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mercoledì 28 settembre 2016

Lavoro accessorio e voucher: comunicazione preventiva e sanzioni



Con lavoro accessorio si è intende quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei buoni lavoro o voucher.

Nuove regole per l’utilizzo dei buoni lavoro voucher Inps. In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la nuova comunicazione preventiva di avvio della prestazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa per la quale non sarà possibile avvalersi dell’istituto della diffida. Non è prevista, invece, alcuna riduzione della sanzione qualora la comunicazione sia stata effettuata tardivamente.

Ricordiamo che le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti voucher lavoro per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Ma attenzione: il limite di retribuzione tramite voucher che ogni lavoratore può ricevere da un impresa commerciale o da professionista, è di 2mila euro netti.

Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a 3mila euro.

Ciascun buono lavoro, che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico).

Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti:

il compenso per il lavoratore,

la copertura previdenziale INPS (pensione)

quella assicurativa presso l'INAIL.

Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

Comunicazione preventiva

Per contrastare gli abusi, l’intervento del legislatore ha riguardato sia i tempi che i contenuti della comunicazione ed è. stato approvato il sistema di tracciabilità, per evitare l'uso illegale di questo strumento, che spesso veniva attivato per retribuire più ore di quanto dichiarato o  in caso di emergenza .

Si tratta dell’obbligo, per i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare all’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

Per quanto concerne i tempi non sarà più possibile procedere effettuare la comunicazione a ridosso dell’avvio della prestazione. E’ infatti necessario che la comunicazione venga effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

Il destinatario è la sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro e potrà avvenire mediante sms o posta elettronica.

L’altra importante novità riguarda l’eliminazione della possibilità di indicare l’arco temporale all'interno della quale collocare la prestazione in quanto dall'entrata in vigore del decreto occorre dare contezza, oltre che del luogo, soprattutto del giorno e dell’ora di inizio e di fine della prestazione.

La previsione della indicazione dell’orario di inizio e fine della prestazione riconduce così nell’alveo della genuinità l’utilizzo del voucher che non potrà pertanto che coprire che un numero limitato di giornate di prestazioni.

Se si considera, infatti, che ogni lavoratore potrà svolgere circa 2.000 euro nette di prestazione lavorativa, il numero di ore di lavoro non potrà evidentemente superare nell’arco dell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) poco meno di 270 ore.

Le predette modifiche riguardano esclusivamente i committenti imprenditori non agricoli o professionisti.

Regime sanzionatorio

L’altra novità riguarda la previsione di una sanzione nel caso di omessa comunicazione della prestazione del lavoratore.

In relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per la quale non sarà possibile avvalersi dell’istituto della diffida.

Non sono previste esenzioni o riduzioni per comunicazioni tardive ma, così come gli illeciti amministrativi, entro 60 giorni dalla notifica si può procedere con il pagamento in misura ridotta, pari cioè ad 1/3 della sanzione (800 euro).



giovedì 18 giugno 2015

Banner, siti e blog: cookie e privacy come mettersi in regola



Come previsto dal Provvedimento dell'8 maggio 2014, è scaduto il 2 giugno il termine per dare attuazione alle prescrizioni del Garante in materia di cookie.

Cosa sono i cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene creato all'interno del computer di chi visualizza un sito web allo scopo di registrarvi alcune informazioni relative alla visita nonché di creare un sistema per riconoscere l'utente anche in momenti successivi; tale cookie, infatti, potrà non solo essere creato ma anche letto e modificato dallo stesso sito web che lo ha generato.

In pratica possiamo dire che i cookie sono una sorta di "memoria" attraverso la quale un sito web riesce a riconoscere uno specifico utente e ad associargli delle informazioni di varia natura e per differenti finalità.

E' bene precisare che un sito Web può impostare un cookie sul browser dell'utente solo ed esclusivamente se le preferenze configurate per quest'ultimo lo consentono e che il browser può consentire a un determinato sito di accedere solo ed esclusivamente ai cookie da esso impostati e non a quelli impostati da altri siti Web.

Si ricorda che la disciplina relativa all'uso dei c.d. "cookie" e di altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear GIF, ecc.) nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva "e-Privacy" (2002/58/CE), questa poi è stata adottata dall'Italia con la pubblicazione del Provvedimento dell' 8 maggio 2014.

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

I gestori di siti web, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio sito stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

1. che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

2. che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

3. il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

• uso dei cookie tecnici e analytics;

• possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;

4. l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

5. l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

Il mancato e/o non corretto adeguamento alle disposizioni sancite dalla nuova normativa sui cookie può avere delle conseguenze davvero pesantissime. Il provvedimento dell'8 maggio 2014, infatti, prevede sanzioni amministrative salatissime da un minimo di 6.000 fino ad un massimo di 36.000 Euro per chi non è in regola.

Ancora peggiori le conseguenze dell'installazione di cookie di profilazione senza il consenso dell'interessato: in questo caso, infatti, la sanzione va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 120.000 Euro. La mancata notificazione al Garante, infine, prevede una sanzione da 20.000 a 120.000 Euro.

Seppur motivata dal lodevole intento di tutelare la privacy degli utenti della Rete, la cookie law, soprattutto nella versione italiana, rischia di essere un vero e proprio terremoto i siti web: se l'avviso appare giustificato nel caso in cui un sito adotti in prima persona dei cookie di tracciamento, forse eccessivamente oneroso appare l'obbligo di informativa ed il blocco preventivo per i cookie di terze parti spesso ospitati inconsapevolmente sui siti di migliaia di piccoli e piccolissimi editori o di semplici blogger.

Per questa particolare categoria, infatti, non c'è solo il rischio di una forte riduzione dei guadagni (pensiamo al blocco dei banner sino all'accettazione dei cookie) ma anche quello, forse più grave, di dover (o voler) chiudere il sito o blog: nei prossimi mesi, infatti, potrebbero essere non pochi i gestori di siti web che, ritenendo troppo rischioso, troppo complesso e/o economicamente non più conveniente la permanenza on-line, decideranno di interrompere le pubblicazioni.



martedì 24 marzo 2015

Modello 730 precompilato: controlli e sanzioni



In quali casi verranno effettuati controlli e quando scatteranno le sanzioni? L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida relative al modello 730 precompilato, chiarendo al contribuente quali sono le modalità d’accesso, le scadenze, le modifiche incidenti e non incidenti.

All'interno della circolare l’ente guidato da Rossella Orlandi ha chiarito anche quali saranno i casi in cui il Fisco effettuare i controlli documentali e quali sono le limitazioni ai poteri di controllo dell’Agenzia delle entrate in caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite sostituto d’imposta. A questo si aggiunge poi il quadro sanzionatorio che scatterà in caso di dichiarazione infedele. Ma vediamo di saperne di più.

Modello 730 precompilato: quando scattano i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se il contribuente presenta il modello 730 precompilato direttamente o tramite sostituto d’imposta, senza effettuare modifiche o apportando solo variazioni non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta (abbiamo spiegato qui quali sono le modifiche che vengono considerate non incidenti), l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo documentale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Il controllo preventivo non verrà effettuato nemmeno sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Se invece il contribuente o il sostituto di imposta apporterà delle modifiche o delle integrazioni che incideranno sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare anche i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali), nonché spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

Nella circolare pubblicata ieri, l’Agenzia specifica inoltre che, nel caso di presentazione, con o senza modifiche, del 730 precompilato tramite Caf o professionisti abilitati, i controlli di cui sopra verranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, ed è esteso anche ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, mentre non verranno incluse le verifiche sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che l’esclusione dei controlli documentali non riguarda i requisiti soggettivi che danno diritto alle detrazioni deduzioni e agevolazioni. In questo caso infatti, la verifica scatta a prescindere dall'accettazione o modifica della dichiarazione precompilata e dalla modalità di presentazione della stessa.

Per requisiti soggettivi si intendono, ad esempio:
- la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;

- la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap per il contribuente e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all'accertamento dell’invalidità;

- la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale.

Per quanto riguarda i dati inseriti precedentemente nella Certificazione Unica, l’ente guidato da Rossella Orlandi chiarisce che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Pertanto, in caso di modello 730 precompilato accettato, il controllo formale potrà riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Modello 730 precompilato: sanzioni
Nel caso in cui dai controlli effettuati emergesse l’apposizione di un visto di conformità infedele ad esempio se si verificasse un riscontro non corretto della documentazione giustificativa di spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni che si rivelino in tutto o in parte non spettanti, i Caf e i professionisti abilitati, a causa delle nuove normative sulla responsabilità, sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Non si avrà responsabilità degli intermediari nel caso in cui l’apposizione di un visto infedele sia causata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d’imposta.

Se il Caf o il professionista si rende conto della presenza di errori nella dichiarazione, dovrà avvisare il contribuente e procedere alla trasmissione di una dichiarazione rettificativa all’Agenzia delle Entrate entro il 10 novembre 2015.

Nel caso in cui il contribuente non voglia presentare la nuova dichiarazione, i soggetti che agiscono da intermediari avranno la possibilità di comunicare all’Agenzia i dati rettificati.

In entrambi i casi, la responsabilità del Caf o del professionista è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, sanzione che può essere ridotta nella misura prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Le modifiche non sostanziali consentono di mantenere i benefici previsti per il 730 precompilato “accettato”. I controlli dell’Agenzia delle Entrate saranno effettuati anche sugli oneri trasmessi nelle certificazioni uniche relative al 2014. Sono due chiarimenti della circolare 11/E/2015 pubblicata il 23 marzo dall’Agenzia, che ha diffuso anche un video-tutorial sul canale Youtube e messo online un sito di assistenza.

Vengono considerate irrilevanti a tal fine le modifiche dei dati anagrafici del contribuente (ad eccezione però del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulle addizionali), la modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; la scelta dell’utilizzo in compensazione del credito che risulta dal modello (quadro I); la scelta di non versare o di versare in misura inferiore gli acconti dovuti e di rateizzare le somme dovute (quadro F). La precompilata si considera al contrario modificata quando vi siano variazioni o integrazioni dei dati indicati nella dichiarazione che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, anche laddove tali variazioni non modifichino il risultato finale.

La circolare si occupa anche della gestione della precompilata per i coniugi che hanno presentato il 730/2014 in forma congiunta. Saranno predisposte, infatti, due distinte precompilate (una per ciascun coniuge). Così i coniugi che intendono presentare la dichiarazione in forma congiunta devono necessariamente rivolgersi al sostituto che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. In questo caso, però, il 730 si considera «modificato», in quanto la liquidazione della dichiarazione congiunta varia rispetto a quella delle singole precompilate.

Le Entrate chiariscono che l’esclusione dal controllo formale nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche, opera esclusivamente sugli oneri indicati forniti dai soggetti previsti dall’articolo 3 del Dlgs 175/2014 e quindi per gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali ma non anche per gli oneri comunicati dal sostituto d’imposta con la certificazione unica.


giovedì 29 gennaio 2015

False Partite IVA dal 2015 cosa accadrà?



False Partite Iva, a partire dal prossimo 1 gennaio scatteranno le verifiche previste dalla Riforma Fornero dopo due anni dalla sua entrata in vigore. Di fatto, con il nuovo anno gli ispettori del lavoro potranno applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa: ecco, quindi, soggetti interessati, sanzioni ed eccezioni.

Quindi scaduti i due anni dalla Riforma del Lavoro Fornero per i controlli sulla genuinità dei rapporti autonomi, per stanare le false partite IVA: cosa succede dal 2015.

Le norme contro il fenomeno delle false partita IVA sono contenute nella Riforma del Lavoro Fornero dell’estate 2012 ma, di fatto, iniziano a produrre risultati concreti sul fronte dei controlli a partire dal 2015. È infatti scaduto anche l’ultimo termine per la completa applicabilità della norma, il 31 dicembre 2014, per valutare l’eventuale monocommittenza, uno dei paletti contro le false Partite IVA. Quindi i controlli possono ora verificare a 360 gradi la genuinità o meno del rapporto di lavoro autonomo.

Il riferimento legislativo è il comma 26 dell’articolo 1 della legge 92/2012, che introduce la norma, che in base alla quale scatta automaticamente la presunzione di subordinazione se il contratto a partita IVA e prevede almeno due delle seguenti caratteristiche:

collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisce almeno l’80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Attenzione: gli otto mesi vanno calcolati in base a ciascun anno civile (quindi, dal primo gennaio al 31 dicembre). Lo prevede specificamente la circolare applicativa del Ministero del Lavoro (circolare 32/2012).

Considerando che la durata convenzionale di un mese è 30 giorni, significa che la collaborazione è durata per almeno 241 giorni nel corso del 2013 e altrettanti nel 2014. Visto che la legge è entrata in funzione a metà 2012, il primo anno civile utile per questo parametro è stato il 2013.

Per quanto riguarda invece il parametro economico (almeno l’80% delle Entrate dei due anni), il riferimento diventa invece l’anno solare, quindi si calcolano due periodi consecutivi di 365 giorni. Esempio: un collaboratore che il 31 marzo 2016 volesse far valere la presunzione di subordinazione, deve dimostrare che gli introiti hanno rappresentato l’80% delle sue entrate per l’anno dal 31 marzo 2014 alla stessa data del 2015 e per il successivo, dal 31 marzo 2015 alla stessa data 2016.

Qui, c’è un’ulteriore precisazione: per un ricorrente che volesse far coincidere la condizione legata alla durata della prestazione (otto mesi per due anni) e quella economica (l’80% dei compensi per due anni), il Ministero ritiene che «il criterio dell’anno civile attragga» quello reddituale. In pratica, in questo 2015 si considerano i due anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Ricordiamo brevemente cosa prevede la legge nei casi in cui, alla fine, si riscontri che la partita IVA è effettivamente falsa: immediatamente gli ispettori considerano la prestazione come una collaborazione a progetto oppure, se non sussistono le condizioni per la collaborazione a progetto, come un contratto da dipendente a tempo indeterminato.

Ci sono deroghe ed eccezioni: resta sempre possibile un rapporto a partita con professionisti iscritti all'Albo, lavoratori con competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche, titolari di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale (19.395 euro per il 2014).

I soggetti che potranno subire questi controlli da parte degli ispettori del lavoro sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva.

Ma che succede se la partita Iva è trasformata in collaborazione?
La co.co.co per essere legittima deve avere un “progetto”: se questo manca, scatterà la sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se, invece, il progetto c’è la collaborazione darà vita a una “co.co.pro con Partita Iva”.

In ogni caso, il meccanismo della “presunzione” non riguarda due tipologie ben precise:

le partite Iva riferite a prestazioni con elevate competenze tecnico-pratiche, svolte da soggetti con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;

e prestazioni lavorative relative ad attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione a ordini, registri o albi.



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