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lunedì 1 maggio 2017

CU 2017 INPS: come ottenere la Certificazione Unica



Nella circolare n. 76 del 27 aprile 2017 l’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2017- La certificazione si può ottenere  sia in modalità telematica che con modalità alternative.

 Anche quest’anno la certificazione unica 2017 potrà essere scaricata attraverso il sito internet dell’Inps. Per scaricare e stampare la certificazione dal sito INPS è necessario autenticarsi con il proprio codice fiscale e PIN  ( non c'è bisogno del PIN dispositivo ma è sufficiente quello ordinario ) e  il percorso è il seguente :  www.inps.it / Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Certificazione unica 2017 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN). Se si indica un indirizzo di posta elettronica  si riceve  un avviso di disponibilità  della CU da parte dell'Inps

Gli utenti possono accedere al servizio anche tramite credenziali SPID di livello 2 o superiore,  da richiedere agli Identity Provider accreditati dall’AGID.  Sarà inoltre possibile visualizzare la certificazione unica anche tramite l’APP istituzionale “INPS servizi mobile”, scaricabile dagli store Android e Apple.

Le altre modalità per ottenere  la Certificazione Unica 2017 sono le seguenti:

 Presso gli uffici INPS: in tutte le strutture territoriali dell’Istituto è disponibile almeno uno sportello a disposizione degli utenti  e  postazioni informatiche self service -
Posta Elettronica Certificata : a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo: CertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it al quale far pervenire la relativa  richiesta.

Patronati, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati   all’assistenza fiscale -  l’accesso da parte degli intermediari sopra indicati potrà avveniretramite il sistema SPID  con delega contenente : dati anagrafici dell’interessato e suo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.

 Comuni ed altre pubbliche amministrazioni - con le stesse procedure  del punto precedente
Servizio di “Sportello mobile”-il  servizio è riservato a particolari categorie di utenti :  ultraottantenni titolari di indennità di accompagnamento, utenti titolari di indennità speciale (Categoria: Ciechi civili) indipendentemente dall’età, utenti ultraottantenni delle provincie autonome e della Valle d’Aosta che devono contattare le sedi INPS territoriali.

Pensionati residenti all’estero - E' a disposizione un numero ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039- 06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19.

Spedizione della Certificazione Unica 2017 al domicilio : in caso di impossibilità di utilizzare altre modalità gli utenti possono richiedere l'invio  postale contattando i i seguenti numeri verdi: 800 434320 (con risponditore automatico); 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile.
Rilascio della Certificazione Unica 2017 a chi non è titolare:la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto .

La CU può essere rilasciata anche a persone diverse dal titolare munite di delega con la quale si autorizza l’INPS al rilascio della certificazione richiesta e da copia del documento di riconoscimento.
La Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e da copia del documento di riconoscimento dell’interessato e del delegato. Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe. Nel secondo caso, così come già chiarito con il messaggio n. 7107/2013, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

lunedì 8 dicembre 2014

Certificazione nei contratti di lavoro



La certificazione è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

Possono essere oggetto di certificazione solo i contratti di:
lavoro intermittente
lavoro ripartito
lavoro a tempo parziale
lavoro a progetto
associazione in partecipazione
appalto

La procedura di certificazione è attivata a seguito di una richiesta scritta e congiunta del datore di lavoro e del lavoratore. L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla DTL competente per territorio e deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Nella valutazione la commissione deve tener presente i codici di buone pratiche.

La procedura si conclude con un atto di certificazione motivato che indica l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso, il termine per presentarlo e gli effetti della certificazione. L'atto di certificazione può essere impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, oltre che dai terzi interessati, davanti al giudice del lavoro e in alcuni casi al TAR (Tribunale amministrativo regionale). La pratica di certificazione e i contratti certificati devono essere conservati presso le sedi di certificazione per almeno 5 anni dal momento della loro scadenza.

Le sedi di certificazione svolgono attività di consulenza e assistenza al datore e al lavoratore sia in relazione alla stipulazione, sia in relazione alle modifiche del programma negoziale.

Il recente D. Lgs. 276/03 ha introdotto la certificazione che è finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro attraverso un'esatta qualificazione del rapporto stesso. Infatti, chi abbia stipulato un contratto di lavoro atipico, può certificare la genuinità di quel contratto e del proprio rapporto di lavoro, rivolgendosi ad apposite Commissioni, giurando che il proprio rapporto di lavoro si svolge davvero coerentemente con la tipologia contrattuale prescelta e non nasconde, invece, un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Più precisamente, alla certificazione possono ricorrere i titolari di un contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, di lavoro a tempo parziale, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione. Inoltre, è ammessa la procedura di certificazione per i contratti di appalto anche ai fini della concreta distinzione dalla somministrazione di lavoro. L'autorità dotata del potere certificatorio può essere un ente bilaterale, la Direzione provinciale del lavoro, una Provincia e le Università. La procedura deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'atto di certificazione deve essere motivato e contenere, tra l'altro, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere nei confronti della certificazione stessa. Infatti, nei confronti della certificazione può essere impugnata avanti il Giudice del Lavoro, ad opera delle stesse parti o di un terzo, nella cui sfera giuridica l'atto impugnato produca effetti. Tuttavia, l'impugnazione giudiziale è ammessa solo per alcuni motivi, indicati dal legislatore delegato: ciò infatti può accadere per il caso in cui il rapporto si svolga, di fatto, in maniera diversa da come è stato certificato, o per erronea qualificazione del contratto, o per un vizio del consenso (quindi quando qualcuno sia stato indotto alla certificazione per violenza, errore, dolo). In questo caso, il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere effettuato davanti alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione. L'atto di certificazione può essere impugnato anche davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per violazione del procedimento o per eccesso di potere.

Nonostante le finalità dichiarate dal legislatore delegato si deve ritenere che, in realtà, la certificazione avrà la sola conseguenza di aumentare i ricatti ai danni del lavoratore. Infatti, si può scommettere che, d'ora in poi, il datore di lavoro subordinerà l'assunzione di un lavoratore atipico, o la stipulazione di un contratto a progetto, alla contestuale certificazione e, ovviamente, se il lavoratore rifiuterà, non si darà corso al rapporto di lavoro.

La certificazione presenta notevoli vantaggi per i lavoratori e per le aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi) e previene il contenzioso giudiziale in materia di qualificazione del rapporto.

Come tutte le forme di certificazione, anche la certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ha un’importante valenza in termini di responsabilità sociale d’impresa e presenta indubbi riflessi positivi nei rapporti dell’azienda sia con i propri lavoratori sia con i propri interlocutori (clienti, fornitori, istituzioni, istituti di credito, ecc.).

Le Commissioni di certificazione hanno il potere di svolgere:
a. attività di consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di attuazione del rapporto;
b. attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
c. attività di conciliazione delle controversie ai sensi dell'articolo 410 c.p.c.

Gli effetti del provvedimento di certificazione permangono, anche nei confronti dei terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, un eventuale ricorso giurisdizionale. Nei confronti dell’atto di certificazione, sia le parti che i terzi che ne abbiano interesse possono proporre ricorso giurisdizionale soltanto per vizi del consenso, per erronea qualificazione del rapporto o per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Il ricorso al giudice ordinario deve obbligatoriamente essere preceduto da un tentativo di conciliazione da svolgersi avanti alla commissione che ha certificato l’atto.



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