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venerdì 28 agosto 2015
Licenziamento del dipendente con familiari a carico
La scelta dei lavoratori da licenziare non è libera. L’impresa infatti deve attenersi ai criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Se i contratti collettivi nello specifico non prevedono nulla la legge n. 223/1991 stabilisce dei criteri generali in base ai quali l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire considerando:
i carichi di famiglia (ovverosia l’impatto che un eventuale licenziamento può avere in relazione alla presenza di un coniuge a carico e del numero dei figli);
l’anzianità del lavoratore (tenendo conto del principio per il quale un lavoratore molto anziano trova maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro);
le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa.
Il licenziamento mai come in questi anni è uno degli argomenti maggiormente temuti dai lavoratori, il rischio che l’Azienda per la quale si lavori improvvisamente chiuda mandando per strada tanti lavoratori è sempre dietro l’angolo.
Segnaliamo una recente Sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in materia di licenziamenti.
Quando un’Azienda è costretta ad effettuare dei licenziamenti per ragioni legate all’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro, ci sono dei criteri da tenere in considerazione come:
anzianità maturata del lavoratore all’interno dell’Azienda;
età del lavoratore, infatti una lavoratore più giovane ha più possibilità di trovare un nuovo impiego rispetto ad un collega più anziano, infatti come è noto le Aziende che assumono cercano sempre giovani che non superino i 30/35 anni.
Il Tribunale di Firenze con la sentenza. n. 4/2015 ha stabilito che in caso di licenziamento di un lavoratore, oltre ai criteri che abbiamo visto deve tener conto anche dei carichi familiari del dipendente.
Quindi a parità di anzianità di servizio il datore di lavoro deve “salvaguardare” il lavoratore che ha moglie e i figli a carico, la sentenza quindi ha come obiettivo quello di tutelare tutti i lavoratori dipendenti che si trovano in una posizione di maggiore debolezza sociale in caso di licenziamento.
Esistono, alcune specificità del licenziamento:
innanzitutto affermiamo che il diritto di libertà dell’attività economica privata è sancito dall’articolo 41 della Costituzione: quando il datore di lavoro ritiene, che per attuare delle modifiche, sia necessario licenziare un dipendente, ha facoltà di farlo, ma in caso di contestazione dovrà dimostrare il giustificato motivo oggettivo (ad esempio, il reale riassetto dell’azienda). Quindi l’azienda deve dimostrare la sussistenza delle ragioni del licenziamento, il nesso di causalità con il recesso dal rapporto di lavoro, l’impossibilità di ricollocare il dipendente presso un reparto diverso o spostarlo a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.
In caso di ricorso il giudice ha l’obbligo di controllare la veridicità delle ragioni addotte ma non può entrare nel merito delle scelte del datore di lavoro, ossia non può opporsi al ridimensionamento o alla riorganizzazione aziendale. Se in sede di contestazione il lavoratore si trova nella possibilità di indicare mansioni che avrebbe potuto ricoprire, spetta al datore di lavoro motivare il mancato riposizionamento.
Il datore di lavoro deve prima tener conto dei carichi familiari del lavoratore, quindi della sua anzianità anagrafica e, infine, delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda».
Ricapitolando: quando un’azienda si trova costretta ad effettuare delle riduzioni di personale, il datore di lavoro, rispettando i canoni di correttezze e buona fede, ha l’obbligo di:
privilegiare quel lavoratore con moglie e figli a carico rispetto ad un dipendente senza carichi familiari oppure con la sola moglie a carico;
salvaguardare quei lavoratori più anziani rispetto a quelli più giovani, per il semplice fatto che quest’ultimi hanno maggiori possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro rispetto ai colleghi più anziani;
tener conto delle reali esigenze dell’impresa, sia dal punto di vista tecnico al fine di non far mancare le figure professionali adeguate per la continuazione dell’attività aziendale e sia dal punto di vista economico, per un miglioramento prettamente produttivo.
Tuttavia all’interno degli accordi tra impresa e sindacati raggiunti al termine del procedimento di cui abbiamo parlato al paragrafo precedente, è possibile che le parti stabiliscano dei criteri diversi da quelli previsti dalla legge.
Nel derogare ai principi di legge, tuttavia, le parti devono comunque rispettare i principi:
di non discriminazione (sindacale, religiosa, politica, sessuale, linguistica ecc);
di razionalità (in particolare i criteri adottati devono essere coerenti con le ragioni aziendali che sono alla base della richiesta di mobilità).
domenica 25 maggio 2014
Modello 730: come calcolare le detrazioni per familiari a carico
L’attuale sistema si basa su una tassazione maggiore con il crescere del reddito basato su un sistema di detrazioni e deduzioni. Questa premessa si rende necessaria per far comprendere perché un lavoratore dipendente con due figli a carico pagherà meno imposte dello stesso lavoratore senza figli e un lavoratore dipendente che non raggiunge gli 8.000 euro di reddito non pagherà imposte. Il sistema fiscale italiano attraverso le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, per spese sanitarie e altri oneri; e attraverso le deduzioni garantisce equità. Lo sconto decresce all'aumentare del reddito, con un meccanismo alquanto complicato da calcolare, fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera euro 55.000. Per determinare la detrazione spettante si tiene conto delle diverse tipologie di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro.
Tutti i familiari con reddito inferiore ad euro 2.840,51 sono considerati a carico. Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Sono considerati a carico: - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli anche adottivi, gli affidati; - gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.
La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.
Sono da considerare familiari a carico dal punto di vista fiscale i membri della famiglia che, nel corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, non hanno avuto redditi o hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con chi effettua la dichiarazione, oppure residenti all'estero:
il coniuge, purché non sia separato (legalmente o effettivamente);
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dall'età e dal fatto che studino o meno.
Ci sono poi gli "altri familiari", che possono essere considerati a carico, a condizione che convivano con il contribuente:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore; il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Per il coniuge a carico è prevista una detrazione massima di 800 euro, in caso di redditi complessivi non superiori a 15 mila euro. Per chi supera la soglia, la detrazione è variabile tra i 690 e i 720 euro. Per i redditi che superano i 40 mila euro, l'importo della detrazione cala in proporzione, fino ad arrivare a 0 per i redditi da 80 mila euro in su.
L'importo per le detrazioni dipende dall'età dei figli. Per i minori di 3 anni si ha diritto ad una detrazione di 1.220 euro. Se il bambino ha compiuto 3 anni nell'anno della dichiarazione, la detrazione scenderà a 950 euro. Dall'anno successivo potremo detrarre 950 euro finché il figlio sarà a nostro carico, senza limiti di età. Tale importo aumenta di
- 400 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.
- 400 euro per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
La detrazione è calcolata in base a scaglioni di reddito, con una formula facilmente rinvenibile nelle istruzioni ministeriali In quanto detrazione, l’importo determinato riduce l’IRPEF dovuta, ma non l’ addizionale regionale e comunale, è necessario effettuare il seguente calcolo: 800 – [110 x (Reddito complessivo / 15.000)]. Questo calcolo va è effettuato se il reddito non supera i 15.000 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; qualora il reddito superi i 15.000 euro ma non vada oltre i 40.000 euro alla formula indicata è necessario sostituire la cifra di 800 euro con 690 euro.
Detrazioni figli a carico genitori, i figli sono a carico dei genitori per il 50% ciascuno. ognuno usufruisce quindi di metà delle detrazioni. Tuttavia possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Ovviamente, se un genitore usufruisce della detrazione al 100% l’altro genitore non può fruirne. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione per i figli compete a quest’ultimo per l’intero importo.
In caso di genitori separati o divorziati, usufruisce delle detrazioni il genitore affidatario oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno. E per E' possibile scaricare dalle tasse l'assegno di mantenimento, ma non quello che si versa per i figli, bensì unicamente quello corrisposto in favore dell'ex coniuge.
La detrazioni per i figli a carico va inserita nel rigo RN6 Col.2 e l'ulteriore detrazioni per famiglie numerose nel rigo RN6 Col.3 I riferimenti indicati con "RN" si riferiscono al prospetto relativo al calcolo dell'Irpef dei modelli UNICO e UNICO-Mini.
Vediamo le istruzioni per la compilazione del Modello 730 anno 2014 per la sezione che riguarda le detrazioni fiscali figli a carico.
Rigo 2:
- colonna 1 occorre barrare F1 per il primo figlio a carico (quello maggiore d'età), e poi F per tutti gli altri figli;
- colonna 2 occorre barrare la casella A per un altro familiare;
- colonna 3 occorre barrare la casella D per un figlio con disabilità;
- colonna 4 occorre indicare tutti i codici fiscali dei figli e familiari a carico;
- colonna 5 occorre indicare il numero di mesi dell'anno 2013 in cui ogni figlio è stato effettivamente a carico;
- colonna 6 occorre indicare il numero di mesi a carico per un figlio inferiore a 3 anni;
- colonna 7 occorre indicare la percentuale della detrazioni, 100 se è intera, 50 se è divisa tra i genitori, 0 se è tutto a carico dell'altro genitore;
- colonna 8 deve essere compilata soltanto dal genitore che presenta, in caso di affidamento esclusivo o congiunto o condiviso dei figli, detrazioni fiscali figli a carico al 100%.
Calcolo detrazioni figli a carico 2014 - Per calcolare le detrazioni dei figli a carico i parametri sono i seguenti:
- il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali (colonna 1 del rigo RN1) il numero dei figli a carico
- la percentuale spettante dell'ulteriore detrazioni per famiglie numerose.
Per ciascun figlio a carico indicate anche le seguente informazioni:
- il numero di mesi per i quali è risultato a carico nel 2013
- il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto meno di 3 anni
- la percentuale di detrazioni spettante: 100%, 50% o zero,
- se il figlio è disabile
I cittadini extracomunitari che intendono usufruire della detrazione per i familiari a carico devono essere in possesso di una specifica documentazione attestante lo status familiare. La normativa consente a chi ha figli, coniuge o altri familiari a carico di fruire delle relative detrazioni, in quanto ognuno "pesa" sul calcolo finale delle imposte da pagare, andando a ridurre l'importo a seconda di alcuni fattori.
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lunedì 10 febbraio 2014
730 per il 2014 a credito con doppio controllo sui familiari a carico
A partire dal 2014, doppio controllo - del sostituto d'imposta e delle Entrate - sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia dei contribuenti che presentano un modello 730 con importi a credito complessivamente superiori a 4.000 euro.
Le detrazioni Irpef applicate nella dichiarazione dei redditi 2014 riservano un’amara sorpresa per molti contribuenti: addio al rimborso automatico in busta paga se si ha diritto a detrazioni fiscali oltre 4mila euro, per carichi di famiglia o per crediti in eccedenza dell’anno precedente. In questi casi, scatteranno i controlli dell’Agenzia delle Entrate per la restituzione di somme in eccedenza e solo dopo una verifica si avrà diritto a incassare il credito d’imposta: lo prevede la Legge di Stabilità 2014 (comma 586).
Per le dichiarazioni presentate a partire dall’anno 2014, ovvero per i modelli 730/2014 relativi ai redditi dell’anno 2013 viene introdotta una forma di controllo preventivo volto a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’assistenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica della dichiarazione (sei mesi decorrenti dal 30 giugno e dal 10 novembre per il modello 730 integrativo), ovvero dalla data della effettiva trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettuerà dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo verrà successivamente erogato dalla stessa Agenzia delle Entrate e non più dal sostituto di imposta.
L’effetto pratico di questo ulteriore controllo, ulteriore rispetto a quello già eseguito dal sostituto di imposta o dal CAF/professionista abilitato, è quello di allungare ulteriormente i tempi del rimborso dell’eccedenza di imposta del contribuente.
I controlli devono, infatti, essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate posticipando di conseguenza il termine del rimborso stesso. Quest’ultimo sarà poi erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate con una tempistica che non è stata definita dal disegno di legge.
Oltre al controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia rimangono in essere gli ulteriori possibili controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che “il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.
In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta”.
La norma prevede un controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro non estensibile, salvo modifiche in sede di conversione, al caso frequente di mancanza di detrazioni per carichi di famiglia con contemporanea presenza di cospicui crediti di imposta.
La relazione illustrativa invece accomuna la presenza delle detrazioni di famiglia alle eccedenze di imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, dando adito ad un primo dubbio: cosa succede se un contribuente non ha carichi di famiglia ma ha un’eccedenza a credito riportata dall’anno precedente di importo superiore a 4.000 euro? Tale dichiarazione è soggetta all’ulteriore controllo dell’Agenzia delle Entrate o può essere liquidata dallo stesso sostituto di imposta o CAF/professionista abilitato che è intervenuto con possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)?
Se lo scopo della norma è quello di verificare la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia se ne dovrebbe dedurre che, in mancanza delle stesse, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere assoggettate a questo ulteriore controllo indipendentemente dall’importo del credito.
Qualora invece la finalità della norma sia quella di verificare tutte le situazioni a credito IRPEF di importo superiore a 4.000 euro non si comprende l’esplicito riferimento dell’articolo ai carichi di famiglia. In quest’ultimo caso sarebbe stato sufficiente un riferimento all’ammontare dell’eccedenza di imposta IRPEF.
Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Se ne ricava che i contribuenti senza familiari a carico non saranno sottoposti a controllo aggiuntivo, e continueranno a ricevere i rimborsi automaticamente senza alcun controllo. Ricordiamo che la legge considera a carico i familiari, anche se non conviventi, che hanno conseguito un reddito complessivo inferiore 2.840,51 euro. Per familiari si intendono coniuge (a meno che non sia intervenuta separazione legale) e figli. Si possono considerare a carico anche i conviventi (fermo restando il precedente limite di reddito) seguenti: coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni.
domenica 9 febbraio 2014
Detrazioni fiscali familiari a carico 2014 in busta paga
Le detrazioni fiscali riducono la ritenuta Irpef operata dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici sulla pensione e spettano al pensionato che non usufruisca delle detrazioni su altre pensioni o sullo stipendio nel caso di cumulo.
Il pensionato può chiedere le detrazioni per sé e per i familiari a carico: coniuge, figli, discendenti prossimi, anche naturali, dei figli, genitori e ascendenti prossimi, anche naturali, adottati, nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle
Sono a carico del pensionato le persone che non hanno avuto nel corso dell’anno redditi propri superiori a 2.840,51 euro. I redditi vanno considerati al lordo degli oneri deducibili e nel calcolo rientrano anche alcuni redditi esenti dall’imposta e alcuni redditi soggetti a ritenuta fiscale alla fonte. Per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia il pensionato deve presentare la prevista dichiarazione utilizzando il modello cartaceo, “Richiesta detrazioni 2013”, inviato a casa insieme al CUD.
Il Ddl di Stabilità per il 2014, prevede delle detrazioni per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico parametrate al reddito complessivo del contribuente.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno solare oggetto della dichiarazione hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13, legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Mentre non deve essere considerato il reddito degli immobili sfitti (rendita catastale) assoggettati ad IMU (imposta municipale unica) prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
Si ricorda che, in caso di variazione, è il dipendente che ha l’obbligo di comunicare ogni modifica per evitare di percepire somme indebite e di essere così perseguito: in assenza della dichiarazione rettificatrice, il comportamento del dipendente è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.
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domenica 14 aprile 2013
730 2013 rimborsi lavoratori dipendenti e pensionati
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. In questa pagina parliamo dei rimborsi di chi ha busta paga o pensione.
E importante evidenziare che il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle
Entrate perché a questo adempimento ci pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico o un ente preposto quali Caf gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.
Il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre), è bene ricordare che se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Con la dichiarazione dei redditi (modello 730) è possibile detrarre le spese mediche sostenute nell’arco dell’anno d’imposta anno 2012. E per la dichiarazione dei redditi una delle prime cose da inserire sono i familiari a carico (parenti fiscalmente a carico).
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).
Tramite il modello 730/2013 vi sono delle deduzioni, ossia una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
Alcuni oneri e spese (spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico.
Possono presentare il modello 730 tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i pensionati.
Per i lavoratori a tempo determinato, invece, è necessario che abbiano un rapporto di lavoro compreso, almeno, dal mese di giugno al mese di luglio 2013.
Possono, inoltre, utilizzare il modello 730/2013 anche i collaboratori coordinati e continuativi purché il rapporto di lavoro sussista nel periodo luglio-agosto 2013.
Oneri spese detraibili e oneri deducibili devono essere specificate le spese mediche sostenute nel 2012, che garantiscono una detrazione pari al 19%. Le spese mediche che possono essere detratte sono quelle previste dal TUIR (art. 15, comma 1, lettera c), dalle quali è possibile detrarre il 19% per la quota eccedente di 129,11 euro e sono: spese mediche di assistenza specifica, spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche, spese per protesi dentarie e sanitarie in genere, medicinali il cui acquisto deve essere certificato mediante scontrino fiscale o fattura.
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