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domenica 5 marzo 2017

NASPI: una guida per il 2017



Requisiti, calcolo indennità, durata assegno, istruzioni di domanda: ecco una panoramica delle novità 2017 per l’accesso alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro. E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

Requisiti NASPI

Ecco cosa serve per poter chiedere la NASPI:

disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ex articolo 55 Dlgs 151/2001 ;

13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole). Utili al diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all'inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.

Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;

30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a prescindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.

NASPI calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).

NASPI importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro. L’importo massimo dell’indennità NASPI 2017 non può superare 1.300 euro al mese.

Domanda NASPI
E’ il lavoratore che deve presentare domanda all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Tramite sito INPS (con PIN dispositivo), patronati, contact center integrato INPS INAIL (803164 da rete fissa e 06 164 164 da rete mobile). In caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni per presentare la domanda decorrono dal 30esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Per presentare la domanda di disoccupazione  i lavoratori devono:
Compilare e inviare il modulo domanda di disoccupazione NASPI Inps direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASPI.

Far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.

L’indennità è riconosciuta a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro otto giorni, o dal primo giorno successivo alla domanda se è presentata dopo. Questo, anche nei casi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro, mancato preavviso.



lunedì 12 dicembre 2016

Naspi durata 2017: novità



E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

La Naspi dal 2016 spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;

se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;

possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Per maggiori informazioni: Naspi durata massima e minima.

NASPI 2017 durata: Novità

In base alle circolari pubblicate dall’INPS, che spiegano come e quando si ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione, e alla normativa Jobs Act, la durata della NASPI dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuto ridurre da 2 anni a 78 settimane.

Grazie al successivo decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015, la NASPI durata 2017 è di 24 mesi.
Pertanto, la disoccupazione NASPI 2017, continuerà ad essere corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni.

Si ricorda inoltre che, ai fini di calcolo della durata disoccupazione 2017, non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.

Naspi importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità NASPI progressiva a partire daI primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.

Dal 2016, la riduzione dell'assegmo è a partire dal 91° giorno.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?

Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Novità lavoratori stagionali:
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali è intervenuto a fissare:

Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS

Fondi di solidarietà,

Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,

Assegno di ricollocazione ASDI;

Salvaguardia per i lavotatori stagionali.

Lavoratori in Cassa Integrazione e a zero ore:

Naspi e Cassa Integrazione a zero ore Ministero del Lavoro: Con il comunicato stampa del 20 marzo dello scorso anno, il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'evento di disoccupazione.


NASPI precari scuola: docenti e personale ATA come funziona la domanda?

NASpI precari scuole: come funziona la richiesta di disoccupazione?

Grazie alla semplificazione intervenuta con l’avvio della procedura online Naspi, è possibile oggi, per i lavoratori licenziati involontariamente, fare domanda NASPI INPS, entro 68 giorni dal termine del proprio contratto di lavoro.

Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.

NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?

In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.

Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.

Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
1. Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.

2. Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione.

La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).

E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.

Naspi e assegno di ricollocamento in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.

L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.


venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

domenica 7 febbraio 2016

Naspi a chi spetta e come si calcola

 
 

E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.

Requisiti:
La nuova indennità di disoccupazione Naspi verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;
• possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata e calcolo importo retribuzione al mese:
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.

Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese per l'anno 2015. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.

Riduzione indennità progressiva a partire dal primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito. Dal 2016, la riduzione dell'assegno è a partire dal 91° giorno.

Domanda online:
Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio, i lavoratori devono:
compilare e inviare il modulo domanda naspi 2016 direttamente online, se dispongono del pin dispositivo inps, al seguente percorso: home > servizi online > elenco di tutti i servizi  > servizi per il cittadino> invio domande prestazioni a sostegno del reddito (sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > naspi.
far compilare e inviare il modello di domanda a patronati o intermediari autorizzati ad inviare le richieste inps per via telematica.

Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro con l'interpello 13/2015, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.

Pertanto, la NASPI in base al Dlgs 22/2015 conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.

Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha l'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.

Lavoratori stagionali
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, licenziato dal Governo nella seduta del CdM dell'11 giugno 2015, è intervenuto a fissare:
• Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS
• Fondi di solidarietà,
• Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
• Assegno di ricollocazione ASDI;
• Salvaguardia per i lavoratori stagionali.
La Naspi stagionali è solo per l'anno 2016 e solo per il settore turismo.

domenica 3 maggio 2015

Indennità di disoccupazione Naspi e rapporto di lavoro



Se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità.

Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita autodichiarazione del reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall’inizio dell’attività autonoma.

Autoimprenditorialità
Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.
Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.
Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Compatibilità e cumulabilità
Di seguito vediamo cosa accade se un lavoratore, in corso di fruizione della Naspi, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinati, se il reddito annuale risulti essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, non riceve più la prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi poiché, in tal caso, la prestazione viene sospesa d’ufficio e riprende una volta cessato il rapporto di lavoro. Qualora invece il reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la Naspi viene ugualmente erogata, a condizione che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto oltre che la non coincidenza del datore di lavoro attuale con il datore di lavoro per il quale il lavoratore è stato impiegato per il periodo che ha determinato il diritto al riconoscimento dell’indennità. Da ultimo, se il lavoratore è impiegato con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei rapporti il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, a percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto (rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno). Ad ogni modo, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di comunicare all’Inps, entro un mese dall’inoltro dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.

Diversamente da quanto sopra visto, il lavoratore che intraprenda un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, che generi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve darne tempestiva comunicazione all’Inps (entro un mese dall’inizio dell’attività), dichiarando il reddito annuo che prevede di perseguire.

La prestazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina i l periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno; detta riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

I lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in alternativa, devono presentare all’Inps un’apposita auto dichiarazione del reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo; in ipotesi contraria, occorrerà restituire la Naspi percepita dall'inizio dell’attività autonoma.

Decadenza
Il lavoratore perde il diritto di fruire della prestazione a causa:
• della perdita dello status di disoccupato;
• dell’inizio di un’attività di lavoro subordinato o autonomo senza effettuare le comunicazioni di cui sopra;
• del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
• dell’acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo optare per la NASPI).

Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa equivale alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione.

Le retribuzioni non sono conteggiate ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile laddove siano di importo inferiore alla retribuzione media ottenuta senza tener conto di tali retribuzioni.



Tutele per il lavoro dal 1° maggio 2015



Per ammortizzatori sociali si intende il complesso di misure adottate dagli organi governativi che hanno lo scopo di sostenere economicamente tutti coloro che vivono una situazione di disoccupazione. In questa sezione del sito trovi tutte le notizie relativi agli interventi di sostegno al reddito adottati sia a livello nazionale che a livello regionale, come accedere e le novità 2015.

Quindi diventano operativi i nuovi ammortizzatori sociali per chi perde il lavoro. Aspi e mini Aspi lasciano il posto a una nuova prestazione di sostegno al reddito chiamata Naspi che interessa tutti coloro che, avendone i requisiti, perdono involontariamente il lavoro. La cassa integrazione sarà sottoposta a nuove regole che ne escludono il ricorso in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.

Una profonda rivisitazione è affidato  al capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione involontaria. Ci saranno tre nuove tutele per chi resta senza lavoro.

La Nuova Aspi - Dall'Aspi, targata Fornero, si passerà alla Naspi, acronimo che sta per Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, che prevede una indennità mensile di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli della pubblica amministrazione (qui i dettagli sui lavoratori beneficiari). Sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, nonché possano far valere diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il sussidio verrà pagato mensilmente sino ad massimo di due anni, e sarà rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (nel 2015 non potrà comunque essere superiore a 1.300 euro) (vedi come si calcola l'importo della Naspi). La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero.

L'Assegno di disoccupazione - La seconda novità introdotta col Jobs act è l'Asdi, una sigla che sta per Assegno di disoccupazione. Sarà concesso, in via sperimentale per il prossimo anno, a tutti coloro per cui il periodo coperto dalla Naspi è passato invano e si trovano in condizioni di particolare necessità. In pratica un'ulteriore forma di sostegno al reddito, elargita a lavoratori in «condizione economica di bisogno». E una via preferenziale verrà riservata ai lavoratori che hanno minorenni a carico o a coloro a cui manca poco al pensionamento. Infatti nel primo anno di attuazione, gli aiuti saranno prioritariamente riservati ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non hanno ancora maturato i requisiti necessari alla messa a riposo. Sei mesi la durata dell'assegno.

Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte sarà obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

L'indennità per i parasubordinati - Infine c'è la Dis-Coll, un ammortizzatore sociale di 6 mesi dedicato ai precari. Per il 2015 avranno una indennità mensile di disoccupazione anche i collaboratori, continuativi o a progetto (co.co.co. e co.co.pro.), grazie all'esordio della Dis-Coll. Questa indennità vale per gli iscritti alla Gestione separata Inps (esclusi pensionati e partite Iva) e quanti potranno far valere almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente, o 1 mese di contribuzione nell'anno in corso. L'importo del sussidio, la cui durata non potrà superare i 6 mesi, sarà rapportato al reddito e graduato con gli stessi meccanismi della Naspi, cioè fino a un massimo di 1.300 euro, con una riduzione del 3% mensile dal quarto mese. Inoltre l'erogazione è subordinata dalla frequenza di percorsi di riqualificazione.

Come viene calcolata e in che misura

La Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. In ipotesi in cui la retribuzione mensile, per l’anno 2015 (l’importo è rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat) sia pari o inferiore a euro 1195/mensili, l’indennità mensile equivale al 75% della retribuzione; diversamente, qualora la retribuzione mensile sia superiore al suddetto importo, l’indennità equivale al 75% della retribuzione, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di euro 1195,00.

Ad ogni modo l’importo erogato non potrà superare i 1300,00 euro (rivalutabili annualmente in base all’indice Istat).

La Naspi viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, si tenga presente che non rientrano nel computo dell’indennità i periodi che in precedenza hanno dato luogo all’erogazione di prestazioni.

A far data dal 1° gennaio 2017, la durata massima sarà di 78 settimane.

La domanda deve essere presentata all’Inps tramite i canali telematici, entro il termine perentorio di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; l’Inps provvederà poi ad erogare l’indennità a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal primo giorno successivo alla data di inoltro della domanda, qualora la stessa venga presentata oltre il predetto termine.

La norma subordina l’erogazione della prestazione al rispetto di alcune condizioni:

• regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale (articolo 1, comma 2, lettera g), Decreto Legislativo n. 181/2000, e successive modificazioni);

• ricerca attiva di un’occupazione e reinserimento nel tessuto produttivo (articolo 1, comma 3, Legge n. 183/2014).

Il Decreto offre la possibilità al lavoratore di chiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo del trattamento spettante residuo, allo scopo di intraprendere un’attività di lavoro autonomo in forma di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale ipotesi non dà diritto alla contribuzione figurativa e agli assegni familiari.

Ad ogni modo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o alla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa, deve essere fatta esplicita richiesta all’Inps.

Tuttavia, l’anticipazione ottenuta, deve essere restituita qualora, prima della scadenza del termine di fruizione della Naspi, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato; fanno eccezione i rapporti di lavoro subordinato instaurati con la cooperativa con la quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.



lunedì 1 dicembre 2014

Requisiti per la domanda di disoccupazione ASPI e Mini ASPI




Sono prestazioni economiche istituite per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

Novità sul fronte ammortizzatori sociali con lo Jobs Act: ASpI e mini ASpI sono unificati, la tutela estesa e la durata diventa variabile in base i contributi, ma la cassa integrazione rimarrà attiva fino al 2016. È così che la Delega sulla Riforma del Lavoro studiata dal Governo ridisegnerà le tutele per i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro involontaria.

Sapere quali sono i requisiti per effettuare la richiesta dell’assegno di disoccupazione è importante per tutti i lavoratori che oggi fanno sempre maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali.

La domanda di disoccupazione, ASPI e Mini ASPI si fa direttamente all’INPS. Chi possiede il PIN dispositivo può inoltrare la richiesta all’istituto di previdenza direttamente, gli altri, anche nel caso in cui necessitino di assistenza, possono richiedere l’aiuto di un patronato o di un CAF.

L’ASPI è un sostegno di tipo economico riservato ai lavoratori che avevano un contratto subordinato e hanno perso involontariamente l’impiego. Rientrano in questa categoria anche gli apprendisti, coloro che hanno un contratto come soci lavoratori nelle cooperative, il personale artistico i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione.

Il lavoratore a domicilio che ha intenzione di beneficiare dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la Mini ASpI, deve dimostrare di percepire un reddito basso o essere impiegato in maniera discontinua, ma anche provare l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro e iscriversi alle liste di collocamento. A fissare regole e limiti è la Corte di Cassazione (sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014), che tra le altre cose ha specificato se e quando la Mini ASpI spetta in caso di inoccupazione fra una commessa e l’altra.

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, ovvero la Mini-Aspi,  è una specifica prestazione che l’INPS eroga nei confronti di quei lavoratori che – avendo svolto dei lavori brevi e discontinui (si pensi alle supplenze) – non possono vantare il requisito di contribuzione minimo richiesto per poter ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti “ordinari”. Di qui la maggiore tutela prevista dall’ente previdenziale, che attraverso tale indennità punta a compensare i periodi di non occupazione verificatisi nell’anno solare precedente la domanda. Conosciuta appunto anche come Mini Aspi, vediamo come funziona, e quali sono gli attuali requisiti ridotti.

La Mini Aspi spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni, i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Di contro, la Mini Aspi non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Per fare la richiesta è importante che siano trascorsi almeno due anni dall’ultima richiesta di un contributo assimilato, quindi devono essere passati 24 mesi da un’altra richiesta di assegno di disoccupazione. Il lavoratore, inoltre deve aver fatto la richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego e deve aver comunicato la precedente occupazione, dichiarandosi disponibile per nuove offerte. Sempre nei due anni precedenti alla richiesta il lavoratore deve aver maturato almeno un anno di contributi.

Per la Mini ASPI cambiano soltanto i requisiti contributivi. Il lavoratore, infatti, deve dimostrare di aver lavorato almeno 13 settimane nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione per cui si chiede il sussidio.

L’assegno di disoccupazione deve essere calcolato sulla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali maturata negli ultimi 24 mesi ed è pari al 75% dell’importo medio. Nel caso in cui non si rientri nella soglia di legge, l’assegno è calcolato come il 75% di 1192,98 euro. A questa quota si deve aggiunger il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e l’importo fissato dalla legge se il primo dei due è maggiore del secondo.

E' necessario comunque aver comunicato al Centro per l'Impiego la precedente occupazione ed essersi dichiarati disponibili ad un nuovo impiego. Nei due anni precedenti, inoltre, è necessario aver versato almeno un anno di contributi. La domanda ricordiamo che può essere fatta:

su internet, attraverso i servizi telematici dell'area riservata messa a disposizione dall'INPS;

presso Patronati e intermediari abilitati.




domenica 2 marzo 2014

Jobs Act 2014 cosa prevede il piano



Renzi tenta di fare l’americano o meglio un uomo politico statunitense, in fatti il nome della legge “Jobs Act , passata al Congresso USA con voto di tutte le forze politiche per incoraggiare il finanziamento delle piccole imprese attraverso l’allentamento di una serie di regole. Ma la parola Jobs, che in lingua inglese significa posti di lavoro in questo caso specifico è un acronimo e, nonostante punti a fare un gioco di parole, sta in realtà per Jumpstart Our Business Startups, ossia la legge per avviare le nostre società.

Il piano costerà 1,6 miliardi in più di quanto oggi si spende per i sussidi, dunque 8,8 miliardi in tutto. Ma assicurerà protezione anche a quel milione e 200 mila lavoratori, ora per diversi motivi totalmente senza rete, in caso di disoccupazione. E potrebbe essere finanziata con uno spostamento di risorse dalla Cig in deroga, che vale 2,5-3 miliardi annui.

Per arrivare ad un buon risultato si punta ad un sblocco dei debiti P. a., interventi sull'edilizia, taglio al cuneo fiscale e ai costi dell'energia: misure essenziali per stimolare le aziende all'assunzione. Ma anche riduzione della giungla di contratti (almeno 40) oggi esistenti e passaggio al contratto unico a tempo indeterminato e a tutele crescenti per i tanti, troppi giovani a spasso. E poi nuovo codice del lavoro e Agenzia unica federale, come polo di coordinamento dei centri per l'impiego attuali. Ma soprattutto l'atteso e annunciato assegno universale per chi perde il lavoro, con obbligo di seguire un corso di formazione e di non rifiutare più di una proposta d'impiego.

Vi è in cantiere l’ipotesi di una Nuova Aspi, il sussidio introdotto dall'ex ministro Fornero, che sostituirà Aspi e mini-Aspi La Naspi spetterà a tutti coloro che perdono il posto e hanno lavorato almeno tre mesi. Durerà più a lungo: al massimo due anni per i lavoratori dipendenti, anziché uno o uno e mezzo (come ora l'Aspi, per chi è sotto o sopra i 55 anni) e al massimo sei mesi per gli atipici, come i cocopro. L'entità del sussidio sarà per tutti al massimo di 1.100-1.200 euro mensili all'inizio del periodo di copertura e planerà verso i 700 euro alla fine, così come prevedono le regole Fornero in vigore (75% della retribuzione dell'ultimo periodo con i tetti citati, percentuale che scende del 15% ogni sei mesi). Dunque l'importo è lo stesso, ma la durata no. Più lunga quella della Naspi, sia rispetto all'Aspi che alla mini-Aspi. E pari alla metà del numero di settimane contributive negli ultimi quattro anni.

Si cercherà di risolvere almeno due problemi. Il primo, quello dei lavoratori a tempo indeterminato che dal 2016 per effetto della Fornero perderanno l'indennità di mobilità. Avranno la Naspi. Il secondo, quello dei lavoratori non protetti - precari. Cioè i 900 mila dipendenti a termine, somministrati, interinali,i quali sono stati messi fuori dalla legge Fornero per i requisiti troppo rigorosi. Ovvero contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi dodici mesi. Ma soprattutto i collaboratori a progetto con almeno tre mesi di busta paga, dunque l'80% circa di 400 mila persone, secondo gli ultimi, oggi privati persino della mini-Aspi e impossibilitati ad aggiudicarsi l'indennità di fine lavoro, anche qui per i requisiti quasi impossibili". In totale, un milione e 200 mila lavoratori potenziali disoccupati senza rete.

Quindi il piano prevede:

Assegno di disoccupazione, allungamento dei tempi dell’attuale strumento di sostegno al reddito, l’Aspi introdotta dalla riforma Fornero, ed un’estensione della platea dei beneficiari;

Agenzia unica federale che coordini i centri per l’impiego che coordini e indirizzi i centri per l’impiego, la formazione e l’erogazione degli ammortizzatori sociali.

Creazione di nuovi posti di lavoro per ognuno di questi sette settori, il JobsAct conterrà un singolo piano industriale con indicazione delle singole azioni operative e concrete necessarie a creare posti di lavoro.
a) Cultura, turismo, agricoltura e cibo.
b) Made in Italy (dalla moda al design, passando per l’artigianato e per i makers)
c) ICT
d) Green Economy
e) Nuovo Welfare
f) Edilizia
g)Manifattura

Riduzione delle varie forme contrattuali, oltre 40, che hanno prodotto uno spezzatino insostenibile. Processo verso un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Legge sulla rappresentatività sindacale e presenza dei rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori nei CDA delle grandi aziende.


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