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giovedì 22 settembre 2016

Il datore di lavoro deduce i contributi per colf e badanti



I contributi previdenziali versati nell’anno 2015 a colf e badanti nell’ambito delle prestazioni di lavoro domestico svolte, possono essere portati in deduzione dal reddito nel modello 730/2016. Viene confermato quindi anche per il 2016 la possibilità di dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarativo fiscale, la quota di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per colf e badanti nel limite massimo di 1.549,37 euro.

Ai fini di deduzione dal reddito, il contribuente - datore di lavoro, deve conservare le ricevute di pagamento MAV o bollettini di versamento all’INPS dei contributi ma dal momento che la suddetta contribuzione è versata trimestralmente, occorre fare attenzione, in quanto tra i contributi da dedurre nel modello 730 2016 o modello Unico 2016, devono essere presenti solo quelli effettivamente versati nel corso del 2015 in base al principio di cassa.

I contributi che si possono portare in detrazione fiscale sono quelli versati ai fini previdenziali ed assistenziali con il bollettino postale o con modello F24 (obbligatori per legge).

Il contribuente che intende dedurre dal proprio reddito complessivo la quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali per colf e badanti, deve indicare nel rigo E23 del modello 730/2016, l’importo dei contributi versati nell'anno fiscale 2015.

Ciò significa che la deducibilità contributi colf badanti 730 2016 o Unico 2016 può essere fatta valere solo per i seguenti versamenti:

Contributi INPS versati a gennaio 2016 e relativi al quarto trimestre 2015;

Contributi INPS versati ad aprile, luglio e ottobre 2016 e relativi ai primi 3 trimestri del 2016.

I contributi INPS colf e badanti relativi al 4° trimestre, pagati quindi a gennaio 2016, possono essere portati in deduzione dal reddito con il 730 2017 e Unico 2017

Come va calcolato l’importo deducibile dei contributi versati alla colf?

Il contribuente che assume una colf o una badante, è tenuto al versamento della relativa contribuzione previdenziale ed assistenziale, il cui importo, da versare all’INPS per i contributi, dipende dalla retribuzione oraria, ma per i contratti di lavoro sopra le 24 ore settimanali, scatta un importo forfetario.

In base alle nuove tabelle INPS importi contributi colf 2016 la quota a carico del datore di lavoro è la seguente:

Retribuzione fino a 7,88 euro: 0,35; da 7,88 a 9,59 euro è pari a 0,40; oltre 9,59 euro l’ora è pari a 0,48.

Per i contratti sopra le 24 ore settimanali: 0,25.

Il datore di lavoro, oltre ai contributi INPS, è obbligato anche a versare il contributo di assistenza contrattuale per l’accesso alle prestazioni della Cassa Colf, il cui importo è visibile nel bollettino MAV sotto la voce “Causale del Versamento” e nell’Attestazione di pagamento che viene rilasciato al lavoratore sotto la voce “Codice Organizzazione”. Tale importo per il 2016 per i contratti a tempo indeterminato e determinato è di 0,03 euro all’ora, di cui 0,01 a carico del lavoratore.

Questo importo però, non è deducibile ai fine IRPEF perché è destinato alla cassa a favore dei dipendenti collaboratori familiari.

Diversamente da quanto previsto dall’art. 15, TUIR (detrazione dei compensi erogati a tali soggetti, se il soggetto assistito è “non autosufficiente”) i contributi previdenziali versati sono deducibili a prescindere dalla situazione “fisica” in cui versa il contribuente interessato.

I contributi previdenziali e assistenziali relativi ai soggetti sopra elencati:

vengono versati dal datore di lavoro, ma sono costituiti da una quota a carico del datore di lavoro e da una quota a carico del lavoratore;

sono deducibili solo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro.

Il versamento all’INPS dei contributi domestici familiari è effettuato per trimestri solari, entro i seguenti termini:
• dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
• dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
• dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
• dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

La contribuzione relativa ai lavoratori domestici prevede il versamento di un contributo ordinario e un contributo integrativo.

Tuttavia, per determinare il valore della quota di contributo deducibile non bisogna utilizzare “direttamente” il totale pagato indicato nella ricevuta di pagamento, in quanto tale valore è composto:
- dalla quota di contributo a carico del datore di lavoro, deducibile nel limite di € 1.549,37;
- dalla quota di contributo a carico del lavoratore, non deducibile dal datore di lavoro.

È quindi, necessario scorporare la parte di onere deducibile in capo al datore di lavoro, in quanto la quota di contributo a carico del lavoratore è già stata dedotta al momento del pagamento delle retribuzioni (il reddito del lavoratore è già al netto della quota di contributi a suo carico).

Per effettuare il calcolo corretto dei contributi deducibili è necessario conoscere l’ammontare del contributo ordinario e di quello integrativo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Gli importi del contributo ordinario (sia la quota a carico del lavoratore che quella a carico del datore di lavoro) sono rinvenibili dalle tabelle di contribuzione predisposte dall’INPS. In particolare, se l’orario di lavoro:

non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione;

è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

A titolo esemplificativo, la tabella relativa ai contributi applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzione di lavoratori assenti prevede:

- fino a euro 7,86, un importo di contributo orario pari a euro 1,49 (con assegni familiari) (0,35 per il lavoratore) e di euro 1,50 (senza assegni familiari) (0,35 per il lavoratore);

- oltre ad euro 7,86 e fino a euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 1,68 (con assegni familiari) (0,39 per il lavoratore) e di euro 1,69 (senza assegni familiari) (0,39 per il lavoratore);

- oltre ad euro 9,57, un importo di contributo orario pari a euro 2,04 (con assegni familiari) (0,48 per il lavoratore) e di euro 2,06 (senza assegni familiari) (0,48 per il lavoratore);

- per più di 24 ore settimanali, un importo di contributo orario pari a euro 1,08 (con assegni familiari) (0,25 per il lavoratore) e di euro 1,09 (senza assegni familiari) (0,25 per il lavoratore).

Il contributo integrativo obbligatorio versato dal datore di lavoro alla CAS.SA.COLF (CASsa SAnitaria COLF o cassa malattia colf) pari ad € 0,03 (di cui € 0,01 a carico del lavoratore) per ogni ora di lavoro, è deducibile per il datore di lavoro privato in misura di € 0,02 moltiplicato per l’ammontare delle ore lavorate.

Per il calcolo dei contributi dell’esempio proposto il totale dei contributi versati dal datore di lavoro risultano pari a:

€ 561,60 (€ 1,08 x 520) contributo ordinario;
€ 15,60 (€ 0,03 x 520) contributo integrativo.

La quota di contributi a carico del lavoratore sono pari ad:
€ 130,00 (520 x € 0,25) contributo ordinario;
€ 5,20 (520 x € 0,01) contributo integrativo.

Dunque in definitiva, l’ammontare deducibile per il datore di lavoro privato è pari a:
€ 431,60 (€ 561,60 - € 130,00) contributo ordinario;
€ 10,40 (€ 15,60 - € 5,20) contributo integrativo.

Il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro risulta quindi pari ad € 431,60 + € 10,40 = € 442,00.





domenica 31 maggio 2015

Assegni familiari 2015 – 2016 casi particolari



Gli Assegni Nucleo Familiari INPS Anf 2015 sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Vediamo alcuni casi particolari:

Lavoratori a tempo pieno
L’ANF, in generale spetta ai lavoratori dipendenti in misura intera, se svolgono 104 ore lavorative se operai o 130 ore se impiegati. Se il lavoratore viene retribuito con paghe settimanali, quattordicinali o quindicinali, l’assegno spetta interamente rispettivamente se sono state lavorate almeno 24, 48, 52 ore per gli operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se impiegati.

Per i lavoratori pagati a giornata verranno corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

Gli ANF, per i lavoratori con contratto a tempo parziale, spettano nella misura settimanale intera solo se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana, se al di sotto spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Assegni Familiari INPS Colf, agricoli e insegnanti scuole private:

Gli assegni familiari INPS per colf e lavoratori domestici in generale, spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana.

Agli operai agricoli a tempo determinato, O.T.D., iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’Anf, spetta per tutto l’anno, se invece le giornate sono al di sotto, spetta l’assegno per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%) e spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.

Gli Assegni al Nucleo Familiare spettano agli insegnanti che hanno un contratto da dipendenti in scuole private, e che svolgono un’attività lavorativa pari a 18 ore per le scuole medie di primo e secondo grado, 24 ore per le scuole elementari; la misura dell’assegno spetta nella misura intera, anche per periodi in cui viene sospesa l’attività per vacanze natalizie, pasquali ed estive, sarà invece inferiore e calcolato sulle effettive giornate di lavoro nel caso in cui non venisse superata la soglia delle ore lavorate.

Assegni Familiari per Ditte Cessate o Fallite:
Per i lavoratori Dipendenti di Ditte cessate o fallite, la domanda degli assegni per nucleo familiare deve essere effettuata mediante il modello ANF/PREST e presentata direttamente all’INPS via telematica o Patronato. A tale modello, deve essere allegata apposita dichiarazione della ditta da cui risulti:

data di cessazione attività della ditta

n° delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF

versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi

motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente
impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Domanda ANF per i lavoratori di ditte fallite:
dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l’esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell’ANF
dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell’assegno e l’impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Tabelle Assegni Familiari 2015 per calcolo fasce reddito:
L’INPS con propria circolare ha pubblicato le nuove tabelle per la corresponsione assegni familiari ANF da valere per il periodo dal 30 giugno 2015 al 1° luglio 2016.
Le Tabelle importi assegni familiari 2015 per il calcolo fasce e limiti di reddito familiare, vanno applicate ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari  e delle quote di maggiorazione di pensione da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Tabelle ANF nuovi importi assegni familiari 2015.

ANF famiglie numerose:
La legge prevede l’erogazione di un assegno a favore dei nuclei familiari che si compongono di almeno tre figli minori. La domanda per l’Assegno per i nuclei familiari numerosi, relativo all’anno 2015 per assegno terzo figlio INPS, per il nucleo familiare numeroso (almeno 3 figli minori di 18 anni) composto da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016. Per maggiori approfondimenti o per vedere le novità introdotte per i nuclei familiari rimandiamo ai nostri articoli su: aiuti famiglie a basso reddito 2015 e bonus famiglie numerose 2015.

Assegni familiari 2015 dipendenti pubblici scuola:
Il sistema NoiPA con il messaggio n. 39 7 maggio 2015 domanda ANF 2015/2016 ha provveduto a comunicare che la domanda assegno al nucleo familiare 2015/2016 dovrà essere presentata dal dipendente pubblico solo dopo aver aggiornato il reddito 2014 utilizzando il modello di domanda scaricabile dalla sezione moduli sul portale NoiPA. Pertanto, a partire dal mese di maggio, i dipendenti pubblici scuola, riceveranno un messaggio nell'area riservata del portale, al fine di presentare la nuova domanda ANF valida dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.




Assegni familiari 2015 – 2016 le nuove tabelle INPS



Gli Assegni Familiari INPS Anf 2015 sono una forma di prestazione a sostegno del reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti e pensionati a carico dell’INPS che hanno un reddito complessivo al di sotto di determinate fasce stabilite ogni anno per legge. Il diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno dall’INPS e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, pertanto, le nuove tabelle  ANF 2015/2016 sono valide dal 30 giugno 2015 al 1° luglio 2016.

La legge stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2013 e l’anno 2014 è risultata pari allo 0,2%.

Ricordiamo ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché ai percettori di pensioni da lavoro dipendente e i percettori di ammortizzatori sociali, che dovranno ripresentare rispettivamente ai datori di lavoro e all’INPS i nuovi modelli compilati, contenenti i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2014 e dichiarati con CU o dichiarazione dei redditi.

Sulla base di tali livelli di reddito, in corrispondenza al proprio nucleo familiare, saranno determinati gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali degli assegni per il nucleo familiare che saranno corrisposti agli aventi diritto.

A chi spettano gli ANF 2015 2016? Requisiti:

Il primo requisito che determina Il Diritto a percepire gli Assegni Familiari dipende dalla composizione del nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensioni a carico dell’Inps, pertanto, per ricevere gli ANF 2015 il Nucleo Familiare del richiedente deve essere così composto:

1. Richiedente: lavoratore dipendente o titolare di prestazioni previdenziali

2. Coniuge: non separato

3. Figli o Equiparati come figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, figli nati da precedente matrimonio, minori regolarmente affidati, nipoti minorenni viventi a carico del nonno o bisnonno che li mantenga perché conviventi o se non conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il mantenimento dei nipoti. Figli legittimi o legittimati con meno di 18 anni; Figli maggiorenni che siano inabili senza limiti di età, purché non coniugati; Studenti o apprendisti dai 18 ai 21 anni compiuti, purché appartenenti a famiglie numerose con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

4. Fratelli, Sorelle, Nipoti del richiedente: minori o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori che non abbiano il diritto alla pensione per i superstiti e non siano coniugati.

Requisito nucleo familiare:
Per alcune Tipologie di Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali per avere diritto all’Assegno per Nucleo Familiare, Anf, in presenza di particolari condizioni, vengono aumentate le fasce di reddito sulle quali sono rapportati sia il diritto al riconoscimento dell’assegno che l’importo dello stesso:

Modulo domanda INPS assegni familiari 2015:

La Domanda per ottenere gli Assegni Familiari ANF 2015 per i lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, deve essere presentata:

Datore di Lavoro: se il richiedente svolge un lavoro da dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP, in questo caso sarà la stessa azienda a corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.

INPS: direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori:
- addetti ai servizi domestici e familiari, Modello di domanda: mod. ANF/PREST
- agricoli dipendenti, Modello di Domanda: mod.PREST/Agr.21/TP
- lavoratori parasubordinati Modello di Domanda: mod. ANF/GEST.SEP.

Importante: Qualsiasi variazione riferita al reddito o alla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.

Come si richiedono gli assegni familiari ANF?
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS ha definito e comunicato le istruzioni per la presentazione telematica della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che può essere assolta anche rivolgendosi a Caf e Patronati autorizzati.

Pertanto, la richiesta ANF 2015 può essere effettuata:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Lavoratori Domestici;

Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Contact - Center– attraverso il numero verde 803.164

Come fare la domanda online?
Per poter utilizzare il servizio di invio OnLine, il cittadino richiedente deve essere in possesso del Pin di autenticazione a carattere dispositivo, il servizio è disponibile sul sito internet INPS nella sezione richiesta PIN dispositivo INPS in questa sezione sarà possibile:

Avere Informazioni: scheda informativa sulla prestazione ANF
Inviare domanda: compilazione della domanda ANF Lavoratori Domestici ed invio telematico
Consultazione Domande: lista delle domande di ANF Lavoratori Domestici presentate/in corso di presentazione
Importante: il rilascio del Pin dispositivo da parte dell’INPS non avviene in tempo reale, per le situazioni con carattere d’urgenza si consiglia di rivolgersi ai direttamente ai Patronati autorizzati presenti su tutto il territorio che offrono il servizio Gratuitamente.

Da quando partono?

Il diritto a percepire l’Assegno al Nucleo Familiare ANF parte dal 1° giorno del periodo di paga per il lavoratori dipendenti o di pagamento della prestazione previdenziale previsto dall’INPS per gli assegni per il nucleo familiare e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui i requisiti decadono per eventuali variazioni delle condizioni che hanno determinato il diritto come per esempio la separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio.

Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

L’autorizzazione per il diritto a percepire gli Assegni familiari ANF deve essere richiesta mediante la presentazione del Modello di Autorizzazione ANF:

Modulo domanda ANF 42 richiesta assegni familiari 2015 da presentare all’INPS: se l’assegno viene erogato dal datore di lavoro

Documentazione indicata nei modelli di domanda: nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS e nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;

figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;

figli del coniuge nati da precedente matrimonio;

fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;

nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);

familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);

minori in accasamento eterofamiliare;

familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;

figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè  nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Chi paga gli assegni al lavoratore?
Gli Assegni Familiari Anf 2015 vengono pagati:

Datore di lavoro e per conto dell’Inps: ai lavoratori dipendenti in attività con la busta paga;

Direttamente dall’Inps: nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.



domenica 24 marzo 2013

ASPI tabelle contributive del 2013



Diffuse dall'Inps le tabelle contributive applicabili dal 1° gennaio 2013. Con il messaggio 4623 del 15 marzo 2013, l’Inps ha diffuso le tabelle con le aliquote contributive applicabili dal 1  gennaio 2013. Si tratta delle aliquote previste per i diversi settori nei quali operano le aziende che effettuano le rispettive attività, agricoltura inclusa, con personale dipendente.

Quest’anno le tabelle assumono un rilievo particolare dal momento che dal 1 gennaio 2013 è formalmente entrata in vigore l’Aspi per il cui finanziamento si preannuncia una contribuzione ripartita su tre distinti livelli: il contributo ordinario, quello aggiuntivo ed infine il contributo correlato all’interruzione di alcuni rapporti di lavoro.

Si ricorda che la contribuzione ordinaria è pari all’1,61%, ed è comprensiva della percentuale (0,30%) destinabile ai Fondi interprofessionali. Il costo del lavoro, per gran parte dei datori di lavoro, resta invariato in virtù della conservazione della medesima quota prevista sino al 31 dicembre 2012. Per altri invece può verificarsi una crescita, fissata dalla residua applicazione del cuneo fiscale.

Più salato è il costo del lavoro per chi si avvale di contratti non a tempo indeterminato. L'aumento è pari all'1,40%, decorre dal 1° gennaio e si paga per tutti i contratti, anche per quelli stipulati prima di quella data. Fanno eccezione, per espressa previsione della normativa, i lavoratori assunti in sostituzione, gli apprendisti, i lavoratori stagionali e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nei confronti di quei datori di lavoro per i quali l’incremento previsto risulta pari all’intero 1,61% si annuncia una graduale uniformazione della contribuzione in un periodo quinquennale, ossia dal 2013 al 2017. Cresce ancora il costo del lavoro per quei datori che si avvalgono di forme contrattuali a tempo determinato: l’aumento in tal caso è pari all’1,40%, decorre dal 1 gennaio ed è previsto il pagamento per tutti i contratti, anche per quelli stipulati precedentemente la data fissata.

Si fa eccezione per i lavoratori stagionali, i lavoratori assunti in sostituzione, gli apprendisti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il maggiore onere contributivo, in realtà, può essere in parte vanificato mediante la previsione aggiuntiva della restituzione del contributo versato nell’ultimo semestre in caso di trasformazione a tempo determinato alla scadenza.

Nelle tabelle Inps non sono indicati gli apprendisti. Anche questa particolare categoria di lavoratori è interessata ad aumenti. Prima di tutti va rilevato che l'1,61% si applica a tutti gli apprendisti anche se assunti da aziende che occupano (al momento dell'assunzione) sino a 9 dipendenti e per cui trova applicazione lo sgravio totale triennale. Può essere utile, a riguardo, ricordare che il computo dei lavoratori (per verificare se si può usufruire dello sgravio) va eseguito escludendo gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (Dlgs 276/2003); i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (articolo 20 della legge 223/1991), i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore. Si deve, inoltre, tenere presente che il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata e che, ai fini dello sgravio, rileva il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista.
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