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giovedì 29 gennaio 2015

False Partite IVA dal 2015 cosa accadrà?



False Partite Iva, a partire dal prossimo 1 gennaio scatteranno le verifiche previste dalla Riforma Fornero dopo due anni dalla sua entrata in vigore. Di fatto, con il nuovo anno gli ispettori del lavoro potranno applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa: ecco, quindi, soggetti interessati, sanzioni ed eccezioni.

Quindi scaduti i due anni dalla Riforma del Lavoro Fornero per i controlli sulla genuinità dei rapporti autonomi, per stanare le false partite IVA: cosa succede dal 2015.

Le norme contro il fenomeno delle false partita IVA sono contenute nella Riforma del Lavoro Fornero dell’estate 2012 ma, di fatto, iniziano a produrre risultati concreti sul fronte dei controlli a partire dal 2015. È infatti scaduto anche l’ultimo termine per la completa applicabilità della norma, il 31 dicembre 2014, per valutare l’eventuale monocommittenza, uno dei paletti contro le false Partite IVA. Quindi i controlli possono ora verificare a 360 gradi la genuinità o meno del rapporto di lavoro autonomo.

Il riferimento legislativo è il comma 26 dell’articolo 1 della legge 92/2012, che introduce la norma, che in base alla quale scatta automaticamente la presunzione di subordinazione se il contratto a partita IVA e prevede almeno due delle seguenti caratteristiche:

collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;

il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisce almeno l’80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Attenzione: gli otto mesi vanno calcolati in base a ciascun anno civile (quindi, dal primo gennaio al 31 dicembre). Lo prevede specificamente la circolare applicativa del Ministero del Lavoro (circolare 32/2012).

Considerando che la durata convenzionale di un mese è 30 giorni, significa che la collaborazione è durata per almeno 241 giorni nel corso del 2013 e altrettanti nel 2014. Visto che la legge è entrata in funzione a metà 2012, il primo anno civile utile per questo parametro è stato il 2013.

Per quanto riguarda invece il parametro economico (almeno l’80% delle Entrate dei due anni), il riferimento diventa invece l’anno solare, quindi si calcolano due periodi consecutivi di 365 giorni. Esempio: un collaboratore che il 31 marzo 2016 volesse far valere la presunzione di subordinazione, deve dimostrare che gli introiti hanno rappresentato l’80% delle sue entrate per l’anno dal 31 marzo 2014 alla stessa data del 2015 e per il successivo, dal 31 marzo 2015 alla stessa data 2016.

Qui, c’è un’ulteriore precisazione: per un ricorrente che volesse far coincidere la condizione legata alla durata della prestazione (otto mesi per due anni) e quella economica (l’80% dei compensi per due anni), il Ministero ritiene che «il criterio dell’anno civile attragga» quello reddituale. In pratica, in questo 2015 si considerano i due anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Ricordiamo brevemente cosa prevede la legge nei casi in cui, alla fine, si riscontri che la partita IVA è effettivamente falsa: immediatamente gli ispettori considerano la prestazione come una collaborazione a progetto oppure, se non sussistono le condizioni per la collaborazione a progetto, come un contratto da dipendente a tempo indeterminato.

Ci sono deroghe ed eccezioni: resta sempre possibile un rapporto a partita con professionisti iscritti all'Albo, lavoratori con competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche, titolari di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale (19.395 euro per il 2014).

I soggetti che potranno subire questi controlli da parte degli ispettori del lavoro sono i lavoratori autonomi (non imprese) titolari di partita Iva.

Ma che succede se la partita Iva è trasformata in collaborazione?
La co.co.co per essere legittima deve avere un “progetto”: se questo manca, scatterà la sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se, invece, il progetto c’è la collaborazione darà vita a una “co.co.pro con Partita Iva”.

In ogni caso, il meccanismo della “presunzione” non riguarda due tipologie ben precise:

le partite Iva riferite a prestazioni con elevate competenze tecnico-pratiche, svolte da soggetti con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti;

e prestazioni lavorative relative ad attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione a ordini, registri o albi.



domenica 15 aprile 2012

Le novità sul lavoro con partita IVA

La riforma del mercato del lavoro è stata migliorata per non penalizzare in modo indiscriminato tutte le partite IVA: le aziende che collaborano con professionisti che svolgono mansioni previste dal proprio Ordine sono esonerate dall'assunzione, per le altre tempo un anno per mettersi in regola.
La riforma del mercato del lavoro ha dichiarato guerra aperta alla partita IVA, o meglio alle aziende che instaurano collaborazioni esclusive nascondendo un vero e proprio rapporto di dipendenza. Le false partita Iva, infatti è un uso di questo sistema (strumento) da parte delle imprese per utilizzare il lavoro subordinato sotto mentite spoglie.

Nella riforma del lavoro si è voluto colpire le false partite IVA: con l’obbligo di assumere con contratto a tempo indeterminato il titolare di partita IVA, dunque, non riguarderà i professionisti che svolgono le mansioni per le quali sono iscritti all’Albo professionale di riferimento, ovvero non scatterà quando si tratti realmente di lavoro autonomo e professionale.

La semplice iscrizione all’Albo professionale non esonera in modo automatico dall’applicazione delle nuove norme, è necessario valutare l’attività realmente svolta dal collaboratore. Dunque l’esenzione riguarda tutti coloro che sono iscritti ad un Albo professionale, ma solo coloro che esercitano come libera professione (con partita IVA) le mansioni previste dal proprio Ordine.

Questa novità risponde alle valutazioni sollevate dall’Ordine degli Architetti: i professionisti che esercitano la professione presso uno studio, anche se con partita IVA, per più di 6 mesi l’anno guadagnando più del 75% del proprio reddito, possono continuare ad esercitare come autonomi, senza obbligo di assunzione.

In realtà si tratta di una modifica al quadro normativo della precedente bozza della riforma del lavoro, che concede tra l’altro più tempo ai professionisti con partita IVA e alle aziende con le quali hanno un rapporto di lavoro per mettersi in regola.

Infatti l’obbligo di assunzione non riguarderà i rapporti già in essere, ma quelli che verranno avviati in seguito all’entrata in vigore della riforma del lavoro. Per gli altri ci sarà una fase transitoria di un anno per recepire le nuove regole.

Quindi le aziende non potranno più impiegare i titolari di partita IVA a meno che non li assumano come dipendenti nel caso si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

collaborazione continuativa per più di 6 mesi in un anno;

corrispettivo derivante da prestazione presso un’unica azienda pari al 75% del reddito nell’arco dello stesso anno;

postazione di lavoro a disposizione del collaboratore presso la sede del committente.

In conclusione si prevede una presunzione nel senso che si presume che ferma restando la possibilità del committente di provare che si tratti di lavoro autonomo, si configuri il carattere coordinato e continuativo  e non autonomo ed occasionale della collaborazione tutte le volte che essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi, anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla stessa attività d’impresa, e implichi la fruizione di una postazione di lavoro presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente. Queste regole possono essere utilizzate distintamente nel corso delle attività di verifica. Qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio, esso viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la normativa non ammette più in mancanza di un progetto), con la conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69 comma 1 del Dlgs 276/03, ossia la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

sabato 25 febbraio 2012

Lavoro: lavorare con la partita Iva

A volte lo chiamano lavoro dipendente travestito, o meglio è un lavoro da dipendente, ma con la clausola, patto, tra Datore di lavoro e collaboratore, il quale deve avere la “propria” partita IVA spesso sono false partite IVA ed è un uso di questo sistema da parte delle imprese per utilizzare il lavoro subordinato sotto mentite spoglie.

Infatti sono tornati ad essere sempre più numerosi i giovani e non solo giovani che per riuscire a lavorare sono “costretti” ad aprire una partita IVA pur facendo un lavoro fondamentalmente da dipendente subordinato, anche se non regolato allo stesso modo dal punto di vista fiscale e contributivo.
Particolari datori di lavoro consigliano sempre più spesso questo tipo di rapporto lavorativo proprio per ovviare alle spese contributive che graverebbero troppo sull’azienda. Oggi senza dubbio è preferbilre e più facile e meno oneroso far lavorare con la partita IVA piuttosto che con un contrato di lavoro a progetto . Chi è costretto a lavorare con queste condizioni deve far fronte da solo ai contributi e alle tasse che il lavoro con la partita IVA comporta, dimezzando il proprio guadagno annuale.

Il lavoro con partita IVA è una particolare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai lavoratori autonomi, come ad esempio liberi professionisti, i consulenti e determinati collaboratori.

Chi lavora con la partita IVA di solito è un libero professionista che offre comunque una prestazione di lavoro come libero professionista. Anche se si dovrebbe intendere che il soggetto collabori come esterno per una funzione specifica e invece purtroppo nella realtà dei fatti si tratta di persone occupate alla stregua di lavoratori dipendenti ma prive delle stesse garanzie. In questo caso l’aspetto persecutorio è ancora più evidente e per il datore di lavoro significa raggirare in pieno le norme in materia di tributi e tutela del lavoratore.
Le aziende spingono affinché i nuovi assunti (nuovi collaboratori) aprano la partita IVA: questi figurano come consulenti esterni anche se di fatto devono sottostare ad obblighi quotidiani tipici del lavoro subordinato. E chiaramente vengono meno tutti i vantaggi della libera professione, come la possibilità di avere più committenti.

Comunque per aprire la partita IVA ci si deve rivolgere all'Ufficio delle Entrate competente per territorio. Il
lavoratore può scegliere tra diversi regimi contabili: dal più semplice, quello forfettario, adatto a chi inizia un’attività e presume un volume d’affari molto basso, al più complesso, di contabilità ordinaria, e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge. I lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese una quota di contributi previdenziali, proporzionale al proprio fatturato, e devono anche essere assicurati all’Inail. L’iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps, come: l'indennità di maternità; l'indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero; l'assegno per il nucleo familiare.

L'apertura della partita IVA comporta delle spese di gestione, che consistono nella consulenza di un commercialista. In compenso, è possibile risparmiare l'IVA su tutti gli acquisti legati all’attività che si svolge, deducendola dall'IVA da versare.
Tutte le spese vanno regolarmente documentate con una fattura. Titoli d'acquisto non intestati, cioè anonimi, come gli scontrini fiscali o i biglietti del treno, non sono validi. Le spese deducibili si dividono in tre categorie:
spese interamente deducibili, tipo cancelleria, libri per l’aggiornamento professionale, energia elettrica; riscaldamento e acqua dell’ufficio o del laboratorio, compensi pagati a terzi;
spese deducibili in parte, come gli omaggi per i clienti; i costi per la partecipazione ai convegni, i pedaggi autostradali, le ricariche del cellulare;
spese per beni strumentali, che sono quelli utilizzati in continuazione, nel corso dell’attività professionale le quali vanno detratte suddividendole in quote nel corso di diversi anni.
Il calcolo della fattura dipende dal regime previdenziale cui è soggetto il professionista (Gestione Separata, Cassa di previdenza).

L'IVA ricevuta dal libero professionista va versata al fisco ogni trimestre, tramite il modello F24, dopo aver dedotto l'IVA di eventuali acquisti effettuati. La scadenza è di solito il 15 del 2 mese successivo a quello del trimestre (es: per il 1 trimestre, il 15 aprile).

Comunque l’opportunità di aprire la partita IVA deve essere legata anche a fattori soggettivi, quali la consapevolezza di maggiori responsabilità e adempimenti per il lavoratore, la necessità di capacità di autogestione. In altri termini il lavoratore autonomo assume la consapevolezza del rischio dell’impresa che per gli altri lavoratori dipendenti è assunto dal datore di lavoro. Tra i fattori oggettivi, assume particolare rilevanza il numero di committenti e, quindi, il reale grado di autonomia del libero professionista.
Se, infatti, si è titolari di partita IVA, ma si lavora per un unico committente, svolgendo l’attività presso la propria struttura, utilizzando gli strumenti dell’impresa, se insomma la condizione lavorativa assomiglia molto di più a quella dei lavoratori dipendenti o parasubordinati, non sarà facile per il lavoratore con partita IVA sfruttare una delle poche opportunità offerte dal proprio status lavorativo, e cioè la possibilità di detrarre e dedurre le spese inerenti l’attività (che in questo caso sono sostenute e scaricate dal committente stesso); e nemmeno gli sarà possibile diversificare il pur minimo rischio d’impresa che accompagna il lavoratore autonomo (in quanto se l’unico committente recede dal contratto, il lavoratore si trova senza ulteriori possibilità di produrre un reddito).
Se invece si ha, o si progetta di avere, più committenti, oppure si intende investire sulla promozione dell'attività, la partita IVA può essere utile sia dal punto di vista del riconoscimento della propria professionalità e autonomia, che rispetto alla semplicità nell’attivazione di nuovi rapporti commerciali.
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