro;

gli interventi antisimici sugli immobili sono detraibili al 50% (36% dal 2018) delle spese sostenute dal 22 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 per gli interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino ad un massimo di 96.000 euro a immobile (48.000 euro dal 2018). La detrazione viene ripartita anche in questo caso in 10 quote annue di pari importo;

per la videosorveglianza (telecamere, sistemi d’allarme e contratti con istituti di vigilanza) è previsto un credito d’imposta che ammonta al 100% per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, per sistemi d’allarme, per la stipula di contratti con istituti di vigilanza per immobili ad uso abitativo.

Altre spese
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per:

le donazioni a ONG, Onlus, istituti scolastici, associazioni o a popolazioni colpite da calamità, come il terremoto sono detraibili al 19% fino ad un massimo di 2.065 euro;

detraibili al 19% le spese sostenute per i premi di assicurazione per rischio morte o invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di 530 euro di spesa, anche in presenza di più contratti. Se l’assicurazione è per il rischio di non autosufficienza, la detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 1.291,14, euro, anche in presenza di più contratti;

le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e di contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono interamente deducibili dal reddito;

i contributi versati per colf, baby sitter e badanti sono deducibili dal reddito fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro;

le spese funebri sono detraibili al 19% per una spesa massima di 1.550 euro a decesso;

le spese veterinarie sono detraibili al 19% della spesa sostenuta per un massimo di 387,34 euro, con franchigia di 129,11 euro.




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