lunedì 16 giugno 2014

Bonus 80 euro: il panorama degli esclusi:: pensionati e non solo



Per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti incapienti, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più esattamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”. Fortunatamente, non rilevano le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e quelle per oneri (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo,ecc.). Perciò, se non si paga IRPEF, ciò non vuol dire necessariamente che il bonus non spetta: se infatti l’imposta è azzerata non dalla detrazione per lavoro dipendente ma da altre detrazioni (per esempio, quella per il coniuge a carico), il credito spetta ugualmente.

Dal "bonus 80 euro" sono esclusi i pensionati, mentre i redditi determinati da forme di previdenza complementare rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione. L'incongruenza, contenuta nel decreto legge 66/2014 che ha introdotto il bonus Irpef, viene evidenziata dalla circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al bonus. «Lascia perplessi – si legge nel documento – la circostanza che sono destinatari del credito anche coloro che siano titolari di una prestazione pensionistica di cui al Dlgs 124/1993 – anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 un'attività di lavoro – atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere».

Dubbi anche in merito alla possibilità di poter richiedere il bonus se nel 2014 si ha un reddito da lavoro dipendente ma non si lavora, perché il decreto legge prevede che il reddito sia rapportato al periodo di impiego nell'anno. L'ipotesi riguarda, per esempio, chi ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel 2014 incassa l'indennità di disoccupazione (quindi ha un reddito ma non lavora). Ma si può trovare in questa situazione anche chi incassa un risarcimento stabilito dal giudice nell'ambito di una controversia in materia di lavoro, ma quest'anno non ha impiego.

Secondo i consulenti del lavoro il dubbio a questo riguardo potrebbe essere risolto tenendo conto proprio dell'anomalia relativa ai pensionati.
Cioè se il bonus spetta al titolare di una prestazione di previdenza complementare che quindi non lavora, allora il «periodo di lavoro» a cui fa riferimento la norma non va inteso come periodo di svolgimento dell'attività ma di maturazione del reddito che dà diritto all'agevolazione.

Maggiore chiarezza, invece, si ha in merito alle voci che rientrano nella definizione di reddito complessivo, che non deve essere superiore a 26mila euro. Si considera l'importo determinato dalla somma di tutte le categorie di reddito indicate all'articolo 6 del Tuir, esclusi quelle soggette a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Sono esclusi il reddito dell'abitazione principale e gli importi legati all'incremento di produttività.
Per quanto riguarda l'importo del bonus, secondo la circolare i sostituti d'imposta devono calcolarlo su base giornaliera. Quindi per chi ha diritto all'importo massimo di 640 euro da suddividere negli stipendi da maggio a dicembre, l'agevolazione oscillerà tra i 78,77 euro per i mesi con 30 giorni e gli 80,98 euro per i mesi con 31 giorni. Per un contratto a termine con scadenza il 31 ottobre, invece, il bonus complessivo è di 533,04 euro (640:365 moltiplicato per 304 giorni), che sarà suddiviso nei mesi da maggio a ottobre.

Gli importi sono anticipati, per conto dell'amministrazione, dal sostituto d'imposta che poi li recupera compensando con le ritenute e, nel caso, i contributi previdenziali.
Secondo i consulenti del lavoro, poiché il Dl fa riferimento alle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, si devono utilizzare solo le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese in cui viene calcolato il bonus, comprese quelle operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga.

A fronte di incapienza delle ritenute, si possono utilizzare i contributi previdenziali previsti per il medesimo periodo di paga. A questo riguardo viene evidenziato che a fronte della differente determinazione degli importi tra fisco e previdenza, i bonus di maggio potranno essere compensati con i contributi da versare entro il 16 giugno e così via nei mesi successivi.

È bene tener presente che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base delle informazioni in loro possesso. Chi non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi, deve darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo recupererà le somme eventualmente già erogate (e non spettanti) dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se per qualche motivo ciò non dovesse accadere, l’interessato dovrà restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.




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