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mercoledì 3 gennaio 2018

Incentivi assunzioni over 50


Resta in piedi, nel 2018, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro  per l’assunzione di:

donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;

donne disoccupate da almeno 24 mesi;

lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Vediamo come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012, che continua ad essere applicabile dalle imprese anche nel 2018.

Vediamo una breve guida al beneficio contributivo assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013.

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono previsti i nuovi bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori con oltre 50 anni, disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato (anche in somministrazione) o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi.
Lo sconto sul costo del lavoro – previsto dall’articolo 4, commi 8-10, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) – consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013,  mancano ancora le regole operative per far partire tali agevolazioni: “le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti intermittenti
Un’altra novità interessante per le aziende che intendono assumere lavoratori con età superiore ai 55 anni è quella di poter stipulare contratti di lavoro intermittenti, nella stessa modalità con la quale vengono regolate le prestazioni di lavoro di tipo discontinuo e occasionale con chi ha meno di 24 anni di età.

Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che la trasformazione debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.

E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo è subordinato a una serie di prerequisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.




lunedì 1 gennaio 2018

Sgravio per assunzione apprendisti



La legge di bilancio 2018 presenta importanti nuove misure per il lavoro e in particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani, già annunciati nelle scorse settimane.

Le novità piu importanti sono due:

Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale per l’assunzione di soggetti fino a 35 anni, finora si era parlato di un limite a 29 anni. Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018.

Agevolate sia le assunzioni a tempo indeterminato che le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.

Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè decontribuzione al 100% anche per altri due casi particolari:
giovani del Sud e

NEET (giovani che non studiano e non lavorano , iscritti al programma Garanzia Giovani)

In sostanza si prorogherebbe il Bonus sud e lo sgravio del programma europeo Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35 anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.

Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali, mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL.

Le altre misure per il lavoro previste sono:

incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale

Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale

Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

La legge ha l’indubbio pregio di sottrarre gli incentivi per l’assunzione dei giovani alla precarietà dei rinnovi annuali e introduce a regime una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni d’età, elevati a 35 per il solo anno 2018.

La riduzione contributiva è pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi) per i primi tre anni di contratto, con un tetto massimo di 3.000 euro ed opera a condizione che alla data della prima assunzione incentivata il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altro datore. Non sono, però, ostativi al riconoscimento del beneficio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età sarà in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.

Le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.




domenica 24 gennaio 2016

Assunzioni agevolate per il 2016: guida ai nuovi incentivi


Le assunzioni agevolate sono state confermate anche per il 2016 ma solo in modo parziale. Infatti è stato prorogato lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell'anno 2016 con una riduzione del 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.

Non possono accedere ai bonus previsti per le assunzioni agevolate i datori di lavoro che assumano per via di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.

In caso di sospensioni dal lavoro in atto, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale è possibile usufruire degli incentivi solo se i nuovi lavoratori sono inquadrati in un livello diverso rispetto ai lavoratori sospesi, o sono impiegati in diverse unità produttive. Esclusi dalle assunzioni agevolate anche i datori di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che ha licenziato il dipendente nei 6 mesi precedenti, oppure in rapporti di collegamento o controllo.

Per i datori di lavoro che assumano disoccupati da almeno 6 mesi lo sgravio contributivo è stato ridotto, rispetto al 2015, per effetto della Legge di Stabilità 2016, al 40% dei contributi a carico del datore, il tetto massimo è sceso a 3.250 euro annui e l’operatività del bonus a 2 anni.

Per chi assume apprendisti sono previsti vantaggi contributivi pari a:
all’11,61% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico dell’apprendista;
al 100% per le imprese con meno di 9 dipendenti, ad essere dovuta è la sola aliquota NASpI dell’1,61%.

Nel caso si voglia formare un lavoratore questa rimane la tipologia di assunzione più conveniente per il datore di lavoro. Per l’apprendistato professionalizzante il datore di lavoro può godere dell’aliquota agevolata per i primi 3 anni pari al 11,61% ed al sotto delle 9 unità di organico, dal 01.01.2012 al 31.12.2016, lo sgravio contributivo è pari al 100% (si versa solo l’aliquota Aspi del 1,61%). Per le assunzioni di apprendisti per “la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale” è stata prevista la riduzione dell’aliquota al 5% (prima era del 10%). Sarà possibile goderne per gli apprendisti assunti dal 24.09.2015 al 31.12.2016, anche se si attende comunque una circolare di istruzioni da parte dell’Inps sulle modalità di applicazione.

Donne e Over 50
E’ confermata per il 2016 lo sgravio contributivo del 50% per le seguenti casistiche di lavoratori: - Uomini o donne con almeno 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi - Donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi che devono risiedere in aree svantaggiate - Donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni potranno avvenire: - a tempo indeterminato e si potrà godere dello sgravio per 18 mesi - a tempo determinato e si potrà godere dello sgravio per 12 mesi - in caso di trasformazione a tempo indeterminato lo sgravio è riconosciuto per totali 18 mesi. Lo stesso vale per le proroghe del tempo determinato fino al limite complessivo di sgravio di 12 mesi.

Per l’assunzione, anche con contratto a tempo determinato, di donne residenti in aree svantaggiate o operanti in settori con elevata disparità occupazionale uomo-donna disoccupate da oltre 6 mesi, donne ovunque residenti disoccupate da oltre 24 mesi e ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi sono previsti:

sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAIL, per un massimo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sgravi contributivi pari al 50% dei contributi INPS e INAI, per un massimo di 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o di trasformazione del contratto.

Il tutto a patto che l’azienda, con la nuova assunzione, realizzi un effettivo incremento occupazionale.

Il programma Garanzia Giovani prevede vantaggi non solo per i giovani, ma anche per le aziende.

Nel dettaglio sono previsti i seguenti incentivi il bonus legato all'assunzione degli iscritti al programma prevede, a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi::
• 2.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti con contratto a tempo determinato di durata dai 6 ai 12 mesi;
• 4.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo determinato oltre i 12 mesi;
• 6.000 euro per i giovani con profilazione molto alta assunti a tempo indeterminato;
• 4.500 euro per i giovani con profilazione alta assunti a tempo indeterminato;
• 3.000 euro per i giovani con profilazione media assunti a tempo indeterminato;
• 1.500 euro per i giovani con profilazione bassa assunti a tempo indeterminato.

Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.

Vantaggi che sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa per i contratti di apprendistato e sono fruibili anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%.
Cigs o in Mobilità
Agevolazioni sono previste anche caso di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con in seguenti requisiti:
• lavoratori collocati in Cigs per almeno 3 mesi, anche non continuativi;
• essere collocati in Cassa integrazione da un’azienda che si trovi in Cigs da almeno 6 mesi.

Gli incentivi si traducono in:
• uno sgravio contributivo pari a quello previsto per gli apprendisti (a favore del solo datore), per 12 mesi;
• un contributo mensile pari alla metà dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi, per lavoratori over 50 residenti nel Sud Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

I datori di lavoro che assumono percettori di disoccupazione NASpI possono fruire di un incentivo pari al 20% dei sussidi ancora spettanti al neoassunto.

Chi assume disabili può fruire per 36 mesi di un contributo :

pari al 70% dell’imponibile previdenziale, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore con invalidità superiore al 79% o con minorazioni dalla prima alla terza categoria;

pari al 35% dell’imponibile previdenziale, per lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o con minorazioni comprese tra la quarta e la sesta categoria;

pari al 70% dell’imponibile per assunzioni di disabili intellettivi o psichici con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (l’agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).

In caso di assunzioni a termine di durata pari ad almeno 12 mesi, le agevolazioni spettano per tutta la durata del contratto.

Per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio, o di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale, i datori di lavoro possono fruire di uno sgravio del 50% dei contributi INPS e INAIL per un massimo di 12 mesi.

mercoledì 7 gennaio 2015

Bonus assunzioni 2015, sgravi contributivi per tre anni



Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cosi detta Piccola mobilità).

Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.

Lo sgravio e' riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.

Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
- alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'ordinamento.

Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il bonus (commi 118-124 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 - 190/2014), non spetta:

1) per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;

2) per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

3) con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;

4) per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi, consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni, con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Il Bonus Garanzia giovani per l’anno 2015 è stato introdotto con il decreto 8 agosto 2014 e prevede una serie di incentivi e agevolazioni per i datori di lavoro che assumono giovani tra i 16 anni e i 29 anni, iscritti al programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione, Garanzia Giovani. Tale bonus assunzioni, è fruibile a partire dal 4 ottobre 2014 fino al 30 giugno 2017 ed è riservato alle aziende, imprese e società che assumeranno giovani a contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. La misura degli incentivi erogata dall'INPS, è diversificata a seconda della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali, si parte comunque da un minimo di 1.500 euro per il contratto a tempo inferiore a 12 mesi fino ad un massimo di 6.000 euro per chi assume un giovane con contratto a tempo indeterminato. Il requisito fondamentale richiesto alle imprese per fruire dell'incentivo, è quello di assumere un giovane iscritto al programma Garanzia giovani, al quale occorre registrarsi seguendo le istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito ufficiale.



sabato 9 novembre 2013

Giovani e lavoro e l’ormai famoso flop del bonus assunzioni



Vediamo cosa era il bonus assunzioni a giugno del 2013. Erano previste assunzioni di giovani a tempo indeterminato con la defiscalizzazione per le imprese, anche contributiva in forma di crediti di imposta e di sgravi contributivi. Il Piano Lavoro era così articolato incentivi all'assunzione stabile di giovani tra i 18 ed i 29 anni. E' confermato il tetto di 650 euro al mese: gli sgravi saranno di 18 mesi per le nuove assunzioni e di 12 per le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato.

Il bonus viene creato, si legge, "al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani" e "in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020".

“Contiamo di attivare potenzialmente 200 mila soggetti, 100 mila con la decontribuzione e 100 mila con tutte le altre misure». Con questa previsione il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, presentò alla stampa il 26 giugno il decreto legge sul bonus assunzione giovani.

Il bonus assunzione giovani doveva creare 100mila posti di lavoro in tre anni ma al 31 ottobre le richieste delle aziende erano ferme e 13.770. Dopo l’entusiasmo dei primissimi giorni, il ritmo si è rallentato drasticamente, quelle confermate sono ancora meno: 9.284.

Fulcro del provvedimento era lo stanziamento di 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 per incentivare l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni “svantaggiati”, cioè con almeno una di queste condizioni: privi di impiego da almeno sei mesi; senza un diploma di scuola media superiore o professionale; single con una o più persone a carico.

In fin dei conti l’intervento era indirizzato a chi ha più bisogno di lavorare e anche le risorse erano territorialmente ripartire a favore del Mezzogiorno (500 dei 794 milioni) dove maggiore è l’emergenza occupazionale. L’incentivo per l’azienda che avesse assunto non era trascurabile: un bonus contributivo fino a 650 euro per 18 mesi (11.700 euro in tutto) per ogni giovane preso con contratto a tempo indeterminato, oppure fino a 12 mesi (7.800) in caso di stabilizzazione di un contratto a termine.

Non basta un bonus a convincere un imprenditore ad assumere, tanto più a tempo indeterminato, infatti, è normale che un imprenditore assume un giovane se gli serve, cioè se ha lavoro, ma se per fare questo supera la soglia dei 15 dipendenti e finisce sotto i vincoli dello Statuto dei lavoratori in materia di rapporti sindacali e licenziamenti ci pensa su due volte.

La delusione è palpabile anche al ministero del Lavoro, dove il sottosegretario Carlo Dell’Aringa, con un’intervista al quotidiano «Avvenire» ha ammesso: «I primi incentivi stanziati a giugno sono stati poco utilizzati e sulle assunzioni dei giovani le imprese vanno con i piedi di piombo. Senza una ripresa dei consumi, le aziende non investono. Per questo dobbiamo cercare di dare alle famiglie qualche soldo di più da spendere». Insomma: creare domanda, consumi, cioè lavoro per le imprese che, a quel punto, assumeranno anche senza incentivi.

La crisi è talmente nera che Dell’Aringa ha rivelato: «Abbiamo segnali sul fatto che, nel Mezzogiorno, è in crisi anche il sommerso. E se il “nero” manda a casa i lavoratori non c’è deregolamentazione o incentivo che tenga. Come dire: il rubinetto è aperto, ma il cavallo non beve». Più chiaro di così... Lo ha riscontrato anche la Fondazione studi dei consulenti del lavoro che, dopo un’indagine sul campo, ha concluso: «In assenza di nuovo lavoro risulta assolutamente privo di efficacia qualsiasi provvedimento che incentiva nuove assunzioni».

Più promettente sembra la strada delle cosiddette politiche attive del lavoro. Significa: formazione e apprendistato; una via che si trova tra scuola e lavoro anche attraverso tirocini e stage; collocamento e ricollocamento al lavoro con percorsi individuali di assistenza e con il potenziamento e l’interconnessione delle banche dati di domanda e offerta di lavoro. In questo campo la maggiore opportunità è offerta dal programma europeo Youth Guarantee, «Garanzia Giovani», che metterà a disposizione dell’Italia 1,5 miliardi da spendere tra il 2014 e il 2015 per assicurare ai giovani fra 15 e 24 anni un’offerta di lavoro, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dalla fine del percorso scolastico o dalla perdita di una precedente occupazione.

Il rischio è che le risorse vengano disperse in una filiera di iniziative più simboliche che reali, tanto per dire: il colloquio personale è stato fatto, l’opportunità di formazione è stata offerta, e così via. Con un beneficio più per le strutture di gestione del programma che per i destinatari, i giovani. Un po’ come accade per la formazione, fatta più per i formatori che per chi cerca lavoro.

Il 2014 andrà poco meglio del 2013: diminuirà infatti la percentuale delle piccole e medie imprese  che programmeranno licenziamenti, ma la ripresa dell’occupazione resta lontana. E’ il dato che emerge da un’indagine AdnKronos sul lavoro nelle piccole e medie imprese, che conferma quanto la crisi stia avendo il peggiore impatto sui giovani.

Secondo i consulenti del lavoro, l’inefficacia del provvedimento si riferisce alla sua formulazione (limite di età di 29 anni troppo basso, scarsa risonanza per le imprese del Mezzogiorno che hanno a disposizione altre agevolazioni) ma è anche strutturale: «le imprese gradirebbero una riduzione del cuneo fiscale e contributivo anziché incentivi a termine» (e qui almeno in parte risponde la Legge di Stabilità, che però prevede un taglio di entità largamente inferiore alle richieste delle imprese). Inoltre, «il problema attuale non è come assumere con incentivi, ma tornare a produrre e a creare sviluppo. In assenza di nuovo lavoro risulta infatti assolutamente privo di efficacia qualsiasi provvedimento che incentiva nuove assunzioni».

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sabato 20 luglio 2013

Sgravi 2012 scadenza il 25 luglio 2013

Ultimi giorni per richiedere gli sgravi contributivi legati alle retribuzioni premiali derivanti dalla contrattazione di secondo livello, corrisposte nel 2012. Scade infatti il 25 luglio il termine per trasmettere le istanze all'Inps, tramite il canale telematico, anche per i lavoratori iscritti all'Inpgi e per quelli ex-Inpdap ed ex-Enpals.

Peraltro, il messaggio Inps 10127 del 21 giugno 2013, oltre ad aver dettato le tempistiche per l'invio delle domande dai datori di lavoro interessati o degli intermediari abilitati, ha concesso anche una sorta di compromesso: per consentire agli utenti di verificare ed eventualmente aggiornare le istanze inoltrate, c'è tempo fino alle 23 del 26 luglio per annullarle e trasmetterle nuovamente.

Le modalità di richiesta dello sgravio sono state fornite dall'Ente di previdenza con la circolare 73/2013. La fonte normativa, invece, è nella legge 92/2012, che ha riagganciato la concessione dei benefici contributivi sulle erogazioni di produttività ai criteri regolatori della legge 247/2007. È poi intervenuto il Dm Lavoro-Economia del 27 dicembre 2012, che ha fissato al 2,25% della retribuzione contrattuale annua (corrisposta al lavoratore e imponibile ai fini contributivi, comprensiva della retribuzione variabile interessata allo sgravio) il limite degli emolumenti di secondo livello assoggettabili alla riduzione contributiva. Anche per i premi 2013, bisogna attendere una disposizione analoga.

Lo sgravio è pari al 25% dell'aliquota dovuta dai datori di lavoro, mentre riguarda l'intera contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica.

Prima di procedere con le istanze, però, è bene verificare il rispetto delle condizioni richieste: intanto, le somme interessate al beneficio e previste dagli accordi collettivi di secondo livello dovevano essere incerte nella loro corresponsione o nel loro ammontare, in linea con lo spirito incentivante.

Un altro requisito è il collegamento degli emolumenti a parametri di produttività e di competitività: possono rientrarvi anche le intese stipulate in base all'articolo 8 del Dl 138/2011 (contratti di prossimità). Inoltre, gli accordi aziendali o territoriali istitutivi dei salari di secondo livello dovevano essere depositati presso la Dtl, entro il 6 maggio 2013.

Per accedere all'agevolazione, l'impresa deve rispettare le condizioni previste dalla legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e la parte economica prevista da accordi e contratti collettivi. Tutte le domande trasmesse, secondo le condizioni previste, saranno ammesse al beneficio (che andrà recuperato attraverso le denunce Uniemens) e l'Inps ne darà comunicazione entro 60 giorni dal termine per la presentazione. Se le risorse disponibili - pari a 650 milioni di euro - non fossero sufficienti a coprire la concessione dello sgravio nella misura richiesta dalle aziende, l'istituto dovrà riproporzionare gli importi.

sabato 2 febbraio 2013

Lavoro: aziende con le mani legate per assumere

Allarme rosso per l'assunzione di lavoratori licenziati e disoccupati. La legge di stabilità ha tagliato i fondi, azzerando gli incentivi necessari a dare lavoro agli ex dipendenti di imprese con meno di 15 addetti: le aziende che offrono occupazione si trovano di fatto con le mani legate perché non possono usufruire degli sgravi contributivi, riservati agli iscritti alle liste di mobilità. Liste precluse a chi è licenziato da un'impresa con meno di 15 addetti. Lo denuncia Unimpresa che ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio, Monti,e al ministro del Lavoro, Fornero. Sollecitando una immediata azione affinché si ristabilisca il principio di uguaglianza tra lavoratori ed aziende e affinché il Governo attivi ogni urgente iniziativa per ripristinare le disposizioni della legge 236/93 (articolo 4).

”La legge di stabilità per il 2013 non ha rifinanziato le agevolazioni, legate all’iscrizione nella lista di mobilità, per le aziende che assumono lavoratori licenziati in forma individuale e in gran parte provenienti da piccole aziende” ha spiegato il delegato alle relazioni industriali di Unimpresa, Paolo Stern. Secondo il responsabile delle relazioni industriali di Unimpresa “la mancata possibilità di fruire dei benefici della mobilità determina, per le aziende che vogliono assumere nuovo personale, un aggravio di costi contributivi di circa il 20%. Sono proprio le PMI quelle maggiormente penalizzate dalla mancata proroga del beneficio perché lo stesso incide pesantemente  in quel bacino occupazionale di riferimento. Infatti generalmente la mobilità infra-aziendale del personale avviene per categorie di imprese omogenee e quindi le piccole imprese ricercano spesso personale che abbia maturato esperienza in ambiti simili ai propri. Oggi l’assunzione di questo tipo di personale non è più incentivata”.

“Da non sottovalutare – aggiunge Stern – la circostanza che per i lavoratori espulsi nell’ambito di procedure collettive il regime della mobilità persisterà fino a tutto il 2016. Ancora una volta le imprese più piccole ed i loro occupati subiscono un trattamento di sfavore che rischia di far disperdere patrimoni di alta professionalità in un periodo in cui il Paese non può permettersi di perdere nemmeno un ulteriore posto di lavoro”.

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