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domenica 23 marzo 2014
Domanda di disoccupazione ai co.co. pro: nuovo modello
L’Inps con un messaggio2999/2014 ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione. Vediamo tutti gli aspetti.
Nel messaggio anche la rivalutazione del requisito reddituale e delle modalità di attestazione del periodo di disoccupazione. Per il 2014 quindi la presentazione delle domande per chi non ha lavorato nel 2013, va utilizzato il nuovo modello "cocopro 2014 cod. Sr 140" disponibile nel sito dell'Inps. Inoltre il limite di reddito massimo per accedere alla prestazioni che con riferimento al 2013 è stato innalzato a 20.220 euro.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, l’Inps nel messaggio comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro. Tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014.
L’Inps inoltre ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione.
Con la Riforma Fornero è stata disposto, a partire dal gennaio 2013, il riconoscimento di una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, e che si trovino in determinati condizioni, ed in un periodo di disoccupazione. L’una tantum cocopro è quindi una sorta di indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto.
Attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità ai collaboratori a progetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione, da considerare ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.
L’attestazione del requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.
La circolare Inps n. 38 del 2013 chiarisce tutti gli aspetti relativi ai requisiti necessari, che sono confermati anche nel 2014. L’art. 2 commi da 41 a 56 della Legge Fornero ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.
Dall’una tantum cocopro sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Esclusi quindi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 61. Sono esclusi, tra l’altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari quindi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
L’indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:
a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente (nel 2014 tale limite è pari a 20.220 euro);
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo “all’anno di riferimento”. Per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione. Per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.
Gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi “all’anno precedente” e “all’anno di riferimento” si considerano utili ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento i contributi effettivi. I contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), la monocommittenza deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.
Riguardo al requisito della lettera b), per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, quindi la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
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