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sabato 4 maggio 2013

Fisco: lavoro le detrazioni fiscali 2013. Le novità.



Maggiorazione delle detrazioni per i figli a carico al bonus in caso di disabilità, per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina già pubblicata Detrazioni fiscali 2013 figli a carico in busta paga.

Sono solo alcuni degli argomenti trattati dalla circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 denominata  Circolare Omnibus, che affronta tutte le novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità del 2013 e dal decreto “Cresci Italia”, con flash e piccoli memo esplicativi sulle principali innovazioni che interessano l’anno in corso.

Con questa circolare Agenzia delle Entrate ha fornito gli strumenti necessari per orientarsi. Dal 2013, detrazioni più alte per i familiari a carico. La legge di stabilità, infatti, ha riservato un trattamento migliore rispetto al passato a favore di milioni di contribuenti con figli a carico innalzando, a partire dal 1° gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti per ciascun figlio. In particolare, aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età pari o superiore ai tre anni, passando da 800 a 950 euro, mentre sale di 320 euro quella per i figli più piccoli, cioè di età inferire ai tre anni. In questo caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro ciascuno. Se il figlio è una persona con disabilità, ricorda l'Agenzia, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro, quasi il doppio rispetto ai 220 euro garantiti dalla precedente normativa fiscale. In questo caso, quindi, l'importo complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o superiore ai tre anni e di 1.620 per quelli più piccoli.

Per le famiglie c'è l'aumento delle detrazioni per i figli a carico, con l'agevolazione in più nel caso il figlio sia portatore di handicap, e la proroga degli sconti per i lavoratori frontalieri. Per le imprese gli ultimi interventi hanno rivisto le regole per la deducibilità delle auto e i meccanismi dei riallineamenti di valori fiscali e civilistici.

domenica 24 marzo 2013

ASPI tabelle contributive del 2013



Diffuse dall'Inps le tabelle contributive applicabili dal 1° gennaio 2013. Con il messaggio 4623 del 15 marzo 2013, l’Inps ha diffuso le tabelle con le aliquote contributive applicabili dal 1  gennaio 2013. Si tratta delle aliquote previste per i diversi settori nei quali operano le aziende che effettuano le rispettive attività, agricoltura inclusa, con personale dipendente.

Quest’anno le tabelle assumono un rilievo particolare dal momento che dal 1 gennaio 2013 è formalmente entrata in vigore l’Aspi per il cui finanziamento si preannuncia una contribuzione ripartita su tre distinti livelli: il contributo ordinario, quello aggiuntivo ed infine il contributo correlato all’interruzione di alcuni rapporti di lavoro.

Si ricorda che la contribuzione ordinaria è pari all’1,61%, ed è comprensiva della percentuale (0,30%) destinabile ai Fondi interprofessionali. Il costo del lavoro, per gran parte dei datori di lavoro, resta invariato in virtù della conservazione della medesima quota prevista sino al 31 dicembre 2012. Per altri invece può verificarsi una crescita, fissata dalla residua applicazione del cuneo fiscale.

Più salato è il costo del lavoro per chi si avvale di contratti non a tempo indeterminato. L'aumento è pari all'1,40%, decorre dal 1° gennaio e si paga per tutti i contratti, anche per quelli stipulati prima di quella data. Fanno eccezione, per espressa previsione della normativa, i lavoratori assunti in sostituzione, gli apprendisti, i lavoratori stagionali e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nei confronti di quei datori di lavoro per i quali l’incremento previsto risulta pari all’intero 1,61% si annuncia una graduale uniformazione della contribuzione in un periodo quinquennale, ossia dal 2013 al 2017. Cresce ancora il costo del lavoro per quei datori che si avvalgono di forme contrattuali a tempo determinato: l’aumento in tal caso è pari all’1,40%, decorre dal 1 gennaio ed è previsto il pagamento per tutti i contratti, anche per quelli stipulati precedentemente la data fissata.

Si fa eccezione per i lavoratori stagionali, i lavoratori assunti in sostituzione, gli apprendisti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il maggiore onere contributivo, in realtà, può essere in parte vanificato mediante la previsione aggiuntiva della restituzione del contributo versato nell’ultimo semestre in caso di trasformazione a tempo determinato alla scadenza.

Nelle tabelle Inps non sono indicati gli apprendisti. Anche questa particolare categoria di lavoratori è interessata ad aumenti. Prima di tutti va rilevato che l'1,61% si applica a tutti gli apprendisti anche se assunti da aziende che occupano (al momento dell'assunzione) sino a 9 dipendenti e per cui trova applicazione lo sgravio totale triennale. Può essere utile, a riguardo, ricordare che il computo dei lavoratori (per verificare se si può usufruire dello sgravio) va eseguito escludendo gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (Dlgs 276/2003); i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20 della legge 223/1991), i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore. Si deve, inoltre, tenere presente che il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata e che, ai fini dello sgravio, rileva il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista.
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