Visualizzazione post con etichetta bonus 80 euro. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta bonus 80 euro. Mostra tutti i post

martedì 31 ottobre 2017

Lavoratori dipendenti: bonus di 80 euro in busta paga


Sale di 600 euro il tetto di reddito annuo per i beneficiari del bonus Irpef di 80 euro al mese. Dal 2018 il beneficio pieno andrà ai redditi fino a 24.600 euro, quello parziale a quelli compresi fra questa somma e 26.600 euro. Con l’aumento disposto dalla legge di Bilancio verrà tra l’altro garantito agli statali il previsto aumento di 85 euro lordi con il rinnovo dei contratti senza che una parte dei lavoratori perda il bonus da 80 euro per il superamento dei tetti di reddito.

Nuove le soglie di reddito, che passano rispettivamente da 24 mila a 24.600 e da 26 mila a 26.600. In questo modo sarebbero salvi gli 80 euro anche per i dipendenti pubblici alla luce degli aumenti degli stipendi statali. Nessuna novità, invece, per chi ha uno stipendio basso, sotto gli 8mila euro annui: per questi lavoratori il diritto al bonus Renzi non c’è e non ci sarà, considerando che la detrazione per reddito da lavoro dipendente, sotto questa soglia di reddito, supera l’Irpef.


BENEFICIARI – A partire dal prossimo 1° gennaio 2018 potranno beneficiare del bonus:

in misura piena, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con redditi fino a 24.600 euro;
in misura parziale e proporzionata al proprio reddito i lavoratori dipendenti statali e privati fino a 26.600.

REGOLE E COSA CAMBIA – I requisiti di reddito specificati nel D.L. 66/2014 e in vigore attualmente sono i seguenti:

reddito inferiore a 8 mila euro: 0 euro;

reddito compreso tra 8 euro e 24 mila euro: 960 euro all’anno di bonus;

reddito tra i 24 mila e i 26 mila euro: 26.000 – reddito complessivo/2000 x 960.

A partire dal prossimo anno, la Legge di Bilancio 2018 cambia gli ultimi due punti e i requisiti di reddito potrebbero essere i seguenti:

reddito compreso tra 8 mila euro e 24.600 euro: 960 euro all’anno di bonus;
reddito tra i 24.600 e i 26.600 euro: 26.600 – reddito complessivo/2000 x 960.

A CHI NON SPETTA – Nel caso in cui in sede di dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti statali e del settore privato dovessero superare le soglie di reddito previsto la legge prevede la restituzione completa del bonus Renzi di 80 euro. Stesse regole anche per chi non supera il reddito di 8 mila euro e quindi non è titolare del diritto a beneficiare del credito Irpef in busta paga.

Aumento soglia di reddito bonus 80 euro 2018: per effetto della nuova legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2018, aumenta la soglia di reddito per accedere al bonus 80 euro di Renzi. Tale aumento, infatti, si è reso necessario per non sterilizzare l'aumento di stipendio dei dipendenti coinvolti dal rinnovo dei contratti statali, bloccati da più di 7 anni.

Con il rinnovo del contratto statale, infatti, la ministra Madia e i sindacati, hanno concordato per i dipendenti pubblici, un aumento di stipendio proporzionale in base al reddito del lavoratore e fino ad un massimo di 85 euro.
Un aumento questo, che sin da subito ha mostrato qualche lacuna, una tra tutte, il fatto che avrebbe potuto azzerare il bonus 80 euro a causa dell'aumento del reddito del dipendente ed il conseguente superamento della soglia reddituale.

Tale aumento di soglia di reddito, non sarà a beneficio solo del bonus 80 euro 2018 dipendenti pubblici ma tutti lavoratori e porterà dunque ad un allargamento della platea dei beneficiari.




mercoledì 1 giugno 2016

Restituzione bonus 80 euro come funziona



Ecco quali saranno i dipendenti chiamati alla restituzione del Bonus erogato nel corso dell'anno 2015. Circa 1,4 milioni di persone che hanno ricevuto il bonus di 80 euro e dovranno restituirlo. La gran parte dovrà restituire tutta o parte della cifra ricevuta perché ha superato la soglia dei 24 mila euro di reddito, oltre la quale il bonus si riduce rapidamente fino a scomparire per i redditi superiori ai 26 mila euro. Ma circa 341 mila contribuenti lo dovranno restituire perché sono risultati “incapienti”, cioè hanno guadagnato meno di 8.000 euro, la soglia sotto la quale si perde il diritto al bonus.

Vediamo quali contribuenti sono interessati dalla restituzione del bonus 80 euro?

Si tratta fondamentalmente di tre tipologie di contribuenti:

coloro che hanno percepito un reddito inferiore alla no tax area ovvero agli 8.000 euro;

coloro che hanno percepito un reddito superiore al limite previsto dalla Legge (ovvero 26.000 euro);

coloro che hanno commesso o addirittura subito (nel senso che è stata l’Agenzia delle Entrate a commettere l’errore) errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Il bonus da 80 euro mensili– tecnicamente un credito di imposta sull’IRPEF riservato ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi – è stato approvato nell'aprile del 2014, poche settimane prima delle elezioni europee. Il bonus spettava a tutti i lavoratori dipendenti che guadagnavano meno di 26 mila euro, ma –dato di fatto è una detrazione fiscale –non tocca a quei contribuenti che guadagnano meno di 8.000, per i quali è già prevista una riduzione totale dell’IRPEF. È noto dall'inizio che se nel corso dell’anno un contribuente fosse uscito da questi due limiti, superare i 26 mila euro o scendere sotto gli 8.000, sarebbe stato costretto a restituire tutta o parte della cifra che aveva ricevuto.

Il ministero delle Finanze ha pubblicato nei giorni scorsi i dati sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, nei quali era presenta anche una tabella riassuntiva sulla distribuzione e sulla restituzione degli 80 euro. Da questi dati risulta che 11,2 milioni di italiani hanno ricevuto il bonus e 1,4 milioni lo dovranno restituire. Di questi, 651 mila contribuenti hanno dovuto restituire parte del bonus, perché sono passati dalla fascia sotto i 24.000 euro di reddito a quella sopra  i 26 mila. Altri 798 mila circa hanno invece dovuto restituirlo interamente. Di questi, circa 341 mila hanno dovuto restituire il bonus perché sono scesi sotto gli 8.000 euro di reddito annuo e sono diventati “incapienti”.

Vediamo chi è diventato incapiente ha diritto comunque a un rimborso delle imposte pagate.

Queste persone si trovano quindi nella situazione paradossale di dover restituire gli 80 euro ricevuti ma essere diventati nel contempo creditori nei confronti dello stato di un’altra somma.
Facciamo un esempio concreto: un lavoratore con un contratto che gli garantisce un reddito di 10 mila euro nel corso dell’anno. Dopo sei mesi in cui ha percepito regolarmente gli 80 euro in busta paga, e in cui ha pagato l’IRPEF sul suo reddito, il lavoratore riceve una riduzione di ore e quindi di stipendio, oppure perde il lavoro: di fatto il suo reddito a fine anno non arriva a 8.000 euro. Il contribuente dovrà restituire il bonus, ma nello stesso tempo, essendo diventato incapiente, ha diritto alla restituzione di tutta l’IRPEF versata nel corso dell’anno, o che avrebbe dovuto versare in sede di dichiarazione.

Si trova in questa situazione il 12,5 per cento di chi ha ricevuto il bonus, un contribuente su otto. La causa del problema è che il governo ha introdotto gli 80 euro sotto forma di bonus mensile e non come conguaglio a fine anno, cosa che avrebbe permesso di evitare gran parte dei casi di restituzioni.

L’aspetto più antipatico della vicenda è che i contribuenti interessati, pur avendo percepito il bonus di 80 euro a rate durante l’anno precedente, dovranno restituire l’importo considerato in un’unica soluzione.



mercoledì 21 ottobre 2015

Lavoro: le nuove misure per l’occupazione per l’anno 2016


Ricordiamo che lo sgravio triennale sulle assunzioni previsto dal comma 118 dell’articolo 1 della legge 190/2014 riguarda le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Dunque una agevolazione transitoria, per i contratti firmati nel 2016 la riduzione dei contributi al 40% avrà una durata massima di 24 mesi per una soglia di 3.250 euro;  ecco il motivo per il quale la Legge di Stabilità 2016 interviene nuovamente. Dimezzati gli sgravi contributivi per le imprese che assumono a tempo indeterminato rispetto all'attuale tetto dagli attuali 8.060 euro per 36 mesi di oggi.

Più in particolare:
dal 2017 la durata massima scende a 12 mesi, con una soglia di circa 1.600 euro.

Dal 2018 il meccanismo dovrebbe essere completamente azzerato. La misura porta, complessivamente, ad un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Bonus 80 euro trasformato in sgravio, dimezzati gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, ripristinata e ampliata la detassazione dei premi produttività: tutte le misure per l'occupazione della Legge di Stabilità 2016.

Diverse le misure contenute nella Legge di Stabilità 2016 a favore dell’occupazione in Italia, dal bonus di 80 euro in busta paga che cambia veste e viene trasformato in sgravio fiscale, al dimezzamento degli sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, al ripristino e l’ampliamento della detassazione dei premi produttività.

Vediamoli nel dettaglio.
Cambia il bonus di 80 euro in busta paga per i dipendenti che guadagnano fino a 26mila euro annui: d’ora in poi non sarà più una “prestazione sociale” diventa uno sgravio fiscale che viene tolto dalla busta paga. Un modo per alleggerire la pressione fiscale perché in questo modo il bonus non figura più come maggior spesa per ben 10 miliardi l’anno e il peso del fisco scenderà il prossimo anno dall’attuale 43,1% al 42,6%. In parole povere il bonus non corrisponderà più ad un esborso di Stato ma ad un mancato introito per l’Erario. Cambia inoltre, seppur di pochi euro, l’ammontare della detrazione: lo sgravio sarà variabile a seconda del reddito.

Per il 2016 viene ripristinata la detassazione dei premi produttività, con uno stanziamento di 430 milioni nel 2016, che salgono a 589 milioni gli anni successivi. Tra le novità anche l’ampliamento della platea di beneficiari, includendo i redditi fino a 50mila euro lordi annui (non più i 30-40 mila euro ammessi finora): anche i quadri, oltre agli impiegati e agli operai, potranno godere dell’agevolazione fiscale. La Legge di Stabilità 2016 fissa l’asticella a 2.500 euro per l’importo del premio legato al raggiungimento di obiettivi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, assoggettato alla tassazione del 10%. Le aziende potranno inoltre distribuire ai dipendenti gli utili fino a 2.500 euro sempre con tassazione al 10%. L’altra novità è che le somme incentivanti non concorrono alla formazione del reddito ai fine ISEE. In buona sostanza, le somme corrisposte ai lavoratori fini a 2.500 euro a seguito di accordi collettivi aziendali o territoriali sconteranno un’aliquota fiscale del 10% e sarà una imposta sostitutiva che non andrà a cumularsi con gli altri redditi del lavoratore.

Debutterà anche lo Statuto dei lavoratori autonomi finalizzato ad estendere nuove tutele e benefici fiscali sarà una misura organica su fisco e nuove tutele;

contrattazione decentrata, sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei
lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi; il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro;

pensionati, aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef; per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall'attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro; per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro;
previsto il part-time per gli over 63 che dal 2016 a fine 2018 maturano i requisiti per la pensione sulla base della Legge Fornero;

Opzione donna – il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Il decreto attuativo del Jobs Act tra le novità per il mondo del lavoro ha previsto una serie di incentivi volti a promuovere il ricorso ai contratti di apprendistato.

Così i datori di lavoro che concludano contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 potranno contare su:

l’esenzione dal contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;

la riduzione dell’aliquota contributiva del 10% di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al 5%;

lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI di cui dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978;

lo sgravio pari allo 0,30% delle aliquote contributive previste dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per favorire l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi dell’Unione Europea.

martedì 6 gennaio 2015

Legge di Stabilità 2015 le novità per lavoro e pensioni



La Legge di Stabilità 2015, contiene "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". La legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, entra in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.

A seguire proponiamo una sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori per quanto concerne, in particolare, gli aspetti del mercato del lavoro e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.

Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus. Si prevede un 'intervento con l'obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà, sul "Bonus 80 sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. Sarà, infine, il sostituto d'imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Il Legislatore interviene con l'allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue: ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Tassazione buoni pasto. Elevata la quota non sottoposta a tassazione a euro 7 (da euro 5.29), se il buono pasto è reso in formato elettronico.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP. Viene modificato l'art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante "Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta". In sintesi le modifiche sono le seguenti:

viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro;

viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale;

viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

TFR in busta paga. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturata del TFR, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturata come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi

- per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte

- ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Si prevede l'istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Norme sui requisiti contributivi per l'accesso alla pensione. Si tratta delle cd "penalizzazioni" legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l'eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.



lunedì 16 giugno 2014

Bonus 80 euro: il panorama degli esclusi:: pensionati e non solo



Per chiarire chi sono gli esclusi dal beneficio. Oltre ai pensionati, restano fuori dall’agevolazione, i cosiddetti incapienti, ossia i contribuenti che hanno IRPEF pari a zero per effetto delle detrazioni; più esattamente, la norma dispone che il credito viene riconosciuto quando l’imposta lorda calcolata sui redditi che danno diritto al bonus supera la detrazione per lavoro dipendente, cioè la “no tax area”. Fortunatamente, non rilevano le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e quelle per oneri (ad esempio, le spese mediche, gli interessi passivi sul mutuo,ecc.). Perciò, se non si paga IRPEF, ciò non vuol dire necessariamente che il bonus non spetta: se infatti l’imposta è azzerata non dalla detrazione per lavoro dipendente ma da altre detrazioni (per esempio, quella per il coniuge a carico), il credito spetta ugualmente.

Dal "bonus 80 euro" sono esclusi i pensionati, mentre i redditi determinati da forme di previdenza complementare rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione. L'incongruenza, contenuta nel decreto legge 66/2014 che ha introdotto il bonus Irpef, viene evidenziata dalla circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al bonus. «Lascia perplessi – si legge nel documento – la circostanza che sono destinatari del credito anche coloro che siano titolari di una prestazione pensionistica di cui al Dlgs 124/1993 – anche senza necessariamente svolgere o aver svolto nel corso del 2014 un'attività di lavoro – atteso che per espressa volontà legislativa e politica sono stati esclusi dal credito i titolari di reddito da pensione in genere».

Dubbi anche in merito alla possibilità di poter richiedere il bonus se nel 2014 si ha un reddito da lavoro dipendente ma non si lavora, perché il decreto legge prevede che il reddito sia rapportato al periodo di impiego nell'anno. L'ipotesi riguarda, per esempio, chi ha perso il lavoro a dicembre 2013 e nel 2014 incassa l'indennità di disoccupazione (quindi ha un reddito ma non lavora). Ma si può trovare in questa situazione anche chi incassa un risarcimento stabilito dal giudice nell'ambito di una controversia in materia di lavoro, ma quest'anno non ha impiego.

Secondo i consulenti del lavoro il dubbio a questo riguardo potrebbe essere risolto tenendo conto proprio dell'anomalia relativa ai pensionati.
Cioè se il bonus spetta al titolare di una prestazione di previdenza complementare che quindi non lavora, allora il «periodo di lavoro» a cui fa riferimento la norma non va inteso come periodo di svolgimento dell'attività ma di maturazione del reddito che dà diritto all'agevolazione.

Maggiore chiarezza, invece, si ha in merito alle voci che rientrano nella definizione di reddito complessivo, che non deve essere superiore a 26mila euro. Si considera l'importo determinato dalla somma di tutte le categorie di reddito indicate all'articolo 6 del Tuir, esclusi quelle soggette a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori. Sono esclusi il reddito dell'abitazione principale e gli importi legati all'incremento di produttività.
Per quanto riguarda l'importo del bonus, secondo la circolare i sostituti d'imposta devono calcolarlo su base giornaliera. Quindi per chi ha diritto all'importo massimo di 640 euro da suddividere negli stipendi da maggio a dicembre, l'agevolazione oscillerà tra i 78,77 euro per i mesi con 30 giorni e gli 80,98 euro per i mesi con 31 giorni. Per un contratto a termine con scadenza il 31 ottobre, invece, il bonus complessivo è di 533,04 euro (640:365 moltiplicato per 304 giorni), che sarà suddiviso nei mesi da maggio a ottobre.

Gli importi sono anticipati, per conto dell'amministrazione, dal sostituto d'imposta che poi li recupera compensando con le ritenute e, nel caso, i contributi previdenziali.
Secondo i consulenti del lavoro, poiché il Dl fa riferimento alle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga, si devono utilizzare solo le ritenute di lavoro dipendente e assimilato correnti determinate nello stesso mese in cui viene calcolato il bonus, comprese quelle operate su redditi arretrati e corrisposti nello stesso periodo di paga.

A fronte di incapienza delle ritenute, si possono utilizzare i contributi previdenziali previsti per il medesimo periodo di paga. A questo riguardo viene evidenziato che a fronte della differente determinazione degli importi tra fisco e previdenza, i bonus di maggio potranno essere compensati con i contributi da versare entro il 16 giugno e così via nei mesi successivi.

È bene tener presente che i sostituti d’imposta sono tenuti a riconoscere il bonus in via automatica sulla base delle informazioni in loro possesso. Chi non ha i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolare di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro derivante da ulteriori redditi, deve darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo recupererà le somme eventualmente già erogate (e non spettanti) dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale ha ricevuto la comunicazione da parte del lavoratore e, comunque, entro i termini delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Se per qualche motivo ciò non dovesse accadere, l’interessato dovrà restituire il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog