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sabato 17 dicembre 2016

CCNL cooperative taxi: aumenti da dicembre 2016



È stato rinnovato il CCNL del settore cooperative taxi. L’accordo, siglato dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uiltrasporti con  Legacoop, Confcooperative e Agci, prevede un aumento medio economico, a regime, di 65 euro e vengono introdotti sistemi di previdenza e sanità integrative.

L’accordo ha decorre dal febbraio 2015 e scade a febbraio 2019. Vengono, inoltre, introdotte: l’assistenza sanitaria integrativa e la pensione integrativa complementare con adesione generalizzata, valorizzata la contrattazione di secondo livello.

Il 29 novembre 2016 è stato rinnovato il CCNL dei lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi. Nell'accordo tra latro è prevista  con la retribuzione di  dicembre 2016 vengano erogati a titolo di "una tantum" i seguenti importi:

Livello Par. 31 dic. 2016
A1 100 61,54
B1 114 70,15
C1 120 73,85
C2 125 76,92
C3 130 80,00
D1 136 83,69
E1 144 88,62
F1 152 93,54

L'Una Tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'Una Tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.


Pertanto queste sono le nuove tabelle retributive
livello minimo 1/12/2016 minimo 1/1/2018

A1 1.193,07 1.212,30
B1 1.360,08 1.382,00
C1 1.431,67 1.454,75
C2 1.514,41 1.538,45
C3 1.575,00 1.600,00
D1 1.622,60 1.648,75
E1 1.718,01 1.745,70
F1 1.813,47 1.842,70

Nel contratto si specifica che l'Una Tantum non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l'importo dell'Una Tantum verrà riproporzionato sulla base dell'effettiva prestazione.

Contratto a termine
Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione in ciascuna impresa o se impresa pluri-localizzata nelle singole Sedi o Unità Operative presso le quali si intende effettuare l’assunzione a termine. Tale limite numerico va verificato tempo per tempo nel corso dell’anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell’anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.

Apprendistato professionalizzante
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
– 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello B/1;
– 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli C/1, C/2 e D/1;
– 48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli E/1 e F/1.

Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue:
– 24 mesi: 85% 1° anno – 95% 2° anno;
– 36 mesi: 85% 1° anno – 90% 2° anno – 95% 3° anno;
– 48 mesi: 80% 1° anno – 85% 2° anno – 90% 3° anno – 95% 4° anno;

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo parziale, per temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa.

L’accordo per il premio avrà durata triennale, cercando di evitare la sovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.

Permessi
Al personale conducente taxi potranno essere riconosciuti fino a 8 ore mensili non retribuite per lo svolgimento di attività di manutenzione automezzi.

Indennità domenicale
Viene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con esclusione dei conducenti taxi) pari ad euro 10 giornaliere.

Maneggio denaro
A far data dall’1/1/2017 al personale non conducente taxi che normalmente ha maneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una indennità nella misura del 3% della retribuzione. L'indennità compete anche nell'ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze di turni e ha carattere esclusivamente risarcitorio, per cui non è utile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a far parte del T.F.R.



domenica 23 marzo 2014

Domanda di disoccupazione ai co.co. pro: nuovo modello



L’Inps con un messaggio2999/2014 ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione. Vediamo tutti gli aspetti.

Nel messaggio anche la rivalutazione del requisito reddituale e delle modalità di attestazione del periodo di disoccupazione. Per il 2014 quindi  la presentazione delle domande per chi non ha lavorato  nel 2013, va utilizzato  il nuovo modello "cocopro 2014 cod. Sr 140" disponibile nel sito dell'Inps. Inoltre il limite di reddito massimo per accedere alla prestazioni che  con riferimento al 2013 è stato innalzato a 20.220 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, l’Inps nel messaggio comunica che il limite di reddito della citata disposizione per l’anno 2013 risulta pari a 20.220 euro. Tale limite si applica per le domande di prestazione con anno di riferimento 2014.

L’Inps inoltre ha comunicato le modalità di presentazione della domanda per l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto 2014 prevista per i periodi di assenza di contratto di lavoro. Rivalutato per l’anno 2013 anche il limite reddituale e previste le modalità di attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione che sono tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione.

Con la Riforma Fornero è stata disposto, a partire dal gennaio 2013, il riconoscimento di una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, e che si trovino in determinati condizioni, ed in un periodo di disoccupazione. L’una tantum cocopro è quindi una sorta di indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto.

Attestazione del periodo ininterrotto di disoccupazione. L’articolo 2, comma 51, lettera d), della legge citata prevede tra i requisiti richiesti per il riconoscimento dell’indennità ai collaboratori a progetto un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.

Per la presentazione delle domande con anno di riferimento 2014 e per quelle degli anni successivi, il requisito del periodo di disoccupazione, da considerare ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 181/2000 e successive modifiche, ininterrotto di almeno due mesi sostituisce il requisito dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi, valevole esclusivamente per l’anno 2012.

L’attestazione del requisito del periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego.

La circolare Inps n. 38 del 2013 chiarisce tutti gli aspetti relativi ai requisiti necessari, che sono confermati anche nel 2014. L’art. 2 commi da 41 a 56 della Legge Fornero ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.

Dall’una tantum cocopro sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo e tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al citato articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Esclusi quindi gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 61. Sono esclusi, tra l’altro, i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. I potenziali beneficiari quindi devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

L’indennità è riconosciuta ai collaboratori che soddisfino “in via congiunta” i seguenti requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge di riforma:

a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l’anno precedente  un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente (nel 2014 tale limite è pari a 20.220 euro);

c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.

I requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) devono essere soddisfatti in relazione “all’anno precedente”, mentre il requisito previsto dalla lettera c) è relativo “all’anno di riferimento”. Per “anno di riferimento” si deve intendere l’anno in cui il collaboratore matura il requisito di cui alla lettera c) e presenta la domanda per la prestazione. Per “anno precedente” si deve intendere solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente quello di “riferimento” come sopra individuato.

Gli accrediti contributivi nella Gestione separata relativi “all’anno precedente” e “all’anno di riferimento” si considerano utili ai fini dell’erogazione dell’indennità in argomento i contributi effettivi. I contributi figurativi dell’indennità di maternità, per il periodo di astensione obbligatoria, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.

Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera a), la monocommittenza deve essere garantita con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione. In particolare, la monocommittenza sussiste anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con il medesimo datore di lavoro.

Riguardo al requisito della lettera b), per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito  in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.

Per quanto attiene al periodo di disoccupazione, la legge di riforma richiede un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Si tratta della disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni, quindi la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.



lunedì 2 luglio 2012

Riforma del lavoro 2012. Ammortizzatori sociali per collaboratori a progetto


Arriva una indennità per i lavoratori a progetto disoccupati (articolo 2, commi da 51 a 56).

Si rafforza a partire dal 2013, l'attuale una tantum per i collaboratori a progetto in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione separata pensionistica Inps e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo, in quanto esclusi dall'ambito della nuova ASPI.

L'indennità spetta solo ai collaboratori che hanno stipulato un regolare contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. Sono esclusi tutti coloro che, a vario titolo, sono iscritti alla Gestione separata e il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell'ambito dell'articolo 61, comma 1 del decreto legislativo 276/2003, (per esempio i cosiddetti mini co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali).
Per accedere al sussidio bisognerà, tra l'altro, aver conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro; aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi, e che risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la gestione separata INPS .

Quindi chi ha lavorato sei mesi potrà avere circa sei mila euro. una tantum viene liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a mille euro, o in importi mensili di importo pari o inferiore a mille euro se superiore.
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