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mercoledì 19 aprile 2017

Lavoro: licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato


Per contratto di lavoro a tempo indeterminato si deve intendere un accordo fra le parti nel quale un soggetto, il lavoratore, si impegna dietro versamento di una retribuzione e senza vincolo di durata alcuno, a prestare la propria attività lavorativa accettando il potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un altro soggetto, il datore di lavoro.

Con il D. lgs 151/2015, entrato in vigore in attuazione del Jobs Act, è stata rivista la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale. Il Jobs Act, a rafforzamento del contrasto alle dimissioni in bianco, ha introdotto una ulteriore novità, ovvero la compilazione in via telematica delle dimissioni.

Le dimissioni volontarie sono le classiche  date dal lavoratore per ragioni personali (famiglia, cambio lavoro, salute ecc.), in questo caso il lavoratore di sua spontanea volontà rassegna le dimissioni dal proprio lavoro a tempo indeterminato in quanto per ragioni personali non può più proseguire con il lavoro.

Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni volontarie dando un margine di preavviso al datore di lavoro per consentirgli di trovare un altro lavoratore per sostituirlo nelle sue mansioni ordinarie. Il preavviso è stabilito dai CCNL i quali distinguono il periodo di preavviso in base alle mansioni del lavoratore (es. impiegato o operaio) e l’anzianità di servizio (un operaio con più anni di esperienza sarà più difficile da sostituire).

Proprio per la sua peculiarità il preavviso è sempre obbligatorio, nel caso in cui lavoratore dia le proprie dimissioni in tronco, quindi smettendo di lavorare da un giorno all’altro o comunque prima della scadenza del preavviso il datore di lavoro può richiedere un risarcimento al lavoratore, pari di solito alle giornate di mancato preavviso.

Caso diverso sono le dimissioni per giusta causa. In questo caso infatti le dimissioni vengono presentate dal lavoratore non per ragioni personali, ma perché per qualche ragione il rapporto di lavoro si è incrinato irrimediabilmente e il lavoratore non ritiene più di poter proseguire il lavoro neanche temporaneamente

In questo modo potreste avere diritto ad un risarcimento per un danno da voi subito a torto, stimato in una condizione di parità relativa all'ammontare delle retribuzioni che avreste percepito per la durata intera del contratto.  Ovviamente, prima di effettuare tutti gli incartamenti valutate sempre bene la situazione, senza fare cose affrettate.  Analizzando il motivo del recesso del contratto.  Per poi, informarvi con delle persone esperte nel campo.

Il contratto a tempo indeterminato è un accordo redatto per iscritto tra il datore di lavoro ed un dipendente, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Esso non riporta la scadenza del rapporto lavorativo e deve contenere: i dati del principale e del lavoratore; la mansione data a quest'ultimo; l'importo dello stipendio mensile; l'orario di attività; i giorni di ferie; le eventuali ore di permesso; le informazioni riguardanti il licenziamento e le dimissioni.

L'articolo 2118 c. C. Prevede che tale obbligazione può essere sospesa soltanto dando un opportuno preavviso, per consentire all'imprenditore di trovare un subentrante, senza creare disguidi alla società. In questi casi, non occorre che il dirigente esprima la sua accettazione, perché la scelta di licenziarsi è una dichiarazione volontaria unilaterale ed inoppugnabile. Tuttavia, prima che il datore di lavoro ne venga a conoscenza, è possibile decidere per la sua revoca.

Il periodo di preannuncio è differente secondo la tipologia dell'accordo stipulato, il tipo di assunzione, l'anzianità raggiunta, ecc. Comunque, se non vengono indicate specifiche disposizioni, si applicano le regole basilari oppure quelle di equità. Le dimissioni assumono validità quando il datore di lavoro la riceve e, dunque, ne viene a conoscenza.

Se vi dimettete senza dare il preannuncio, dovrete sborsare un'indennità di mancato preavvertimento al datore di lavoro.  L'importo da rimunerare corrisponderà all'ammontare della retribuzione che avreste dovuto incassare durante i giorni di preavviso non rispettato.

Comunque, il responsabile può anche rifiutare quest'ultimo.  In questo caso, purché voi siate d'accordo, vi dovrà erogare l'indennità sostitutiva, corrispondente sempre allo stipendio relativo al suddetto intervallo.

Il licenziamento dovrà essere presentata al sovraintendente, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, per poter documentare la data di spedizione. Se lo desiderate, potrete anche presentarla mediante posta elettronica certificata e, comunque, entro un lasso massimo di un mese, a partire dalla data del vostro licenziamento volontario. Il datore di lavoro vi dovrà inviare una comunicazione, per richiedervi di firmare la vostra rescissione dal contratto.

Nella lettera delle dimissioni da trasmettere direttamente all'Ufficio del personale della vostra azienda, dovrete: specificare che si tratta di una comunicazione di licenziamento; indicare i vostri dati anagrafici, la data dell'assunzione, la tipologia della funzione, il livello, il giorno a partire dal quale sarà effettivo l'esonero dal lavoro; puntualizzare, nella parte conclusiva della missiva, la scadenza del periodo di preavviso; firmarla e datarla; farne una copia e conservarla insieme alla ricevuta dell'invio.

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del T.F.R. attraverso la busta paga con la quale eroga l’ultima retribuzione, che, ovviamente, deve essere corrisposto al termine effettivo del rapporto di lavoro e, quindi, con le stesse modalità seguite fino ad oggi, a meno che le parti non si mettano d’accordo diversamente, ma sempre consegnando la busta paga al lavoratore.

Solitamente, nel giro di due o tre mesi, il datore di lavoro provvede a regolarizzare la posizione del dipendente dimesso, quindi, trascorso tale periodo, le consiglio di metterlo ufficialmente in mora a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.






lunedì 10 ottobre 2016

Lavoro: dimissioni telematiche il servizio sospeso



Il Ministero del Lavoro ha annunciato ieri  la sospensione di alcuni servizi online tra cui la comunicazione telematica delle dimissioni e risoluzioni consensuali  dei rapporti di lavoro. La causa risiede nella rottura fisica di due dischi dell’infrastruttura informatica, e da ieri sono in corso una serie di attività per il ripristino del corretto funzionamento delle procedure. Grazie ad avanzati sistemi di copia e archiviazione tutti i dati sono salvi, ma è stato necessario un fermo dei servizi per riallineare i backup che sono stati interessati dall'evento e per effettuare i necessari controlli successivi al ripristino.

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La nota della Direzione Generale dei Sistemi informativi, Innovazione Tecnologica e della Comunicazione del Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative per adempiere alla procedura telematica delle dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare il documento spiega che fino a nuova comunicazione le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dovranno essere comunicate scegliendo una delle seguenti modalità:

Recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che si farà carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione del lavoratore e del deposito della documentazione prodotta

Recandosi presso i soggetti abilitati di cui all’art. 26, comma 4 del D. Lgs. 151/2015, che si farà carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione del lavoratore e del deposito della documentazione prodotta.

Compilando in autonomia il modello allegato alla nota direttoriale del 5 ottobre 2016 e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.

Saranno valide le comunicazioni, effettuate con queste modalità, solo se riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre 2016.

Gli altri servizi momentaneamente sospesi sono:

– Autocertificazione Esonero 60X1000
– Deposito contratti
– Offerta di conciliazione
Cigs online

La nota conclude che assicurando che sarà cura del Ministero comunicare la riattivazione di tutti i servizi elencati, confermando il massimo impegno per ridurre al minimo gli impatti sull’utenza.


Sospesi i servizi online di Cliclavoro, portale del Ministero Del Lavoro, a causa di problemi tecnici. Per trasmettere le dimissioni volontarie, obbligatoriamente online con il Jobs Act (Dlgs 151/2015), bisogna dunque optare per canali alternativi, almeno in via temporanea. Le comunicazioni così pervenute saranno inoltrate via email dagli uffici competenti al datore di lavoro, inserendo in copia il lavoratore dimissionario, in modo che possa avere conferma dell’invio.

Le dimissioni trasmesse durante il periodo di malfunzionamento non sono andate perdute, grazie al backup. Dunque, a partire dal 3 ottobre e fino a quando il Ministero non comunicherà la riattivazione dei servizi, sono considerate valide e dimissioni presentate con la procedura temporanea, compilando e trasmettendo il modello disponibile sul portale Cliclavoro, scegliendo una delle seguenti modalità operative:

presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
presso i soggetti abilitati di cui all’art. 26, comma 4 del D. Lgs. 15 1/2015;
compilando il modello in autonomia e trasmettendolo per email a sdv@lavoro.gov.it allegando in .pdf anche la copia del documento di riconoscimento.

Il lavoratore può scegliere fra due opzioni:

inviare il modulo attraverso il sito del Ministero con PIN INPS dispositivo,

rivolgersi a un soggetto abilitato (CAF, patronati, professionisti).

Sul sito web ministeriali sono presenti a questo scopo videotutorial con tutte le indicazioni per il contribuente e per gli intermediari.

Si ricorda che l’obbligo di dimissioni telematiche riguarda solo il settore privato e non il pubblico impiego. Sono inoltre esclusi il lavoro domestico e le dimissioni o accordi conclusi in sede conciliativa. Utilizzano le nuove modalità di invio delle dimissioni anche gli assunti a tempo determinato, nel caso di dimissioni precedenti alla scadenza del contratto.



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