Visualizzazione post con etichetta domande online. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta domande online. Mostra tutti i post

mercoledì 4 gennaio 2017

Riscatto INPS: domande online dal 30 dicembre 2016




Dal prossimo 1° Aprile 2017 le domande di riscatto dei periodi assicurativi potranno essere presentate solo tramite il canale online dell’Inps

Nella Circolare n. 228 del 29/12/2016 l'INPS ha reso noto che dal 30 dicembre scorso è possibile inviare online all’Istituto le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati. Resta ancora possibile  comunque presentare la domanda cartacea fino al  31 marzo 2017.

Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande telematiche attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN nel portale dell’Istituto dal Menu Servizi online>Accedi ai servizi>Menu Servizi per il cittadino> Riscatto di periodi contributivi;

• Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);

• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) nella sezione Servizi ON LINE > Elenco di tutti i servizi > Riscatto di periodi contributivi (Cittadino)

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso del PIN INPS di autenticazione. Dopo aver superato la fase di autenticazione con Codice Fiscale e PIN, nella pagina iniziale è reso disponibile l’accesso alle funzionalità principali:

“Inserisci Domanda”;

“Consulta Domande”.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso l’applicazione inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.

Questi i tipi di  riscatto per i quali è prevista la domanda con modalità telematica (all.1 della circolare)

Riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione (art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338)

Riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 01 aprile 1996 (art.51 della legge n.488/1999)

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art.5 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (art.7 del D. Lgs. n.654/1996)

Riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (art.8 del D. Lgs. n.564/1996)

Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (art.8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997)

Riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (art. 1, c. 198   legge n.662/96)

Riscatto del servizio civile su base volontaria, successivo al 1 gennaio 2009 (art.4, comma 2, del decreto n.185/2008, così come convertito in legge n.2/2009)

Riscatto del servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 14 e 15 del DPR 1092/1973)

Riscatto della decorrenza giuridica ed economica del servizio prestato IN RUOLO (art. 8 e 142 del D.P.R. 1092/1973)

Riscatto di periodi di aspettativa senza assegni per seguire il coniuge all’estero (art. 3 , c. 2, del DLgs. 184/1997)

Riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero (art. 51, comma 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 2-octies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

Riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35 comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Riscatto del periodo di congedo per la formazione (art.5, comma 5, legge n.53/2000),

Riscatto del periodo di formazione professionale, di studio o di ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art.6 legge n.564/1996),

Riscatto periodi di attività svolta anteriormente all'istituzione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti da parte di giocatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti (art.9 della legge n.366/1973 e art.9 della legge n.91/1981).

La novità, spiega l’INPS, fa parte del piano per l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici Inps portato avanti da anni. Riguarda, in particolare, la presentazione delle domande di riscatto di ­periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati: assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, fondi ad essa sostitutivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata dell’Inps e fondo Poste e Ferrovie dello stato. L’obbligo di presentazione telematica riguarda in particolare le domande di riscatto dei periodi di maternità collocati fuori dal rapporto di lavoro, del congedo per formazione, del riscatto del periodo di praticantato dei promotori finanziari, delle collaborazioni ante 1996 nella gestione separata, i periodi di LSU, di servizio civile

La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dall’1 aprile 2017. Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps (AP103 - tipo pratica A503; AP109 - tipi pratica GS51, ISL5, DST7, PTV8, LSU468, PPF662, CF5, SCV, FR, REGPT, AE; AP35 - tipo pratica AMF; AP37 - tipo pratica LE; AP81 - tipo pratica RV). Fino a tale data l’Istituto continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile nella sezione Modulistica del sito Inps .

 

sabato 14 settembre 2013

Certificato di gravidanza online con il decreto del fare


Il decreto del fare ha introdotto novità importanti anche per quanto riguarda la comunicazione telematica all’INPS dei certificati di maternità. Il certificato di gravidanza, necessario per fruire del congedo di maternità, verrà inviato online.

E’ stato il decreto del fare, il D.L. n. 69 del 2013 a prevedere la telematizzazione dei certificati medici da inviare all’Inps, ricomprendendovi anche il certificato di gravidanza quello che attesta lo stato di gravidanza e che indica la data presunta del parto insieme alla documentazione relativa alla nascita del figlio. Il certificato di gravidanza è necessario per godere del congedo di maternità

Adesso è più semplice con la trasmissione da parte del medico del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato. Si dovrà attendere un apposito decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia, da emanare entro il 21 dicembre 2013.

Il decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia definirà le modalità applicative. Queste decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Sempre in base al Dl «del fare» (che ha aggiunto il comma 2-bis, all'articolo 21, del Dlgs 151/2011), le stesse modalità riguarderanno anche il certificato di interruzione della gravidanza, che dovrà essere trasmesso dalla struttura sanitaria all'Inps, in via telematica.

In entrambi i casi, sarà l'Inps a mettere a disposizione del datore di lavoro la documentazione sanitaria in questione, con il sistema in uso per i certificati di malattia.

Nel frattempo, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: la lavoratrice trasmette all'Inps, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

Oltre all'intervento del decreto legge 69/2013, già il Dl 179/2012, nel solco della telematizzazione delle certificazioni di malattia, ha semplificato la gestione operativa dei certificati medici per l'assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio (articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001), che dovrà essere inviata per via telematica all'Inps direttamente dal medico del Ssn che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di lavoro interessati – con il sistema già attivo per la trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

Certificato di gravidanza necessario per fruire del congedo di maternità da inviare on line in seguito alla conversione in legge del decreto n. 69/2013. Così come gli altri certificati medici, anche quello che attesta lo stato di gravidanza deve essere trasmesso sia all’Inps che al datore di lavoro on line direttamente dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

domenica 3 febbraio 2013

INPS: maternità e domande online


Le domande di astensione obbligatoria e facoltativa vanno presentate all'Inps e al datore di lavoro. La domanda di riposi orari della madre, per allattamento, va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'Inps e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che attesti la malattia e, inoltre, una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.


Per le lavoratrici dipendenti la paga durante l'astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.

Mentre  per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Il congedo di maternità è pagato in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'Inps tramite il conguaglio dei contributi. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità è  pagata direttamente dall'Inps.

L'indennità di maternità o "indennità per astensione obbligatoria"', è sostitutiva della retribuzione e viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.

L’indennità di maternità spetta anche nei casi di adozione o di affidamento, secondo le seguenti modalità.

In caso di adozione nazionale:
l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del minore.

In caso di adozione internazionale:
l'indennità spetta per un totale di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore. Il congedo può essere utilizzato, anche parzialmente, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro col minore e per il completamento della procedura adottiva.

Per ricevere l'indennità di maternità:

le lavoratrici dipendenti, domestiche e operaie agricole devono presentare la domanda (modulo MAT.) sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;
le lavoratrici parasubordinate devono presentare la domanda prima dell’inizio del congedo di maternità (modulo MAT./ GEST.SEP) sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;

le lavoratrici autonome devono presentare la domanda (modulo MAT.AUT) dopo il parto, e solo alla sede Inps competente per residenza.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog