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lunedì 1 maggio 2017

CU 2017 INPS: come ottenere la Certificazione Unica



Nella circolare n. 76 del 27 aprile 2017 l’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017- La certificazione si può ottenere  sia in modalità telematica che con modalità alternative.

 Anche quest’anno la certificazione unica 2017 potrà essere scaricata attraverso il sito internet dell’Inps. Per scaricare e stampare la certificazione dal sito INPS è necessario autenticarsi con il proprio codice fiscale e PIN  ( non c'è bisogno del PIN dispositivo ma è sufficiente quello ordinario ) e  il percorso è il seguente :  www.inps.it / Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Certificazione unica 2017 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN). Se si indica un indirizzo di posta elettronica  si riceve  un avviso di disponibilità  della CU da parte dell'Inps

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore,  da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.  Sarà inoltre possibile visualizzare la certificazione unica anche tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.

Le altre modalità per ottenere  la Certificazione Unica 2017 sono le seguenti:

 Presso gli uffici INPS: in tutte le strutture territoriali dell’Istituto è disponibile almeno uno sportello a disposizione degli utenti  e  postazioni informatiche self service -
Posta Elettronica Certificata : a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo: CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it al quale far pervenire la relativa  richiesta.

Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati   all’assistenza fiscale -  l’accesso da parte degli intermediari sopra indicati potrà avveniretramite il sistema SPID  con delega contenente : dati anagrafici dell’interessato e suo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.

 Comuni ed altre pubbliche amministrazioni - con le stesse procedure  del punto precedente
Servizio di “Sportello mobile”-il  servizio è riservato a particolari categorie di utenti :  ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, utenti titolari di indennità speciale (Categoria: Ciechi civili) indipendentemente dall’età, utenti ultraottantenni delle provincie autonome e della Valle d’Aosta che devono contattare le sedi INPS territoriali.

Pensionati residenti all’estero - E' a disposizione un numero ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039- 06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19.

Spedizione della Certificazione Unica 2017 al domicilio : in caso di impossibilità di utilizzare altre modalità gli utenti possono richiedere l'invio  postale contattando i i seguenti numeri verdi: 800 434320 (con risponditore automatico); 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile.
Rilascio della Certificazione Unica 2017 a chi non è titolare:la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto .

La CU può essere rilasciata anche a persone diverse dal titolare munite di delega con la quale si autorizza l’INPS al rilascio della certificazione richiesta e da copia del documento di riconoscimento.
La Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e da copia del documento di riconoscimento dell’interessato e del delegato. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe. Nel secondo caso, così come già chiarito con il messaggio n. 7107/2013, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

mercoledì 25 gennaio 2017

Modello 730, e le spese sanitarie


Modello 730/2017: nuove detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi. Con l’approvazione e la pubblicazione del modello definitivo da usare ai fini della dichiarazione dei redditi debuttano le nuove detrazioni e agevolazioni.

Casa, famiglie e lavoro al centro della compilazione del modello 730/2017. Nuovi dati da inserire in dichiarazione dei redditi, necessari per beneficiare delle detrazioni fiscali previste con la Legge di Stabilità 2016 e le recenti agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017.

La pubblicazione del modello 730/2017 definitivo è stata accompagnata dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione contenente tra le altre cose proprio tutte le nuove detrazioni fiscali che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi. Gli sgravi fiscali hanno una portata molto ampia e, ricordiamo, tra le novità anche le nuove soglie relative a premi di produttività e misure di welfare aziendale.

Vediamo quali le principali novità e quali le detrazioni modello 730/2017 che sarà possibile inserire in dichiarazione dei redditi.

Nove giorni in più per trasmettere i dati sanitari all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata. Con il provvedimento n. 17731/2017 l’Agenzia concede più tempo ai nuovi soggetti che da quest’anno devono inviare le informazioni sulle spese dei contribuenti: si tratta di veterinari, farmacie, parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici. Per questi soggetti il termine era fissato al 31 gennaio ma slitta al 9 febbraio.

La proroga vale però anche per tutti gli altri soggetti che già dallo scorso anno erano tenuti a trasmettere le informazioni all’Agenzia (medici e odontoiatri, strutture accreditate al Ssn e strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2017, assicurano dalle Entrate. Impatterà, però, su altre date: si sposta al 10 febbraio l’avvio del periodo in cui i contribuenti possono opporsi all’utilizzo dei propri dati nella dichiarazione precompilata. I cittadini che per ragioni di privacy non vogliono che le Entrate inseriscano le spese sanitarie nel modello dovranno comunicare questa scelta attraverso il sito www.sistemats.it entro il 9 marzo (con le credenziali Fisconline). È possibile esercitare la facoltà di opposizione anche direttamente all’Agenzia: in questo caso il termine resta fissato al 31 gennaio 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 marzo la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte dei cittadini.

L’estensione del termine dal 31 gennaio al 9 febbraio va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche.

A lanciare l’allarme sono state alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc,Unagraco, Ungdcec e Unico): «Da diverse Regioni - hanno spiegato i presidenti in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento delle credenziali di accesso al Sistema Ts, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Secondo le associazioni, il ritardo nel rilascio delle credenziali è da attribuire alle difficoltà tecniche a effettuare i controlli da parte del ministero della Salute, delle Federazioni o consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e degli enti autorizzatori (Regione, Comuni o Asl).

«Non è accettabile - spiegano i vertici delle associazioni - che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza. Restano pochi giorni a disposizione per adempiere all'obbligo, senza incorrere nelle sanzioni che sono pari a 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro».

Effettivamente rimaste a carico del contribuente solo che quantificare esattamente quali sono e quante sono rimessa effettivamente a carico quando ci sono di mezzo assicurazioni sanitarie non è sempre agevole, ma per questo c’è un articolo a parte. Per ora diciamo che possono essere detratte:
le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Omeopatia
Tra le prestazioni sono da ricomprendere anche alcune fattispecie meno ricorrenti come le prestazioni mediche omeopatiche (omeopatia): rientrano nel novero delle spese sanitarie detraibili sia quelle sostenute dal contribuente nel proprio interesse sia quelle da questi sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

A titolo di esempio possiamo ricomprendere tra le spese mediche oggetto di detrazione le visite specialistiche, le operazioni chirurgiche, gli interventi operatori, le prestazioni specialistiche anche se rese da un medico generico, le spese sostenute per i ricoveri ma limitatamente a quelle per il paziente relativo alle prestazioni non di assistenza o ricovero ma solo quelle legate alle prestazioni e che, in teoria, sono indicate separatamente in fattura.

Sono anche detraibili le spese per la riabilitazione e la fisioterapia semprechè siano prescritte da un medico come quelle di fisiokineterapia, laserterapia ma anche semplicemente il trainer che ci fa fare la posturale. Saranno altresì detraibili i costi sostenuti per l’acquisto di medicine con lo scontrino parlante ma anche quelle sostenute per la’affitto di attrezzature mediche il cui utilizzo è stato prescritto dal medico.

Spese mediche per familiari, parenti e altri a carico del contribuente

Come detto in premessa il contribuente potrà dedurre anche le prestazioni indirizzate ai soggetti fiscalmente a carico di colui che le indica in dichiarazione sempre che quest’ultimo non dichiarai un reddito superiore ai 2.840 euro per anno di imposta.

Spese mediche per familiari, parenti e NON a carico del contribuente
Sarà possibile anche accollarsi le spese per familiari che non sono a carico ma in caso di necessità e sotto la condizione che si riferiscano a prestazioni esenti dalla spesa sanitaria del servizio pubblico e che la detrazione concessa non abbia trovato la capienza sufficiente nel reddito imponibile del soggetto che ha fruito delle prestazioni.

Psicologo e sedute psicoterapeutica
Sono da ricomprendere nelle spese deducibili anche quelle per le sedute terapeutiche dallo psicologo come sostenuto nella circolare 20 del 2011 dell’ agenzia delle entrate.

Spese mediche per Disabili
Le spese mediche generiche ed i costi sostenuti per l’assistenza specifica ai disabili, così definiti dalla Legge n.104 del 1992 sono deducibili dal reddito delle persone fisiche che le sostengono anche se sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Questo implica che nell’ambito oggettivo di applicazione della norma dovremmo considerare a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività le spese per i medicinali o le spese per la riabilitazione (la prescrizione del medico curante non dovrebbe mai mancare), le spese sostenute per gli addetti alla persone purchè in possesso delle qualifiche professionali per farlo ed imposte dalle normative specifiche. Oltre a queste possono essere ricomprese anche quelle per gli infermieri o dottori nelle terapie della riabilitazione o anche solo quelle sostenute per l’assistenza o a qualsiasi altra tipologia di terapia prescritta dai medici.
Anche se i disabili o le lroo famiglie percepiscono degli assegni per l’accompagnamento le spese sostenute sono comunque deducibili dal reddito delle persone fisiche con le modalità contenute nel testo unico delle imposte sui redditi.

Spese per protesi
Sono detraibili tutte le spese per protesi dirette a curare una patologia; se vi rifate qualcosa per diletto no. Gli occhiali da vista così come le lenti a contatto sono considerati protesi (mamma mia). Anche il liquido delle lenti è detraibile. Gli occhiali da sole no.

Altre prestazioni mediche minori detraibili
Interventi chirurgici minori, anestesie, sale operatorie, trasfusioni, trapianti, prelievo cellule staminali anche per il parto (anche se occhio perchè sono previste solo per usi dedicati e non per uso autologo e devono essere effettuate presso sturutture pubbliche o identificate dallo Stato), prestazioni chiroterapiche, spese sostenute per perizie mediche.

Detraibile anche la visita dal dietologo anche senza prescrizione medica purchè effettuata dall’avente titolo a farla e dietro rilascio di una dieta o di prescrizioni alimentari.

Fecondazione assistita
Anche le spese sostenute in italia o all’estero per la fecondazione rientrano nell’ambito delle spese mediche detraibile secondo quanto chiarito dalla circolare n. 108/E del 1996, paragrafo 2.4.3.
Detrazione spese per palestre, ginnastica posturale, yoga e simili (solo in alcuni casi)

Familiari non a carico
In questo caso è consentita una forma diversa di detrazione che viene connessa nel caso in cui si abbia un familiare fiscalmente non a carico che ha l’esenzione dal ticket sanitario e che ha un reddito talmente basso che non riesce a detrarsi tutte le spese sanitarie. In questo caso la parte che non è stata detratta può essere detratta da altro familiare che ha sostenuto le spese per lui ma sempre nel limite di 6.197,48 euro.

Spese di pernotto o assistenza
Sono detraibili quelle che presso le strutture dei ricoverati ma non quelle per i familiari che fanno compagnia (in alcune strutture non lo scrivono in fattura o meglio viene disciplinato un prezzo a forfait per la stanza magari poi dentro ci si dorme in 15). Sono invece detraibili quelle per l’infermiera se il paziente richiede assistenza in base al suo stato psicofisico. Non parliamo dell’anziano ricoverato presso le case di cura e assistenza che non ha handicap il quale non beneficia delle detrazioni fiscali per la retta da versare all'istituto per vitto e alloggio.

Cure termali
Con mio grande stupore mi sono imbattuto in un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate che concedeva la detraibilità fiscale delle cure termali (Circolare 14/08/606 del 1981).

Integratori alimentari
Questi come gli anabolizzanti non sono detraibili in alcun caso come chiarito dalla nota 984 del 1997.

Spese per il latte artificiale
Le spese per l’acquisto del latte artificiale in polvere seppur dietro prescrizione medica non è detraibile perché no configura una spesa medica o farmaceutica (RM n. 256,396 del 2008)




martedì 21 luglio 2015

Come dichiarare i guadagni Google Adsense: ovvero come fatturare per essere in regola



Nell’era di internet sono nate nuove opportunità di guadagno rappresentate dalla vendita di spazi pubblicitari su siti web e blog. E’ necessario, tuttavia, porre attenzione agli adempimenti derivanti dallo svolgimento di un’attività pubblicitaria. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’utilizzo di un “mezzo immateriale”, come un sito internet, non comporta una mutamento della natura dell’attività che rimane commerciale, con le relative conseguenze sul piano fiscale, contributivo, etc.

Premessa: come funziona “Google Adsense”

Si tratta di uno strumento pubblicitario, offerto da Google, che permette ai titolari di un sito web di concedere l’inserimento di banner pubblicitari sul proprio sito, ricevendo un compenso in denaro (in base al numero di esposizioni o di click sull’annuncio) corrisposto con cadenza mensile. Google opera in Europa attraverso Google Ireland Limited, una società con sede in Irlanda.

Adempimenti fiscali

L’attività pubblicitaria svolta verso Google, tramite il servizio “Adsense”, costituisce in linea generale un’attività d’impresa continuativa. Il titolare del sito internet, che non sia già titolare di una posizione iva per altra attività (in tale caso il servizio di pubblicità costituisce attività secondaria da comunicare all’Agenzia delle Entrate), sarà tenuto:

- a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA iscrivendosi, inoltre, al sistema VIES;

- a fatturare la prestazione pubblicitaria svolta a favore della società irlandese di Google. Nella fattura non dovrà essere addebitata l’IVA ai sensi dell’articolo 7 ter del D.p.r. 600/1973, in quanto prestazione di servizi resa verso soggetto comunitario. Nel caso in cui il titolare del sito abbia aderito al regime per l’imprenditoria giovanile (“nuovi contribuenti minimi”) l’operazione viene considerata nazionale e il titolo di esclusione sarà l’articolo 27 del Decreto Legge numero 98 del 2011;

- a compilare l’elenco INTRASTAT per la prestazione di servizi resa a un soggetto comunitario, salvo il caso in cui il titolare del sito sia un contribuente minimo;

- a dichiarare il reddito conseguito nella dichiarazione annuale;

Adempimenti contributivi e camerali

Nel caso in cui il titolare del sito non svolga già un’altra attività principale (libero professionista o lavoratore dipendente a tempo pieno) la vendita di spazi pubblicitari a Google comporta l’insorgenza dell’obbligo contributivo (iscrizione all’INPS gestione commercianti o gestione separata in base alla prevalenza dell’attività pubblicitaria) e di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le attività di Google sono svolte in Irlanda, proprio per questo motivo il Fisco considera Google un Soggetto comunitario (sul sito di AdSense viene specificato che i pagamenti vengono eseguiti da Google Ireland) e, secondo le direttive comunitarie e le leggi interne in materia di IVA, tutti i servizi pubblicitari offerti da qualsiasi persona residente in Italia (ovvero l’inserimento di banner pubblicitari all’interno del proprio sito internet) sono soggetti all’inversione contabile questo significa che l’IVA viene assolta dal destinatario.

Chi può ricevere guadagni dalla seguente azienda possono essere i liberi professionisti titolari di una partita IVA oppure i privati. Quest'ultimi non sono sottoposti alla ritenuta d'acconto (perché il versamento arriva da un Paese della Comunità Europea) e devono comunicare le somme di denaro ricevute da "Google Adsense", compilando il modello 730 ed immettendo il totale dei pagamenti accreditati durante l'anno nella scheda "Redditi differenti", affinché si generino le imposte da depositare: l'unica regola da rispettare è non superare la soglia annua dei 5.000€, altrimenti si dovrà utilizzare il modello Unico, non possedendo un sostituto d'imposta.

Attraverso il modello Unico (che ha costi leggermente più elevati per la compilazione e l'invio), le tasse da corrispondere non saranno detratte in busta paga, ma il CAF oppure il commercialista stilerà e consegnerà il modulo di pagamento "F24", da affidare in banca per il pagamento delle imposte. Cosa succede se disgraziatamente i guadagni annuali sono maggiori di 5.000€ e non si ha una partita IVA? Se non desiderate abbandonare i ricavi con "Google Adsense", dovrete assolutamente aprirvene una, poiché questo limite di denaro non è differibile e in caso d'ipotetico controllo fiscale l'amministrazione finanziaria non esiterà a stabilire delle multe abbastanza salate.

Sostanzialmente, Google riceve una fattura dall’Italia verso l’Irlanda senza indicazione dell’IVA: Google non è tenuto a pagare l’IVA al proprio fornitore italiano (che a sua volta non la incasserà e non dovrà versarla allo Stato Italiano): questa viene assolta con meccanismo contabile dalla società di Google in Irlanda.

L’Obbligo di Fatturazione per i soggetti italiani

E’ importante sapere che, dall’1 Gennaio 2013, è obbligatorio per tutti i soggetti passivi di IVA residenti in Italia emettere fatture anche per tutte quelle operazioni che vengono definite carenti del requisito di territorialità.

Fra queste operazioni rientrano anche quelle svolte per Google AdSense: per chi possiede già la Partita Iva sarà possibile fatturare a Google con la propria Partita Iva (bisognerà però comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvio di una attività accessoria, con i codici ATECO dedicati, a tal proposito, per trovare il codice attività più attinente, puoi consultare l’articolo “lavorare online: Partita Iva e Codici ATECO“).

Una delle domande che si chiedono la maggior parte delle persone è: a chi va spedita la fattura di Google? Si può spedire via Mail?

Certo che sì, l’indirizzo per inviare la fattura è la seguente:

Google AdSense Payments – Irish VAT
Gordon House – Barrow Street,
Dublin 4
Irlanda

Partita IVA: IE6388047V

All’interno della fattura chiaramente non deve essere indicata IVA e deve essere inserita la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA art. 7-ter Dpr 633/72.




lunedì 9 marzo 2015

Lavoro: dipendente chi lavora fuori dalla sede principale


Il concetto di trasferta distinto dal distacco e dal trasferimento.

La trasferta presuppone che al lavoratore venga temporaneamente richiesto di prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla ( si tratta della sede indicata nel contratto di lavoro quale luogo normale di svolgimento dell’attività lavorativa) anche all'estero. A tale richiesta alla quale il lavoratore in genere è tenuto a adeguarsi.

Ai fini del configurarsi della trasferta del lavoratore, è necessaria la permanenza di un legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro. Sono invece irrilevanti la protrazione dello spostamento per un luogo periodo di tempo e anche l'eventuale la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima.

 L’inizio della trasferta deve essere comunicata preventivamente all’Inail. La giurisprudenza prevalente indica che si debba parlare di trasferimento e non di trasferta quando il provvedimento di trasferimento momentaneo del lavoratore/ collaboratore/amministratore non indichi la data di rientro ovvero di termine della trasferta.

 Non esiste una vera e propria disciplina legale della trasferta, per cui si occupano di questa materia:

i contratti collettivi nazionali di lavoro , regolandone, in particolare, i risvolti di carattere economico,

e la giurisprudenza per i profili di diritto.

La disciplina collettiva attribuisce al lavoratore una indennità che in alcuni casi ha natura retributiva, in altri risarcitoria (o di rimborso spese), o, infine, natura “mista”. La differenza tra la natura retributiva o risarcitoria dell’indennità di trasferta non è di poco conto, dal momento che la legge - art. 51, c. 5 e 6 del D.P.R. n. 917/86 - prevede un diverso trattamento fiscale e contributivo da applicare alle somme corrisposte ai lavoratori inviati in trasferta, a seconda che si tratti di compensi o rimborsi spese.

 Altra categoria sono i Trasfertisti che si differenziano dai lavoratori inviati in trasferta a seguito di una singola e contingente decisione del datore di lavoro . I trasfertisti sono i lavoratori la cui prestazione è, per sua natura, itinerante, e per i quali si può dire che non vi sia neppure un normale luogo di lavoro, intendendosi come tale un luogo in cui di norma si svolge la prestazione. La distinzione è fondamentale, dal momento che per questi ultimi la contrattazione collettiva prevede di solito la corresponsione di uno speciale emolumento, che ha la funzione di “rappresentare il corrispondente aspetto strutturale della retribuzione, in quanto diretto a compensare il particolare disagio e la gravosità connessi alla prestazione”, e che, pertanto, “ha natura retributiva”.

In assenza di normativa contrattuale la giurisprudenza decide in materia di licenziamento per rifiuto del lavoratore alla trasferta.

Si; sul diritto del lavoratore di rifiutare una trasferta, secondo la giurisprudenza prevalente, in assenza di una normativa specifica , il potere del datore di lavoro di inviare il lavoratore in trasferta “prescinde dall’espressa disponibilità da parte del lavoratore, e dal fatto che, nel luogo di assegnazione, il lavoratore svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l’abituale sede di lavoro”.

Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza considera il rifiuto della trasferta come un atto di insubordinazione del lavoratore, cui può conseguire il licenziamento: si segnala, sul punto, quanto affermato da una pronuncia della Pretura di Milano (Pret. Milano 30 marzo 1999; analogamente in Trib. Milano 26 marzo 1994), che ha ritenuto “legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti la disposizione aziendale di recarsi in trasferta per un periodo di 4 mesi; tali legittimità, peraltro, esige – non potendo essere applicabile alla trasferta la norma di cui all’art. 2103 c.c. – una verifica della fondatezza delle esigenze che sono alla base di una decisione aziendale che ha immediati effetti anche sulla vita di relazione del lavoratore”.

E’, dunque, dannoso che un lavoratore, in assenza di una sentenza del giudice che ne accerti la illegittimità, rifiuti di dare esecuzione al provvedimento di trasferta.

La trasferta è uno spostamento temporaneo del lavoratore in una località diversa da quella contrattuale, per esigenze aziendali transitorie e contingenti: il contratto non subisce modifiche, ed al lavoratore possono essere riconosciute indennità e rimborso spese. Dal punto di vista fiscale, è regolamentata dall’art. 51, co. 5, D.P.R. 917/1986 (Tuir):

l’indennità forfettaria non fa reddito imponibile fino a 46,48 euro giornalieri se la trasferta è entro il territorio nazionale e fino a 77,47 euro se all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto;

il rimborso spese analitico per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, ecc. non concorre a formare reddito fino a 15,49 euro giornalieri su territorio nazionale e 25,82 euro all’estero;
il rimborso misto (analitico delle spese + indennità di trasferta) prevede la riduzione di 1/3 per

l’indennità forfettaria in caso di rimborso spese di alloggio o vitto e di 2/3 in caso di rimborso spese di entrambe le voci.

Distacco con residenza in Italia
Il lavoratore sarà soggetto alla tassazione italiana. La base imponibile è determinata dall'indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti e dagli assegni di sede e di altre indennità percepite per servizi prestati all'estero.

Le prime voci elencate godono, per il primo anno, di un regime speciale in occasione del trasferimento dalla sede di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 50% fino a 1.549,37 euro per i trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per quelli da o verso l’estero. Se il dipendente ottiene altre indennità per servizi svolti all'estero e percepiti per compensare il disagio del dipendente, può accedere a un regime agevolato secondo cui l’indennità concorre alla formazione della base imponibile per il 50% dell’ammontare.

Se la permanenza all’estero supera 183 giorni in 12 mesi con requisiti di continuità ed esclusività, la retribuzione del lavoratore è definita a partire dalle retribuzioni convenzionali indicate ogni anno da un decreto interministeriale del ministero del Lavoro a dell’Economia.

Distacco con residenza fuori Italia
I redditi prodotti fuori dall’Italia non concorrono a costituire la base imponibile. Dal punto di vista previdenziale, i contributi vanno pagati differentemente se il Paese estero ha o meno un accordo con l’Italia circa la sicurezza sociale. In caso affermativo la base imponibile previdenziale si calcola seguendo i co. da 1 a 8, art. 15, Tuir, in caso negativo si calcolano in base alle retribuzioni convenzionali, come previsto dalla L. 398/1987.



mercoledì 25 febbraio 2015

730/2015 precompilato: le regole per l'accesso (redditi di lavoro dipendente e assimilati)



Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

L'accesso al 730 sarà garantito a prova di privacy se si decide di passare tramite Caf, commercialisti o datori di lavoro. Accesso diretto ai singoli contribuenti sia tramite i servizi on line dell'Agenzia sia tramite il pin dell'inps. Per chi già utilizza oggi queste ultime credenziali non sarà quindi necessaria nessuna nuova registrazione.

In particolare, si prevede che il contribuente in possesso delle credenziali per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate possa accedere direttamente alla propria dichiarazione 730 precompilata mediante le apposite funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del medesimo sito dei servizi telematici. Inoltre, il contribuente può accedere all’area autenticata utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps.

In alternativa, il contribuente può avere accesso alla propria dichiarazione 730 precompilata conferendo apposita delega al proprio sostituto d’imposta, se quest’ultimo presta l’assistenza fiscale, ovvero ad un CAF o ad un professionista abilitato.

La dichiarazione precompilata sarà disponibile per tutti i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione che lo scorso anno hanno presentato il 730 o hanno inviato solo il Cud. Diritto ad ottenere il 730 precompilato anche per chi nel 2015 non ha più un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Potrà utilizzare il 730 precompilato anche chi nel 2014 ha utilizzato Unico, pur avendo redditi per i quali era possibile presentare il 730. Esclusi in ogni caso i titolari di partita Iva, anche per un solo giorno e senza fatture emesse, con l'unica eccezione dei i produttori agricoli in regime di esonero. Inoltre il 730 non sarà disponibile per  chi nel 2014 ha presentato dichiarazioni correttive o integrative per le quali, al 15 aprile, è ancora in corso  l'attività di controllo automatizzato.

Nel 730 on line saranno presenti i redditi certificati dai datori di lavoro e/o dall'INPS, e gli altri redditi già disponibili per l'Agenzia, ad esempio quelli fondiari. Per quel che riguarda le voci che danno diritto a detrazione e deduzioni d'imposta saranno riportate invece esclusivamente le seguenti voci:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

- contributi previdenziali e assistenziali.

Sarà anche fornito l'elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa. Chi ha altre voci di spesa da inserire, potrà scegliere se integrare direttamente i dati utilizzando il  pannello di accesso alla dichiarazione, oppure rivolgersi per questo ad un Caf, ad un professionista abilitato o al datore di lavoro che svolge assistenza fiscale.

L'accesso alla dichiarazione da parte del contribuente "titolare" del 730 potrà avvenire, come chiarito dall'Agenzia con il provvedimento che ha dato il via all'operazione, utilizzando le credenziali d'accesso ottenute con la registrazione ai servizi di Fisconline o con il pin che consente l'accesso all'area personale sul sito dell'Inps. Si tratta di una semplificazione di non poco conto, dato che le credenziali dell'INPS sono di fatto a disposizione di tutti i contribuenti, pensionati e non, e quindi non occorre alcuna nuova procedura di registrazione per poter utilizzare il sistema.

Se si decide di rivolgersi ad un Caf o agli altri soggetti abilitati sarà necessario rilasciare un'apposita delega, accompagnata da una fotocopia dei documenti d'identità, per evitare qualunque possibilità di abuso o di violazione della privacy. I soggetti ai quali è stata conferita la delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web, inviando il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati relativi alla delega ricevuta e alcune informazioni recuperate  dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell'accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione. In questo caso, l'Agenzia invierà il 730 precompilato in tempo reale. Per queste ulteriori richieste, per evitare usi impropri del servizio, sarà inoltre necessario digitare un codice di sicurezza.

Chi decide, invece, di approfittare della possibilità di utilizzare il 730 precompilato potrà effettuare le seguenti operazioni dalla sua area web sul sito dell'Agenzia o su quello dell'Inps:

- visualizzazione e stampa della dichiarazione;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale se si è perso il lavoro e non si ha più un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nel caso in cui non si abbia un sostituto d'imposta;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;

- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Inoltre, inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica sarà possibile ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del file di presentazione contenente la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, Caf e professionisti abilitati cui è stata conferita delega potranno fare richiesta di accesso tramite file o tramite web. A questo scopo, sarà sufficiente inviare il codice fiscale del contribuente assistito, alcuni dati inerenti la delega ricevuta e alcune informazioni desunte dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

Per eventuali richieste di assistenza non programmate, inoltre, i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto delega, potranno avvalersi dell’accesso via web, richiedendo il download della singola dichiarazione.



domenica 18 agosto 2013

Fisco le scadenze per i contribuenti a partire da agosto 2013



Ricordiamo che tutti gli adempimenti fiscali, la cui scadenza è compresa tra l'1 ed il 20 agosto del 2013, possono essere effettuati entro il 20 agosto del 2013 senza l'applicazione di sanzioni o corrispettivi aggiuntivi a titolo di interessi.

E' questa infatti la cosiddetta tregua fiscale estiva che ha permesso ai contribuenti di andare in vacanza e procedere agli adempimenti fiscali dopo il Ferragosto. Ne consegue che quello del 20 agosto del 2013 è il termine ultimo per tanti adempimenti fiscali.

Il Fisco chiama in cassa dopo una breve pausa estiva. L'ultima scadenza è stata infatti il 9 agosto scorso con il versamento dell'imposta di bollo. Ma martedì 20 agosto arriva la 'valanga'. Sono infatti ben 262 le scadenze per i contribuenti: 258 versamenti diversi, 1 comunicazione e 3 adempimenti contabili.

Insomma una quantità notevole nel quale bisogna muoversi.

Ecco alcune delle scadenze principali in particolare per le persone fisiche:

Versamento della terza rata dell'Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%

Persone fisiche titolari di partita Iva che rateizzano e che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno: versamento terza rata primo acconto 2013 e saldo 2012 dell'Irpef

Persone fisiche titolari di partita Iva che rateizzano e che hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno: terza rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Persone fisiche titolari di partita Iva soggette agli studi di settore che rateizzano e che hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio: versamento terza rata primo acconto 2013 e saldo 2012 dell'Irpef.

Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro l'8 luglio.

Versamento della terza rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%.

Cedolare secca per le persone fisiche soggette agli studi di settore: versamento saldo 2012 e primo acconto 2013.

Versamento dell'Iva dovuta per il secondo trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali).

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per chi è soggetto agli studi di settore versamento della terza rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%.

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato).

lunedì 24 giugno 2013

Controlli sui conti correnti anche per i lavoratori dipendenti

Il Fisco potrà controllare anche i conti corrente dei dipendenti in caso di scostamenti e movimentazioni fra la Dichiarazione dei redditi e le indagini bancarie effettuate, ad esempio, all’interno delle procedure del Redditometro. A renderlo chiaro è la Corte di Cassazione con la sentenza 3 aprile n. 8047. Oltre che sulle imprese, gli accertamenti verranno svolti anche per questi lavoratori non autonomi, dunque dipendenti, quando ci si trovi di fronte ad evidenti anomalie.

Conti correnti senza segreti per il Fisco. Dal 24 giugno 2013 parte la nuova anagrafe dei conti: le banche e gli altri operatori finanziari potranno inviare all'amministrazione i dati e le movimentazioni bancarie di ciascun correntista. Adesso a piena  applicazione la disposizione del Dl 201/2011 che ha imposto a tutti gli intermediari (banche, Sim, poste e così via) di informare l’Agenzia delle Entrate dei saldi dare-avere risultanti all'inizio e al termine di ciascun esercizio. L'esatta portata delle informazioni da comunicare è stata resa nota solo con il provvedimento del 25 marzo 2013.

E’un quadro dettagliato di tutti i rapporti tra contribuente (persona fisica o giuridica) e intermediari finanziari. Una tessera si è così aggiunta alle molte informazioni a disposizioni del Fisco per verificare (o ricostruire) il reddito di ciascun contribuente in modo da risalire, con scarso margine di errore, al stile di vita e comparare se quanto dichiarato sia compatibile con le spese e gli incassi emersi.

Nel provvedimento del 25 marzo è presunto che si dovranno definire i criteri con cui le Entrate provvederanno all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. E da quanto si deduce, sembra che solo eventuali anomalie che emergeranno dalla comunicazione dei saldi bancari potranno indurre il Fisco a controllare un determinato soggetto. Salvo ripensamenti, queste nuove informazioni potranno essere utilizzate per accertamenti di tipo sintetico in capo ai contribuenti, i quali, opportunamente, potrebbero adottare strategie di difesa con largo anticipo rispetto al l'eventuale contestazione.

Si può ipotizzare l'uso che dei dati potrà essere fatto, è attendibile che le movimentazioni bancarie in uscita permetteranno di ricostruire le spese effettuate dal contribuente. Rientrano tra queste i pagamenti con bancomat, gli addebiti diretti in conto, gli utilizzi delle carte di credito o i prelevamenti in contanti.
Potranno confermare il beneficiario dei pagamenti effettuati ovvero il soggetto che ha erogato denaro relativamente ai versamenti. Se il contribuente può disporre di prestiti o donazioni di denaro da terzi privati (parenti o conoscenti) è necessario che i trasferimenti siano effettuati con sistemi tracciabili (assegni o bonifici) evitando il denaro contante. Medesime considerazioni, valgono per i versamenti relativi a stipendi, affitti ovvero redditi di vario genere. Nel limite del possibile, vanno evitate le movimentazioni extra-conto. Si pensi ad esempio al cambio assegno, il cui denaro ricevuto è versato successivamente sul conto corrente.

Purtroppo, mancando un collegamento diretto tra le movimentazioni extra-conto e il versamento effettuato, c'è il pericolo che l'Agenzia delle Entrate possa valutare duplicata l'entrata. Questi accorgimenti, potranno agevolare l'eventuale successiva fase di contraddittorio o difesa, quando, cioè, il contribuente è chiamato a fornire chiarimenti. Lì si dovranno produrre quante più prove possibili al fine di confermare che il reddito dichiarato sia coerente con il denaro attuale e per eventuali differenze esistano precise e comprovate spiegazioni.

Quindi al fine di stanare contribuenti rei di evasione fiscale, il fisco può infatti imputare a reddito imponibile i movimenti rilevati sui conti del contribuente anche nel caso in cui non si tratti di un lavoratore autonomo. La sentenza n. 8047 del 3 aprile 2013 estende a tutti, indipendentemente dall'attività professionale svolta, il dovere di giustificare i versamenti bancari che non compaiono nella dichiarazione dei redditi e quindi dimostrare che non si devono applicare prelievi fiscali.

sabato 4 maggio 2013

Fisco: lavoro le detrazioni fiscali 2013. Le novità.



Maggiorazione delle detrazioni per i figli a carico al bonus in caso di disabilità, per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina già pubblicata Detrazioni fiscali 2013 figli a carico in busta paga.

Sono solo alcuni degli argomenti trattati dalla circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 denominata  Circolare Omnibus, che affronta tutte le novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità del 2013 e dal decreto “Cresci Italia”, con flash e piccoli memo esplicativi sulle principali innovazioni che interessano l’anno in corso.

Con questa circolare Agenzia delle Entrate ha fornito gli strumenti necessari per orientarsi. Dal 2013, detrazioni più alte per i familiari a carico. La legge di stabilità, infatti, ha riservato un trattamento migliore rispetto al passato a favore di milioni di contribuenti con figli a carico innalzando, a partire dal 1° gennaio, gli importi base previsti per le detrazioni Irpef spettanti per ciascun figlio. In particolare, aumenta di 150 euro la detrazione base per i figli di età pari o superiore ai tre anni, passando da 800 a 950 euro, mentre sale di 320 euro quella per i figli più piccoli, cioè di età inferire ai tre anni. In questo caso la detrazione cresce da 900 a 1.220 euro ciascuno. Se il figlio è una persona con disabilità, ricorda l'Agenzia, lo sconto aggiuntivo da sommare alle detrazioni base che spettano per ciascun figlio a carico sale a 400 euro, quasi il doppio rispetto ai 220 euro garantiti dalla precedente normativa fiscale. In questo caso, quindi, l'importo complessivo da portare in detrazione è di 1.350 euro per i figli di età pari o superiore ai tre anni e di 1.620 per quelli più piccoli.

Per le famiglie c'è l'aumento delle detrazioni per i figli a carico, con l'agevolazione in più nel caso il figlio sia portatore di handicap, e la proroga degli sconti per i lavoratori frontalieri. Per le imprese gli ultimi interventi hanno rivisto le regole per la deducibilità delle auto e i meccanismi dei riallineamenti di valori fiscali e civilistici.

sabato 23 marzo 2013

Lavoro e fisco la prima fotografia del Ministero dell’economia del 2013

Quasi 10 milioni di italiani hanno l'Irpef pari a zero. La busta paga media sale a 19.655 euro mentre la metà dei contribuenti dichiara meno di 15.723 euro e 9 su 10 non superano i 35.600. Questa è la fotografia scattata dal ministero dell'Economia che ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2011. I lavoratori autonomi sono a i primi in classifica per i redditi Irpef e i paperoni d'Italia sono circa 28.000.

Il reddito complessivo totale a livello nazionale dichiarato è pari a 805 miliardi di euro mentre il reddito medio è pari a 19.655 euro. Sia il reddito totale che quello medio sono in aumento rispetto all'anno precedente (rispettivamente +1,5% e +2,1%), in linea con l'andamento del Pil nominale.

La regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (23.210 euro), seguita dal Lazio (22.160 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.230 euro. Nel 2011 si registra un ulteriore allargamento del divario nord-sud rispetto al 2010: si riscontra infatti una crescita superiore del reddito complessivo medio nelle regioni settentrionali rispetto al resto del Paese; gli incrementi variano da un massimo del 2,2% al nord-ovest ad un minimo dell'1,0% nelle isole.

Circa 9,7 milioni di contribuenti hanno imposta netta Irpef pari a zero. Si tratta, in modo prevalente di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di contribuenti la cui imposta lorda si azzera con le numerose detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento.

Il 5% dei contribuenti con i redditi più alti, detiene il 22,9% del reddito complessivo, ossia una quota maggiore a quella detenuta dal 55% dei contribuenti con i redditi più bassi. Il 90% dei soggetti dichiara invece un reddito complessivo fino a 35.601 euro. Il numero totale di contribuenti che hanno assolto direttamente l'obbligo dichiarativo attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e 730, ovvero indirettamente attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), è circa 41,3 milioni (-0,5% rispetto all'anno precedente).

I ricchi d'Italia sono circa 28mila: tanti infatti sono i soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito eccedente i 300 mila euro, per un ammontare complessivo di 260 milioni di euro (poco più di 9.000 euro in media, deducibili dal reddito complessivo Irpef).

I lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato, pari a 42.280 euro mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 18.844 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.020 euro, quello dei pensionati a 15.520 euro e, infine, il reddito medio da partecipazione è pari a 16.670 euro. Rispetto all'anno d'imposta 2010 i redditi medi d'impresa (+3,7%), da pensione (+3,6%) e da lavoro autonomo (+2,3%) crescono piu' del reddito medio complessivo (+2,1%), mentre il reddito medio da lavoro dipendente (+1,1%) e da partecipazione (+1,0%) crescono meno.

C'è anche un balzo dell'addizionale regionale all'Irpef che ammonta complessivamente a 11 miliardi di euro (+27% sul 2010)), influenzato dall'innalzamento delle aliquote di 0,33 punti percentuali che ha portato l'aliquota base all'1,23% (0,9% nel 2010), raggiungendo un importo medio per contribuente pari a 360 euro. L'addizionale regionale media più alta si registra nel Lazio (450 euro), seguito dalla Campania (430 euro) mentre la più bassa in Basilicata (240 euro). L'addizionale comunale ammonta invece complessivamente a 3,4 miliardi di euro (+11% rispetto al 2010) con un importo medio pari a 130 euro.

Le detrazioni fiscali ammontano a più di 62 miliardi di euro, il 94% delle quali è composto da carichi di famiglia (18,2%), redditi da lavoro dipendente e pensione (67,1%) e oneri detraibili al 19% (8,5%). Nel 2011 le deduzioni ammontano a 30,9 miliardi di euro di cui 22,4 miliardi relative a oneri deducibili e 8,5 miliardi a deduzioni per abitazione principale. Risultano in flessione le deduzioni dei contributi ai servizi domestici e familiari (-4,4%), delle detrazioni per erogazioni a favore di istituzioni religiose (-3,5%) e delle detrazioni per erogazioni a favore delle Onlus (-6,9%), che sembrano essere frutto di scelte di riallocazione della spesa delle famiglie mentre continuano ad aumentare le spese sostenute per addetti all'assistenza personale (badanti) (+5,6%).

domenica 11 novembre 2012

Imprese e fisco gli adempimenti sono diventati 134




Negli ultimi 10 anni il numero delle scadenze fiscali è salito di oltre un terzo. Nel 2012 gli adempimenti sono diventati 134. Così Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia di Mestre, secondo il quale, solo per pagare le tasse le Pmi sono costrette a "sborsare" circa 3 miliardi di euro l'anno. Per Cgia,la semplificazione, "segna il passo. Bisogna disboscare questa giungla", l'Italia ha carico fiscale tra i più elevati d'Europa e livello di oppressione non riscontrabile altrove.

Le principali scadenze fiscali, purtroppo, sono in costante aumento. Se nel 2002 erano pari a 100, nel 2006 sono salite a 127 e nel 2012 toccheranno quota 134. Negli ultimi 10 anni - nota la Cgia - l'incremento e' stato del 34%''.

I mesi più pieni di scadenze sono quelli di inizio anno. A gennaio di quest'anno si sono addensate 14 scadenze di pagamento e a febbraio il record con 15. Quasi tutti i pagamenti sono concentrati verso la meta' e verso la fine di ogni mese. ''Tuttavia se ipotizziamo di spalmare queste scadenze su tutto l'arco dell'anno, è come se i piccoli e medi imprenditori - ha scritto la Cgia - versassero ogni due giorni e mezzo un'imposta od un contributo previdenziale/assicurativo allo Stato''.

''Da questa ricognizione sulle scadenze - dice il segretario della Cgia di Mestre Giuseppe Bortolussi - si evince che il processo di semplificazione fiscale iniziato nei primi anni '90 sta ora segnando il passo. Bisogna disboscare questa giungla fiscale per distogliere i piccoli imprenditori da una burocrazia e un numero di adempimenti che sono ormai eccessivi. Non dobbiamo dimenticare che i più penalizzati da questa situazione cosi' opprimente sono le micro imprese e i lavoratori autonomi che, a differenza delle aziende di maggiori dimensioni, non posseggono una struttura amministrativa in grado di sbrigare tutte queste incombenze''.

sabato 27 ottobre 2012

Imprese e lavoro: la sofferenza dei carichi fiscali



"Le nostre aziende stanno soffrendo, forse anche morendo di fisco": così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, secondo cui "bisognerebbe fare una spending review molto più decisa e tutti i fondi che si liberano dovrebbero essere destinati alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, le imprese, i cittadini".

"Il governo sta facendo delle cose, certamente non sta facendo tutto quello che sarebbe necessario per fare il salto di qualità". E Squinzi ribadisce: "Ritengo che dalla prossima legislatura serva una legittimazione politica". Discutendo del capitolo sugli  esodati ha chiarito che il contributo di solidarietà del 3% sui redditi sopra i 150 mila euro per allargare la copertura finanziaria agli esodati «sicuramente lo vediamo come un ulteriore carico fiscale e che, peraltro, non è l'unico portato avanti in questi giorni perché sulle imprese sono arrivati anche altri balzelli», ha aggiunto Squinzi sottolineando che «è una situazione generale che va rimeditata, pur sapendo che dobbiamo essere pronti a fare dei sacrifici».

Entro pochi giorni sindacati e imprese potranno trovare un accordo sulla produttività, ha indicato Squinzi. «Siamo nelle fasi finali del negoziato - ha spiegato -, spero in un buon accordo che soddisfi tutti». Per il numero uno di viale dell'Astronomia «l'accordo è fondamentale per recuperare in tempi brevi i 20 punti di competitività che abbiamo perso nei confronti degli altri Paesi europei, e in particolare nei confronti della Germania».

«Bisogna abbandonare questa mentalità di ricorrere all'assistenzialismo», dice Squinzi, parlando del Mezzogiorno. «Bisogna cercare di potenziare quelli che sono i punti forti del Mezzogiorno perché - ha concluso - non dobbiamo mai dimenticare che il patrimonio storico, culturale e ambiente del Mezzogiorno è unico al mondo».

«Quello che preoccupa è una situazione economica molto difficile. Stiamo soffrendo da un anno e più anche a causa dell'impegno di raddrizzare i conti e questo ha portato ad un calo dei consumi interni che tutte le aziende stanno accusando in maniera forte. Ma il problema vero è la disoccupazione che è al 10,7% che diventa il 12,5% se contiamo chi ha rinunciato a trovare lavoro».

sabato 6 ottobre 2012

Lavoro, imprese e fisco: la Cgia con il governo dei tecnici +5,5 miliardi di tasse



Le imprese italiane si troveranno a pagare nel triennio 2012-2014 5,5 miliardi di euro in più. Lo ha  affermato la Cgia di Mestre che ha messo a confronto gli effetti economici che andranno ad aggravare il carico fiscale e contributivo delle imprese con quelli che invece ne alleggeriranno il peso. A ciò, spiega l'associazione degli artigiani, si arriva sottraendo dai 19mld di tasse e contributi introdotti dal governo Monti, i circa 13,6mld di euro di alleggerimento fiscale che l'esecutivo praticherà nel prossimo triennio.

Il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi dice che "le più penalizzate dal pacchetto di misure introdotte dal Governo Monti saranno le micro imprese: in particolar modo quelle senza dipendenti che non potranno avvalersi degli sgravi Irap previsti per i dipendenti e dell'Ace (aiuto alla crescita economica), visto che per le aziende in contabilità semplificata non potranno applicare quest'ultima misura. Se si considera che il 75% degli imprenditori individuali lavora da solo, si può affermare che gli artigiani e i commercianti che non hanno dipendenti subiranno dei forti aumenti di tassazione non ammortizzati dagli sgravi previsti dal Salva Italia".

Con l'Imu, rispetto all'Ici, il prelievo medio per i negozi e i laboratori risulta mediamente raddoppiato, sottolinea la Cgia. Mentre per i capannoni si registrano incrementi di imposta che superano il 60%. Oltre all'Imu, nel 2012 sono aumentate del 1,3% anche le aliquote contributive Inps a carico degli artigiani e dei commercianti.

Nel 2013, entrambi i prelievi subiranno ulteriori aumenti. Rispetto all'Ici, con l'Imu il prelievo sui capannoni aumenterà di circa l'80%. Le aliquote previdenziali, invece, subiranno un ulteriore aumento dello 0,45% sino a portare nel giro di qualche anno l'aliquota di questi lavoratori autonomi al 24%. Le cattive notizie, purtroppo, non finiscono qui. Sempre nel 2013 le imprese faranno i conti con la riduzione della deducibilità dei costi per le auto aziendali che il fisco non riconoscerà più nella misura del 40%, ma solo del 27,5%. Sono circa 7 milioni gli automezzi interessati da questa misura.

Messe tutte in fila le tasse alle imprese, la Cgia stima che queste misure valgano circa 5 miliardi di euro nel 2012, che diventano quasi 6,7 mld nel 2013 e salgono a 7,3 mld nel 2014. Pertanto, nel triennio 2012-2014 le maggiori tasse e contributi a carico delle imprese saranno pari a poco più di 19 miliardi di euro.

"Pur riconoscendo che questo Governo ha dimostrato in più di una occasione di avere una certa sensibilità nei confronti delle piccole imprese - conclude la Cgia - la situazione generale è tale che difficilmente le imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, potranno superare questo triennio con un carico fiscale aggiuntivo di questa portata. Non possiamo sperare di rilanciare l'occupazione e in generale l'economia se penalizziamo soprattutto le piccole imprese che costituiscono il tessuto connettivo della nostra economia".

venerdì 24 agosto 2012

Busta paga 2012 meno tasse, è una nuova promessa?


Che il carico fiscale in Italia è insostenibile e la sua riduzione è uno dei nodi che bloccano le possibilità di rilancio economico è un fatto a cui tutti è chiaro.
Il ministro del Lavoro Elsa Fornero ha sottolineato l'anomalia e il record negativo del cuneo fiscale italiano: vale a dire la differenza fra il costo del lavoro (alto) pagato dalle imprese e la retribuzione netta (bassa) ricevuta dai lavoratori. Una differenza, in quest'ultimo caso, che è conseguenza delle troppe tasse presenti sul cedolino, sulla busta paga del lavoratore dipendente.
Promettere la riduzione delle tasse in busta paga è quanto di più facile. Ma i vincoli di gettito sono tali da far suonare ipotesi e proposte quasi una beffa, una presa in giro per chi è in regola mensilmente con il Fisco. Tanto che il governo ha dovuto con decisione togliere dal tavolo dei piani estivi possibili interventi sull'Irpef: insostenibili se non addirittura controproducenti. Annunciare e promettere tagli in una situazione nella quale tutti finirebbero per aspettarsi nuovi aumenti da subito, spingerebbe a risparmiare e non ad agevolare i consumi.

Il peso del cuneo fiscale è in buon parte dovuto ai contributi sociali che servono per finanziare, ad esempio, le pensioni. E se fosse realmente impensabile una riduzione generalizzata di quelle tasse sul lavoro che gravano sui dipendenti per il 47,6% (la media Ue è del 41,7%). Si dovrebbe agevolare le imprese che assumono, chi fa vera ricerca, si dovrebbe incentivare l'occupazione giovanile e la nascita di nuove imprese. Le promesse e gli annunci trovano un tempo effimero e di pseudo speranza se non sono unite ad una vera politica del lavoro e di azione.

La proposta del ministro del Lavoro è una sperimentazione che serva a ridurre il costo del lavoro. «Non possiamo semplicemente abbattere il cuneo fiscale per tutti i lavoratori - ha affermato Elsa Fornero nel suo intervento al Meeting di Rimini -. Si può pensare a una sperimentazione: le imprese che valorizzano il capitale umano potrebbero avere una sorta di riconoscimento». Il riconoscimento di cui parla il ministro potrebbe avere la forma di uno sconto sui contributi. Fornero ha anticipato che la norma su una possibile sperimentazione della decontribuzione.

Ricordiamo che gli effetti delle manovre del governo Monti, hanno portato fino ad ora ad un aumento delle tasse in busta paga, infatti, si è verificato un sostanziale aumento dell’addizionale regionale Irpef del 0,33 per cento dell’aliquota base (che non è nella discrezionalità delle Regioni); poi c’è già stato un altro prelievo aggiuntivo: il previsto acconto del 30 per cento dell’addizionale del 2012.
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