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lunedì 23 marzo 2015

NASPI e CIG i chiarimenti del Ministero del Lavoro



Naspi 2015, ecco i primi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sui requisiti necessari per ottenerla. La cassa integrazione a zero ore e altri periodi privi di retribuzione non conteranno: seguirà un’apposita circolare da parte dell’Inps.

Cosi il Ministero del lavoro :"Con riferimento al diritto alla nuova prestazione NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, precisa quanto segue.

Il Decreto Legislativo 22/2015 rinvia, per questi casi, alla normativa vigente. Gli eventi sopra richiamati saranno quindi considerati, come avveniva in precedenza, periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri."

Il Ministero del lavoro ha diffuso un comunicato stampa fornendo alcune informazioni, in attesa dell’apposita circolare attuativa da parte dell’Inps. Al momento, quindi, si sa già che per raggiungere i requisiti necessari non potranno essere conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore o altri analogamente privi di retribuzione (e quindi di contribuzione previdenziale).

Come funziona la Naspi
L’indennità, introdotta con il Jobs Act, entrerà in vigore dal prossimo primo maggio e riguarderà i lavoratori dipendenti ad esclusione di quelli pubblici assunti a tempo indeterminato. Nella Naspi non rientrano anche gli operai agricoli (a termine o a tempo indeterminato) per i quali resta in vigore l’apposita indennità di disoccupazione agricola.

I requisiti per ottenere la Naspi
Nello specifico, la Naspi spetta a chi abbia involontariamente perso il lavoro e abbia i seguenti requisiti:

1 – Almeno 13 settimane di contributi Inps nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

2 – almeno 30 giornate di lavoro effettivamente svolto nei 12 mesi antecedenti lo stato di disoccupazione.

La somma spettante al lavoratore sarà commisurata sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni ma l’importo mensile non potrà comunque superare i 1300 euro. Dopo il quarto mese di erogazione dell’assegno, la cifra verrà decurtata del 3 per cento ogni 30 giorni. La durata è comunque limitata: spetterà per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione risultanti all’Inps negli ultimi 4 anni; a partire dal primo gennaio 2017, invece, si potrà ottenere il sussidio per un massimo di 78 settimane, ovvero 18 mesi.

Quali periodi non concorrono alla formazione dei requisiti necessari?
In ogni caso, come anticipato dal Ministero del lavoro, per il raggiungimento dei requisiti necessari non verranno tenuti in considerazione eventuali periodi di cassa integrazione a zero ore o della malattia senza integrazione di retribuzione da parte del datore di lavoro: ovvero, di tutti quei segmenti della vita lavorativa che, non essendo retribuiti, non sono coperti dalla relativa contribuzione.

In particolare il Ministero del Lavoro stabilisce che, come avveniva per la vecchia normativa sulla NASpI, tutti i periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati neutri ai fini del conteggio dei 4 anni utili al calcolo della NASpI. Questo significa che tali periodi saranno saltati facendo slittare all’indietro l’inizio del quadriennio previsto dalla norma, ovvero determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.

Lo stesso avverrà per l’altro requisito introdotto dalla nuova normativa sulla NASpI, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, anche in questo caso in presenza di periodi cosiddetti neutri il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.



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