L’assegno di natalità concesso dall’Inps alle famiglie con reddito Isee basso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni, è stato confermato anche per l’anno 2017. Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
Coloro che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel corso del 2015 e non hanno ancora provveduto nel 2016 alla presentazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile al rilascio dell’ISEE, devono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre. E’ quanto ricorda l’INPS, che avverte che la mancata presentazione della DSU nei termini stabiliti comporterà, oltre alla perdita delle mensilità per il 2016, anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2015. In tale caso l’interessato per accedere al beneficio dovrà presentare una nuova domanda nel 2017.
Gli interessati che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016: è quanto precisa l’INPS con messaggio 4255/2016.
Gestione delle domande
Dall’anno 2015 l’Istituto nazionale di previdenza sociale gestisce le domande di assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, provvedendo al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le istruzioni in merito, erano state emanate dall’INPS con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015.
In riferimento a tale prestazione, è stata effettuata una verifica nella procedura di gestione delle domande; in maniera specifica, è stato evidenziato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno durante il 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella sopracitata circolare.
l bonus natalità come lo definisce l’INPS, consiste nell’erogazione di un assegno di 80€ al mese per ogni figlio alle famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, e di 160€ mensili a chi è in una fascia ISEE al di sotto di 7mila euro.
Fermo restando la soglia reddituale, tramite apposita richiesta all’Inps tutti i neo genitori o genitori adottivi (italiani, cittadini dell’UE o extracomunitari con permesso di soggiorno) possono fruire del bonus bebè 2016, ma solo fino al compimento del 3° anno di età del figlio naturale o adottivo.
La richiesta del bonus bebè va fatta entro 3 mesi dalla nascita o dall’arrivo in casa del bambino. Se la domanda viene fatta oltre i termini previsti, l’erogazione del bonus scatterà comunque dalla data di presentazione della stessa al compimento del 3° anno di vita del figlio e non si riceveranno gli arretrati.
Come abbiamo detto, questo è quanto previsto ora, ma la durata della concessione dell’assegno di natalità potrebbe essere rivista con l’inserimento del bonus bebè di 5 anni nella Legge di Stabilità 2017. Ricordiamo che la richiesta va presentata una sola volta per figlio e nel caso di gemelli la somma percepita va moltiplicata per il numero degli stessi.
Come fare domanda per il bonus bebè 2016? Basta inviare apposita domanda in via telematica attraverso il sito ufficiale dell’Inps dalla sezione Servizi online. Per accedere al sito e compilare la domanda è necessario avere il codice PIN rilasciato dall’Istituto.
Se non si è in possesso del PIN, in alternativa, si ci si può recare al proprio Patronato di fiducia o al Caf, oppure contattare il numero verde 803.164 da telefono fisso o 06 164.164 da cellulare.
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :
1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
2) residenza in Italia;
3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);
4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.
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