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martedì 12 maggio 2020

Modello 730/2020: guida alle nuove detrazioni e nuovo limite di reddito



Tra le agevolazioni più diffuse e riconosciute alle famiglie italiane troviamo le detrazioni per i carichi di famiglia. Il coniuge a carico, i figli a carico e gli altri familiari danno diritto ad un’agevolazione fiscale consistente nell'abbattimento dell’imposta lorda (IRPEF) da pagare annualmente sul proprio reddito complessivo. In particolare, la detrazione può essere riconosciuta al contribuente direttamente dal datore di lavoro in busta paga o in fase di dichiarazione dei redditi. In questo articolo, riepiloghiamo quali sono i requisiti per risultare a carico e quali solo le novità proposte per la dichiarazione dei redditi 2020.

Il modello 730/2020 per la dichiarazione dei redditi contiene una serie di novità, a partire dalle nuove detrazioni fiscali fino al nuovo tetto di reddito per figli a carico: ecco il dettaglio.

Il modello 730/2020 presenta alcune novità per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019. Ad esempio, da quest’anno possono utilizzare questo modello gli eredi che devono indicare i redditi del defunto per l’anno d’imposta fino al 23 luglio 2020.Di seguito tutte le altre novità, riassunte nelle istruzioni di compilazione del modello.

Limite di reddito per figli a carico: dall’anno d’imposta 2019, per i figli fino a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è pari a 4.000 euro.

Detrazione spese di istruzione: per l’anno 2019 l’importo massimo delle spese detraibili è di 800 euro.

Detrazione infrastrutture di ricarica: la spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (massimo 3mila euro), può essere detratta per il 50% in 10 rate annuali di pari importo.

Impatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30%, ridotta al 10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali redditi, se percepiti  da sportivi professionisti, vi concorrono nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento pari allo 0,5% della base imponibile (con le modalità individuate con apposito DPCM).

Detrazione comparto sicurezza e difesa: al personale di Forze di polizia e Forze armate, titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio (compresa indennità fissa e continuativa) una riduzione IRPEF e relative addizionali.

Detrazione riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”): l’onere di riscatto per anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50%, in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e successivi.

Sport bonus: riguarda i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019. Si tratta di un credito d’imposta del 65% sulle somme erogate in favore di enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per bonifica ambientale: credito d’imposta del 65% (nei limiti del 20% del reddito imponibile) in tre quote annuali di pari importo, per erogazioni liberali destinate a interventi su edifici e terreni pubblici (sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari) ai fini della bonifica ambientale – compresa rimozione amianto – della prevenzione e dl risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Scheda 8 per mille IRPEF: il contribuente può destinare l’otto per mille dell’IRPEF indicando una finalità tra cinque opzioni.


Nel limite di reddito di 2.840,51 € o 4.000 € che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva (regime forfettario).

Invece, per la determinazione del reddito complessivo per essere considerati a carico, non devono essere prese in considerazione le seguenti tipologie di reddito:

redditi esenti ai fini IRPEF (es. borse di studio; pensione di invalidità, ecc.);

redditi soggetti a ritenuta alla fonte (es. redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 € annui).



domenica 9 febbraio 2014

Detrazioni fiscali familiari a carico 2014 in busta paga



Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico: coniuge, figli, discendenti prossimi, anche naturali, dei figli, genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, adottati, nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle

Sono a carico del pensionato le persone che non hanno avuto nel corso dell’anno redditi propri superiori a 2.840,51 euro. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche alcuni redditi esenti dall’imposta e alcuni redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato deve presentare la prevista dichiarazione utilizzando il modello cartaceo, “Richiesta detrazioni 2013”, inviato a casa insieme al CUD.

Il Ddl di Stabilità per il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;

la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);

il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

i discendenti dei figli;

i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);

i generi e le nuore;

il suocero e la suocera;

i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);

i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.


domenica 13 gennaio 2013

Detrazioni fiscali 2013 figli a carico in busta paga

Per i lavoratori dipendenti e pensionati con figli a carico, i benefici si vedranno a partire dal 1° gennaio 2013 in sede di retribuzione o pensione mensile, mentre imprenditori e professionisti potranno fruire dei nuovi sconti in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 utilizzando il modello Unico 2014.

L'aumento delle detrazioni per i figli è disposto dalla legge di stabilità gia riportato su queste pagine.  

Quindi dal primo gennaio 2013 aumentano le detrazioni per i figli a carico. Gli effetti si faranno sentire già nella prima busta paga dell’anno. Nelle regioni con debito sanitario i benefici saranno annullati dall’aumento di altre imposte.

Dal 2013, per i figli a carico, si ha perciò diritto a una detrazione dall'imposta lorda di 950 euro per ogni figlio, che salgono a 1.220 euro per i figli con meno di 3 anni. Per i portatori di handicap, questi importi vanno aumentati di 400 euro ciascuno. È bene ricordare, però, che queste cifre sono solo puramente indicative. Le detrazioni, infatti, variano a seconda del reddito del dichiarante: più è alto, più le detrazioni diminuiscono. È inoltre stabilito che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

La differenza maggiore tra la vecchia e la nuova normativa la sentiranno le famiglie con un figlio disabile. Per i redditi più bassi, quelli sotto i 20.000 euro, e un figlio sotto i tre anni lo sconto arriva a 1.397 euro, 513 in più dell'attuale. Si passa a 1.304 euro se gli introiti annuali sono di 25.000 euro e a 1.211 se il reddito sale a 30.000. Lo sconto minimo per chi guadagna più di 60.000 euro è di 652 euro (239 in più di oggi). Se il bambino ha più di tre anni, si va invece da una detrazione massima di 1.239 euro per i redditi bassi (434 in più dell'attuale normativa) a 578 euro per i redditi più alti (203 in più rispetto al 2012).

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

Tutte le aziende, oltre ai diversi istituti pubblico, si sono adoperate per rispettare queste ultime disposizioni. A questo proposito, l’Inpdap ha recentemente informato, ad esempio, i propri dipendenti che per correggere la loro precedente dichiarazione devono utilizzare il sistema telematico e utilizzare la procedura on-line “autocertificazione carico familiare” sul sistema Intranet, sezione “Inpdap per noi”.

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