Visualizzazione post con etichetta patronati. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta patronati. Mostra tutti i post

lunedì 1 dicembre 2014

Requisiti per la domanda di disoccupazione ASPI e Mini ASPI




Sono prestazioni economiche istituite per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Novità sul fronte ammortizzatori sociali con lo Jobs Act: ASpI e mini ASpI sono unificati, la tutela estesa e la durata diventa variabile in base i contributi, ma la cassa integrazione rimarrà attiva fino al 2016. È così che la Delega sulla Riforma del Lavoro studiata dal Governo ridisegnerà le tutele per i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro involontaria.

Sapere quali sono i requisiti per effettuare la richiesta dell’assegno di disoccupazione è importante per tutti i lavoratori che oggi fanno sempre maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali.

La domanda di disoccupazione, ASPI e Mini ASPI si fa direttamente all’INPS. Chi possiede il PIN dispositivo può inoltrare la richiesta all’istituto di previdenza direttamente, gli altri, anche nel caso in cui necessitino di assistenza, possono richiedere l’aiuto di un patronato o di un CAF.

L’ASPI è un sostegno di tipo economico riservato ai lavoratori che avevano un contratto subordinato e hanno perso involontariamente l’impiego. Rientrano in questa categoria anche gli apprendisti, coloro che hanno un contratto come soci lavoratori nelle cooperative, il personale artistico i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.

Il lavoratore a domicilio che ha intenzione di beneficiare dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la Mini ASpI, deve dimostrare di percepire un reddito basso o essere impiegato in maniera discontinua, ma anche provare l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro e iscriversi alle liste di collocamento. A fissare regole e limiti è la Corte di Cassazione (sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014), che tra le altre cose ha specificato se e quando la Mini ASpI spetta in caso di inoccupazione fra una commessa e l’altra.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero la Mini-Aspi,  è una specifica prestazione che l’INPS eroga nei confronti di quei lavoratori che – avendo svolto dei lavori brevi e discontinui (si pensi alle supplenze) – non possono vantare il requisito di contribuzione minimo richiesto per poter ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti “ordinari”. Di qui la maggiore tutela prevista dall’ente previdenziale, che attraverso tale indennità punta a compensare i periodi di non occupazione verificatisi nell’anno solare precedente la domanda. Conosciuta appunto anche come Mini Aspi, vediamo come funziona, e quali sono gli attuali requisiti ridotti.

La Mini Aspi spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Di contro, la Mini Aspi non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Per fare la richiesta è importante che siano trascorsi almeno due anni dall’ultima richiesta di un contributo assimilato, quindi devono essere passati 24 mesi da un’altra richiesta di assegno di disoccupazione. Il lavoratore, inoltre deve aver fatto la richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego e deve aver comunicato la precedente occupazione, dichiarandosi disponibile per nuove offerte. Sempre nei due anni precedenti alla richiesta il lavoratore deve aver maturato almeno un anno di contributi.

Per la Mini ASPI cambiano soltanto i requisiti contributivi. Il lavoratore, infatti, deve dimostrare di aver lavorato almeno 13 settimane nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione per cui si chiede il sussidio.

L’assegno di disoccupazione deve essere calcolato sulla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali maturata negli ultimi 24 mesi ed è pari al 75% dell’importo medio. Nel caso in cui non si rientri nella soglia di legge, l’assegno è calcolato come il 75% di 1192,98 euro. A questa quota si deve aggiunger il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo fissato dalla legge se il primo dei due è maggiore del secondo.

E' necessario comunque aver comunicato al Centro per l'Impiego la precedente occupazione ed essersi dichiarati disponibili ad un nuovo impiego. Nei due anni precedenti, inoltre, è necessario aver versato almeno un anno di contributi. La domanda ricordiamo che può essere fatta:

su internet, attraverso i servizi telematici dell'area riservata messa a disposizione dall'INPS;

presso Patronati e intermediari abilitati.




domenica 27 ottobre 2013

Aspi come presentare domanda all’Inps



L’indennità di disoccupazione ASPI è una prestazione economica istituita dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. E’ un servizio a domanda erogata, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto in modo involontario l’occupazione.

Ricordiamo che ASPI e mini ASPI sono regolamentate dall’art. 2 della Legge 92/2012: la circolare INPS n.140 del 14 dicembre 2012 fornisce alle aziende le indicazioni operative per l’applicazione dell’ASPI, dal primo gennaio 2013.

L’indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione compresi:
•    gli apprendisti;
•    i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
•    il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
•    i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Mentre non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
•    i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
•    gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
•    i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

I  requisiti per poter fare domanda dello stato di disoccupazione involontario sono i seguenti:
l’interessato deve presentare, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
•    nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
•    a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

La domanda dell'assegno ASPI o mini ASPI di disoccupazione 2013 va presentata via web, tramite contact center o attraverso i patronati: le istruzioni INPS per ricevere le nuove indennità introdotte dalla Riforma del Lavoro.

Domanda online

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla perdita dell’occupazione.

Ecco le procedure online per chiedere l’ASPI, il nuovo sussidio di disoccupazione INPS dal 2013: le domande vanno presentate dal lavoratore rimasto senza impiego per via telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
•Web - Servizio INPS online accessibile tramite PIN e codice fiscale
•Contact Center multicanale – al numero verde 803164
•Patronati e intermediari – che a loro volta utilizzeranno i servizi telematici INPS

Presentazione domande

Dal portale web INPS (www.inps.it) bisogna entrare nell’area Servizi per il cittadino ed effettuare il seguente percorso: “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito“, “ASPI, Disoccupazione, Mobilità e Trattamenti speciali edili”, “Indennità ASPI”. Per l’autenticazione serve il PIN Dispositivo diverso dal normale PIN online: per il suo rilascio è infatti prevista una procedura più complessa (per i dettagli: circolare INPS numero 50 del 15 marzo 2011). Senza il PIN dispositivo la domanda resta in attesa ma viene comunque protocollata, facendo quindi salva la data di presentazione (ai fini del rispetto del termine di 60 giorni). La domanda si compone di diverse sezioni: anagrafica, altri recapiti, ultima posizione lavorativa, dati domanda, dichiarazioni, attestazione dello status di disoccupato, riepilogo dati e invio della domanda. C’è un manuale accessibile direttamente dalla procedura e scaricabile tramite apposito pulsante collocato nella parte superiore di ogni schermata dell’applicazione.

Presentazione come intermediari i patronati
I patronati comunicano con l’INPS telematicamente, ma i cittadini possono compilare la domanda offline, per inserirla successivamente e inviarla all’istituto. E’ stato aggiornato anche il programma di acquisizione offline per consentire l’invio delle domande di indennità di disoccupazione ASPI, mini-ASPI e mini-ASPI 2012 dal 1 gennaio 2013. Per le domande online, invece, esiste apposita applicazione web a disposizione dei patronati (Patronati e Servizi per i patronati) andando su “Disoccupazione e Mobilità“, che per inviare la domanda devono avere la delega del lavoratore patrocinato opportunamente registrata nel menù “Gestione” (presente tra i servizi per il Patronato).

Presentazione tramite contact center
Anche questo è un servizio disponibile solo per i lavoratori già in possesso di PIN dispositivo. Bisogna telefonare al numero gratuito 803 164 e l’operatore fornirà tutte le indicazioni per l’invio della domanda, ed eventualmente anche per convertire il PIN online in dispositivo (vedi sopra); gli operatori possono anche fonire le istruzioni necessarie per richiedere il PIN ex novo e presentare domanda di ASPI, mini ASPI e mini ASPI 2012.

L’indennità di disoccupazione ASPI decorre:

•    dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
•    dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
•    dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
•    dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

La misura della prestazione è pari:
•    al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

•    al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,00 (per l’anno 2013), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog