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domenica 10 agosto 2014

Assunzioni agevolate di disoccupati in base alla circolare INPS 98/2014



Agevolazioni INPS per assunzioni, stabilizzazioni o proroghe effettuate nel 2012 per particolari tipologie di disoccupati che versino in situazioni particolari ossia fra coloro che hanno più di 50 anni - relative all’anno 2012. Si tratta del beneficio contributivo previsto nel 2010 (commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 191/2009), prorogato per il 2011 e 2012 (legge 183/2011).

Quest’ultima proroga è diventata operativa nel gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero del Lavoro (n. 75866 del 2 settembre 2013).

Ebbene, ora la nuova circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014 comunica alle aziende beneficiarie che devono presentare domanda entro il 30 settembre, fornendo le regole per le diverse tipologie di assunzioni agevolate.

In modo particolare le agevolazioni riguardano:

Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari di indennità di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine è stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere un “over 50 con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, semprefino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio spetta per l’assunzione, trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o per la proroga del determinato. Se il contratto è stata stipulato dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del lavoro), l’agevolazione spetta solo se vengono rispettate le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro. In caso di proroga a tempo determinato di un contratto già agevolato, il beneficio spetta per 12 mesi. Lo stanziamento 2012 per coprire la misura rivolta agli over 50 è pari a 769mila 453,38 euro.

Prolungamento della riduzione contributiva (con quota da apprendista) per i datori di lavoro che prorogano il rapporto di lavoro con dipendenti già in forze, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età e 35 di contributi.

Se il lavoratore è stato assunto dalle liste di mobilità l’agevolazione spetta: se è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; se è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Se la proroga riguarda un lavoratore assunto nel 2010 o 2011, titolare di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; se è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; se è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l’agevolazione era scaduto il 31 dicembre 2011.

In tutti questi casi, il prolungamento della riduzione contributiva spetta oltre la scadenza originaria (18 mensilità), fino alla maturazione del diritto alla pensione oppure fino al 31 dicembre 2012. Risorse stanziate: 37mila 506,17 euro.

Contributo mensile previsto dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009, articolo 2, comma 151), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio consiste in un incentivo pari all’indennità residua (e comunque non oltre il 31 dicembre 2012) ed è erogato come conguaglio con le somme dovute dalle imprese a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2012 e per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2012 di un contratto a termine. Se l’assunzione o proroga è successiva al 18 luglio 2012 bisogna rispettare i diritti di precedenza per la riassunzione. Risorse stanziate: 794mila 629 euro.

Presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito Inps seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

In tutti i casi, l’INPS verifica che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Nel caso in cui non lo siano, l’agevolazione viene concessa con precedenza in base all’ordine cronologico di assunzione, proroga, o trasformazione del contratto. In caso di mera prosecuzione del contratto si fa riferimento alla scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla maturazione dei 35 anni di contributi. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 2014.

sabato 14 settembre 2013

Certificato di gravidanza online con il decreto del fare


Il decreto del fare ha introdotto novità importanti anche per quanto riguarda la comunicazione telematica all’INPS dei certificati di maternità. Il certificato di gravidanza, necessario per fruire del congedo di maternità, verrà inviato online.

E’ stato il decreto del fare, il D.L. n. 69 del 2013 a prevedere la telematizzazione dei certificati medici da inviare all’Inps, ricomprendendovi anche il certificato di gravidanza quello che attesta lo stato di gravidanza e che indica la data presunta del parto insieme alla documentazione relativa alla nascita del figlio. Il certificato di gravidanza è necessario per godere del congedo di maternità

Adesso è più semplice con la trasmissione da parte del medico del servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato. Si dovrà attendere un apposito decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia, da emanare entro il 21 dicembre 2013.

Il decreto interministeriale attuativo Lavoro-Salute-Economia definirà le modalità applicative. Queste decorreranno dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Sempre in base al Dl «del fare» (che ha aggiunto il comma 2-bis, all'articolo 21, del Dlgs 151/2011), le stesse modalità riguarderanno anche il certificato di interruzione della gravidanza, che dovrà essere trasmesso dalla struttura sanitaria all'Inps, in via telematica.

In entrambi i casi, sarà l'Inps a mettere a disposizione del datore di lavoro la documentazione sanitaria in questione, con il sistema in uso per i certificati di malattia.

Nel frattempo, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: la lavoratrice trasmette all'Inps, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

Oltre all'intervento del decreto legge 69/2013, già il Dl 179/2012, nel solco della telematizzazione delle certificazioni di malattia, ha semplificato la gestione operativa dei certificati medici per l'assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio (articoli 47 e 51 del Dlgs 151/2001), che dovrà essere inviata per via telematica all'Inps direttamente dal medico del Ssn che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di lavoro interessati – con il sistema già attivo per la trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

Certificato di gravidanza necessario per fruire del congedo di maternità da inviare on line in seguito alla conversione in legge del decreto n. 69/2013. Così come gli altri certificati medici, anche quello che attesta lo stato di gravidanza deve essere trasmesso sia all’Inps che al datore di lavoro on line direttamente dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

sabato 20 luglio 2013

Sgravi 2012 scadenza il 25 luglio 2013

Ultimi giorni per richiedere gli sgravi contributivi legati alle retribuzioni premiali derivanti dalla contrattazione di secondo livello, corrisposte nel 2012. Scade infatti il 25 luglio il termine per trasmettere le istanze all'Inps, tramite il canale telematico, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi e per quelli ex-Inpdap ed ex-Enpals.

Peraltro, il messaggio Inps 10127 del 21 giugno 2013, oltre ad aver dettato le tempistiche per l'invio delle domande dai datori di lavoro interessati o degli intermediari abilitati, ha concesso anche una sorta di compromesso: per consentire agli utenti di verificare ed eventualmente aggiornare le istanze inoltrate, c'è tempo fino alle 23 del 26 luglio per annullarle e trasmetterle nuovamente.

Le modalità di richiesta dello sgravio sono state fornite dall'Ente di previdenza con la circolare 73/2013. La fonte normativa, invece, è nella legge 92/2012, che ha riagganciato la concessione dei benefici contributivi sulle erogazioni di produttività ai criteri regolatori della legge 247/2007. È poi intervenuto il Dm Lavoro-Economia del 27 dicembre 2012, che ha fissato al 2,25% della retribuzione contrattuale annua (corrisposta al lavoratore e imponibile ai fini contributivi, comprensiva della retribuzione variabile interessata allo sgravio) il limite degli emolumenti di secondo livello assoggettabili alla riduzione contributiva. Anche per i premi 2013, bisogna attendere una disposizione analoga.

Lo sgravio è pari al 25% dell'aliquota dovuta dai datori di lavoro, mentre riguarda l'intera contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica.

Prima di procedere con le istanze, però, è bene verificare il rispetto delle condizioni richieste: intanto, le somme interessate al beneficio e previste dagli accordi collettivi di secondo livello dovevano essere incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare, in linea con lo spirito incentivante.

Un altro requisito è il collegamento degli emolumenti a parametri di produttività e di competitività: possono rientrarvi anche le intese stipulate in base all'articolo 8 del Dl 138/2011 (contratti di prossimità). Inoltre, gli accordi aziendali o territoriali istitutivi dei salari di secondo livello dovevano essere depositati presso la Dtl, entro il 6 maggio 2013.

Per accedere all'agevolazione, l'impresa deve rispettare le condizioni previste dalla legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e la parte economica prevista da accordi e contratti collettivi. Tutte le domande trasmesse, secondo le condizioni previste, saranno ammesse al beneficio (che andrà recuperato attraverso le denunce Uniemens) e l'Inps ne darà comunicazione entro 60 giorni dal termine per la presentazione. Se le risorse disponibili - pari a 650 milioni di euro - non fossero sufficienti a coprire la concessione dello sgravio nella misura richiesta dalle aziende, l'istituto dovrà riproporzionare gli importi.

venerdì 15 febbraio 2013

Denuncia infortuni sul lavoro la nuova procedura 2013

E bene ricordare che alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).

L'obiettivo è semplificare la gestione dei rapporti assicurativi in vista della scadenza del primo luglio 2013, quando lo scambio di informazioni e documenti con l’utenza dovrà avvenire esclusivamente online, e il miglioramento della raccolta dei dati a fini statistici. E acquisire informazioni più complete circa la dinamica, la causa e gli agenti materiali coinvolti, il modello richiede una più attenta descrizione dell'infortunio.

L'Istituto fornisce all'utenza il modello cartaceo e l'applicativo web, informando che l'inoltro online diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2013. Il tracciato del modello richiede un maggior dettaglio delle informazioni che il datore di lavoro deve fornire in sede di compilazione della denuncia/comunicazione.

In vista di tale scadenza quando lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, nel Punto Cliente del portale Inail è già in vigore la nuova procedura per l’invio della denuncia, che sarà utilizzata anche per la comunicazione degli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni ed è destinata a migliorare la gestione dei rapporti assicurativi, con l'obiettivo di ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e di raccogliere dati più puntuali per l’analisi del fenomeno.

Gli interventi come sensibilizzato dall'INAIL hanno l'obiettivo di:

consentire gradualmente l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);

recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l'eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);

sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate da quest'ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l'inserimento del campo relativo al codice IBAN);

acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all'esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte dall'ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);

introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva10, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico11;

acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);

integrare le informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.

Quindi ci saranno più informazioni sul luogo e la tipologia dell'evento. La partenza della nuova procedura è stata preceduta da incontri informativi con le associazioni di categoria che fanno riferimento ai datori di lavoro e gli ordini professionali per presentare le tante novità introdotte nella nuova denuncia, a partire dalla sezione dedicata alla descrizione dell'infortunio, che è stata integrata con maggiori informazioni utili sia per individuare l'ubicazione esatta dell'evento, sia per definire in modo più puntuale i diversi tipi di incidente avvenuti con mezzi di trasporto. Nella stessa sezione sono stati inseriti campi specifici per acquisire, ad esempio, informazioni in merito all'esistenza di contratti di appalto, subappalto o altre forme di esternalizzazione del lavoro, che rispondono a esigenze formulate anche da interlocutori esterni.

Tra le novità rileviamo la necessità di indicare, dopo aver scelto la Pat, anche la polizza e la voce di tariffa (scelta tra quelle presenti negli archivi) da associare all'infortunio denunciato. Si vuole con ciò agevolare la corretta imputazione degli oneri per infortuni e malattie professionali, nell'ottica di una conforme determinazione dei tassi specifici aziendali.

Trovano posto nella comunicazione/denuncia i dati relativi all'Unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale); verrà altresì implementato il Registro infortuni aziendale telematico, in via di costituzione. Ricordiamo che nel descrivere l'evento sono previste ulteriori informazioni, al fine di individuare il luogo esatto dell'infortunio, le modalità con cui lo stesso è avvenuto (in itinere, utilizzando un mezzo di locomozione, eccetera). Si deve altresì dare notizia dell'eventuale regime di appalto, subappalto o altra forma di lavoro per conto di terzi dell'azienda.

Le informazioni relative all'infortunio devono essere rese – entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico – alla sede dell'istituto competente per territorio in base al domicilio dell'infortunato. La certificazione medica va allegata solo alla denuncia cartacea mentre si può omettere in caso di inoltro tramite web (l'Inail può chiederla successivamente). Nel caso di infortuni con prognosi iniziale inferiore a tre giorni, successivamente prolungata, l'obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione, entro le successive 48 ore, sorge dal momento della ricezione del nuovo certificato medico. Resta confermata la necessità di trasmettere copia delle denuncia/comunicazione di infortunio all'Autorità locale di pubblica sicurezza, se la prognosi è superiore a tre giorni (escluso quello dell'evento).
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