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domenica 20 novembre 2016

Assegno di natalità: domanda entro il 31 dicembre 2016



L’assegno di natalità concesso dall’Inps alle famiglie con reddito Isee basso per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni, è stato confermato anche per l’anno 2017. Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Qualora il figlio sia affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

Coloro che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel corso del 2015 e non hanno ancora provveduto nel 2016 alla presentazione della DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica, utile al rilascio dell’ISEE, devono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre. E’ quanto ricorda l’INPS, che avverte che la mancata presentazione della DSU nei termini stabiliti comporterà, oltre alla perdita delle mensilità per il 2016, anche la decadenza della domanda di assegno presentata nel 2015. In tale caso l’interessato per accedere al beneficio dovrà presentare una nuova domanda nel 2017.

Gli interessati che hanno presentato domanda di assegno di natalità nel 2015 devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2016. Questo adempimento è necessario ai fini dell’ISEE 2016: è quanto precisa l’INPS con messaggio 4255/2016.

Gestione delle domande
Dall’anno 2015 l’Istituto nazionale di previdenza sociale gestisce le domande di assegno di natalità di cui alla legge 190/2014, provvedendo al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Le istruzioni in merito, erano state emanate dall’INPS con circolare n. 93 dell’8 maggio 2015.

In riferimento a tale prestazione, è stata effettuata una verifica nella procedura di gestione delle domande; in maniera specifica, è stato evidenziato che molti utenti, che hanno presentato domanda di assegno durante il 2015, non hanno ancora provveduto per l’anno in corso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2016, così come indicato nella sopracitata circolare.

l bonus natalità come lo definisce l’INPS, consiste nell’erogazione di un assegno di 80€ al mese per ogni figlio alle famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro, e di 160€ mensili a chi è in una fascia ISEE al di sotto di 7mila euro.

Fermo restando la soglia reddituale, tramite apposita richiesta all’Inps tutti i neo genitori o genitori adottivi (italiani, cittadini dell’UE o extracomunitari con permesso di soggiorno) possono fruire del bonus bebè 2016, ma solo fino al compimento del 3° anno di età del figlio naturale o adottivo.

La richiesta del bonus bebè va fatta entro 3 mesi dalla nascita o dall’arrivo in casa del bambino. Se la domanda viene fatta oltre i termini previsti, l’erogazione del bonus scatterà comunque dalla data di presentazione della stessa al compimento del 3° anno di vita del figlio e non si riceveranno gli arretrati.

Come abbiamo detto, questo è quanto previsto ora, ma la durata della concessione dell’assegno di natalità potrebbe essere rivista con l’inserimento del bonus bebè di 5 anni nella Legge di Stabilità 2017. Ricordiamo che la richiesta va presentata una sola volta per figlio e nel caso di gemelli la somma percepita va moltiplicata per il numero degli stessi.

Come fare domanda per il bonus bebè 2016? Basta inviare apposita domanda in via telematica attraverso il sito ufficiale dell’Inps dalla sezione Servizi online. Per accedere al sito e compilare la domanda è necessario avere il codice PIN rilasciato dall’Istituto.

Se non si è in possesso del PIN, in alternativa, si ci si può recare al proprio Patronato di fiducia o al Caf, oppure contattare il numero verde 803.164 da telefono fisso o 06 164.164 da cellulare.
Può presentare la domanda il genitore che sia in possesso dei seguenti requisiti :

1) Cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2) residenza in Italia;

3) convivenza con il figlio (il figlio ed il genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso Comune);

4) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, o del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, non superiore a 25.000 euro annui. L’ISEE di riferimento è l’ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l’assegno.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. L’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola, a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.



venerdì 20 maggio 2016

Lavoro: bonus quarto figlio da presentare entro maggio 2016



Per la fruizione del bonus quarto figlio è necessario presentare una DSU aggiornata . Se non è già stata presentata il termine è il 31 maggio 2016. Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda: l’INPS utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È  necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015.

L’INPS ricorda che l'assegno - di massimo 500 euro - arriverà entro luglio. L'istituto previdenziale ha reso  noto che a seguito del è possibile fruire del cd "bonus quarto figlio che consiste in un  contributo di 500 euro , solo per l’anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.

Il primo pagamento da parte dell’Istituto verrà effettuato nel mese di luglio . Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda poiché l’Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998, relativo al 2015.

È necessario, però, che nell’anno 2015 o 2016, sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una DSU con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non siano inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.

L'Inps pagherà nel mese di luglio il bonus per il quarto figlio. L'istituto ricorda che il sostegno - di massimo 500 euro - andrà alle famiglie con quattro o più figli minori che hanno un valore Isee non superiore agli 8500 euro annui.

Per ricevere il bonus, "non occorre presentare alcuna domanda poiché l'Inps utilizzerà, in automatico, la domanda già presentata dai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori". È necessario, però, la famiglia abbia presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per il 2015 o il 2016 dalla quale risultino almeno quattro figli minori. Il quarto deve essere arrivato - per nascita o adozione - nel 2015. Chi non ha ancora presentato la Dsu dovrà farlo entro il 31 maggio 2016.

Aleggia però il rischio di un ritardo tecnico. Può capitare che i Comuni non inseriscano "entro
il 31 maggio" le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015. In questo caso,  "i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l'erogazione da parte dell'Istituto verrà effettuata solo a dicembre 2016".

A luglio il "bonus quarto figlio" per chi ha un Isee sotto 8.500 euro „È necessario, però, che "nell'anno 2015 o 2016, sia stata presentata una dichiarazione sostitutiva unica dalla quale risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015. In assenza di una Dsu con queste caratteristiche, occorre presentare una nuova Dsu entro il 31 maggio 2016".“

L’INPS fa presente che per corrispondere il bonus è importante che gli Uffici comunali completino l’inserimento, nella procedura prestazioni sociali, delle richieste di pagamento relative alle domande di cui al citato articolo 65, già presentate dagli utenti per il 2015 e non ancora inserite da parte dei Comuni nella predetta procedura prestazioni sociali.

Qualora le domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015 non saranno inserite dai Comuni entro il prossimo 31 maggio, i pagamenti del bonus quarto figlio subiranno un ritardo tecnico e l’erogazione da parte dell’Istituto verrà effettuata solo nel mese di dicembre 2016.




venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

mercoledì 6 maggio 2015

Nuovo ISEE 2015 le domande più frequenti dell’INPS



Con una pagina pubblicata sulla home page del proprio portale, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato nell'apposita area tematica dedicata all’ISEE 2015 le risposte alle domande più frequenti pervenute, nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Per ottenere il nuovo ISEE 2015 bisogna presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU, un documento che contiene informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali che vadano a descrivere la situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

La presentazione della DSU serve per poter ottenere l’ISEE per concorrere alla richiesta di prestazioni sociali agevolate che dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La DSU serve anche per accedere a servizi di pubblica utilità con condizioni agevolate quindi per ottenere bonus per il servizio di telefonia fissa il bonus luce o gas.

Non tutte le informazioni da inserire nella DSU però appaiono chiare, soprattutto quando ci si trova in presenza di situazioni familiari atipiche.

In pratica, l’INPS risponde ai dubbi più frequenti sulla base delle segnalazioni arrivate dalla consulta nazionale dei CAF. Coniugi non conviventi, coppie di fatto con figli, casa di abitazione e contratto di affitto, voci da inserire nel patrimonio mobiliare, ISEE studenti universitari, nucleo familiare ridotto: sono questi i temi al centro della maggioranza delle FAQ ISEE dell’INPS. Composizione del nucleo familiare, compilazione della DSU, casa di abitazione e contratto di affitto: l'INPS pubblica le FAQ sul portale dedicato.

Cosi suddiviso:

Quadro A Nucleo Familiare

In caso di soggetti conviventi che abbiano ognuno 2 figli ci si trova in presenza di un nucleo familiare composto da 4 figli non in comune. In questo caso è possibile avere la maggiorazione della scala di equivalenza per almeno 3 figli.

L’Inps risponde di NO poiché la maggiorazione spetterebbe solo nel caso in cui i genitori siano sposati e che almeno uno dei due abbia 3 figli.

In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU.

Nel caso di genitori separati come deve essere compilato il quadro D se il genitore tenuto al versamento del mantenimento dei figli non li versa?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Il genitore che è tenuto al versamento degli assegni di mantenimento al figlio da provvedimento di separazione o divorzio dell’Autorità giudiziaria, ma non li corrisponde, come deve essere compilato il quadro D?

Nel quadro D si va ad indicare il dati dell’altro genitore, il codice fiscale del figlio e deve essere barrata la casella di esclusione del genitore in quanto tenuto a versare gli assegni al mantenimento del figlio risultanti da provvedimento giudiziario.

Nel caso di un nucleo familiare in cui, oltre al minore e al genitore solo, siano presenti anche altri soggetti, si tratta comunque di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?

No, in caso di presenza di altri soggetti all'interno del nucleo familiare non si può fruire dell’agevolazione prevista per “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”.

Quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore e l’altro genitore è di nazionalità straniera, il secondo va indicato nella DSU dal genitore convivente con il figlio?

L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all'estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.

Se l’altro genitore è deceduto o è straniero che vive all'estero come si può ottenere l’ISEE minori per la quale è necessario, nel quadro D, inserire il CF dell’altro genitore?

In questi casi di particolare assenza dell’altro genitore descritti nella domanda l’altro genitore dovrà esimersi, per il figlio minore interessato dalla condizione sopra descritta dalla compilazione del quadro D.

Quadro B casa di abitazione

E’ possibile inserire il contratto di locazione nel quadro B anche se ancora intestato al deceduto non inserito nel quadro A della DSU? E’ obbligatorio procedere alla voltura del contratto?
Pur essendo necessario effettuare la voltura, nel caso di successione nel contratto (art. 6 della legge n.392 del 1978), è possibile indicare nel quadro B l’intestatario del contratto deceduto prima della scadenza del contratto che ovviamente non fare parte del nucleo familiare determinato ai fini ISEE

Modulo MB.2
Quadro C prestazioni universitarie

In caso di genitori separati e non conviventi con figli residenti con uno dei due, ai fini della compilazione della DSU per le prestazioni del diritto alla studio universitario in particolare, e in generale anche per altri casi, i redditi e i beni immobiliari dell’altro genitore non convivente vanno indicati? E quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?

Ai genitori separati non si applica l’articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”), nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”;

La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice. La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Modulo FC.1
Quadro FC2 patrimonio mobiliare

Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice Iban vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?

Le cosiddette “carte conto” ovvero carte prepagate ricaricabile che possiedo le principali funzioni di un conto corrente vanno indicante nella nel quadro FC2 sezione I codice 01 indicando sia il saldo al 31/12 che la giacenza media. Le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente si indicano nel quadro FC2 sezione II codice 99

Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?

Non deve essere verificato se il dichiarante ha pagato il mutuo ma solo il debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Quadro FC3 patrimonio immobiliare

I voucher o buoni lavoro, che sono compensi di lavoro autonomo occasionali riconosciuti a determinate categorie di soggetti, sono redditi esenti, riconosciuti ai fini del diritto alla pensione. Dove devono essere inseriti nella DSU?

Tali redditi non rientrano fra i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati da INPS e non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF ex art. 4, comma 2 lett. f), pertanto devono essere indicati in DSU dal cittadino nel modulo FC1 - Quadro FC4 in “Redditi esenti da imposta”

Quadro FC4 redditi e trattamenti da dichiarare ai fine ISEE

La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserite?

Si devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS.

Quadro FC5 assegni periodici per coniuge e figli

Se il padre paga l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne l’importo va indicato alla madre o al figlio?

Dalla madre fino a quando il figlio non diventa maggiorenne. Poi il giudice può decidere che l’assegno venga erogato direttamente al figlio e in questo caso visto che l’assegno non è effettivamente percepito dal ex coniuge è corretto che lo dichiari il figlio maggiorenne nel quadro FC4. Ne consegue che lo deve indicare il soggetto che effettivamente lo percepisce in base a un provvedimento dell’autorità giudiziaria (vedi sentenza).

Le quietanze dei versamenti effettuati dal coniuge che versa gli assegni di mantenimento ai figli devono essere acquisite dal CAF e gli importi versati vanno indicati nel quadro FC5?

NO. Il coniuge separato nel compilare il proprio modulo FC.1 pur in presenza di una sentenza, deve dichiarare quello effettivamente corrisposto o zero se mai corrisposto. Non è obbligo del CAF archiviare la documentazione

Fra le varie precisazioni, segnaliamo che resta invariata la data da prendere come riferimento per la verifica della variazione di residenza di uno studente (i due anni precedenti alla presentazione della domanda). Ci sono poi una serie di precisazioni che riguardano studenti stranieri, il coordinamento con eventuali disposizioni particolari stabilite dalle università. Ci sono poi risposte varie relative al modo in cui bisogna inserire la quota residua del mutuo da pagare, al trattamento degli investimenti, alle componenti aggiuntive (che è necessario compilare in alcuni casi, ad esempio quando i genitori sono divorziati). Il sito dell’INPS dedicato al nuovo ISEE prevede anche altre sezioni dedicate alla compilazione della DSU e alla sua gestione.



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