Visualizzazione post con etichetta Pin Inps. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Pin Inps. Mostra tutti i post

venerdì 27 marzo 2020

Domanda bonus 600 euro procedura INPS semplificata



I lavoratori italiani potranno richiedere l’indennità da 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per alcune categorie (a partire dagli autonomi) che risentono, a livello economico, dell’emergenza Coronavirus. Vediamo chi può richiedere il bonus e come funzionerà anche il voucher baby sitter, su cui l’Inps ha fornito alcune indicazioni. Non ci saranno, per accedere, requisiti economici specifici, fatta eccezione per il settore del turismo per il quale si deve dimostrare l’effettivo danno economico. Per tutti gli altri, invece, “è una sorta di reddito di cittadinanza universale”, esteso agli autonomi in considerazione dell’attuale situazione.

Per la richiesta dell'indennità di 600 euro e del bonus baby sitting, l'INPS rilascia una procedura di domanda semplificata: basta la sola prima parte del PIN dispositivo, che si ottiene subito online.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) prevede che sia l’INPS ad erogare le prestazioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali, attraverso modalità di richiesta esclusivamente telematica. Come noto, l’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso il ricorso a specifiche credenziali:

PIN dispositivo INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è già in possesso di una di queste credenziali può utilizzarle per inoltrare la domanda di prestazione. Tuttavia, per venire in aiuto dei cittadini senza credenziali o con difficoltà nella presentazione delle istanze, l’INPS comunica di:

semplificare la modalità di compilazione e invio online per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);

apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Modalità semplificata di compilazione e invio online

Questa modalità semplificata è consentito con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

1. indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
2. indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
3. indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
4. indennità lavoratori del settore agricolo;
5. indennità lavoratori dello spettacolo;
6. bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN INPS, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

sito internet www.inps.it, tramite servizio “Richiesta PIN”;

Contact Center, dal numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o email) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può subito utilizzare per la compilazione e l’invio della domanda di bonus da 600 euro o per i voucher baby sitting.

Se entro 12 ore dalla richiesta non si riceve la prima parte del PIN, bisogna chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting” richiesto con PIN semplificato, la seconda parte del PIN è comunque poi necessario per la registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e l’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

PIN dispositivo con riconoscimento a distanza

A breve, l’INPS permetterà il rilascio del PIN dispositivo anche tramite una nuova procedura di riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, così da non dover aspettare la seconda parte del PIN inviata di norma per posta. Con un successivo messaggio saranno forniti ulteriori dettagli operativi e la data di avvio del servizio.

Al bonus possono accedere i lavoratori privati e pubblici, ma anche gli autonomi non iscritti all’INPS, ma a casse previdenziali professionali. L’importo non aumenta in caso di più figli. L’istituto di previdenza renderà poi nota “la tempistica di rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande di bonus da parte dei cittadini e per il tramite degli intermediari abilitati. L’Inps precisa che le domande arrivate dopo il superamento dei limiti di spesa saranno messe in stand by e potranno essere accolte solo nel caso di stanziamento di ulteriori risorse”.




sabato 9 aprile 2016

Lavoro: criticità delle dimissioni telematiche


La nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale introdotta dal Jobs Act ha ottime ragioni ma può presentare anche qualche problema.

Tra le numerose disposizioni contenute nella Legge delega n. 183/2014 “Jobs Act” il Legislatore, nell'obiettivo di adeguamento della regolamentazione del mercato del lavoro sulla base delle nuove esigenze tecnico/produttive, ha lasciato spazio anche alla revisione di una serie di procedure che trovano loro rappresentazione normativa nel D.Lgs 151/2015 conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. Uno degli aspetti contenuti nel suddetto decreto è la volontà del Legislatore di effettuare un nuovo “giro di vite” sul fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Ricordiamo come, a riguardo, era già intervenuta la precedente riforma del mercato del lavoro Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che aveva introdotto la procedura di convalida delle dimissioni volontarie quale strumento che, nelle more di accertare la genuina volontà del recesso da parte del lavoratore, si configurava, fino al 11 marzo 2016, un valido strumento che permettesse  di accertare la legittimità del recesso con una simbiotica compartecipazione delle parti all'adempimento.

Vediamo com’è articolata la nuova procedura per le dimissioni e le risoluzioni consensuali?

Il lavoratore può procedere personalmente oppure tramite soggetti individuati dalla norma.

Nel caso in cui decidesse di procedere direttamente dovrà:

munirsi di Pin Inps (se non ne è già in possesso);

effettuare apposita registrazione sul portale www.cliclavoro.gov.it munendosi, in tal modo, di una user e di una password;

accedere al sito www.lavoro.gov.it per la compilazione dell'apposito modello. Nel caso in cui il rapporto sia iniziato dopo l'anno 2008, il sistema proporrà automaticamente i rapporti di lavoro esistenti, in modo da consentire al lavoratore la scelta di quello dal quale intende recedere. Al contrario, per i rapporti iniziati prima del 2008 (ante introduzione del modello “UniLav”), sarà lo stesso lavoratore a dover inserire manualmente tutti i dati necessari;

inviare telematicamente il modello, ricevendo, al contempo, un codice alfanumerico attestante
l'avvenuta trasmissione. Il modello sarà automaticamente inoltrato alla competente Direzione Territoriale del Lavoro e alla casella di posta elettronica del datore di lavoro. Da quanto indica il Dicastero di Via Flavia, con la circolare n. 12/2016, per il datore di lavoro sembrerebbe possibile indicare anche una mail “ordinaria” e non, necessariamente, un indirizzo di posta elettronica certificata.

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali dovranno essere rese “efficaci” dal lavoratore attraverso la compilazione e l'invio telematico come abbiamo visto sopra, procedura che questi, pena l'inefficacia del recesso, dovrà aver cura di adempiere per mezzo proprio o per tramite di soggetto delegato. L'utilizzo della procedura telematica costituisce, inoltre, unica modalità con cui il lavoratore, entro sette giorni dalla data di convalida del recesso, potrà anche revocare le proprie dimissioni richiamando codice identificativo della comunicazione inviata e marcata temporalmente.

La nuova procedura riguarda tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La procedura di convalida ex art. 26 D.Lgs 151/2016 non riguarderà i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di congedo di maternità/paternità del soggetto lavoratore o dei primi tre anni di vita del bambino che restano soggette all'obbligo.

Vediamo di mettere  in evidenza altre criticità che la nuova norma solleva. Innanzitutto ci si chiede cosa succederebbe se il lavoratore non seguisse la procedura prevista dalla norma. In caso di mancato esperimento della procedura telematica, il datore di lavoro sarà costretto ad aprire un procedimento disciplinare – ex art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) – dovendo, molto probabilmente, giungere a un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate. Tale recesso comporterebbe, come noto, l'obbligo di pagare il “ticket di licenziamento”.

Un’altra situazione paradossale nella quale potrebbe venirsi a trovare il datore di lavoro è quella relativa all'esercizio del “diritto di ripensamento”. Immaginiamo un lavoratore che, all'improvviso, si dimette. Il datore di lavoro deve correre subito ai ripari ed effettuare una nuova assunzione. Ma il “vecchio” lavoratore, entro sette giorni, può ripensarci e revocare le dimissioni. Quale sarà la sorte del neo-assunto in “sostituzione”?

Infine, se il lavoratore vuole procedere personalmente all’invio delle dimissioni telematiche e non è già in possesso del Pin Inps, dovrà per prima cosa provvedere a tale richiesta e attendere che gli sia recapitato via posta tradizionale una parte del codice. A questo punto, il lavoratore potrebbe trovarsi nella paradossale situazione di non poter rassegnare le dimissioni, o magari a doverle procrastinare nel tempo, in quanto non ha ricevuto in tempo utile il codice pin.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog