venerdì 20 gennaio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: 730, CU, 770 e IVA



La Dichiarazione dei Redditi 2017 scadenza 7 e 23 luglio. Ecco il nuovo termine per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, a deciderlo il nuovo decreto che sposta la scadenza dichiarazione dei redditi al 23 luglio per il 730 precompilato inviato direttamente dai contribuenti e per i Caf, commercialisti e intermediari che entro il 7 luglio, hanno smaltito l'80% delle dichiarazioni.

La scadenza 730 ordinario e 730 precompilato trasmesso da Caf, commercialisti o intemerdiari, rimane al 7 luglio.

Ricordiamo che la dichiarazione va presentata dai contribuenti obbligati alla trasmissione del modello 730 o il nuovo modello redditi ex Unico, e da coloro che intendono portare a deduzione e a detrazione, ai fini Irpef sui redditi, le spese sostenute nell’anno precedente a quello della dichiarazione.

La prima novità è il formato unificato: spariscono il modello ordinario e semplificato, rispettivamente per dividendi e lavoro dipendente, la dichiarazione dei sostituti d’imposta da questo 2017 si effettua con un unico modulo, composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY. La dichiarazione dei sostituti d’imposta sulle ritenute operate nel 2016 va trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite professionista della dichiarazione, entro il 31 luglio 2017.

Fra le novità:
nuovo quadro DI, dichiarazione integrativa: per utilizzare l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016.

Quadri ST (ritenute alla fonte, trattenute assistenza fiscale, imposte sostitutive) e SV (trattenute addizionali comunali IRPEF): nelle prime tre sezioni, non ci sono più le caselle compensazione interna degli importi relativi alla eccedenza di versamento, che da quest’anno sono transitate nell’F24.

Quadro SX (riepilogo compensazioni): è stato semplificato, eliminando alcune voci non più attuali.

Per quanto riguarda la dichiarazione di lavoratori dipendenti e pensionati, approvati 730/2017 (per la dichiarazione dei redditi), 730-1 (per la destinazione dell’otto, cinque e due per mille IRPEF), 730-2 (per le ricevute di sostituto d’imposta e intermediario), 730-3 (liquidazione e assistenza fiscale), 730-4 e 730-4 integrativo (comunicazione, bolla, consegna e ricevuto risultato contabile), bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1.

Il modello 730 può essere presentato in formato carteceo, oppure precompilato. Il 730 precompilato sarà disponibile dal prossimo 15 aprile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione è il 23 luglio, oppure il 7 lulgio per chi si rivolge a CAF o professionisti abilitati.

Molte le novità 2017: raddoppio premi di risultato agevolati, incentivi lavoratori impatriati, bonus mobili giovani coppie acquisto prima casa, school bonus, niente rivalutazione terreni coltivatori diretti, detrazione leasing prima casa, proroga detrazioni ristrutturazione edilizia e efficienza energetica, detrazione per controllo da remoto impianti di riscaldamento.

Cambia il termine per la consegna ai dipendenti della CU 2017, al 31 marzo (l’anno scorso era fine febbraio), mentre resta invariata la scadenza del 7 marzo per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Anche qui, novità per premi di risultato, lavoratori impatriati, rimborsi beni e servizi effettuati dal datore di lavoro non soggetti a tassazione.

IVA
Approvati il modello IVA/2017 e IVA base. La dichiarazione IVA si presenta in febbraio, in via telematica, direttamente o tramite intermediario. I modelli contengono:
IVA/2017: frontespizio, quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

IVA base 2017: frontespizio, VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

Fra le novità: opzione per partecipare al gruppo IVA (che debutta nel 2018, ma con adesione da comunicare nella dichiarazione dell’anno precedente, valida poi per tre anni), nuovo quadro VN per la dichiarazione integrativa a favore, nuovi righi nei quadri VE e VF per le compensazioni su cessioni di alcuni prodotti alimentari (caseario, carni), caselle per i regimi opzionali.

Le novità dichiarazione dei redditi 2017, sono:

Rimborsi 730 superiori a 4000 euro: abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che, applicano nel 730, detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto infatti che, le suddette verifiche, vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4000 euro che fino adesso ha fatto scattare in automatico i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più 7 mesi come è avvenuto finora.

Spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa legge di Stabilità, per le dichiarazione dei redditi precompilate, vige l'obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non, entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, per cui professionisti e medici privati, società di mutuo soccorso ecc devono obbligatoriamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2016 al fine di consentire all'Amministrazione, di predisporre per il contribuenti interessati, il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie. Tali dati, dovranno essere inviati al sistema Tessera Sanitaria ogni anno.

Spese sanitarie 730 2017 nuove regole e sanzioni: con l'entrata in vigore del nuovo obbligo di trasmissione dati delle spese sanitarie da parte delle strutture mediche e medici convenzionati al SSN o non, la Legge di Stabilità ha previsto sanzioni tra 100 e 50.000 euro per l'omessa, tardiva o errata trasmissione entro il 28 febbraio di ciascun anno di imposta. La sanzione però può essere evitata, se l'invio avviene con un ritardo massimo di 5 giorni oltre la scadenza o dopo la segnalazione da parte dell'Agenzia, se invece il ritardo accumulato non è più di 60 giorni, la multa è ridotta di 1/3, diventando da 66,66 euro  a 20mila euro. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017, nel modello 730 precompilato e modello Unico precompilato, entrano altre e nuove spese sanitarie 2017 per: infermieri, oculisti, psicologo, ostetrica, tecnico radiologia, veterinari etc.

La dichiarazione dei redditi 2017 va presentata dai contribuenti secondo le date di scadenze stabilite dall’Amministrazione Finanziaria per la consegna del Modello 730 e Unico 2017 per l’anno di imposta 2016.

Dichiarazione dei redditi 2017 scadenza: a seguito dell'entrata in vigore del nuovo modello 730 precompilato, è stata modificata la scadenza per la trasmissione e consegna della dichiarazione dei redditi. Ciò è dovuto al fatto che la scadenza modello 730 precompilato, è stata adattata alle nuove necessità dell'Agenzia delle Entrate di incrociare i dati tributari dei contribuenti.
Le nuove date di scadenza per trasmettere i dati all'Agenzia sono:

Entro il 28 febbraio vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese deducibili e detraibili dal 730.

Entro il 7 marzo, i sostituiti di imposta  inviano all'Agenzia, i dati relativi al nuovo modello CU che ha sostituito il vecchio CUD per pensionati, dipendenti, ed ora valido anche per la certificazione unica autonomi

Dichiarazione dei redditi tramite 730 scadenza:

scadenza 730 al 23 luglio: SOLO per chi consegna direttamente e autonomamente il 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate. Proroga 730 precompilato: visto che l'anno scorso, la scadenza del 7 luglio ha subito una proroga 730 precompilato a causa di tanti ritardi e disguidi, la nuova data per trasmettere la dichiarazione dei redditi è stata il 22 luglio per CAF, intermediari e contribuenti, con l'approvazione del nuovo decreto di novembre 2016, la scadenza 730 2017 è il 23 luglio per chi presenta direttamente la dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Scadenza 730 al 7 luglio: per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per la compilazione e/o invio del 730 tramite:

Sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta o tramite intermediari;

Caf e commercialisti e intermediari abilitati.

I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello Unico quest'anno dovranno utilizzare il nuovo modello Redditi PF 2017. Tale modello, dovrà essere consegnato ed inviato entro le seguenti date di scadenza:

Entro il 30 settembre 2017, ossia, 2 ottobre 2017: se il modello Redditi viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN, oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati.

Tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017: se il Modello Redditi viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ossia, per coloro che pur avendo i requisiti per utilizzare il modello 730 e non avendo un datore di lavoro o non essendo titolari di pensione, devono dichiarare redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva nei quadri del modello Unico, oppure, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, o sono privi di un sostituto d’imposta a causa dell’interruzione del rapporto lavorativo o perché si trovano all'estero.

Importante: la data di scadenza per la consegna della dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi, potrebbe subire proroghe, per cui è bene verificare i termini nello scadenzario aggiornato via via dall’Agenzia delle Entrate. Si ricorda, inoltre, che se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.

La Dichiarazione dei redditi mediante modello 730 anno 2017, va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:

Pensionati o lavoratori dipendenti;

Lavoratori in cassa Integrazione e Mobilità;

Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

Sacerdoti dalla Chiesa cattolica;

Consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;

Lavori socialmente utili;
Produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Il Modello Redditi 2017 persone fisiche va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730 2017.
Devono utilizzare il modello Redditi persone fisiche 2017, i contribuenti che:

Hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.

Non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;

Hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto

Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato

Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.

Altresì, devono presentare il Modello Redditi, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello redditi Pf per dichiarare:

la proprietà la titolarietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero;

il possesso di attività finanziarie all’estero;

per calcolare IVIE e IVAFE;

plusvalenze finanziarie;

investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;

trasferimenti effettuati effettuati nel corso del 2015 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.

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